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1 gennaio 2006
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10 marzo 2010
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30 giugno 2015
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15 agosto 2020
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Art. 77. Requisiti dei partecipanti (( 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. )) ((65)) (( 1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione. )) ((65)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 .
3. ((Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri)) non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile . L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. ((65)) 4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti ((che non soddisfano i requisiti e i criteri)) ((sono)) alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS. ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che le presenti modifiche "si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , come modificato dal presente decreto".
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione. )) ((65)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 .
3. ((Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri)) non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile . L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. ((65)) 4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti ((che non soddisfano i requisiti e i criteri)) ((sono)) alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS. ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che le presenti modifiche "si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , come modificato dal presente decreto".
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22692 del 19https://www.laleggepertutti.it/ · 3.39472
[…] D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 14 e 34 – T.U.F.); D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 14 e 77 – Codice delle assicurazioni private). 4. […]
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Giurisprudenza • 93
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 13/04/2012, n. 3386Provvedimento: […] recante il Regolamento relativo alla determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in parte qua (combinato disposto degli art. 3, comma 4 e 8, […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- disparità di trattamento·
- art. 76 e 78 del Codice delle assicurazioni private·
- autonomia statutaria·
- annullamento di regolamento ministeriale·
- requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali·
- eccesso di potere·
- violazione del principio di proporzionalità·
- art. 2397 e 2409 octies del codice civile·
- bilanciamento tra controllo legale e autonomia statutaria