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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate da parte opposta il 18.2.2025 e da parte opponente il 1°.4.2025, con cui le parti, in sostituzione dell'udienza,
ex art. 127 ter c.p.c., hanno concordemente acconsentito a discutere figurativamente la causa fino alla data del
1°.4.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 462 dell'anno
2023 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
Pistillo, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona della Controparte_1
curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Corallo,
con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le predette note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 23.1.2023, l'attore ha proposto rituale opposizione al decreto n. 1738/2022 di questo Tribunale, con cui gli è stato ingiunto, con clausola di provvisoria esecuzione, di pagare in favore del Controparte_1
la somma di € 91.500,00, oltre ad interessi
[...]
e spese del procedimento monitorio;
tanto per ammontare della fattura n. 1 del 31.3.2014, prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del Registro IVA delle fatture di vendita, emessa quand'era in bonis dalla società di poi fallita nei confronti della ditta EDILAGRESTI DI AGRESTI SAVERIO per <
prestazione di lavoro di sola manodopera effettuata per Vs
conto nell'anno 2013 presso i cantieri di: Via Manfredonia
n. 34–36 - Cerignola (FG) - – Andria Controparte_2
(BT) - Via Ferrucci n. 106 - Andria (BT)>>, che l' , CP_1
nel contempo amministratore unico e legale rappresentante
2 della fallita s.r.l. e titolare Controparte_1
della ditta EDILAGRESTI, ha dichiarato alla curatrice fallimentare, a verbale di interrogatorio da questa redatto l'11.5.2022, parimenti allegato al ricorso per ingiunzione,
di avere in effetti "ricevuto", quale titolare della ditta debitrice, e di non avere pagato.
A motivi dell'opposizione proposta, l' deduce: 1) la CP_1
nullità del ricorso per ingiunzione;
2) l'illegittimità del provvedimento monitorio;
3) l'insussistenza comunque del credito azionato;
4) in subordine, la sua estinzione per compensazione.
La nullità del ricorso per ingiunzione è dedotta dall'opponente per ciò che l'atto difetterebbe della indicazione della <>, del
<> e delle
<>, così da rendere <> e precludere <
diritto del debitore ingiunto di conoscere quali siano le forniture a cui la … presunta creditrice si riferisce>>.
L'eccezione è infondata.
Quanto infatti alla <> e al
<>, essi risulta dal ricorso per ingiunzione che vi sono regolarmente indicati entrambi.
Quanto invece alle <
3 creditoria>>, il ricorso per ingiunzione, col puntuale richiamo, come innanzi, della fattura posta a fondamento della richiesta di pagamento con esso avanzata, prodotta a suo corredo, soddisfa pienamente entrambi i requisiti prescritti a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 163, co. 3, nn. 3 e 4, e 164, co. 4, c.p.c.
L'illegittimità del provvedimento monitorio è dedotta dall per ciò che l'ingiunzione sarebbe stata emessa CP_1
in difetto di idonea prova e dei prescritti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
Anche tale eccezione è infondata.
La predetta fattura, unitamente al relativo estratto autentico del Registro IVA, con l'ulteriore conforto della dichiarazione resa dallo stesso debitore alla curatrice fallimentare, di averla "ricevuta" e di non averla pagata,
allegati al ricorso per ingiunzione, valgono infatti non solo a pienamente integrare l'idonea prova scritta della esistenza in capo al Fallimento di un credito certo, liquido ed esigibile, nella specie richiesta ai fini della ingiunzione dal combinato disposto degli artt. 633, co. 1,
n. 1, e 634, co. 2, c.p.c., ma altresì ad autorizzare la concessione della provvisoria esecuzione dell'ordine di pagamento a mente dell'art. 642, co. 2, c.p.c.
È peraltro inveterata massima della Suprema Corte che
<
4 non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione>> (Cass. 21.2.2007 n. 4103).
Nel merito, l'opponente deduce l'insussistenza della pretesa già azionata dal Fallimento in via monitoria, per essere contestato l'esatto adempimento, a suo tempo, da parte della
, delle prestazioni del cui corrispettivo Controparte_1
si tratta.
Senonché nessuna idonea prova l'opponente ha offerto di siffatte contestazioni, che non è verosimile che avrebbero potuto essere rivolte dall' alla società di cui egli CP_1
stesso era amministratore unico, ma avrebbero plausibilmente dovuto essere rivolte alla ditta dell' dai CP_1
committenti dei lavori edili nella cui esecuzione la
EDILAGRESTI si è avvalsa della collaborazione della per la prestazione di manodopera, così Controparte_1
come attestato dalla fattura della Società n. 1/2014 e non
è contestato essere avvenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Ed infatti: del tutto irrilevante è la circostanza che l' interessato a negare l'esistenza del suo debito, CP_1
5 abbia riferito di dette contestazioni alla curatrice fallimentare;
d'altro canto, nella totale mancanza di qualsivoglia prova documentale della occorrenza di contestazioni di tal genere - che non è dato in alcun modo ricavare dall'unica missiva di terzi a tal fine versata in atti dall'opponente sotto il n. 4 del suo fascicolo telematico – si presenta a priori inattendibile la prova testimoniale che l' si è limitato a richiedere sul CP_1
punto, non ammessa, peraltro a mezzo di capitoli tutti in ogni caso inammissibili per la loro assoluta genericità.
Rimane allora fermo ed integro il valore probatorio che della pretesa creditoria del è dato, quale CP_1
<
rappresenta>>, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2735
c.c., dalla dichiarazione di avere lasciato interamente insoluta la fattura azionata, che l'opponente debitore ha reso alla curatrice fallimentare, questa ha riportato nel verbale di interrogatorio agli atti e l' ha CP_1
sottoscritto, non essendo né contestata la conformità
all'originale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712
e 2719 c.c., della copia informatica del verbale depositata né disconosciuta l'autenticità della firma che vi risulta apposta dall'opponente; peraltro anche la sola attestazione della curatrice di avere ricevuto dall' detta CP_1
dichiarazione avrebbe fatto fede fino a querela di falso a norma dell'art. 2700 c.c. (v. Cass. 12.10.2020 n. 21994).
6 In via subordinata, l' eccepisce la compensazione del CP_1
credito vantato dal con il maggior credito di € CP_1
431.788,35 asseritamente spettantegli nei confronti della
Procedura.
Ebbene, per quanto, secondo il più recente orientamento della
Suprema Corte (v. Cass.
2.9.2022 n. 25947, Cass. 25.3.2022
n. 9787, Cass.
7.12.2021 n. 38888), la parte convenuta dalla curatela fallimentare per il pagamento di un suo debito nei confronti del fallito ben possa, nel giudizio promosso dalla curatela, eccepire in compensazione un controcredito di cui sia a sua volta titolare nei confronti del fallito medesimo,
al mero fine di paralizzare in tutto o in parte l'avversa pretesa e ferma la inammissibilità in tale giudizio di domande di accertamento e di condanna nei confronti del attratte alla procedura concorsuale, v'è CP_1
tuttavia nella specie che detto asserito controcredito è già
stato giudicato inesistente in seno alla procedura concorsuale, con pronuncia passata in giudicato.
Tanto è attestato dalla copia informatica quivi prodotta dal
Fallimento – la cui conformità all'originale non è del pari contestata - dello stato passivo della Procedura relativo alle domande di insinuazione tardivamente proposte, fra cui
è quella avente ad oggetto il suddetto controcredito della
EDILAGRESTI, dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato con decreto del 19.12.2019, dal quale risulta che detta domanda
è stata rigettata, incontroverso essendo che tale rigetto
7 non è stato opposto.
