Sentenza 2 novembre 2023
Massime • 1
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l'estensione - in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente - della domanda revocatoria, originariamente rivolta contro due atti di conferimento immobiliare in società di diritto inglese, agli atti di trasferimento presupposti, stipulati in Inghilterra, rispetto ai quali quelli italiani si ponevano come meramente esecutivi).
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FATTI DI CAUSA 1.1. Per quanto qui interessa, Gruppo Ro.Ri. s.r.l. otteneva il 31 gennaio 2012 dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti dell'Azienda sanitaria locale Viterbo e della Regione Lazio per il pagamento di euro 818.324,06 oltre interessi, quale corrispettivo di prestazioni sanitarie. Entrambe le ingiunte si opponevano; insorgevano quindi due cause, nelle cui comparse di costituzione e risposta, in subordine al rigetto dell'opposizione, Gruppo Ro.Ri. chiedeva - qualificandola domanda riconvenzionale - di accertare che le controparti dovevano tenerla indenne ai sensi dell'art. 1337 c.c., con conseguente condanna a pagarle la somma di euro 909.284,94 o una diversa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/11/2023, n. 30455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30455 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
Testo completo
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale LLER SA IA, che ha chiesto l’accoglimento del 1° e 2° motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato Vincenzo Angelo Spezziga;
udito l’Avvocato Aurelia Giunta. FATTI DI CAUSA 1. La Banca Nazionale del lavoro s.p.a. propose l’azione revocatoria, innanzi al Tribunale di Roma, nei confronti di GE AR, NZ AR, AR AR e RA RA, nonché delle società AG s.r.l., Le Dimore s.r.l., ON UI LTD, LM UI LTD e HA UI LTD, chiedendo che venissero dichiarati inefficaci, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., vari atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti che, a detta della Banca attrice, pregiudicavano la sua posizione creditoria. In particolare, furono impugnati i seguenti atti: 1) gli atti del 24 gennaio e del 31 gennaio 2002, con i quali i convenuti RA e AR avevano prima costituito la società Le Dimore s.r.l. e poi disposto un aumento di capitale della stessa società, conferendo beni immobili nel patrimonio sociale di questa;
2) gli atti del 10 maggio 2002, trascritti il successivo 21 maggio, con i quali i convenuti AR e RA avevano dichiarato di aver conferito in 3 di 19 due diverse società di diritto inglese, la ON UI LTD e la HA UI LTD, una serie di immobili ivi indicati;
3) i due atti del 21 maggio 2002 con i quali la società AG, in persona dell’amministratore RA RA, aveva dichiarato di aver conferito gli immobili ivi descritti alla società LM UI LTD e alla ON UI LTD. A sostegno della domanda la BNL – alla quale subentrarono quali cessionarie la International IT CO e la Società Italiana Gestione ITi s.p.a. (in qualità di mandataria della International IT CO) – dichiarò di essere creditrice nei confronti della SIME (Società Montaggi Elettrici s.p.a.) per oltre due milioni di euro derivanti dal saldo di tre conti correnti dei quali si erano costituiti fideiussori la società AG e i convenuti RA e AR. Intervenne nel giudizio anche la Unicredit Banca d’impresa s.p.a., dichiarando di vantare crediti nei confronti della SIME s.p.a. e chiedendo la declaratoria di simulazione o l’inefficacia relativa dei medesimi contratti di cui in precedenza. Si costituirono in giudizio i convenuti AR e RA, chiedendo il rigetto della domanda. Rilevarono costoro, in particolare, che gli atti di cui l’attrice si doleva avrebbero dovuto essere considerati privi di efficacia traslativa, in quanto in essi ci si limitava a dichiarare, esclusivamente a fini fiscali, di aver conferito i beni immobili indicati nelle due citate società di diritto inglese, per cui gli atti notarili italiani avevano soltanto un valore ricognitivo. Nel giudizio intervenne poi la International Factors Italia (IT s.p.a.) aderendo alla domanda di revocatoria e, in subordine, formulando una domanda di accertamento della simulazione. Detta società dichiarò di vantare anch’essa un credito di oltre due milioni di euro nei confronti della medesima società SIME sulla base di un contratto di factoring. 4 di 19 Il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande, sia delle parti attrici che di quelle intervenute. Ai fini che interessano nella sede odierna, il giudice di primo grado rilevò che le domande proposte dalla società IT – così come precisate in sede di memoria depositata ai sensi dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., là dove si chiedeva di dichiarare la simulazione o l’inefficacia relativa anche degli atti di diritto inglese prodromici a quelli italiani – costituivano mutatio libelli ed erano, in parte qua, inammissibili. Quanto al merito, il Tribunale affermò che gli atti contestati erano solo una formalizzazione in Italia di atti già conclusi secondo le norme del diritto inglese e, in quanto tali, assumevano una mera valenza esecutiva e non dispositiva. 2. La sentenza è stata impugnata dalla B.N.L. s.p.a. e dalla Società italiana gestione crediti s.p.a., nonché dalla IT s.p.a. e dalla s.r.l. “I LI di NA (quest’ultima in qualità di successore della società “Le Dimore”). 2.1. Nelle more del giudizio di appello la IT s.p.a. ha dichiarato di rinunciare alle domande proposte contro la società “I LI di NA, con atto accettato dal difensore della controparte, e ha aggiunto di non voler riformulare la relativa domanda, in relazione agli atti di disposizione in favore della società “I LI di NA, anche nei confronti dei litisconsorti necessari GE AR, NZ AR, AR AR e RA RA. In conseguenza di ciò, la società IT ha precisato definitivamente le conclusioni chiedendo l’accoglimento della domanda di revocatoria in relazione ai soli due atti del 10 maggio 2002. A seguito di tali rinunce, la Corte d’appello ha dichiarato che la decisione in secondo grado era da ritenere limitata all’impugnazione del rigetto della domanda di revocatoria riguardante gli atti del 24 gennaio, 31 gennaio e 10 maggio 2002. 5 di 19 2.2. La Corte d’appello ha poi rilevato – in relazione all’atto di appello proposto dalla BNL e dalla Società italiana di gestione dei crediti – che la notifica non risultava essere stata regolarmente compiuta nei confronti della società AG, perché sia la BNL che la Società italiana di gestione dei crediti avevano rinnovato la notifica presso la sede sociale sita in Monte Argentario, risultata però da tempo chiusa. Per cui, non essendo la notifica avvenuta nel rispetto delle previsioni dell’art. 145 cod. proc. civ., e non sussistendo un vincolo di pregiudizialità o di dipendenza tra la domanda spiegata nei confronti della AG e quella spiegata nei confronti degli altri convenuti, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello «limitatamente ai capi di impugnazione riguardanti il rapporto con la AG s.r.l. oltre che quello con la LM UI LTD e con la ON UI LTD» (cioè gli atti del 21 maggio 2002 suindicati). 2.3. La Corte d’appello, infine, sempre allo scopo di delimitare con esattezza il thema decidendum, ha osservato che in sede di udienza di discussione tanto la BNL quanto la Società italiana di gestione dei crediti avevano dichiarato di rinunciare anch’esse alle domande proposte nei confronti della società “I LI di NA (cioè gli atti del 24 e 31 gennaio 2002) per insussistenza di ragioni di credito nei confronti di detta parte. 2.4. Esaminando, quindi, gli atti di impugnazione che residuavano rispetto alle rinunce di cui si è detto, la Corte d’appello ha accolto parzialmente l’appello presentato dalla BNL nei confronti dei convenuti AR e RA, dichiarando l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., degli atti di conferimento operati in favore della società “Le Dimore” (atti contrassegnati in dispositivo con le lettere a e b); ha invece rigettato integralmente l’appello presentato dalla IT s.p.a., condannandola al pagamento delle spese di lite sia nei confronti della società “I LI di NA che degli appellati AR e RA. 6 di 19 Ai limitati e specifici fini che interessano in questa sede, la Corte territoriale ha ristretto l’ambito del giudizio all’esame dei quattro atti notarili del 24 gennaio, 31 gennaio e 10 maggio 2002, dichiarando di condividere sul punto le valutazioni del Tribunale. In particolare, nei due atti del 10 maggio 2002 gli appellati AR e RA avevano chiesto al notaio rogante di ricevere in deposito il certificato di iscrizione nel registro delle società inglesi delle società ON UI ltd. e HA UI ltd., oltre alle delibere di aumento del capitale sociale delle stesse mediante emissione di nuove azioni e la dichiarazione di conferimento, da parte degli appellati, di alcuni immobili di loro proprietà nel patrimonio delle citate società, avvenuto ed eseguito secondo le norme del diritto britannico. Riguardo ad essi la Corte d’appello ha posto in luce l’autoqualificazione come negozi di accertamento e, per ciò solo, non assoggettabili all’azione revocatoria, «mancando nei medesimi, evidentemente, anche la manifestazione di una volontà attuale ed effettiva di determinare ex novo il trasferimento dei suddetti beni immobili». D’altra parte, ha aggiunto la sentenza, la IT s.p.a. aveva provveduto ad impugnare gli atti di trasferimento presupposti, cioè quelli avvenuti in Inghilterra, soltanto con le memorie depositate ai sensi dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in tal modo introducendo una non consentita mutatio libelli;
per cui, in mancanza di una «tempestiva istanza di accertamento del carattere non meramente esecutivo degli atti oggetto delle originarie domande», si doveva ritenere definitivamente acquisita la loro caratterizzazione come atti non dispositivi e, quindi, non assoggettabili ad azione revocatoria. Ne conseguiva che la riproposizione della domanda di inefficacia relativa, tardivamente proposta in primo grado, era da ritenere inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., con conseguente infondatezza del motivo di appello avente ad oggetto la revocatoria degli atti 7 di 19 stipulati in data 10 maggio 2002. Per cui la Corte d’appello ha concluso nel senso che erano infondati i motivi di appello proposti sia dalla società IT che dalla BNL e dalla Società italiana di gestione dei crediti in relazione ai due atti del 10 maggio 2002 suindicati. Quanto, invece, agli atti notarili del 24 gennaio e 31 gennaio 2002, con i quali gli appellati RA e AR avevano costituito la società “Le Dimore” ed avevano conferito in essa due immobili, la Corte d’appello ha accolto la domanda di revocatoria, dichiarandone l’inefficacia relativa in favore della BNL e della Società italiana di gestione dei crediti. 2.5. In punto di liquidazione delle spese, ai limitati fini che interessano in questa sede, la Corte d’appello ha rilevato, quanto al rapporto processuale tra la società IT e la società “I LI di NA, che il processo doveva essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ. in relazione a dette parti, contestualmente ponendo le spese di lite a carico della parte rinunciante. In mancanza, infatti, di un diverso accordo tra le parti, doveva farsi applicazione della regola generale contenuta nel quarto comma dell’art. 306 cit., il base al quale il rinunciante va condannato al pagamento delle spese di giudizio (nella specie, quelle del grado di appello). 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso la IT s.p.a. con atto affidato a cinque motivi. Resistono GE AR, NZ AR, AR AR e RA RA con un unico controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le parti hanno depositato memorie. Il ricorso, originariamente fissato per la camera di consiglio del 20 dicembre 2022, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza 20 febbraio 2023, n. 5221, allo scopo di essere trattato unitamente ad 8 di 19 altri due ricorsi fissati tutti per l’udienza pubblica del 22 settembre 2023. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri, nonché dell’unico motivo del ricorso incidentale. In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Rilievi preliminari. La società ricorrente ha chiesto, nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., di poter rinnovare la notifica del ricorso nei confronti delle società inglesi suindicate, non essendo la stessa pervenuta a buon fine. La Corte osserva che si tratta di una richiesta superflua, per le seguenti ragioni. Gli atti notarili impugnati, di contenuto dispositivo, in caso di accoglimento dell’azione revocatoria verrebbero dichiarati relativamente inefficaci, in favore della società IT. Simile eventualità, tuttavia, andrebbe a riflettere i propri effetti nei confronti delle parti creditrici e dei convenuti AR e RA, senza alcuna ripercussione nei confronti delle società inglesi verso le quali l’odierna ricorrente chiede di poter rinnovare la notifica del ricorso. Ne consegue che tale rinnovo non è necessario, attesa l’evidente diversità, giuridicamente decisiva, tra la posizione dei debitori convenuti e quella delle società conferitarie dei beni immobili. Ricorso principale (IT s.p.a.). 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ., per non essersi la Corte 9 di 19 d’appello limitata a liquidare le spese, pronunciando anche una condanna nei confronti della parte rinunciante. Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata, dopo aver preso atto della rinuncia parziale della IT s.p.a. in relazione alla domanda proposta contro la società “Le Dimore”, poi divenuta “I LI di NA, non si era limitata a liquidare le spese in favore di quest’ultima, ma aveva anche emesso una condanna a carico dell’odierna ricorrente. In particolare, la transazione stipulata tra le parti prevedeva espressamente la compensazione delle spese;
dal contenuto della lettera del 16 marzo 2015, in parte trascritta nel ricorso, risultava che le spese dovevano essere integralmente compensate, tanto che la società “Le Dimore” aveva provveduto a corrispondere le somme dovute senza inviare una lettera di accettazione. ET comportamento, secondo la ricorrente, costituiva «conclusione del contratto mediante esecuzione», con conseguente implicito richiamo delle condizioni di cui alla citata lettera del 16 marzo 2015, comprensiva dell’accordo sulla compensazione delle spese. La ricorrente aggiunge che la transazione può essere prodotta anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., in quanto idonea al giudicato. Nella seconda parte della censura la società ricorrente rileva che la Corte d’appello avrebbe potuto soltanto liquidare le spese a carico del rinunciante ma senza emettere una decisione di condanna, come previsto dall’art. 306, quarto comma, del codice di rito. 1.1. Il motivo non è fondato. Osserva il Collegio che la Corte d’appello, a pag. 25 della sentenza impugnata (come da numerazione aggiunta a penna), ha sostenuto che non era intervenuto alcun accordo tra le parti finalizzato alla compensazione delle spese in conseguenza della transazione, e da questo ha dedotto la necessità di condannare il 10 di 19 rinunciante alle spese, in base alla previsione dell’art. 306, quarto comma, del codice di rito. La società ricorrente contesta tale statuizione, ma non produce alcuna documentazione idonea a scalfirne il contenuto. Si dice nel ricorso che l’atto di transazione – con annesso accordo di compensazione – sarebbe stato allegato tra i documenti, ma esso non risulta dal fascicolo d’ufficio. Dalla stesura del motivo, che richiama a supporto l’art. 372 cod. proc. civ. (v. p. 16), emerge che la transazione è ritenuta atto producibile anche in questa sede, ma erroneamente, perché quel documento avrebbe potuto e dovuto essere prodotto in appello. Ciò detto, nell’elenco dei documenti indicati ex art. 369 cod. proc. civ. (ricorso a p. 63) la transazione non risulta. Nel corso dell’udienza pubblica la Corte ha sollecitato il difensore presente, avv. Spezziga, ad indicare nel fascicolo quale fosse il documento dal quale trarre la conclusione dell’esistenza di un accordo compensativo;
e il difensore ha richiamato una lettera, datata 16 marzo 2015 e proveniente dagli avvocati Bevere e Spezziga (documento G), nella quale vengono solo indicate le proposte per il futuro accordo transattivo, aggiungendo che le spese di lite «si intenderanno reciprocamente compensate», con rinuncia, da parte dei difensori, al beneficio della solidarietà professionale. Appare al Collegio evidente che, se è questo il documento al quale bisogna attingere, l’accordo di compensazione non è stato documentato e non può, quindi, essere ritenuto esistente ai fini processuali. La Corte di merito, d’altronde, ha correttamente fatto applicazione del principio di cui all’art. 306, quarto comma, cit., secondo cui il rinunciante «deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro». Né ad altra conclusione potrebbe giungersi – come auspicato dalla parte ricorrente nella seconda parte della censura – per il fatto che la disposizione ora richiamata 11 di 19 fa riferimento alla liquidazione, da parte del giudice istruttore, «con ordinanza non impugnabile». È palese, infatti, che tale previsione si riferisce alla situazione nella quale il processo, a seguito della rinuncia, non debba pervenire ad una decisione di merito;
ma se la rinuncia è parziale, come appunto nel caso di specie, il processo deve procedere fino alla sua fisiologica conclusione, cioè fino alla pronuncia della sentenza di merito nella quale il giudice sarà chiamato (doverosamente) a provvedere sulle spese anche in relazione alla rinuncia parziale. Per cui la Corte d’appello ben poteva – anzi doveva – emettere in sentenza anche la statuizione qui in contestazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., censurando il mancato sindacato, da parte della Corte d’appello, sul complesso degli atti traslativi in questione. Si lamenta, poi, anche l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. In particolare, osserva la ricorrente, la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad esaminare una piccola parte degli atti impugnati, deducendo da questi limitati elementi la natura di negozi di accertamento degli atti notarili italiani. La Corte d’appello, invece, avrebbe dovuto verificare la situazione giuridica precedente e controllare se i convenuti avessero svolto adeguatamente il loro dovere di allegazione degli atti di diritto inglese dai quali sarebbero dovuti derivare gli effetti traslativi;
la sentenza, inoltre, avrebbe dovuto anche stabilire se gli atti di diritto inglese fossero o meno idonei a trasferire la proprietà degli immobili, previa individuazione della legge da applicare nel caso specifico. Gli appellati, invece, non avevano mai indicato quali fossero gli atti inglesi dai quali derivava il trasferimento della proprietà e non li avevano neppure prodotti. Riportando una parte del contenuto dell’atto di appello, la società 12 di 19 ricorrente rileva che la Corte romana avrebbe omesso una serie di accertamenti dovuti, in violazione delle regole legali sull’onere della prova. La censura si completa poi con due ulteriori rilievi: da un lato, la ricorrente rileva che la qualificazione compiuta dalla Corte di merito non sarebbe sufficiente ad escludere gli atti in oggetto dall’ambito di applicazione dell’azione revocatoria e, dall’altro, aggiunge che la decisione impugnata avrebbe omesso di esaminare fatti essenziali ai fini della decisione. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., nonché dell’art. 2901 cod. civ., per non avere la Corte d’appello esaminato gli atti presupposti, per non aver valuto le prove nella loro interezza e per non aver fornito alcuna motivazione, a detta della ricorrente, sulla sua decisione. Ripercorrendo in qualche misura le censure del secondo motivo, la parte ricorrente osserva che la Corte d’appello si sarebbe limitata a qualificare gli atti contestati come negozi di accertamento soltanto in base alla definizione degli stessi in quei termini da parte degli originari convenuti. Se l’esame fosse stato completo, il risultato interpretativo finale sarebbe stato diverso. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nonché degli artt. 3 e 4 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza preoccuparsi di stabilire quale fosse la legge nazionale applicabile nel caso concreto. La sentenza, secondo la ricorrente, si è limitata ad affermare che il conferimento dei beni immobili era avvenuto secondo le norme del diritto inglese, senza considerare che a norma dell’art. 57 cit., le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla Convenzione 13 di 19 di Roma, secondo cui i contratti sono regolati dalla legge dello Stato col quale presentano il collegamento più stretto (artt. 3 e 4); per cui nel caso in esame, trovandosi gli immobili oggetto dei contratti in Italia, ai trasferimenti di proprietà doveva applicarsi la legge italiana. La sentenza, perciò, risulterebbe in contrasto con le norme del diritto internazionale privato. 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ., con conseguente violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., contestando la qualificazione di mutatio libelli all’estensione delle domande proposte in sede di memorie depositate ai sensi dell’art. 183, quinto comma, del codice di procedura civile. La società ricorrente rileva che la sentenza impugnata, nell’interpretare il concetto di novità della domanda, sarebbe incorsa in violazione dei criteri assunti dalle Sezioni Unite nella sentenza 15 giugno 2015, n. 12310, secondo cui la vera differenza tra domande nuove (vietate) e domande modificate (ammesse) risiede nel fatto che queste ultime possono essere modificate anche in alcuni elementi fondamentali (petitum e causa petendi). La domanda modificata, ammissibile, si caratterizza per il fatto di riguardare sempre la medesima vicenda sostanziale, di talché la controparte non può essere sorpresa dal fatto che il tema in decisione venga modificato. Richiamando e trascrivendo il contenuto della domanda posta in primo grado con l’atto di intervento del 27 gennaio 2004 e confrontandola con quella riformulata nella memoria del 29 aprile 2008, la società ricorrente rileva che quest’ultima prende le mosse dalla constatazione che gli atti stipulati in Italia e quelli stipulati in Inghilterra «costituivano delle porzioni di un’unica operazione negoziale ed erano fra loro collegati»; per cui la domanda era in effetti la stessa, concretizzata in maniera più esatta e puntuale. 14 di 19 6. Il Collegio ritiene che i motivi secondo, terzo e quinto debbano essere esaminati congiuntamente, anche se con le dovute specificazioni. 6.1. La Corte d’appello, come si è detto, è pervenuta al rigetto della domanda di revocatoria avanzata dall’odierna società ricorrente sulla base di due fondamentali argomentazioni. Da un lato, la sentenza ha ritenuto che gli atti notarili italiani, siccome autoqualificati come meri negozi di accertamento, non potessero essere assoggettati a revocatoria, mancando in essi la manifestazione di una volontà attuale ed effettiva di determinare il trasferimento immobiliare. Dall’altro, la sentenza ha stabilito che l’estensione della domanda proposta dalla società IT, finalizzata alla declaratoria di inefficacia relativa anche degli atti redatti secondo le norme del diritto inglese, era avvenuta tardivamente ed era, perciò, inammissibile. Di talché veniva a mancare il necessario supporto per esaminare la revocabilità degli atti notarili italiani. 6.2. Questi due pilastri sui quali si regge la motivazione della sentenza sono stati censurati nei motivi che si stanno adesso esaminando, con argomentazioni che il Collegio ritiene tutte meritevoli di accoglimento. Si rileva, innanzitutto, che l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di legge per l’azione revocatoria è a carico del creditore che agisce;
ed è altrettanto chiaro che, se il convenuto oppone al creditore attore l’esistenza di elementi ostativi all’accoglimento della domanda, sarà a suo carico il relativo onere della prova. Nel caso di specie, la Corte territoriale si è sbrigativamente richiamata a quanto risultava dagli atti italiani, senza in nulla considerare l’idoneità degli atti inglesi al fine del trasferimento della proprietà. Vero è, invece, che il giudice di merito non poteva limitarsi a definire atti non dispositivi quelli compiuti in Italia, senza che quelli inglesi fossero stati neppure prodotti (l’affermazione, 15 di 19 sotto quest’ultimo aspetto, non risulta contestata). Ed erano semmai i convenuti appellati a dover provare, siccome fatto impeditivo, l’esistenza di atti che, compiuti sotto l’imperio di una legge diversa da quella nazionale, avevano realmente contenuto traslativo ed erano quindi in condizione di paralizzare il positivo esperimento dell’azione revocatoria. La Corte d’appello, in altri termini, trovandosi in presenza di atti notarili italiani relativi a beni immobili esistenti in Italia, avrebbe dovuto esaminarli e confrontarli con quelli inglesi;
e, in caso di mancata produzione di questi ultimi, avrebbe dovuto considerare che il relativo onere della prova ricadeva a carico dei debitori AR e RA, traendone le dovute conseguenze. Su questa errata impostazione di fondo, validamente censurata nei motivi secondo e terzo, si innesta l’ulteriore errore di cui al quinto motivo del ricorso odierno. Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 15 giugno 2015, n. 12310, hanno stabilito che la modificazione della domanda ammessa ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Questo principio, al quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza successiva, con decisioni che ne hanno esteso la portata anche a situazioni nelle quali la modificazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado aveva una portata ben più rilevante rispetto a quella del giudizio odierno (v., tra le altre, le ordinanze 25 maggio 2018, n. 13091, 14 febbraio 2019, n. 4322, 9 febbraio 2021, n. 3127, e 16 febbraio 2021, n. 4031). 16 di 19 Facendo applicazione di tale insegnamento, si ha che nel caso in esame la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere inammissibile, come invece ha fatto, l’estensione della domanda di revocatoria compiuta dalle parti creditrici «anche degli atti di conferimento presupposti e ivi resi palesi» (cioè gli atti inglesi), avvenuta con le memorie di cui all’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. (vecchio testo). È errato, infatti, affermare che con tale modifica le parti appellanti avevano introdotto «nel thema decidendum questioni di fatto e temi di indagine da ritenersi del tutto nuovi rispetto al contenuto originario della domanda, in tal modo dando atto a una, non consentita, mutatio libelli». Ed è errata anche la conseguente affermazione secondo cui la mancanza di una «tempestiva istanza di accertamento del carattere non meramente esecutivo degli atti oggetto delle originarie domande implica che debba ritenersi processualmente acquisita la loro caratterizzazione quali atti non dispositivi e, conseguentemente, non assoggettabili ad azione revocatoria». Vero è, invece, che nel caso in esame l’estensione della domanda risulta connessa con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio (per usare le parole fatte proprie dalle Sezioni Unite nella suindicata decisione). L’odierna ricorrente, infatti, è intervenuta in giudizio chiedendo la revocatoria di quattro atti (due contro la società Le Dimore, poi rinunciati), tra i quali due del 10 maggio 2002 a rogito del notaio Fenoaltea. I convenuti AR-RA hanno richiamato, a loro difesa, il fatto che gli atti di trasferimento erano quelli stipulati in Inghilterra, rispetto ai quali gli atti italiani erano meramente esecutivi e non dispositivi. Quindi è conforme alle cadenze processuali che, sollecitata dalla difesa delle controparti, l’odierna ricorrente, che era interveniente in primo grado, abbia reagito chiedendo “se del caso, di dichiarare per gli stessi motivi e per i 17 di 19 titoli indicati in atti, la nullità o inefficacia degli atti di diritto inglese collegati” (v. ricorso a p. 49). Non sussiste, dunque, alcuna novità dell’estensione della domanda, per cui la Corte d’appello non avrebbe dovuto dichiararla tardiva e, come tale, inammissibile. L’indagine, viceversa, si sarebbe dovuta estendere anche agli atti di diritto inglese, senza limitarsi a dare per scontato che questi ultimi non avessero bisogno, per completare i loro effetti, degli atti dispositivi avvenuti in Italia. 6.3. Deriva dal complesso di queste considerazioni la fondatezza dei motivi secondo, terzo e quinto;
con conseguente assorbimento del quarto, che pone problemi di applicazione delle norme del diritto internazionale privato, il cui esame si rivela, a questo punto, superfluo. Ricorso incidentale (AR e RA). 7. I controricorrenti GE AR, AR AR, NZ AR e RA RA propongono ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, nel quale lamentano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per presunta ultrapetizione. Secondo i ricorrenti la Corte d’appello, dopo aver dichiarato (a p. 14) che i difensori di BNL e della Società italiana di Gestione dei crediti avevano rinunciato alle domande proposte nei confronti della società “I casali di NA, analogamente a quanto aveva fatto l’altra appellante società IT, avrebbe poi erroneamente deciso nel merito la stessa domanda proposta nei confronti degli odierni controricorrenti AR e RA. Questi ultimi osservano che, invece, tale «risultato inatteso» non può spiegarsi per il fatto che la rinuncia era operativa solo nei confronti della società “I casali di NA, perché l’azione revocatoria si rivolge nei confronti degli alienanti e degli acquirenti;
per cui nel caso specifico la sentenza sarebbe stata pronunciata inutilmente, costituendo tuttavia «ugualmente fonte di danni». 18 di 19 7.1. Il motivo non è fondato. Risulta dalla lettura della sentenza – la quale, peraltro, non è chiarissima in ordine all’esatta portata degli intervenuti atti di rinuncia – che la società IT aveva rinunciato agli atti di causa in ordine a tutte le domande poste nei confronti della società “I LI di NA e che aveva parimenti rinunciato alla relativa domanda anche nei confronti dei convenuti AR e RA. Quanto alla posizione della BNL, invece, la Corte d’appello ha dato atto (p. 17 della sentenza) che anch’essa aveva rinunciato alla domanda nei confronti della società “I LI di NA (in sede di udienza di discussione), ma non anche nei confronti dei convenuti AR e RA. Tale diversità è sostanzialmente ammessa anche dagli odierni ricorrenti incidentali. Da ciò consegue che, in assenza di una rinuncia, da parte della BNL, anche nei confronti degli odierni ricorrenti incidentali, la Corte d’appello era tenuta a decidere sulla domanda di revocatoria proposta nei loro confronti (come poi ha fatto), senza che si possa ipotizzare, quindi, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ed è evidente l’irrilevanza di ogni questione relativa alla sussistenza o meno di un’effettiva utilità dell’accoglimento dell’azione revocatoria nei confronti dei soggetti conferenti i beni in presenza di una rinuncia alla stessa azione nei confronti della società conferitaria. Ne consegue l’infondatezza del ricorso incidentale. 8. In conclusione, sono rigettati il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, mentre sono accolti i motivi secondo, terzo e quinto del ricorso principale, con assorbimento del quarto. La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello attenendosi alle indicazioni e ai principi di diritto enunciati nella presente motivazione. 19 di 19 Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del giudizio di cassazione. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, accoglie i motivi secondo, terzo e quinto del ricorso principale, con assorbimento del quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in