Articolo 312 del Codice civile
Articolo 314 4Articolo 313
Versione
19 aprile 1942
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Versione
7 luglio 1967
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Versione
1 giugno 1983
Art. 312.

((Accertamenti del tribunale.)) ((Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 5 giugno 1967, n. 431 , ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile , alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni".
Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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