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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6296/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6296/2024 V.G. promossa da
, C.F , nato a [...] il 27 Parte_1 C.F._1 marzo 1974; rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Crialesi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 36
- ricorrente -
nei confronti di
, C.F. nato a [...] il 19 CP_1 C.F._2 settembre 2003;
- interessato - con l'intervento di
, C.F. , nato a [...] il 30 settembre Controparte_2
2013; rappresentato dal curatore speciale avv. Luigi Giani, nominato dal
Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento emesso in data 10 gennaio 2025
- interventore –
1 di 6 e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: adozione di persona maggiore di età.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 6 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 Parte_1
chiedeva di poter adottare , figlio della di lui moglie
[...] CP_1
, assumendo di avere convissuto stabilmente con Parte_2
l'adottando dal 2007, ossia da poco dopo aver spostato la Pt_2 dalla quale aveva avuto un figlio ancora minorenne, CP_2
.
[...]
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 13 gennaio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Con provvedimento in data 10 gennaio 2025 veniva nominato l'avv. Luigi Giani quale curatore speciale del figlio minore dell'adottante, . Controparte_2
Con provvedimento in data 10 gennaio 2025 venivano richieste informazioni, ai sensi dell'art. 312 c.c., alla Questura di Reggio Emilia, la quale trametteva all'Ufficio informativa evidenziando la convenienza della richiesta adozione in ragione dell'appartenenza dell'adottando ad un contesto affettivo caratterizzato da legami stabili e duraturi.
Il curatore speciale del minore si costituiva con Controparte_2 memoria depositata in data 26 febbraio 2025, nulla opponendo all'adozione di da parte di . CP_1 Parte_1
All'udienza del 6 marzo 2025 comparivano personalmente l'adottante e l'adottando, i quali prestavano il consenso all'adozione,
2 di 6 e veniva, altresì, raccolto l'assenso alla adozione da parte della madre dell'adottando, . Parte_2
Alla medesima udienza il procedimento veniva riservato alla decisione collegiale sulle conclusioni insistite dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda va accolta.
Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291 ss. c.c.
L'adottante ha più di 35 anni e supera di 18 anni l'età dell'adottando.
L'adottando non è stato da altri in precedenza adottato e non è coniugato.
L'adottante e l'adottando hanno personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 c.c., all'udienza del 6 marzo 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma 1, c.c.
Alla medesima suddetta udienza anche la madre dell'adottando,
e coniuge dell'adottante, , ha prestato il proprio assenso Parte_2 all'adozione del figlio da parte del marito ricorrente.
Il padre dell'adottando, , è deceduto in data 4 Persona_1 gennaio 2005.
Non si ritiene, nel caso concreto, ostativa all'adozione la presenza di un figlio minorenne dell'adottante, . Parte_1
Al riguardo, il Tribunale intende uniformarsi all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto che già appartenga al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la «presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale
3 di 6 rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante» (Cass.
2426/2006).
Invero, come condivisibilmente argomentato dalla Suprema
Corte nella sentenza citata, l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, ma anche la finalità di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris.
La giurisprudenza di legittimità valorizza dunque tale funzione nuova dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, ossia quella di consentire un consolidamento dell'unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto.
È quanto avviene nel caso all'esame del Tribunale, dove l'elemento specifico e al contempo qualificante è rappresentato dal fatto che l'adottando vive da tantissimi anni con l'adottante e che in questa famiglia si è poi inserito anche il figlio di quest'ultimo, , CP_2 nato dall'unione con la madre dell'adottando.
A riguardo, il curatore speciale ha rimarcato che il minore, sentito personalmente, gli ha riferito di considerare l'adottando «da sempre come suo fratello» e «di essere molto legato a lui», dando, altresì, atto di avere riscontrato molta armonia nei rapporti familiari tra tutti i soggetti interessati.
Ai sensi dell'art. 312, n. 2, c.c., sussiste la convenienza all'adozione dell'adottando, di cui il ricorrente si prende cura da quando esso aveva quattro anni.
Sentiti personalmente l'adottante e l'adottando, costoro hanno dichiarato concordemente di volere ratificare con l'adozione un rapporto genitoriale consolidatosi negli anni con la vita condivisa nello stesso nucleo familiare.
4 di 6 L'adottante si è sempre occupato di lui, considerandolo come figlio proprio. D'altra parte, tale sentimento d'affetto è ricambiato dall'adottando, che dall'età di quattro anni ha sempre convissuto con il ricorrente, considerandolo come suo padre.
Sussiste la convenienza all'adozione sia per gli aspetti successori, certamente favorevoli all'adottando, sia per ratificare anche anagraficamente un rapporto ed un legame stabilmente creatosi e sviluppatosi negli anni fra l'adottante e l'adottando (cfr. Cass.
2426/2006 e Cass. 7667/2020, secondo cui l'istituto de quo non persegue più soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio ma viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto affettivo e di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto).
Sono state inoltre assunte informazioni presso la Questura di
Reggio Emilia, la quale ha concluso affermando che «in considerazione dell'appartenenza ad un contesto affettivo iniziato nel
2006, nel quale stabili e duraturi sono i legami tra l'adottando e
l'adottante, appare evidente la convenienza per della CP_1 richiesta adozione».
In definitiva, non sono emerse ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
L'adozione conviene all'adottando e, pertanto, va senz'altro disposta.
Tutte le condizioni di legge sono state adempiute.
2. Con riguardo al cognome, l'adottando, a norma dell'art. 299, comma 1, c.c., assumerà il cognome “ , anteponendolo al Parte_1 proprio.
3. Nulla deve disporsi con riguardo alle spese, stante la natura non contenziosa del presente giudizio e la mancanza di una contrapposizione di interessi.
5 di 6 Le spese per l'attività difensiva prestata dal curatore speciale del minore vanno dichiarate irripetibili nel rapporto processuale con il ricorrente, vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara l'adozione, a norma degli artt. 291 e ss. c.c., di
, nato a [...] il [...], da parte di CP_1
, nato a [...] il [...]; Parte_1
2. dispone che assuma il cognome , CP_1 Parte_1 anteponendolo al proprio;
3. dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente ed il curatore speciale dei minori;
4. nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la trascrizione sull'apposito registro e la comunicazione all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni, a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6296/2024 V.G. promossa da
, C.F , nato a [...] il 27 Parte_1 C.F._1 marzo 1974; rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Crialesi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 36
- ricorrente -
nei confronti di
, C.F. nato a [...] il 19 CP_1 C.F._2 settembre 2003;
- interessato - con l'intervento di
, C.F. , nato a [...] il 30 settembre Controparte_2
2013; rappresentato dal curatore speciale avv. Luigi Giani, nominato dal
Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento emesso in data 10 gennaio 2025
- interventore –
1 di 6 e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: adozione di persona maggiore di età.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 6 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 Parte_1
chiedeva di poter adottare , figlio della di lui moglie
[...] CP_1
, assumendo di avere convissuto stabilmente con Parte_2
l'adottando dal 2007, ossia da poco dopo aver spostato la Pt_2 dalla quale aveva avuto un figlio ancora minorenne, CP_2
.
[...]
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 13 gennaio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Con provvedimento in data 10 gennaio 2025 veniva nominato l'avv. Luigi Giani quale curatore speciale del figlio minore dell'adottante, . Controparte_2
Con provvedimento in data 10 gennaio 2025 venivano richieste informazioni, ai sensi dell'art. 312 c.c., alla Questura di Reggio Emilia, la quale trametteva all'Ufficio informativa evidenziando la convenienza della richiesta adozione in ragione dell'appartenenza dell'adottando ad un contesto affettivo caratterizzato da legami stabili e duraturi.
Il curatore speciale del minore si costituiva con Controparte_2 memoria depositata in data 26 febbraio 2025, nulla opponendo all'adozione di da parte di . CP_1 Parte_1
All'udienza del 6 marzo 2025 comparivano personalmente l'adottante e l'adottando, i quali prestavano il consenso all'adozione,
2 di 6 e veniva, altresì, raccolto l'assenso alla adozione da parte della madre dell'adottando, . Parte_2
Alla medesima udienza il procedimento veniva riservato alla decisione collegiale sulle conclusioni insistite dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda va accolta.
Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291 ss. c.c.
L'adottante ha più di 35 anni e supera di 18 anni l'età dell'adottando.
L'adottando non è stato da altri in precedenza adottato e non è coniugato.
L'adottante e l'adottando hanno personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 c.c., all'udienza del 6 marzo 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma 1, c.c.
Alla medesima suddetta udienza anche la madre dell'adottando,
e coniuge dell'adottante, , ha prestato il proprio assenso Parte_2 all'adozione del figlio da parte del marito ricorrente.
Il padre dell'adottando, , è deceduto in data 4 Persona_1 gennaio 2005.
Non si ritiene, nel caso concreto, ostativa all'adozione la presenza di un figlio minorenne dell'adottante, . Parte_1
Al riguardo, il Tribunale intende uniformarsi all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto che già appartenga al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la «presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale
3 di 6 rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante» (Cass.
2426/2006).
Invero, come condivisibilmente argomentato dalla Suprema
Corte nella sentenza citata, l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, ma anche la finalità di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris.
La giurisprudenza di legittimità valorizza dunque tale funzione nuova dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, ossia quella di consentire un consolidamento dell'unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto.
È quanto avviene nel caso all'esame del Tribunale, dove l'elemento specifico e al contempo qualificante è rappresentato dal fatto che l'adottando vive da tantissimi anni con l'adottante e che in questa famiglia si è poi inserito anche il figlio di quest'ultimo, , CP_2 nato dall'unione con la madre dell'adottando.
A riguardo, il curatore speciale ha rimarcato che il minore, sentito personalmente, gli ha riferito di considerare l'adottando «da sempre come suo fratello» e «di essere molto legato a lui», dando, altresì, atto di avere riscontrato molta armonia nei rapporti familiari tra tutti i soggetti interessati.
Ai sensi dell'art. 312, n. 2, c.c., sussiste la convenienza all'adozione dell'adottando, di cui il ricorrente si prende cura da quando esso aveva quattro anni.
Sentiti personalmente l'adottante e l'adottando, costoro hanno dichiarato concordemente di volere ratificare con l'adozione un rapporto genitoriale consolidatosi negli anni con la vita condivisa nello stesso nucleo familiare.
4 di 6 L'adottante si è sempre occupato di lui, considerandolo come figlio proprio. D'altra parte, tale sentimento d'affetto è ricambiato dall'adottando, che dall'età di quattro anni ha sempre convissuto con il ricorrente, considerandolo come suo padre.
Sussiste la convenienza all'adozione sia per gli aspetti successori, certamente favorevoli all'adottando, sia per ratificare anche anagraficamente un rapporto ed un legame stabilmente creatosi e sviluppatosi negli anni fra l'adottante e l'adottando (cfr. Cass.
2426/2006 e Cass. 7667/2020, secondo cui l'istituto de quo non persegue più soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio ma viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto affettivo e di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto).
Sono state inoltre assunte informazioni presso la Questura di
Reggio Emilia, la quale ha concluso affermando che «in considerazione dell'appartenenza ad un contesto affettivo iniziato nel
2006, nel quale stabili e duraturi sono i legami tra l'adottando e
l'adottante, appare evidente la convenienza per della CP_1 richiesta adozione».
In definitiva, non sono emerse ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
L'adozione conviene all'adottando e, pertanto, va senz'altro disposta.
Tutte le condizioni di legge sono state adempiute.
2. Con riguardo al cognome, l'adottando, a norma dell'art. 299, comma 1, c.c., assumerà il cognome “ , anteponendolo al Parte_1 proprio.
3. Nulla deve disporsi con riguardo alle spese, stante la natura non contenziosa del presente giudizio e la mancanza di una contrapposizione di interessi.
5 di 6 Le spese per l'attività difensiva prestata dal curatore speciale del minore vanno dichiarate irripetibili nel rapporto processuale con il ricorrente, vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara l'adozione, a norma degli artt. 291 e ss. c.c., di
, nato a [...] il [...], da parte di CP_1
, nato a [...] il [...]; Parte_1
2. dispone che assuma il cognome , CP_1 Parte_1 anteponendolo al proprio;
3. dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente ed il curatore speciale dei minori;
4. nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la trascrizione sull'apposito registro e la comunicazione all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni, a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
6 di 6