Ordinanza cautelare 19 dicembre 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01930/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03122/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3122 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Gambolo', via Isella n. 30-12b;
contro
il Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto di diniego di rinnovo del porto di pistola per difesa personale del Prefetto pro tempore di Milano datato 03-10-2022 - Prot. -OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente in data 04-10-2022 tramite il Commissariato P.S. Porta Ticinese;
- nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, corredato da istanza cautelare, il sig. -OMISSIS- chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento del decreto del 3 ottobre 2022 con cui la Prefettura di Milano rigettava l’istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, affidandosi a tal fine a un unico motivo di gravame rubricato “Difetto di istruttoria, erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 42, 43 e 11 del TULPS” ;
- si costituiva in giudizio l’Amministrazione statale intimata per mezzo della Difesa Erariale, la quale insisteva nell’infondatezza del gravame;
- giunta la camera di consiglio del 14 dicembre 2022, questo Tribunale respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-/2022, ritenendola sfornita del fumus boni iuris e del periculum in mora ;
- infine, all’udienza pubblica del 16 aprile 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Osservato nel merito che:
l’unica censura sopra riportata eccepisce l’illegittimità del rigetto prefettizio in quanto:
a) il reato addebitato al ricorrente, bancarotta fraudolenta, non apparirebbe per sé stesso significativo del pericolo di abuso delle armi - non essendo indicatore di un loro uso illecito né di eventuali trascuratezze nella loro custodia -;
b) non sarebbe stato debitamente valorizzato dalla Prefettura il comportamento post delictum del ricorrente nonché la circostanza per cui il -OMISSIS- avrebbe sempre dimostrato nel corso del tempo una assoluta affidabilità nel possesso delle armi;
c) l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare la rilevanza ai fini dell’integrazione dei requisiti di legge della documentazione prodotta dal -OMISSIS-, consistente nell’abilitazione tecnica per la fabbricazione e al commercio di armi comuni da sparo del 2006 nonché la licenza di fabbricazione armi in capo alla società -OMISSIS-nei cui confronti l’interessato aveva assunto la qualità di amministratore;
d) non corrisponderebbe al vero la circostanza per cui il quartiere in cui dimora il -OMISSIS- non verserebbe in una situazione di peculiare pericolosità;
Ritenuto che il ricorso è infondato per le ragioni che seguiranno;
Considerato che:
- l’art. 42 del TULPS prescrive che “ il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65 ”;
- secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale in materia (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha ribadito quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della l. n. 110 del 1975: “ il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi ”;
- l’eccezione del porto delle armi giustifica, pertanto, l’attribuzione al Prefetto di un vero potere discrezionale, idoneo anche a poter fissare preventivi criteri generali per verificare se nei casi concreti vi sia il “dimostrato bisogno” di un porto d’armi per difesa personale, in rapporto ai profili coinvolti dell’ordine pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2016, n. 5354);
- ai fini dell’esistenza del “dimostrato bisogno”, legittimante il rilascio del porto d'armi per difesa personale, non è sufficiente la mera appartenenza ad una categoria professionale (in tal senso, T.A.R. Catania, sez. I, 31 agosto 2020, n. 2126; Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2020 n. 3208) o lo svolgimento di una determinata attività economica, così come non può ricavarsi dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 settembre 2019, n. 6139);
- in relazione a episodi di rinnovi di porto d’armi per difesa personale il Consiglio di Stato ha da ultimo precisato che “ Quanto al riparto dell’onere probatorio, nel caso di precedenti rilasci del titolo di polizia per cui è causa, ritiene il Collegio di non poter condividere l’assunto del primo Giudice secondo cui graverebbe sull’Amministrazione un onere rafforzato di motivazione in ordine ai fatti sopravvenuti in grado di superare le circostanze fattuali che, in precedenza, avevano determinato il rilascio dell’autorizzazione. Una simile esegesi, infatti, si pone, in primo luogo, in evidente distonia con il dato letterale dell’art. 42 del T.U.L.P.S. che, ancorando il rilascio del titolo al «dimostrato bisogno» di possedere armi, fa ricadere sul soggetto