TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 29/09/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N . 563/2024 RG Prev.
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 29/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
Dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis sono presenti l'Avv. ANGELINI JACOPO, per la parte il quale si riporta al ricorso e alle Parte_1
conclusioni CTU con accoglimento del ricorso e condanna alle spese e l'Avv. LA CIVITA, per la parte , contesta la Ctu riportandosi alle note medico legali CP_1
del Dott e chiede convocarsi il ctu a chiarimenti, in caso di non accoglimento chiede la Per_1 compensazione delle spese atteso un riconoscimento del danno biologico di solo due punti percentuali superiore a quello dell' mentre è inferiore di ben 10 punti percentuali rispetto a CP_1
quanto rivendicato in ricorso pari al 16%
Il GOT
Dato atto trattiene la causa in decisione come segue
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 563/2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 563 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELINI JACOPO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell'Istituto
-Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di infortunio da lavoro;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa rendita;
con vittoria di spese da distrarsi. CP_1
Per l' : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l'Istituto CP_1 aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per infortunio sul lavoro Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “ Il sig. Parte_1
in data 07.12.2020 riportava infortunio sul lavoro. L'evento denunciato possiede i requisiti della causa violenta e dell'occasione di lavoro, intesa la prima come quella che agisce con un' azione rapida, concentrata nel tempo ed esterna all'organismo del lavoratore, la seconda come la sussistenza o meno di rapporto causale tra la prestazione lavorativa svolta dal ricorrente ed il verificarsi del rischio, insito nelle mansioni svolte o almeno strettamente collegato ad esse, che abbia effettivamente cagionato l'evento denunciato, determinando l'esposizione del ricorrente al rischio del suo verificarsi, così come già riconosciuto dall' A causa del suddetto CP_1
infortunio ha riportato i seguenti postumi anatomo-disfunsionali………il grado di lesione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico) derivante dall'evento, secondo i criteri di cui al D.Lgs n 38/2000, all'epoca della domanda amministrativa e ad oggi, risulta quantificabile, anche con criterio analogico, ai sensi dell'art 13 del D. legislativo 23.02.2000 n
38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lav oro e le malattie professionali, nonché del Decreto Ministeriale del 12.07.2000 approvazione di “Tabelle delle menomazioni,” “ tabelle indennizzo danno biologico” “ tabelle dei coefficienti” relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura complessiva del 6% in relazione alla voce tab ellare n 182 sindrome soggettiva del traumatizzato cranico, ed alla voce generica 999 per i restanti postumi algo-disfunzionali descritti. Non richiesta in ricorso la durata della inabilità temporanea assoluta. La conoscenza o conoscibilità da parte della ricorrente della esistenza di lesioni, sempre derivanti dall'evento per cui è causa, che superino il minimo indennizzabile è da farsi risalire al 13.04.2022 epoca della relazione medica a firma del Dott con Persona_2
quantificazione dei postumi superiore al minimo indennizzabile e pari al 25%......sussistono i presupposti medico-legali per la concessione del beneficio” Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento della relativa rendita commisurata alla accertata CP_1 inabilità del 6 %, con decorrenza dal 13.04.2022 data della relazione medica a firma del Dott
,ed interessi legali come per legge. Persona_2
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1
così decide
Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti di infortunio sul lavoro da quantificarsi nella misura del 6% con decorrenza dal 13.04.2022 ed interessi legali come per legge.
Condanna pertanto l' al pagamento delle relative rendite con decorrenza dal 13.04.2022 CP_1
ed interessi legali come per legge;
condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 1.500,00, da distrarsi, CP_1 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 29.09.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 29/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
Dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis sono presenti l'Avv. ANGELINI JACOPO, per la parte il quale si riporta al ricorso e alle Parte_1
conclusioni CTU con accoglimento del ricorso e condanna alle spese e l'Avv. LA CIVITA, per la parte , contesta la Ctu riportandosi alle note medico legali CP_1
del Dott e chiede convocarsi il ctu a chiarimenti, in caso di non accoglimento chiede la Per_1 compensazione delle spese atteso un riconoscimento del danno biologico di solo due punti percentuali superiore a quello dell' mentre è inferiore di ben 10 punti percentuali rispetto a CP_1
quanto rivendicato in ricorso pari al 16%
Il GOT
Dato atto trattiene la causa in decisione come segue
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 563/2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 563 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELINI JACOPO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell'Istituto
-Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di infortunio da lavoro;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa rendita;
con vittoria di spese da distrarsi. CP_1
Per l' : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l'Istituto CP_1 aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per infortunio sul lavoro Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “ Il sig. Parte_1
in data 07.12.2020 riportava infortunio sul lavoro. L'evento denunciato possiede i requisiti della causa violenta e dell'occasione di lavoro, intesa la prima come quella che agisce con un' azione rapida, concentrata nel tempo ed esterna all'organismo del lavoratore, la seconda come la sussistenza o meno di rapporto causale tra la prestazione lavorativa svolta dal ricorrente ed il verificarsi del rischio, insito nelle mansioni svolte o almeno strettamente collegato ad esse, che abbia effettivamente cagionato l'evento denunciato, determinando l'esposizione del ricorrente al rischio del suo verificarsi, così come già riconosciuto dall' A causa del suddetto CP_1
infortunio ha riportato i seguenti postumi anatomo-disfunsionali………il grado di lesione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico) derivante dall'evento, secondo i criteri di cui al D.Lgs n 38/2000, all'epoca della domanda amministrativa e ad oggi, risulta quantificabile, anche con criterio analogico, ai sensi dell'art 13 del D. legislativo 23.02.2000 n
38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lav oro e le malattie professionali, nonché del Decreto Ministeriale del 12.07.2000 approvazione di “Tabelle delle menomazioni,” “ tabelle indennizzo danno biologico” “ tabelle dei coefficienti” relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura complessiva del 6% in relazione alla voce tab ellare n 182 sindrome soggettiva del traumatizzato cranico, ed alla voce generica 999 per i restanti postumi algo-disfunzionali descritti. Non richiesta in ricorso la durata della inabilità temporanea assoluta. La conoscenza o conoscibilità da parte della ricorrente della esistenza di lesioni, sempre derivanti dall'evento per cui è causa, che superino il minimo indennizzabile è da farsi risalire al 13.04.2022 epoca della relazione medica a firma del Dott con Persona_2
quantificazione dei postumi superiore al minimo indennizzabile e pari al 25%......sussistono i presupposti medico-legali per la concessione del beneficio” Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento della relativa rendita commisurata alla accertata CP_1 inabilità del 6 %, con decorrenza dal 13.04.2022 data della relazione medica a firma del Dott
,ed interessi legali come per legge. Persona_2
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1
così decide
Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti di infortunio sul lavoro da quantificarsi nella misura del 6% con decorrenza dal 13.04.2022 ed interessi legali come per legge.
Condanna pertanto l' al pagamento delle relative rendite con decorrenza dal 13.04.2022 CP_1
ed interessi legali come per legge;
condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 1.500,00, da distrarsi, CP_1 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 29.09.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis