CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1614/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 924/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 00685760654
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3533/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0010403313 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Resistente ADE: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Resistente contribuente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Salerno
n. 3533/10/2024, che accoglieva parzialmente ricorso proposto dallo Resistente_1, avverso la cartella di pagamento n. 10020230010403313000, notificata in data 20/10/2025 recante n. 2 partite di ruolo per complessivi € 36413,97, con la motivazione di seguito riportata.” Quanto alla eccepita decadenza occorre preliminarmente rilevare che, con riferimento agli omessi versamenti di imposte (cosiddetta
“liquidazione automatica” ex art. 36bis, D.P.R. 600/73), la Cartella di Pagamento deve essere notificata dal Concessionario della Riscossione, ai sensi dell'art 25, D.P.R. 29/12/1973, n. 602, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Senonché, attesa la disciplina emergenziale Covid-19, che ha sospeso le attività di notifica delle Cartelle di Pagamento nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, la Cartella oggetto del presente giudizio deve considerarsi tempestivamente notificata, con conseguenza infondatezza delle censure sul punto. Priva di pregio, in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, deve ritenersi l'eccezione riguardante l'omessa notifica dell'atto presupposto. La Corte di Cassazione ha precisato che l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. La sua omissione determina una semplice irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, come nel caso di specie (cfr Cassazione 22351/2018). Quanto alla ulteriore eccezione, è evidente che l'iscrizione a ruolo dell'I.V.A. relativa al III trimestre 2020 sia errata, in quanto non tiene conto della nove rate pagate dal ricorrente secondo il piano di rateazione poi decaduto. L'Ufficio, pertanto, dovrà emettere un provvedimento di sgravio corrispondente alle somme già pagate, gravando quelle residuali della ordinaria sanzione del 30%. Il ricorso, sul punto, deve pertanto essere accolto. Attesa la reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.”
L'ADER nel gravame ha dedotto: inammissibilita del ricorso di primo grado non iscritto a ruolo nei termini di legge;
violazione del contraddittorio per non aver il primo giudice autorizzato, come richiesto, la chiamata in causa dell'ADE; erroneià della sentenza laddove ha ordinato all'odierna appellante di procedere allo sgravio corrispondente alle somme già pagate (sic all'Agenzia delle Entrate) gravando quelle residuali della ordinaria sanzione del 30% atteso che l'ADER ha il compito esclusivo di riscuotere, ma la richiesta di pagamento vera e propria arriva dagli enti pubblici creditori (INPS, Agenzia delle Entrate, comuni, etc.) a cui va indirizzato l'annullamento (“sgravio”) trattandosi dell'ente creditore a cui è riferito il Tributo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha aderito ai motivi d'appello ed, in subordine, previa conferma della partita di ruolo n 2023/25398 (IVA 36 bis / 54 bis anno d'imposta 2018) di complessivi
€ 17.970,99 perché incontestata, ha chiesto la rideterminazione della pretesa relativa alla partita di ruolo n.
2023/550064 (IVA III trimestre anno d'imposta 2020) di complessivi € 18.437,10 come da provvedimenti di sgravio allegati. L'appellato non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna, sentiti la relatrice e i difensori delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto, attesa la fondatezza della pregiudiziale eccezione d'inammissibilità del ricorso di primo grado.
In tema di contenzioso tributario, come è noto, l'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, ora art. 68 del Dlgs. n.
175/2024, impone, a pena d'inammissibilità, che, nei trenta giorni dalla proposizione, sia depositato telematicamente nella segreteria della Corte adita, ovvero, nei casi previsti dall'art 61 comma 3, trasmesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Il 2° comma della norma precisa che l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio anche se la parte resistente si sia costituita ( v. sul punto, tra le tante, Cass. n. 17840/2025 ).
