Sentenza breve 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 25/01/2021, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00100/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2020, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Susegana, rappresentato e difeso dall’avv. Gianmaria del Monaco con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
a) della Ordinanza n.13 del 14.5.2020, adottata dal Sindaco del Comune di Susegana, con cui è stata ordinata “la sospensione immediata della sperimentazione, l'installazione e l'attivazione di impianti di trasmissione radio per la telefonia mobile con tecnologia 5G sul territorio comunale in applicazione del principio precauzionale e minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici fintanto che non saranno fornite adeguate garanzie circa la tutela della salute da parte degli Enti competenti attraverso l'emanazione di apposite linee guida che disciplinino l'uso di tale tecnologia”;
b) di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonche' per il risarcimento dii tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in esecuzione della impugnata diffida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
visto l’art. 60 cod. proc. amm.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Alessio Falferi
Con ricorso depositato in data 2.7.2020, munito di istanza cautelare depositata in data 25.11.2020, la società Wind Tre SpA ha impugnato l’ordinanza n. 13/2020, meglio indicata in epigrafe, assunta dal Comune di Susegana e avente ad oggetto “ Ordinanza sindacale di sospensione immediata della sperimentazione o della diffusione del 5G su tutto il territorio comunale e monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica secondo il principio di precauzione ”, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto di ogni domanda, anche risarcitoria, proposta nei confronti dell’Amministrazione statale dell’Interno.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Susegana, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 15.12.2020, parte ricorrente ha depositato l’ordinanza del Comune di Susegana n.57 del 15.12.2020 con cui è stata revocata l’ordinanza sindacale n. 13/2020 oggetto del presente giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione come da verbale di causa, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Alla luce dell’intervenuta revoca del provvedimento impugnato, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del CPA.
Le spese di causa possono essere interamente compensate tra le parti, anche considerando che la revoca del provvedimento impugnato è intervenuta prima della discussione dell’istanza cautelare e sulla base della novella introdotta dall’art. 38, comma 6, del D.L. n. 76/2020 in relazione all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO