TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2024, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4067/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto” e promossa
DA
, CF: , nata il [...] a [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Spagnuolo, e , CF: Controparte_1
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Orlando Sasso
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell8.10.2024 . In data 16.9.2024 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 21/12/2023, e Parte_1
proponevano, ai sensi dell'art. 473bis. 49 c.p.c., domanda Controparte_1 cumulativa diretta ad ottenere la omologa della separazione consensuale e, all'esito del passaggio in giudicato e del verificarsi della condizione di procedibilità, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto il 23/01/2010 .
Nel corso del presente giudizio, con sentenza n. 265/2024 pubblicata il 7.2.2024 il Tribunale di
Avellino ha omologato la separazione consensuale di essi coniugi.
Disposta la remissione della causa sul ruolo, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi il divorzio alle condizioni concordate.
La causa è stata dunque rimessa in decisione al Collegio.
La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
E' invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con sentenza del Tribunale di Avellino n. 265/2024 pubblicata il 7.2.2024.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 30.1.2024 (data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Delegato nel procedimento di separazione) sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
Parimenti, nessun rilievo può muoversi rispetto alle condizioni concordate dai coniugi, come riportate e precisate nelle note scritte depositate da entrambe le parti in data 7.10.2024, che di seguito si riportano:
“…pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, contratto in data
23- 10-2010, alle medesime condizioni richieste ed omologate per la separazione personale (salva
l'integrazione al piano genitoriale contestualmente depositata) e, quindi:
a. Omologare gli accordi contenuti nel piano genitoriale depositato in una al ricorso introduttivo, come rettificato con dichiarazione congiunta depositata il 19-01-2024 ed ulteriormente rettificato con dichiarazione congiunta che contestualmente si deposita;
b. Assegnare la casa coniugale, sita in Banzano di Montoro, via Mellino n.
5. alla sig.ra Parte_1
;
[...]
c. Riconoscere in favore dei figli minori il diritto per la sig.ra a percepire un Parte_1 assegno di mantenimento dell'importo di € 700,00 mensili (da computarsi come indicato in parte motiva del ricorso introduttivo, comprendente il contributo al mantenimento del genitore non collocatario per le spese pure indicate in ricorso), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da porsi a carico del sig.
[...] Per_
(marito), con precisazione che le spese inerenti il percorso terapeutico di CP_1 saranno coperte con il rateo mensile dell'indennità di accompagnamento di cui la bambina è beneficiaria, nei limiti della sua capienza ed al netto delle spese vive sostenute dalla madre a fini assistenziali. Ove tali spese eccedano il rateo mensile dell'indennità di accompagnamento le stesse verranno imputate pro-quota al 50% ai genitori. Si precisa altresì che solo la madre potrà effettuare prelievi dal libretto postale n. 2-1238584468 (sul quale viene direttamente accreditata dall'INPS la predetta indennità) per soddisfare le spese di natura assistenziale necessarie per accudire e curare ”. Per_2
Tali condizioni, invero, non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e sono rispondenti all'interesse superiore della prole minore di età.
La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del contratto in Monteforte Irpino il 23/01/2010 da
e da (Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Monteforte Irpino anno 2010 atto n.
2- parte II-serie A), alle condizioni concordate dalle parti come riportate nelle note depositate il 7.10.2024;
2- compensa le spese di lite tra le parti;
3- ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n.
396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monteforte Irpino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano