Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 26 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 793/2024 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Fascì, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Nicola Giunta n. 33, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, in via del Plebiscito n. 15, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza di cautelare in corso di causa, la ricorrente di cui in epigrafe, docente a tempo indeterminato alle dipendenze del a far data dal 01.09.2016 attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo CP_2
“Alvaro Gebbione” di Reggio Calabria, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio di n. 48 punti (6 punti per 8 anni di servizio), per il servizio svolto in regime pre-ruolo presso le scuole paritarie/parificate. Nello specifico, esponeva che:
- nell'anno 2016 aveva proposto ricorso nei confronti del poiché non CP_3 aveva ritenuto corretta la valutazione dei suoi punteggi e, di conseguenza, la destinazione effettuata dallo stesso presso l'Ambito di Pistoia per l'a.s. CP_1
2016/2017;
- di aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pistoia, concluso in data 6/10 marzo 2017 con ordinanza di accoglimento del Giudice del
1
- in data 22.3.2017 il proponeva reclamo avverso il provvedimento CP_3 dinnanzi il Tribunale di Pistoia, il quale in composizione Collegiale, con ordinanza depositata in data 14.6.2018, “rigettava il reclamo proposto dal avverso CP_3
l'Ordinanza del Tribunale di Pistoia, in funzione del Giudice del Lavoro, depositata in data 10.3.2017”;
- con note del 6.12.2018 e del 31.1.2019, riproponeva la questione del mancato riconoscimento del punteggio relativo agli anni di servizio preruolo ed invitava il a voler provvedere in merito, disponendo il riconoscimento dei punteggi CP_3 relativi, giusto quanto affermato dalla giurisprudenza nonché ed in primo luogo dal Tribunale del Reclamo di Pistoia;
- con successiva istanza del 26.06.2019, notificata via PEC in pari data, chiedeva il riconoscimento del punteggio de quo, nonché il riesame urgente della posizione della scrivente in relazione ai titoli ed al punteggio posseduto sempre correlativamente al servizio pre-ruolo prestato in istituti paritari/parificati;
- da allora è in servizio alle dipendenze del di Reggio Calabria e, anzi, in CP_3 esito al procedimento di mobilità, a far data dall'anno scolastico 2022/2023, ha ottenuto il trasferimento presso la città di residenza e fin dall'epoca è in servizio presso l'IC “Alvaro Scopelliti” di Reggio Calabria;
- con istanza in autotutela del 29.12.2023, ingiungeva il di Reggio Calabria CP_3 invitandolo a riconoscerle il servizio “preruolo” svolto in scuola paritaria/parificata (complessivamente corrispondenti ad 8 anni di servizio svolti nelle scuole paritarie). Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di: “accertare e riconoscere il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto il punteggio per il servizio svolto in regime pre-ruolo presso le scuole paritarie\parificate; il tutto conferendo ulteriori punti 48 (6 punti per 8 anni di servizio); Accertare e riconoscere il diritto della medesima alla revisione del punteggio attribuito modificando l'attuale punteggio complessivo di punti 41 ed integrandolo con i punteggi spettanti per il servizio pre-ruolo in scuole paritarie\parificate; condannare l'Amministrazione scolastica provinciale agli adempimenti consequenziali;” vinte le spese di lite. Costituitosi in giudizio il resistente , chiedeva il rigetto Controparte_1 del ricorso evidenziando l'infondatezza della pretesa della ricorrente anche in virtù di una consolidata giurisprudenza favorevole all'Amministrazione scolastica, la quale escluderebbe la valutazione del servizio d'insegnamento prestato nelle scuole paritarie al pari del servizio prestato nelle scuole pubbliche. Specificava, inoltre, che i servizi resi alle dipendenze di suddette scuole non siano valutabili, tanto ai fini della mobilità, quanto ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 del TU 297/94 che ammette la valutabilità del solo servizio statale o prestato presso scuole pareggiate, parificate, popolari, sussidiate o sussidiarie.
