Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2007, n. 17066
CASS
Sentenza 3 agosto 2007

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il datore di lavoro che eserciti attività di trattamento e cura di pazienti incapaci, della cui sorveglianza egli è tenuto "erga omnes" ex art. 2047 cod.civ., è responsabile ex art. 2087 cod.civ. dell'infortunio occorso al personale sanitario per comportamento degli stessi pazienti, ove non provi di aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee, per l'esperienza e la tecnica in relazione alla particolare attività, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. (Nella specie, con riferimento a controversia promossa da un'operatrice sanitaria nei confronti di Azienda sanitaria pubblica per il risarcimento dei danni subiti a seguito di approvazione da parte di soggetto affetto da handicap mentale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente ad escludere la responsabilità la considerazione che il paziente incapace, affetto da oligofrenia, era stato sedato ed appariva "tranquillo", senza che il giudice verificasse l'osservanza dei protocolli di comportamento dettati al personale infermieristico per quei pazienti e se l'attività di sedazione fosse stata correttamente eseguita).

Commentario1

  • 1Cassazione Lavoro: in caso di macchinario con disfunzioni il datore di lavoro deve provare il caso fortuito
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 5 luglio 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2007, n. 17066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17066
Data del deposito : 3 agosto 2007

Testo completo