Consegue che l'opposizione proposta va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento in favore del anche delle spese del CP_1
presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dal in Controparte_1
persona del curatore, nei confronti di e Parte_1
viceversa, così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1738/2022 di questo
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a pagare in favore del Fallimento
opposto le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 9.141,50 per compenso, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed
IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 9.5.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate da parte opposta il 18.2.2025 e da parte opponente il 1°.4.2025, con cui le parti, in sostituzione dell'udienza,
ex art. 127 ter c.p.c., hanno concordemente acconsentito a discutere figurativamente la causa fino alla data del
1°.4.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 462 dell'anno
2023 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
Pistillo, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona della Controparte_1
curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Corallo,
con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le predette note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 23.1.2023, l'attore ha proposto rituale opposizione al decreto n. 1738/2022 di questo Tribunale, con cui gli è stato ingiunto, con clausola di provvisoria esecuzione, di pagare in favore del Controparte_1
la somma di € 91.500,00, oltre ad interessi
[...]
e spese del procedimento monitorio;
tanto per ammontare della fattura n. 1 del 31.3.2014, prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del Registro IVA delle fatture di vendita, emessa quand'era in bonis dalla società di poi fallita nei confronti della ditta EDILAGRESTI DI AGRESTI SAVERIO per <
prestazione di lavoro di sola manodopera effettuata per Vs
conto nell'anno 2013 presso i cantieri di: Via Manfredonia
n. 34–36 - Cerignola (FG) - – Andria Controparte_2
(BT) - Via Ferrucci n. 106 - Andria (BT)>>, che l' , CP_1
nel contempo amministratore unico e legale rappresentante
2 della fallita s.r.l. e titolare Controparte_1
della ditta EDILAGRESTI, ha dichiarato alla curatrice fallimentare, a verbale di interrogatorio da questa redatto l'11.5.2022, parimenti allegato al ricorso per ingiunzione,
di avere in effetti "ricevuto", quale titolare della ditta debitrice, e di non avere pagato.
A motivi dell'opposizione proposta, l' deduce: 1) la CP_1
nullità del ricorso per ingiunzione;
2) l'illegittimità del provvedimento monitorio;
3) l'insussistenza comunque del credito azionato;
4) in subordine, la sua estinzione per compensazione.
La nullità del ricorso per ingiunzione è dedotta dall'opponente per ciò che l'atto difetterebbe della indicazione della <>, del
<> e delle
<>, così da rendere <> e precludere <
diritto del debitore ingiunto di conoscere quali siano le forniture a cui la … presunta creditrice si riferisce>>.
L'eccezione è infondata.
Quanto infatti alla <> e al
<>, essi risulta dal ricorso per ingiunzione che vi sono regolarmente indicati entrambi.
Quanto invece alle <
3 creditoria>>, il ricorso per ingiunzione, col puntuale richiamo, come innanzi, della fattura posta a fondamento della richiesta di pagamento con esso avanzata, prodotta a suo corredo, soddisfa pienamente entrambi i requisiti prescritti a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 163, co. 3, nn. 3 e 4, e 164, co. 4, c.p.c.
L'illegittimità del provvedimento monitorio è dedotta dall per ciò che l'ingiunzione sarebbe stata emessa CP_1
in difetto di idonea prova e dei prescritti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
Anche tale eccezione è infondata.
La predetta fattura, unitamente al relativo estratto autentico del Registro IVA, con l'ulteriore conforto della dichiarazione resa dallo stesso debitore alla curatrice fallimentare, di averla "ricevuta" e di non averla pagata,
allegati al ricorso per ingiunzione, valgono infatti non solo a pienamente integrare l'idonea prova scritta della esistenza in capo al Fallimento di un credito certo, liquido ed esigibile, nella specie richiesta ai fini della ingiunzione dal combinato disposto degli artt. 633, co. 1,
n. 1, e 634, co. 2, c.p.c., ma altresì ad autorizzare la concessione della provvisoria esecuzione dell'ordine di pagamento a mente dell'art. 642, co. 2, c.p.c.
È peraltro inveterata massima della Suprema Corte che
<
4 non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione>> (Cass. 21.2.2007 n. 4103).
Nel merito, l'opponente deduce l'insussistenza della pretesa già azionata dal Fallimento in via monitoria, per essere contestato l'esatto adempimento, a suo tempo, da parte della
, delle prestazioni del cui corrispettivo Controparte_1
si tratta.
Senonché nessuna idonea prova l'opponente ha offerto di siffatte contestazioni, che non è verosimile che avrebbero potuto essere rivolte dall' alla società di cui egli CP_1
stesso era amministratore unico, ma avrebbero plausibilmente dovuto essere rivolte alla ditta dell' dai CP_1
committenti dei lavori edili nella cui esecuzione la
EDILAGRESTI si è avvalsa della collaborazione della per la prestazione di manodopera, così Controparte_1
come attestato dalla fattura della Società n. 1/2014 e non
è contestato essere avvenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Ed infatti: del tutto irrilevante è la circostanza che l' interessato a negare l'esistenza del suo debito, CP_1
5 abbia riferito di dette contestazioni alla curatrice fallimentare;
d'altro canto, nella totale mancanza di qualsivoglia prova documentale della occorrenza di contestazioni di tal genere - che non è dato in alcun modo ricavare dall'unica missiva di terzi a tal fine versata in atti dall'opponente sotto il n. 4 del suo fascicolo telematico – si presenta a priori inattendibile la prova testimoniale che l' si è limitato a richiedere sul CP_1
punto, non ammessa, peraltro a mezzo di capitoli tutti in ogni caso inammissibili per la loro assoluta genericità.
Rimane allora fermo ed integro il valore probatorio che della pretesa creditoria del è dato, quale CP_1
<
rappresenta>>, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2735
c.c., dalla dichiarazione di avere lasciato interamente insoluta la fattura azionata, che l'opponente debitore ha reso alla curatrice fallimentare, questa ha riportato nel verbale di interrogatorio agli atti e l' ha CP_1
sottoscritto, non essendo né contestata la conformità
all'originale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712
e 2719 c.c., della copia informatica del verbale depositata né disconosciuta l'autenticità della firma che vi risulta apposta dall'opponente; peraltro anche la sola attestazione della curatrice di avere ricevuto dall' detta CP_1
dichiarazione avrebbe fatto fede fino a querela di falso a norma dell'art. 2700 c.c. (v. Cass. 12.10.2020 n. 21994).
6 In via subordinata, l' eccepisce la compensazione del CP_1
credito vantato dal con il maggior credito di € CP_1
431.788,35 asseritamente spettantegli nei confronti della
Procedura.
Ebbene, per quanto, secondo il più recente orientamento della
Suprema Corte (v. Cass.
2.9.2022 n. 25947, Cass. 25.3.2022
n. 9787, Cass.
7.12.2021 n. 38888), la parte convenuta dalla curatela fallimentare per il pagamento di un suo debito nei confronti del fallito ben possa, nel giudizio promosso dalla curatela, eccepire in compensazione un controcredito di cui sia a sua volta titolare nei confronti del fallito medesimo,
al mero fine di paralizzare in tutto o in parte l'avversa pretesa e ferma la inammissibilità in tale giudizio di domande di accertamento e di condanna nei confronti del attratte alla procedura concorsuale, v'è CP_1
tuttavia nella specie che detto asserito controcredito è già
stato giudicato inesistente in seno alla procedura concorsuale, con pronuncia passata in giudicato.
Tanto è attestato dalla copia informatica quivi prodotta dal
Fallimento – la cui conformità all'originale non è del pari contestata - dello stato passivo della Procedura relativo alle domande di insinuazione tardivamente proposte, fra cui
è quella avente ad oggetto il suddetto controcredito della
EDILAGRESTI, dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato con decreto del 19.12.2019, dal quale risulta che detta domanda
è stata rigettata, incontroverso essendo che tale rigetto
7 non è stato opposto.
Consegue che l'opposizione proposta va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento in favore del anche delle spese del CP_1
presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dal in Controparte_1
persona del curatore, nei confronti di e Parte_1
viceversa, così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1738/2022 di questo
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a pagare in favore del Fallimento
opposto le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 9.141,50 per compenso, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed
IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 9.5.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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