istante l’onere di provare le circostanze di fatto che giustificano l’attuale bisogno dell’arma e ciò sia nel caso di prima richiesta, sia nel caso di rilascio di un titolo di polizia già precedentemente concesso. In secondo luogo, la soluzione proposta dal Tar si porrebbe in contrasto con la ratio che ispira il rilascio del porto d’arma per difesa personale, che rappresenta, lo si ribadisce, una eccezionale deroga al normale divieto di detenere armi, che si giustifica in ragione del pericolo attuale per l’incolumità personale dell’istante. È evidente, allora, che proprio la necessità di garantire il carattere eccezionale del rilascio del titolo di polizia rispetto alla regola generale del divieto di detenere armi impone all’istante di dar prova, con periodicità appunto annuale, della persistente attualità del bisogno dell’arma. Tutto quanto precede consente di ritenere che la prova del «dimostrato bisogno» ricade sempre sul richiedente e la circostanza che il porto d’armi sia stato autorizzato in precedenza non genera alcuna inversione dell’onere probatorio, né tantomeno un onere rafforzato in capo all’Amministrazione con riferimento agli elementi sopravvenuti idonei a superare le circostanze fattuali che, in precedenza, avevano determinato la concessione della licenza. Sul punto, non c’è ragione di discostarsi dall’orientamento espresso da questa Sezione, secondo cui «il rilascio del titolo di porto d’armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all’atto del periodico rinnovo, non solo sull’uso o non abuso del titolo e sul permanere attuale di tutti quei requisiti e quelle condizioni che avevano condotto all’autorizzazione, ma che abilita altresì l’Autorità competente a condurre – nonostante i precedenti rinnovi – anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza» (Cons. St., sez. III, 31 maggio 2022, n. 4418). Ne segue che ogni singola istanza di rilascio o rinnovo del porto d’armi deve essere valutata in rapporto alla situazione contingente del soggetto istante, senza aver riguardo a quanto eventualmente assentito in precedenza ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2022, n. 10177);
Ritenuto, allora, che, alla luce delle circostanze del caso, il Collegio non riscontra nel provvedimento gravato alcuna delle eccepite carenze sul lato istruttorio e motivazionale né alcun sviamento del potere amministrativo in concreto esercitato;
Osservato che sul piano meramente istruttorio, invero, l’Amministrazione ha ben evidenziato l’assenza della prova del “dimostrato bisogno” da parte del -OMISSIS-:
a) tanto in relazione alla “vita professionale”, atteso che l’istante “ collocato in pensione a decorrere da ottobre 2021 e dunque in epoca successiva a quella in cui ebbe ad ottenere il pregresso rinnovo del titolo desiderato, non ha allegato alla propria istanza documentazione attestante le effettive mansioni esercitate presso la società “-OMISSIS-” il cui titolare, formalmente interrogato da questo Ufficio con pec del 25.8.2022 e ricevuta in pari data come da documenti in atti, ha omesso di fornire le richieste informazioni e segnatamente la conferma degli incarichi espletati dal -OMISSIS- presso la sua ditta ” (cfr. sezione “VISTA” del provvedimento gravato);
b) quanto ancora in rapporto alla “vita personale”, atteso che “ dagli accertamenti operati dalle Forze dell’ordine nel corso della rituale e tempestiva istruttoria, emergeva come il -OMISSIS- dimori in una villetta a schiera posizionata centralmente e non nelle aree esterne del quartiere -OMISSIS-in Milano, e che in relazione a tale abitazione risultano solo due furti denunciati più di dieci anni fa, in relazione a uno dei quali i malviventi asportarono due armi corte conservate in cassaforte aperta dai medesimi con le chiavi e senza alcuna forzatura ” (sezione “CONSIDERATO” del provvedimento gravato);
Ritenuto, pertanto, che, alla luce di siffatto quadro istruttorio e motivazionale, appare coerente e ben motivato il decisum dell’Autorità prefettizia secondo cui non sussistono nella fattispecie elementi fattuali che conducono alla sussistenza di un dimostrato bisogno in capo al ricorrente;
la Prefettura, infatti, evidenzia motivatamente come:
- il ricorrente non svolge mansioni professionali capaci di esporlo a concrete situazioni di rischio;
- una situazione di pericolo alla propria incolumità non può essere desunta dal mero possesso dell’incarico di Presidente dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, richiedendo anche per questa circostanza un’adeguata prova;
- il quartiere in cui dimora, infine, non lo sottopone a un rischio diverso da quello del comune cittadino;
Ritenuto, in conclusione, che alla luce delle sopraesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato;
ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO