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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 12890/2024 R.G. promossa da:
quale genitore esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore , rappr. e dif. dall'avv. ROCCO LAVALLE;
Persona_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 22.10.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari per la Persona_1 fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento); il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della domanda. CP_1
Espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Il Tribunale premette che la provvidenza richiesta si inquadra nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria capacità psico-fisica. La legge n. 18 del
1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicchè è necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante
Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.
Sez. Un. 11843/92; Cass. 10480/94).
Ciò posto, venendo al caso di specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che il minore sia in possesso dei requisiti Persona_1 sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.6.2023).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del minore al momento della visita peritale.
Il ricorso va, quindi, accolto.
In conclusione, va dichiarato che si trova nelle condizioni Persona_1 sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.6.2023).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio) seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell . CP_1
Restano definitivamente a carico dell anche le spese di c.t.u. CP_2 liquidate sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari previsti Persona_1 per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (14.6.2023);
-condanna l alla rifusione nei confronti della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro 3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente e per intero a carico dell le spese di c.t.u. CP_1 liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 12890/2024 R.G. promossa da:
quale genitore esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore , rappr. e dif. dall'avv. ROCCO LAVALLE;
Persona_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 22.10.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari per la Persona_1 fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento); il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della domanda. CP_1
Espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Il Tribunale premette che la provvidenza richiesta si inquadra nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria capacità psico-fisica. La legge n. 18 del
1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicchè è necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante
Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.
Sez. Un. 11843/92; Cass. 10480/94).
Ciò posto, venendo al caso di specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che il minore sia in possesso dei requisiti Persona_1 sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.6.2023).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del minore al momento della visita peritale.
Il ricorso va, quindi, accolto.
In conclusione, va dichiarato che si trova nelle condizioni Persona_1 sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.6.2023).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio) seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell . CP_1
Restano definitivamente a carico dell anche le spese di c.t.u. CP_2 liquidate sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari previsti Persona_1 per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (14.6.2023);
-condanna l alla rifusione nei confronti della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro 3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente e per intero a carico dell le spese di c.t.u. CP_1 liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli