TRIB
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/02/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 929/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 929/2021 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambe con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CAPRIOTTI PEPPINO, elettivamente domiciliate in VIA SAN GIOVANNI SCAFA SNC 63039 SAN
BENEDETTO DEL TRONTO presso il difensore
OPPONENTI contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. PEDDE Controparte_2 C.F._4
MARIA SIMONA LUIGIA, elettivamente domiciliati in VIALE UMBERTO 106 SASSARI presso il difensore
OPPOSTI oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del titolo e dell'atto di precetto posti a fondamento della minacciata esecuzione, per le ragioni esposte in narrativa;
In via preliminare ex art. 617 c.p.c., accertare e dichiarare che la copia dell'atto notarile notificato unitamente all'atto di precetto non costituisce titolo esecutivo per mancata apposizione della formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. e che nessun titolo in forma esecutiva è stato mai notificato alle parti odierne opponenti e, per l'effetto, dichiarare la nullità del precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c.; Ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva in capo alla sig.ra , per le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_2
In via principale, nel merito: (i) accertare e dichiarare, alla luce della documentazione prodotta, che le sig.re e hanno adempiuto agli obblighi stabiliti in capo alle Parte_1 Parte_2 stesse quali proprietarie delle unità abitative ai sensi dell'art. 14 dell'atto notarile e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione spiegata, dichiarare la inesistenza del diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata;
(ii) accertare e dichiarare la inesistenza del diritto CP_1 dell'istante a procedere ad esecuzione forzata per gli obblighi precettati di “rendere CP_1 autonomo e indipendente l'impianto di apertura e chiusura del cancello per accedere da via Trento” e di pagina 1 di 7 “rimuovere eventuali beni mobili ed accessori posti nei locali del signor , in quanto CP_1 soggetto coobbligato all'adempimento dei medesimi obblighi;
(iii) accertare e dichiarare l'inidoneità dell'atto notarile divisionale a costituire titolo esecutivo per la condanna al pagamento della somma di
€ 47.700,00 a titolo di penale da ritardo, per le ragioni esposte in atti;
(iv) accertare e dichiarare l'inadempimento imputabile al sig. degli obblighi stabiliti all'art. 14 dell'atto notarile e, CP_1 per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento di € 540,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute Org_ dalla sig.ra per la pratica/sopralluogo nonché al risarcimento del danno Parte_1 patito dalla sig.ra e derivante dalla mancata locazione dell'immobile per Parte_1 l'impossibilità di eseguire l'allacciamento e attivazione della fornitura di gas e luce, danno quantificato in misura pari al canone locativo di mercato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla firma dell'atto notarile e sino alla data di adempimento dell'obbligo, o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Per gli opposti: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via preliminare respingere perchè infondata in fatto ed in diritto l'eccezione di nullità del precetto in per mancata notificazione del titolo in forma esecutiva;
a.1) conseguentemente confermi la validità del titolo e del precetto;
b) sempre in via preliminare rigettare l'eccezione per carenza di legittimazione attiva in capo a perchè infondata;
Controparte_2 in via principale nel merito:
c) respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
d) accertare e dichiarare l'inadempimento delle opponenti ai sensi dell'art. 14 del titolo notificato unitamente all'atto di precetto;
d.1.) conseguentemente le condanni al pagamento della penale dal giorno di scadenza previsto sino all'adempimento delle obbligazioni di cui al titolo;
f. con vittoria di spese e compensi oltre accessori;
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.5.2021 ed proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione all'atto di precetto loro intimato in data 20.4.2021 dal fratello e dalla di lui CP_1 moglie per l'ottemperanza ad alcuni obblighi (in particolare: rendere autonomi ed Controparte_2 indipendenti a cura e spese di ciascun proprietario …. Tutti gli impianti elettrici, idrici e termici serventi le unità immobiliari divise… ivi compreso l'impianto di apertura e chiusura del cancello per accedere da via Trento, rimuovere eventuali beni mobili ed accessori posti … nei locali del signor
e la sola signora deve rendere … autonomo l'impianto termico CP_1 Parte_1 dell'appartamento lato ovest) imposti a loro carico dall'art. 14 dell'atto notarile di divisione immobiliare del 25.10.2019, e per il pagamento di una penale per il ritardo nella misura di € 47.700,00.
Deducevano: la nullità del precetto per non essere stato accompagnato dalla notifica del titolo in forma esecutiva (sull'atto notarile la formula esecutiva non risultava apposta); il difetto di legittimazione attiva di , in quanto soggetto non avente diritto ad ottenere l'adempimento delle Controparte_2 prestazioni di cui all'art. 14 del contratto, poiché non condividente;
l'avvenuto adempimento delle opponenti agli obblighi imposti dall'art. 14 su di loro gravanti e il difetto di legittimazione di CP_1 circa l'obbligo di rendere autonomo l'impianto di apertura e chiusura del cancello e di
[...] pagina 2 di 7 rimuovere beni mobili e accessori posti nei suoi locali, in quanto soggetto coobbligato con le opponenti;
l'inidoneità dell'atto notarile a costituire titolo esecutivo per la condanna al pagamento della penale. Eccepivano, in via riconvenzionale, l'inadempimento del all'obbligo di contribuire al CP_1 pagamento delle spese necessarie per realizzare il vano in muratura per l'alloggio di tutti i contatori, e chiedevano di condannare il medesimo a risarcire a i costi sostenuti per la Parte_1 Org_ pratica rimasta sospesa e il danno derivatole dall'impossibilità di locare l'immobile di sua proprietà in quanto sfornito di energia elettrica. Rassegnavano, dunque, le conclusioni sopra riportate.
Si costituivano gli opposti, sostenendo: che la copia del titolo esecutivo notificate era conforme all'originale contenente la formula esecutiva;
la legittimazione attiva della in ordine CP_2 all'obbligo di rendere autonomo l'impianto di apertura e chiusura del cancello, in quanto collocato su corte in parte di sua proprietà; l'infondatezza delle ulteriori eccezioni e della domanda riconvenzionale delle controparti. Chiedevano, dunque, il rigetto dell'opposizione avversaria rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Con ordinanza del 11.1.2022 – da intendersi qui trascritta – veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo. Dopo due rinvii della prima udienza venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
Le relative memorie non venivano depositate da alcuna delle parti, ad eccezione della memoria n. 3 degli opponenti. Dopo un rinvio per trattative, in data 21.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Tentato infruttuosamente l'accordo conciliativo, all'udienza del 14.12.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
In ordine al primo motivo di opposizione deve rilevarsi come, effettivamente, il titolo esecutivo notificato non recasse la formula esecutiva, come si evince dal raffronto tra il doc. 8 all. alla citazione e il doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione: il primo termina (a pag. 106 del file) con la dicitura apposta dal notaio "copia conforme all'originale, composta da 16 facciate di quattro fogli che si rilascia per uso di parte", mentre il secondo (a pag. 107 del file) termina proprio con la formula esecutiva, seguita dalla dicitura "copia conforme all'originale, scritta su 17 facciate...rilasciata in formula esecutiva ".
Però, per costante orientamento giurisprudenziale, la denuncia dell'omessa apposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., di cui non si ponga in dubbio l'esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto. Viceversa, allorché si contesti l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti efficacia esecutiva, l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (sez. 3, Sentenza n.
13069 del 05/06/2007; conf. sez. 3, Sentenza n. 24279 del 30/11/2010; sez. 3, Sentenza n. 25638 del
14/11/2013).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame si deve pervenire alla conclusione che la doglianza della ricorrente in relazione alla mancata apposizione della formula esecutiva dia luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi. Ed, infatti, l'opponente non ha mai dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, essendosi limitata a contestare che l'omessa apposizione della formula esecutiva sulla copia pagina 3 di 7 che le era stata notificata determinasse l'improcedibilità dell'azione espropriativa, senza neppure allegare un irreparabile pregiudizio dei suoi diritti di difesa.
I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (fra le più recenti: Sez. 5,
Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017; Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
17905 del 09/09/2016; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014). La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale le sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità. Questo principio resta fermo anche in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in procedendo è prevista un'apposita azione (art. 617 cod. proc. civ.). Infatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25900 del 15/12/2016), sicché con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
19105 del 18/07/2018). In conclusione, a prescindere dall'assolvimento delle molteplici funzioni proprie della spedizione in forma esecutiva, il debitore che intenda opporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la mancanza sul titolo della formula prevista dall'art. 475 cod. proc. civ., deve contestualmente indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione. In mancanza, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
Così Cass. Sentenza n. 3967 del 12/02/2019. Nel caso di specie le opponenti si sono limitate a dedurre la nullità del precetto ma senza indicare se l'irregolarità formale del titolo abbia recato un qualche pregiudizio dei loro diritti di difesa. Questi, peraltro, si sono esplicati pienamente, avendo le opponenti preso posizione nel merito del contenuto tanto del precetto quanto del titolo esecutivo. Il motivo di opposizione è, dunque, inammissibile (i diversi precedenti di legittimità citati dalle opponenti appaiono inconferenti al caso di specie, trattandosi di casi in cui la notifica del titolo esecutivo era stata completamente omessa).
Quanto agli altri motivi di opposizione, attinenti al contenuto di merito del precetto opposto, deve rilevarsi quanto segue.
Gli obblighi imposti alle parti dall'atto notarile di divisione all'art. 14 sono cinque (v. pag. 102 del file prodotto quale doc. 8 allegato alla citazione). Il primo di questi – avente ad oggetto l'autonomizzazione degli impianti idrici, termici ed elettrici posti a servizio delle diverse abitazioni, ivi compreso l'impianto di apertura e chiusura del cancello su via Trento - è un'obbligazione che riguarda tutti i comproprietari (vi è, oltre alla dicitura letterale della clausola in questione, anche l'interesse comune all'adempimento), quindi anche l'opposto. Le opponenti hanno documentato la avvenuta autonomizzazione di tutti gli impianti idrici e termici (docc. 1, 2 e 3 allegati alla citazione), nonché di quello elettrico quanto a (doc. 4), mentre manca – com'è pacifico in atti - Parte_2
l'autonomizzazione di quello di Quest'ultima, che pure ha documentato di Parte_1 Org_ avere contattato l' per i relativi lavori (docc. 5 e 6), ha giustificato il proprio ritardo nell'adempimento con la circostanza che abbia rifiutato di compartecipare alla spesa CP_1
pagina 4 di 7 per l'alloggiamento all'esterno dei contatori. E' certamente vero che sussiste l'obbligo, espressamente Org_ richiamato nel verbale di sopralluogo rilasciato dall' (doc. 5 allegato alla citazione), di collocare tutti i contatori in luogo accessibile al gestore anche in assenza del cliente, tuttavia il è CP_1 comunque libero di collocare il proprio contatore in altro luogo che rispetti le caratteristiche indicate dal gestore, non essendo in alcun modo necessario che il suo contatore venga collocato insieme a quello della sorella. Quest'ultima, dunque, ben poteva procedere in proprio all'allaccio di una nuova linea (e dunque all'installazione di un nuovo contatore) a servizio della sua unità abitativa, avendo peraltro ricevuto l'espresso consenso del fratello ad accedere alla sua proprietà per effettuare i lavori, e poi chiedere il rimborso delle eventuali spese comuni. Essendo l'obbligo di rendere autonomi i rispettivi impianti chiaramente contenuto nell'art. 14 dell'atto pubblico costituente titolo esecutivo, il precetto dev'essere confermato in parte qua.
La clausola che prevede l'autonomizzazione degli impianti non impone, invece, anche la rimozione di eventuali parti di impianti dalla proprietà dell'opposto (profilo questo non espressamente affrontato nell'atto notarile in questione che avrebbe potuto essere fatto valere, semmai, con una negatoria servitutis).
Il secondo obbligo imposto dal citato art. 14 è contestato del tutto genericamente nel precetto
(rimuovere eventuali beni mobili ed accessori posti … nei locali del signor ) e, dunque, CP_1 risulta impossibile comprendere l'esatta portata dell'eventuale inadempimento. In ogni caso le opponenti hanno allegato di aver rimosso i loro beni e di aver lasciato in loco solo quelli caduti nella successione della madre, successione che è comune a tutte le parti, perciò tutte coobbligate alla rimozione. L'opposto non ha contestato tali circostanze e, trattandosi all'evidenza di obbligazione solidale, avrebbe potuto egli stesso provvedervi spontaneamente, chiedendo poi alle sorelle la compartecipazione alla relativa spesa.
Il terzo e il quarto obbligo imposti dall'art. 14 (rispettivamente la rimozione dei serbatoi a cura di e il distacco dell'autoclave da parte di non costituiscono Parte_2 Parte_1 oggetto del precetto.
Quanto al quinto obbligo (rendere autonomo l'impianto termico dell'appartamento lato ovest),
l'opponente ha documentato (dichiarazione sub doc. 3) di aver effettuato il Parte_1 distacco della caldaia, che è rimasta ad uso esclusivo dell'appartamento lato mare, e la specifica circostanza non è stata contestata dall'opposto, il quale invece sostiene che le controparti avrebbero dovuto pure rimuovere i fasci di tubature ancora insistenti sulla sua proprietà. Relativamente a tale punto, tuttavia, vale quanto già sopra indicato in relazione al primo obbligo, ossia che l'art. 14 prevede solo l'autonomizzazione degli impianti, non anche la rimozione e riallocazione altrove delle relative tubature.
Persistendo il ritardo nell'adempimento, da parte di all'obbligo di rendere Parte_1 autonomo l'impianto elettrico – obbligo che andava adempiuto, ai sensi dell'art. 14 del contratto, entro
60 giorni dalla data del medesimo, ossia dal 25.10.2019 – i precettanti hanno applicato la clausola penale prevista all'ultimo comma dello stesso articolo 14, che impone il versamento di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Orbene, in primo luogo la clausola in questione non pare azionabile dalla perché ella non è proprietaria dell'immobile assegnato al marito nell'atto di divisione (al CP_2 quale è intervenuta esclusivamente per operare la relativa rinuncia) e sul quale insiste l'impianto elettrico da rendere autonomo. La clausola è, poi, pienamente valida ed efficace, essendo stato pagina 5 di 7 accertato l'inadempimento, mentre la sua applicazione prescinde, invece, completamente, ai sensi dell'art. 1382, c. 2, c.c., dalla prova del danno. Le opponenti hanno, però, domandato in sede di comparsa conclusionale la riduzione ad equità della penale stessa ai sensi dell'art. 1384 c.c. La domanda, pur se svolta oltre i termini di preclusione, è tuttavia ammissibile, secondo quanto indicato da
Cass. sentenza n. 24458 del 24/11/2007, per la quale la riduzione della penale pattuita "ex contractu", ove invocata dalla parte interessata non in via di azione ma in via di eccezione, può essere proposta per la prima volta anche nel giudizio di appello;
peraltro il relativo potere del giudice, essendo posto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato anche d'ufficio pur se le parti abbiano contrattualmente convenuto l'irriducibilità della penale (conformemente anche Cass. sentenza n. 21066 del 28/09/2006). L'eccezione dev'essere senz'altro accolta, con conseguente riduzione della somma portata dal precetto, avuto riguardo alle seguenti circostanze: l'obbligazione principale è stata dalla eseguita quasi interamente, essendo rimasta inadempiuta solo quella Parte_1 relativa all'autonomizzazione dell'impianto elettrico;
l'ammontare della penale come precettato (€
47.700,00) è anche in sé manifestamente eccessivo avuto riguardo all'interesse all'adempimento di
, il quale avrebbe comunque potuto procedere anche in proprio all'autonomizzazione del CP_1 suo impianto elettrico. Tutto ciò considerato si reputa equo ridurre l'importo precettato alla somma di €
2.000,00. Pertanto, il precetto dev'essere dichiarato inefficace per la restante somma. Per giurisprudenza costante, infatti, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice (cfr. Cass. n. 2160 del 30/01/2013, Cass. n. 5515 del 29/02/2008).
Quanto alle domande riconvenzionali proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
può essere accolta solo quella di condanna del medesimo al pagamento, peraltro non dell'intero
[...] ma solo di 1/3 (essendo tre i condividenti coobbligati ai sensi dell'art. 14) della somma da lei sborsata Org_ per istruire la pratica per l'autonomizzazione degli impianti elettrici (totali € 540,42, doc. 6 allegato alla citazione). Non può, invece, essere accolta quella di condanna al risarcimento del danno asseritamente subìto dalla medesima per la mancata locazione dell'immobile di sua proprietà a causa dell'assenza di energia elettrica. Infatti si tratta, come già detto, di opere cui la stessa Parte_1 era obbligata e che dunque avrebbe potuto effettuare in proprio salvo poi chiedere il rimborso
[...] dei relativi costi, così evitando il prodursi dell'indicato danno.
Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara efficace il precetto opposto solo nei confronti di e fino alla concorrenza di € 2.000,00 a titolo di penale dovuta in Parte_1 favore del solo , nonché limitatamente all'obbligo di rendere autonomo l'impianto CP_1 elettrico a servizio dell'immobile della medesima, dichiarandolo inefficace nei confronti degli ulteriori soggetti, per le restanti somme e nelle restanti parti;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, condanna CP_1
pagina 6 di 7 al pagamento, in favore di della somma di € 180,14, oltre interessi legali CP_1 Parte_1 dall'esborso al saldo effettivo;
rigetta le altre domande riconvenzionali;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ascoli Piceno, 14 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 929/2021 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambe con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CAPRIOTTI PEPPINO, elettivamente domiciliate in VIA SAN GIOVANNI SCAFA SNC 63039 SAN
BENEDETTO DEL TRONTO presso il difensore
OPPONENTI contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. PEDDE Controparte_2 C.F._4
MARIA SIMONA LUIGIA, elettivamente domiciliati in VIALE UMBERTO 106 SASSARI presso il difensore
OPPOSTI oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del titolo e dell'atto di precetto posti a fondamento della minacciata esecuzione, per le ragioni esposte in narrativa;
In via preliminare ex art. 617 c.p.c., accertare e dichiarare che la copia dell'atto notarile notificato unitamente all'atto di precetto non costituisce titolo esecutivo per mancata apposizione della formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. e che nessun titolo in forma esecutiva è stato mai notificato alle parti odierne opponenti e, per l'effetto, dichiarare la nullità del precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c.; Ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva in capo alla sig.ra , per le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_2
In via principale, nel merito: (i) accertare e dichiarare, alla luce della documentazione prodotta, che le sig.re e hanno adempiuto agli obblighi stabiliti in capo alle Parte_1 Parte_2 stesse quali proprietarie delle unità abitative ai sensi dell'art. 14 dell'atto notarile e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione spiegata, dichiarare la inesistenza del diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata;
(ii) accertare e dichiarare la inesistenza del diritto CP_1 dell'istante a procedere ad esecuzione forzata per gli obblighi precettati di “rendere CP_1 autonomo e indipendente l'impianto di apertura e chiusura del cancello per accedere da via Trento” e di pagina 1 di 7 “rimuovere eventuali beni mobili ed accessori posti nei locali del signor , in quanto CP_1 soggetto coobbligato all'adempimento dei medesimi obblighi;
(iii) accertare e dichiarare l'inidoneità dell'atto notarile divisionale a costituire titolo esecutivo per la condanna al pagamento della somma di
€ 47.700,00 a titolo di penale da ritardo, per le ragioni esposte in atti;
(iv) accertare e dichiarare l'inadempimento imputabile al sig. degli obblighi stabiliti all'art. 14 dell'atto notarile e, CP_1 per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento di € 540,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute Org_ dalla sig.ra per la pratica/sopralluogo nonché al risarcimento del danno Parte_1 patito dalla sig.ra e derivante dalla mancata locazione dell'immobile per Parte_1 l'impossibilità di eseguire l'allacciamento e attivazione della fornitura di gas e luce, danno quantificato in misura pari al canone locativo di mercato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla firma dell'atto notarile e sino alla data di adempimento dell'obbligo, o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Per gli opposti: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via preliminare respingere perchè infondata in fatto ed in diritto l'eccezione di nullità del precetto in per mancata notificazione del titolo in forma esecutiva;
a.1) conseguentemente confermi la validità del titolo e del precetto;
b) sempre in via preliminare rigettare l'eccezione per carenza di legittimazione attiva in capo a perchè infondata;
Controparte_2 in via principale nel merito:
c) respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
d) accertare e dichiarare l'inadempimento delle opponenti ai sensi dell'art. 14 del titolo notificato unitamente all'atto di precetto;
d.1.) conseguentemente le condanni al pagamento della penale dal giorno di scadenza previsto sino all'adempimento delle obbligazioni di cui al titolo;
f. con vittoria di spese e compensi oltre accessori;
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.5.2021 ed proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione all'atto di precetto loro intimato in data 20.4.2021 dal fratello e dalla di lui CP_1 moglie per l'ottemperanza ad alcuni obblighi (in particolare: rendere autonomi ed Controparte_2 indipendenti a cura e spese di ciascun proprietario …. Tutti gli impianti elettrici, idrici e termici serventi le unità immobiliari divise… ivi compreso l'impianto di apertura e chiusura del cancello per accedere da via Trento, rimuovere eventuali beni mobili ed accessori posti … nei locali del signor
e la sola signora deve rendere … autonomo l'impianto termico CP_1 Parte_1 dell'appartamento lato ovest) imposti a loro carico dall'art. 14 dell'atto notarile di divisione immobiliare del 25.10.2019, e per il pagamento di una penale per il ritardo nella misura di € 47.700,00.
Deducevano: la nullità del precetto per non essere stato accompagnato dalla notifica del titolo in forma esecutiva (sull'atto notarile la formula esecutiva non risultava apposta); il difetto di legittimazione attiva di , in quanto soggetto non avente diritto ad ottenere l'adempimento delle Controparte_2 prestazioni di cui all'art. 14 del contratto, poiché non condividente;
l'avvenuto adempimento delle opponenti agli obblighi imposti dall'art. 14 su di loro gravanti e il difetto di legittimazione di CP_1 circa l'obbligo di rendere autonomo l'impianto di apertura e chiusura del cancello e di
[...] pagina 2 di 7 rimuovere beni mobili e accessori posti nei suoi locali, in quanto soggetto coobbligato con le opponenti;
l'inidoneità dell'atto notarile a costituire titolo esecutivo per la condanna al pagamento della penale. Eccepivano, in via riconvenzionale, l'inadempimento del all'obbligo di contribuire al CP_1 pagamento delle spese necessarie per realizzare il vano in muratura per l'alloggio di tutti i contatori, e chiedevano di condannare il medesimo a risarcire a i costi sostenuti per la Parte_1 Org_ pratica rimasta sospesa e il danno derivatole dall'impossibilità di locare l'immobile di sua proprietà in quanto sfornito di energia elettrica. Rassegnavano, dunque, le conclusioni sopra riportate.
Si costituivano gli opposti, sostenendo: che la copia del titolo esecutivo notificate era conforme all'originale contenente la formula esecutiva;
la legittimazione attiva della in ordine CP_2 all'obbligo di rendere autonomo l'impianto di apertura e chiusura del cancello, in quanto collocato su corte in parte di sua proprietà; l'infondatezza delle ulteriori eccezioni e della domanda riconvenzionale delle controparti. Chiedevano, dunque, il rigetto dell'opposizione avversaria rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Con ordinanza del 11.1.2022 – da intendersi qui trascritta – veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo. Dopo due rinvii della prima udienza venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
Le relative memorie non venivano depositate da alcuna delle parti, ad eccezione della memoria n. 3 degli opponenti. Dopo un rinvio per trattative, in data 21.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Tentato infruttuosamente l'accordo conciliativo, all'udienza del 14.12.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
In ordine al primo motivo di opposizione deve rilevarsi come, effettivamente, il titolo esecutivo notificato non recasse la formula esecutiva, come si evince dal raffronto tra il doc. 8 all. alla citazione e il doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione: il primo termina (a pag. 106 del file) con la dicitura apposta dal notaio "copia conforme all'originale, composta da 16 facciate di quattro fogli che si rilascia per uso di parte", mentre il secondo (a pag. 107 del file) termina proprio con la formula esecutiva, seguita dalla dicitura "copia conforme all'originale, scritta su 17 facciate...rilasciata in formula esecutiva ".
Però, per costante orientamento giurisprudenziale, la denuncia dell'omessa apposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., di cui non si ponga in dubbio l'esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto. Viceversa, allorché si contesti l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti efficacia esecutiva, l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (sez. 3, Sentenza n.
13069 del 05/06/2007; conf. sez. 3, Sentenza n. 24279 del 30/11/2010; sez. 3, Sentenza n. 25638 del
14/11/2013).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame si deve pervenire alla conclusione che la doglianza della ricorrente in relazione alla mancata apposizione della formula esecutiva dia luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi. Ed, infatti, l'opponente non ha mai dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, essendosi limitata a contestare che l'omessa apposizione della formula esecutiva sulla copia pagina 3 di 7 che le era stata notificata determinasse l'improcedibilità dell'azione espropriativa, senza neppure allegare un irreparabile pregiudizio dei suoi diritti di difesa.
I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (fra le più recenti: Sez. 5,
Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017; Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
17905 del 09/09/2016; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014). La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale le sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità. Questo principio resta fermo anche in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in procedendo è prevista un'apposita azione (art. 617 cod. proc. civ.). Infatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25900 del 15/12/2016), sicché con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
19105 del 18/07/2018). In conclusione, a prescindere dall'assolvimento delle molteplici funzioni proprie della spedizione in forma esecutiva, il debitore che intenda opporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la mancanza sul titolo della formula prevista dall'art. 475 cod. proc. civ., deve contestualmente indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione. In mancanza, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
Così Cass. Sentenza n. 3967 del 12/02/2019. Nel caso di specie le opponenti si sono limitate a dedurre la nullità del precetto ma senza indicare se l'irregolarità formale del titolo abbia recato un qualche pregiudizio dei loro diritti di difesa. Questi, peraltro, si sono esplicati pienamente, avendo le opponenti preso posizione nel merito del contenuto tanto del precetto quanto del titolo esecutivo. Il motivo di opposizione è, dunque, inammissibile (i diversi precedenti di legittimità citati dalle opponenti appaiono inconferenti al caso di specie, trattandosi di casi in cui la notifica del titolo esecutivo era stata completamente omessa).
Quanto agli altri motivi di opposizione, attinenti al contenuto di merito del precetto opposto, deve rilevarsi quanto segue.
Gli obblighi imposti alle parti dall'atto notarile di divisione all'art. 14 sono cinque (v. pag. 102 del file prodotto quale doc. 8 allegato alla citazione). Il primo di questi – avente ad oggetto l'autonomizzazione degli impianti idrici, termici ed elettrici posti a servizio delle diverse abitazioni, ivi compreso l'impianto di apertura e chiusura del cancello su via Trento - è un'obbligazione che riguarda tutti i comproprietari (vi è, oltre alla dicitura letterale della clausola in questione, anche l'interesse comune all'adempimento), quindi anche l'opposto. Le opponenti hanno documentato la avvenuta autonomizzazione di tutti gli impianti idrici e termici (docc. 1, 2 e 3 allegati alla citazione), nonché di quello elettrico quanto a (doc. 4), mentre manca – com'è pacifico in atti - Parte_2
l'autonomizzazione di quello di Quest'ultima, che pure ha documentato di Parte_1 Org_ avere contattato l' per i relativi lavori (docc. 5 e 6), ha giustificato il proprio ritardo nell'adempimento con la circostanza che abbia rifiutato di compartecipare alla spesa CP_1
pagina 4 di 7 per l'alloggiamento all'esterno dei contatori. E' certamente vero che sussiste l'obbligo, espressamente Org_ richiamato nel verbale di sopralluogo rilasciato dall' (doc. 5 allegato alla citazione), di collocare tutti i contatori in luogo accessibile al gestore anche in assenza del cliente, tuttavia il è CP_1 comunque libero di collocare il proprio contatore in altro luogo che rispetti le caratteristiche indicate dal gestore, non essendo in alcun modo necessario che il suo contatore venga collocato insieme a quello della sorella. Quest'ultima, dunque, ben poteva procedere in proprio all'allaccio di una nuova linea (e dunque all'installazione di un nuovo contatore) a servizio della sua unità abitativa, avendo peraltro ricevuto l'espresso consenso del fratello ad accedere alla sua proprietà per effettuare i lavori, e poi chiedere il rimborso delle eventuali spese comuni. Essendo l'obbligo di rendere autonomi i rispettivi impianti chiaramente contenuto nell'art. 14 dell'atto pubblico costituente titolo esecutivo, il precetto dev'essere confermato in parte qua.
La clausola che prevede l'autonomizzazione degli impianti non impone, invece, anche la rimozione di eventuali parti di impianti dalla proprietà dell'opposto (profilo questo non espressamente affrontato nell'atto notarile in questione che avrebbe potuto essere fatto valere, semmai, con una negatoria servitutis).
Il secondo obbligo imposto dal citato art. 14 è contestato del tutto genericamente nel precetto
(rimuovere eventuali beni mobili ed accessori posti … nei locali del signor ) e, dunque, CP_1 risulta impossibile comprendere l'esatta portata dell'eventuale inadempimento. In ogni caso le opponenti hanno allegato di aver rimosso i loro beni e di aver lasciato in loco solo quelli caduti nella successione della madre, successione che è comune a tutte le parti, perciò tutte coobbligate alla rimozione. L'opposto non ha contestato tali circostanze e, trattandosi all'evidenza di obbligazione solidale, avrebbe potuto egli stesso provvedervi spontaneamente, chiedendo poi alle sorelle la compartecipazione alla relativa spesa.
Il terzo e il quarto obbligo imposti dall'art. 14 (rispettivamente la rimozione dei serbatoi a cura di e il distacco dell'autoclave da parte di non costituiscono Parte_2 Parte_1 oggetto del precetto.
Quanto al quinto obbligo (rendere autonomo l'impianto termico dell'appartamento lato ovest),
l'opponente ha documentato (dichiarazione sub doc. 3) di aver effettuato il Parte_1 distacco della caldaia, che è rimasta ad uso esclusivo dell'appartamento lato mare, e la specifica circostanza non è stata contestata dall'opposto, il quale invece sostiene che le controparti avrebbero dovuto pure rimuovere i fasci di tubature ancora insistenti sulla sua proprietà. Relativamente a tale punto, tuttavia, vale quanto già sopra indicato in relazione al primo obbligo, ossia che l'art. 14 prevede solo l'autonomizzazione degli impianti, non anche la rimozione e riallocazione altrove delle relative tubature.
Persistendo il ritardo nell'adempimento, da parte di all'obbligo di rendere Parte_1 autonomo l'impianto elettrico – obbligo che andava adempiuto, ai sensi dell'art. 14 del contratto, entro
60 giorni dalla data del medesimo, ossia dal 25.10.2019 – i precettanti hanno applicato la clausola penale prevista all'ultimo comma dello stesso articolo 14, che impone il versamento di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Orbene, in primo luogo la clausola in questione non pare azionabile dalla perché ella non è proprietaria dell'immobile assegnato al marito nell'atto di divisione (al CP_2 quale è intervenuta esclusivamente per operare la relativa rinuncia) e sul quale insiste l'impianto elettrico da rendere autonomo. La clausola è, poi, pienamente valida ed efficace, essendo stato pagina 5 di 7 accertato l'inadempimento, mentre la sua applicazione prescinde, invece, completamente, ai sensi dell'art. 1382, c. 2, c.c., dalla prova del danno. Le opponenti hanno, però, domandato in sede di comparsa conclusionale la riduzione ad equità della penale stessa ai sensi dell'art. 1384 c.c. La domanda, pur se svolta oltre i termini di preclusione, è tuttavia ammissibile, secondo quanto indicato da
Cass. sentenza n. 24458 del 24/11/2007, per la quale la riduzione della penale pattuita "ex contractu", ove invocata dalla parte interessata non in via di azione ma in via di eccezione, può essere proposta per la prima volta anche nel giudizio di appello;
peraltro il relativo potere del giudice, essendo posto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato anche d'ufficio pur se le parti abbiano contrattualmente convenuto l'irriducibilità della penale (conformemente anche Cass. sentenza n. 21066 del 28/09/2006). L'eccezione dev'essere senz'altro accolta, con conseguente riduzione della somma portata dal precetto, avuto riguardo alle seguenti circostanze: l'obbligazione principale è stata dalla eseguita quasi interamente, essendo rimasta inadempiuta solo quella Parte_1 relativa all'autonomizzazione dell'impianto elettrico;
l'ammontare della penale come precettato (€
47.700,00) è anche in sé manifestamente eccessivo avuto riguardo all'interesse all'adempimento di
, il quale avrebbe comunque potuto procedere anche in proprio all'autonomizzazione del CP_1 suo impianto elettrico. Tutto ciò considerato si reputa equo ridurre l'importo precettato alla somma di €
2.000,00. Pertanto, il precetto dev'essere dichiarato inefficace per la restante somma. Per giurisprudenza costante, infatti, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice (cfr. Cass. n. 2160 del 30/01/2013, Cass. n. 5515 del 29/02/2008).
Quanto alle domande riconvenzionali proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
può essere accolta solo quella di condanna del medesimo al pagamento, peraltro non dell'intero
[...] ma solo di 1/3 (essendo tre i condividenti coobbligati ai sensi dell'art. 14) della somma da lei sborsata Org_ per istruire la pratica per l'autonomizzazione degli impianti elettrici (totali € 540,42, doc. 6 allegato alla citazione). Non può, invece, essere accolta quella di condanna al risarcimento del danno asseritamente subìto dalla medesima per la mancata locazione dell'immobile di sua proprietà a causa dell'assenza di energia elettrica. Infatti si tratta, come già detto, di opere cui la stessa Parte_1 era obbligata e che dunque avrebbe potuto effettuare in proprio salvo poi chiedere il rimborso
[...] dei relativi costi, così evitando il prodursi dell'indicato danno.
Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara efficace il precetto opposto solo nei confronti di e fino alla concorrenza di € 2.000,00 a titolo di penale dovuta in Parte_1 favore del solo , nonché limitatamente all'obbligo di rendere autonomo l'impianto CP_1 elettrico a servizio dell'immobile della medesima, dichiarandolo inefficace nei confronti degli ulteriori soggetti, per le restanti somme e nelle restanti parti;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, condanna CP_1
pagina 6 di 7 al pagamento, in favore di della somma di € 180,14, oltre interessi legali CP_1 Parte_1 dall'esborso al saldo effettivo;
rigetta le altre domande riconvenzionali;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ascoli Piceno, 14 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 7 di 7