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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1855/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandro Parte_1
Galia che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] - Granma (Cuba) il 20.02.1982, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso l'Avv. Gabriella Chiapella che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione personale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Centallo (CN) il 18.09.2010, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16, parte II, Serie A, dell'anno 2010; pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo il 21.10.2008 e , a Cuneo il Per_1 Per_2
14.09.2011; che la convivenza è divenuta intollerabile.
Hanno pertanto chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza del 2.8.2024 è stata omologata la separazione dei coniugi e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento e mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo. Deve altresì ritenersi equo l'assegno divorzile una tantum previsto in favore della CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
18.09.2010 in Centallo (CN) da nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] - Granma (Cuba) il 20.02.1982, matrimonio trascritto nei Registri di
[...]
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Centallo al N. 16, parte II Serie A, anno 2010, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affidamento condiviso dei due figli di quasi 16 anni, e , di Persona_3 Persona_4
pagina 2 di 4 quasi 13 anni, con loro allocazione principale presso l'abitazione della madre ove già sono residenti in [...], Regione Madonna dei prati 319 e diritto di visita del padre come segue:
I. Un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì ore 19.00 sino a domenica ore 22.30;
II. Le sere di lunedì e mercoledì tutte le settimane dalle ore 20.00 alle ore 22.30;
III. Almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con ciascun genitore;
IV. Suddivisione a metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando le festività;
V. Alternanza dei giorni di festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, Santi, ecc).
VI. I genitori si impegnano ad accompagnare i figli minori negli impegni sportivi con suddivisione al 50% degli impegni e dei costi che ne conseguono.
2. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese l'assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento dell'importo di Euro 250,00 per ciascun figlio con applicazione della rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base di quanto regolato dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del
15.03.2016.
3. Le detrazioni fiscali spetteranno al 50% ciascun genitore e gli assegni unici relativi ai figli verranno concordemente percepiti al 100% dalla madre sig.ra ed il marito collaborerà CP_1
per qualsivoglia necessità formale al riguardo;
4. Il Sig. si impegna a bonificare la somma di euro 2.000,00 a titolo di assegno divorzile Pt_1
una tantum entro 5 giorni dal deposito delle note congiunte con cui i coniugi confermano l'intenzione di voler divorziare.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Centallo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 4
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1855/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandro Parte_1
Galia che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] - Granma (Cuba) il 20.02.1982, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso l'Avv. Gabriella Chiapella che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione personale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Centallo (CN) il 18.09.2010, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16, parte II, Serie A, dell'anno 2010; pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo il 21.10.2008 e , a Cuneo il Per_1 Per_2
14.09.2011; che la convivenza è divenuta intollerabile.
Hanno pertanto chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza del 2.8.2024 è stata omologata la separazione dei coniugi e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento e mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo. Deve altresì ritenersi equo l'assegno divorzile una tantum previsto in favore della CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
18.09.2010 in Centallo (CN) da nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] - Granma (Cuba) il 20.02.1982, matrimonio trascritto nei Registri di
[...]
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Centallo al N. 16, parte II Serie A, anno 2010, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affidamento condiviso dei due figli di quasi 16 anni, e , di Persona_3 Persona_4
pagina 2 di 4 quasi 13 anni, con loro allocazione principale presso l'abitazione della madre ove già sono residenti in [...], Regione Madonna dei prati 319 e diritto di visita del padre come segue:
I. Un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì ore 19.00 sino a domenica ore 22.30;
II. Le sere di lunedì e mercoledì tutte le settimane dalle ore 20.00 alle ore 22.30;
III. Almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con ciascun genitore;
IV. Suddivisione a metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando le festività;
V. Alternanza dei giorni di festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, Santi, ecc).
VI. I genitori si impegnano ad accompagnare i figli minori negli impegni sportivi con suddivisione al 50% degli impegni e dei costi che ne conseguono.
2. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese l'assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento dell'importo di Euro 250,00 per ciascun figlio con applicazione della rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base di quanto regolato dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del
15.03.2016.
3. Le detrazioni fiscali spetteranno al 50% ciascun genitore e gli assegni unici relativi ai figli verranno concordemente percepiti al 100% dalla madre sig.ra ed il marito collaborerà CP_1
per qualsivoglia necessità formale al riguardo;
4. Il Sig. si impegna a bonificare la somma di euro 2.000,00 a titolo di assegno divorzile Pt_1
una tantum entro 5 giorni dal deposito delle note congiunte con cui i coniugi confermano l'intenzione di voler divorziare.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Centallo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 4
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