Decreto cautelare 24 settembre 2014
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2014
Ordinanza collegiale 27 novembre 2024
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 29/05/2025, n. 10471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10471 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10471/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11593/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11593 del 2014, proposto da -OMISSIS- già rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Bruno, ed ora dall'avvocato Stefano Galeani, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t ., già rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Frigenti, ed ora dall'avv. Massimo Raspini, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'atto di Roma Capitale n.-OMISSIS-, notificato il 23/7/2014, con cui si intima la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio dell'A.T.E.R. in via -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 13 agosto 2014 (dep. 23/09) la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 229 del 17 luglio 2014 con cui è stata dichiarata decaduta dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica in quanto avrebbe perso i requisiti di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) e comma 2 della legge regionale 12/99 (titolarità di diritti di proprietà immobiliari di valore superiore al limite stabilito dal regolamento regionale 2/2000).
Avverso il predetto provvedimento la ricorrente formula un unico motivo di doglianza così rubricato “Fatto non corrispondente al vero, dichiarazione inveritiera del Comune - Pendenza del giudizio - Erroneità dei presupposti – Travisamento - Violazione di legge”, nel quale richiama la vicenda che avrebbe preceduto il provvedimento impugnato e ne contesta l’erroneità del presupposto.
Il 25 settembre 2014 si è costituita Roma Capitale con memoria di stile.
Con ordinanza cautelare n. 5172 del 23 ottobre 2014 il Tar ha accolto la domanda cautelare disponendo che Roma Capitale rivedesse il provvedimento impugnato alla luce della erroneità di uno dei due presupposti.
Il 14 dicembre 2014 la resistente ha depositato memoria con cui rappresenta che, in ottemperanza alla ordinanza del Tar 5172/2014, il Comune intimato ha provveduto a rivedere il provvedimento impugnato, emettendo la determina n. 628 del 3 novembre 2014 con cui modificava in parte la d.d. 229 dell’11 luglio 2014 confermandola per il resto.
Resiste quindi nel merito della infondatezza del ricorso.
Con memoria depositata l’11 marzo 2020 la ricorrente insiste sulla illegittimità del provvedimento gravato in quanto il valore soglia, come rivisto dal nuovo regolamento regionale 4/2008 in centomila euro, non sarebbe stato superato.
Il 14 marzo 2025 la ricorrente ha depositato la sentenza n. 4035/2022, pubblicata in data 14.03.2022, mediante la quale il Tribunale Ordinario di Roma ha annullato la Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-, prot. 29306, emessa da Roma Capitale, che intimava alla sig.ra -OMISSIS- la decadenza dall’assegnazione dell’appartamento dell’ATER sito in Roma, via -OMISSIS-codice immobile -OMISSIS-
Il 10 aprile 2025 Roma Capitale deposita memoria con cui eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Dipartimento patrimonio provveduto a rettificare la d.d. -OMISSIS- con la d.d. n. -OMISSIS- impugnata davanti a questo Tar con ricorso dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione (sent. 12821/2016), e resiste altresì nel merito.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2025, dato avviso alle parti presenti della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario nella materia per cui è causa trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade, invece, nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato (Consiglio di Stato sez. V, 8 maggio 2023, n. 4625 e 4 maggio 2022, n. 3499).
Come evidenziato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. tra le altre Sez. Un., 28.12.2011, n. 29095) “In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a), l. 21 luglio 2000 n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del g.a. le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del g.o. le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, correlata non già ad un’asserita (nuova) valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla, bensì all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell’alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 13527 del 2006, 755 del 2007, 29095 del 2011; Cass. Sez. U., 30/3/2018, n. 8041)” (cfr. più di recente Sezioni Unite della Cassazione Civile con la sentenza n. 4366 del 18 febbraio 2021).
La vicenda si colloca, infatti, “al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria”; si tratta, in altri termini, di una controversia che “si svolge in un ambito puramente paritetico”, atteso che l’atto che sancisce la decadenza “per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l’altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all’assegnazione e non già l’instaurazione di uno nuovo e diverso” (Cass., Sez. Un., n. 621/21 cit.).
In senso analogo si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che ha ravvisato nell'accertamento della carenza di un requisito quale previsto per il diritto alla conservazione dell'alloggio, un atto con valenza meramente ricognitiva incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico (v. da ultimo CdS, sez. V 4652/2023, ma vedi anche Consiglio di Stato sez. V, 26 settembre 2022, n. 8247/2022, 1° febbraio 2022, n. 684; Sez. I, n. 2060/2020; 2020/2020; 2299/2019; n. 2300/2019; n. 2411/2019; n. 1414/2020; n. 1716/2020; Sez. V, n. 2975/2020).
L’atto di assegnazione costituisce, in definitiva, “lo spartiacque che esaurisce la fase pubblicistica dell’affidamento, dove la posizione soggettiva del singolo si interfaccia con il potere pubblicistico di assegnazione, facendo emergere un rapporto distinto, paritetico, ascrivibile al binomio diritto/obbligo in cui viene in rilievo il distinto diritto al godimento del bene assegnato” (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1831).
Anche nel caso in trattazione non viene evocata un’attività amministrativa di riesame dell’originario provvedimento di assegnazione, bensì si controverte circa il venir meno di specifiche situazioni legittimanti il mantenimento dell’alloggio originariamente assegnato, di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) e comma 2 della legge regionale 12/99 (titolarità di diritti di proprietà immobiliari di valore superiore al limite stabilito dal regolamento regionale 2/2000) (v., da ultimo, Tar Lazio V stralcio 13516/2024, ma vedi anche Tar Lazio II 3097/2020).
Per le medesime ragioni il ricorso avverso provvedimento di decadenza di cui alla d.d. -OMISSIS-, di rettifica della determina qui impugnata, è stato a suo tempo dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con sentenza 12821/2016 di questo Tar.
Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario (innanzi al quale l’azione potrà essere riproposta entro i termini e alle condizioni di cui all’art. 11 c.p.a.).
Le oscillazioni giurisprudenziali registratesi nella materia, tenuto conto dell’epoca del ricorso, consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo la giurisdizione essere declinata in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Maria Verlengia | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.