2 Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso. Rigettata la domanda in sede cautelare e fissata la fase di merito, la causa è decisa mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
******** Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Come anticipato, l'odierna domanda è stata rigettata in sede cautelare, con provvedimento del 09.05.2024 a cui espressamente ci si riporta atteso che non si ritiene siano emersi, nella presente fase di merito, elementi nuovi ovvero ulteriori in qualche modo idonei a sconfessare le valutazioni già espresse nella precedente fase in ordine alla fondatezza della pretesa. Ciò posto, oggetto del presente procedimento è -in buona sostanza- il riconoscimento nei confronti della ricorrente del punteggio per il servizio svolto in regime pre-ruolo presso le scuole paritarie/parificate ed il conseguimento di punti 48 (6 punti per 8 anni di servizio). L'analisi della vicenda de qua richiede, preliminarmente, una breve disamina della disciplina ad essa applicabile. La norma a cui fare riferimento è l'art. 485, comma 1, della l. n. 297 del 15.4.1994, il quale recita: “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. La disposizione in parola distingue, dunque, il servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali da quello delle scuole pareggiate -ossia quelle gestite da un ente pubblico territoriale (Regione, Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico-, ma non trova applicazione il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, ossia le scuole private. A sostegno di ciò, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. lav. n°32386/2019) ha chiarito che: “Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost. Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016, che ha affermato: “Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte Cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in seguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle
3 dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla, regolamentazione contrattuale (Corte Cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato” (...) “D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato”. Ebbene, atteso che l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 può trovare applicazione solo nell'ipotesi delle scuole “pareggiate”, la Suprema Corte finisce con l'escluderne l'estensione anche all'ipotesi delle scuole “paritarie”, come quella di cui al presente ricorso. Si afferma, infatti, che “non sussiste, quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa”. In tal senso, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la norma in esame ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva: “L'art. 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall'art. 485 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali”(cfr. Cass. sent. n. 1035/2014 e, conforme, Cass. sent. n. 1749/2015, Cass. sent. n. 33134/2019). L'efficacia di tale disposizione non è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 62/2000 e neppure a seguito dell'emanazione del D.L. n. 250/2005 (convertito con Legge n. 27/2006) che, all'art. 1 bis, primo comma, ha stabilito espressamente: “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62, e di scuole non paritarie, con scadenza ex lege delle convenzioni di parifica al 31.08.2008”. A tal fine, la norma -evocata anche dalla ricorrente- nulla dispone in relazione al rapporto di lavoro degli insegnanti delle scuole paritarie e, infatti, la “parità” riconosciuta e prevista dal suddetto articolo si riferisce nella lettera e nella ratio della disciplina, al solo aspetto funzionale e organizzativo delle scuole considerate dalla norma, senza alcuna ingerenza sul piano dell'iniziativa economica e culturale privata nel settore dell'insegnamento, ma anche senza alcuna implicazione necessitata in ordine alle condizioni contrattuali del personale addetto a tali istituti scolastici. Ebbene, il fatto che il riferimento alla distinzione tra scuole pareggiate, parificate e paritarie non abbia più ragione di essere non implica l'attribuzione ai docenti delle
4 scuole paritarie di diritti e facoltà che non sono stati ad essi riconosciuti, posto che permangono immutate le differenze tra scuole statali e comunali e scuole paritarie. In particolare, per quest'ultima tipologia di scuole, a differenza della scuola che
-prima delle suddette leggi di riforma- veniva definita pareggiata, non è previsto che il personale docente sia selezionato tramite procedura concorsuale o selettiva secondo gli stessi criteri stabiliti per la scuola statale atteso che alla scuola paritaria non si accede mediante pubblico concorso, con parziale deroga dei principi di legalità e di imparzialità ex art. 97 Cost. che presiedono all'impiego pubblico contrattualizzato. In questo senso, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, la mancata parificazione del servizio pre-ruolo svolto presso istituti parificati non è contrario all'art. 3 Cost. Appare, quindi, più coerente e sistematica l'interpretazione secondo cui la Legge n. 62/2000 e il successivo D.L. n. 250/2005, si siano limitati a porre norme di disciplina generale del sistema nazionale di istruzione, a tal fine regolamentando dettagliatamente i requisiti degli istituti scolastici paritari, mentre lo status del personale docente conserva la propria fonte normativa nel D. L. n. 297/1994 (cfr. Corte di Appello di Trento, Sez. Lav. sent. 11.07.2013, Trib. Torino, Sez. Lav. sent. 16.06.2017, Trib. Milano Sez. Lav. sent. 12.05.2017). Tanto premesso, considerato che l'Istituto scolastico ove la prof.ssa ha Per_1 prestato il servizio pre-ruolo per cui chiede l'attribuzione del relativo punteggio nell'ambito delle procedure di mobilità appartiene al tipo “paritaria” -circostanza che trova conferma anche nel certificato di servizio da ultimo depositato-, tenuto conto delle motivazioni addotte in funzione nomofilattica dalla Suprema Corte a sostegno delle pronunce sopra richiamate alle quali questo Giudicante ritiene di aderire, il ricorso non può trovare accoglimento.
La natura delle parti e la peculiarità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 27 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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