Le altre questioni rimangono assorbite, stante la natura dirimente dell'eccezione accolta.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura processuale dell'accoglimento dell'appello e del comportamento del contribuente che, non costituendosi nel giudizio di appello, ha dimostrato di non perseverare nelle sue difese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, compensa le spese di entrambi i gradi.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 924/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 00685760654
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3533/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0010403313 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Resistente ADE: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Resistente contribuente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Salerno
n. 3533/10/2024, che accoglieva parzialmente ricorso proposto dallo Resistente_1, avverso la cartella di pagamento n. 10020230010403313000, notificata in data 20/10/2025 recante n. 2 partite di ruolo per complessivi € 36413,97, con la motivazione di seguito riportata.” Quanto alla eccepita decadenza occorre preliminarmente rilevare che, con riferimento agli omessi versamenti di imposte (cosiddetta
“liquidazione automatica” ex art. 36bis, D.P.R. 600/73), la Cartella di Pagamento deve essere notificata dal Concessionario della Riscossione, ai sensi dell'art 25, D.P.R. 29/12/1973, n. 602, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Senonché, attesa la disciplina emergenziale Covid-19, che ha sospeso le attività di notifica delle Cartelle di Pagamento nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, la Cartella oggetto del presente giudizio deve considerarsi tempestivamente notificata, con conseguenza infondatezza delle censure sul punto. Priva di pregio, in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, deve ritenersi l'eccezione riguardante l'omessa notifica dell'atto presupposto. La Corte di Cassazione ha precisato che l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. La sua omissione determina una semplice irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, come nel caso di specie (cfr Cassazione 22351/2018). Quanto alla ulteriore eccezione, è evidente che l'iscrizione a ruolo dell'I.V.A. relativa al III trimestre 2020 sia errata, in quanto non tiene conto della nove rate pagate dal ricorrente secondo il piano di rateazione poi decaduto. L'Ufficio, pertanto, dovrà emettere un provvedimento di sgravio corrispondente alle somme già pagate, gravando quelle residuali della ordinaria sanzione del 30%. Il ricorso, sul punto, deve pertanto essere accolto. Attesa la reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.”
L'ADER nel gravame ha dedotto: inammissibilita del ricorso di primo grado non iscritto a ruolo nei termini di legge;
violazione del contraddittorio per non aver il primo giudice autorizzato, come richiesto, la chiamata in causa dell'ADE; erroneià della sentenza laddove ha ordinato all'odierna appellante di procedere allo sgravio corrispondente alle somme già pagate (sic all'Agenzia delle Entrate) gravando quelle residuali della ordinaria sanzione del 30% atteso che l'ADER ha il compito esclusivo di riscuotere, ma la richiesta di pagamento vera e propria arriva dagli enti pubblici creditori (INPS, Agenzia delle Entrate, comuni, etc.) a cui va indirizzato l'annullamento (“sgravio”) trattandosi dell'ente creditore a cui è riferito il Tributo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha aderito ai motivi d'appello ed, in subordine, previa conferma della partita di ruolo n 2023/25398 (IVA 36 bis / 54 bis anno d'imposta 2018) di complessivi
€ 17.970,99 perché incontestata, ha chiesto la rideterminazione della pretesa relativa alla partita di ruolo n.
2023/550064 (IVA III trimestre anno d'imposta 2020) di complessivi € 18.437,10 come da provvedimenti di sgravio allegati. L'appellato non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna, sentiti la relatrice e i difensori delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto, attesa la fondatezza della pregiudiziale eccezione d'inammissibilità del ricorso di primo grado.
In tema di contenzioso tributario, come è noto, l'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, ora art. 68 del Dlgs. n.
175/2024, impone, a pena d'inammissibilità, che, nei trenta giorni dalla proposizione, sia depositato telematicamente nella segreteria della Corte adita, ovvero, nei casi previsti dall'art 61 comma 3, trasmesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Il 2° comma della norma precisa che l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio anche se la parte resistente si sia costituita ( v. sul punto, tra le tante, Cass. n. 17840/2025 ).
Le altre questioni rimangono assorbite, stante la natura dirimente dell'eccezione accolta.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura processuale dell'accoglimento dell'appello e del comportamento del contribuente che, non costituendosi nel giudizio di appello, ha dimostrato di non perseverare nelle sue difese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, compensa le spese di entrambi i gradi.