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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4623 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e c.f. , nata ad [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Federica DONA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano opportuno;
2) Al fine di non turbare la serenità e le abitudini dei cinque figli, gli stessi continueranno ad abitare nella casa coniugale sita in Bolzano Vic.no, Via Marosticana 26/D; la casa coniugale
è in comproprietà dei due coniugi
L'immobile suindicato risulta gravato da mutuo ipotecario con rata attuale mensile di euro
1503,24; le rate del suindicato mutuo continueranno ad essere pagate, fino alla loro naturale scadenza, dal sig. . In caso di vendita dell'immobile il sig. Controparte_1 CP_1
riconosce alla signora il 50% del ricavato dalla vendita, detratte le eventuali spese CP_2
di mediazione e l'eventuale capitale residuo del mutuo all' atto della vendita.
La figlia è maggiorenne, quindi non vi è spazio per l' affidamento;
i figli Persona_1
minori , , e resteranno affidati ad entrambi i genitori che Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli medesimi relative all' istruzione, al sistema educativo, alla salute, tenendo conto delle loro aspirazioni e delle loro inclinazioni.
I figli (maggiorenne), , , e (minorenni) Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
rimarranno tutti a vivere presso la casa coniugale. I genitori si alterneranno, con la loro presenza, nella casa coniugale secondo il seguente calendario che si allega, salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori in caso di impedimento o per motivi di lavoro:
prima settimana: la madre andrà presso la casa coniugale e starà con i figli il lunedì dalle ore 8,00 fino al martedì alle ore 18,00 quando si alternerà con il padre che starà con i figli presso la casa coniugale dalle ore 18,00 del martedì alle ore 8,00 del mercoledì mattina.
Alle ore 8,00 del mercoledì mattina la madre giungerà presso la casa coniugale e starà con i ragazzi fino alle ore 18,00. Alle ore 18,00 del mercoledì il padre giungerà presso la casa coniugale per stare con i figli e ciò fino alle ore 8,00 del giovedì mattina. Dalle ore 8,00 del
2 giovedì mattina i figli staranno nella casa coniugale con la madre fino alla domenica sera alle ore 18,00. Dalle ore 18,00 della domenica sera il padre starà con i ragazzi fino al lunedì
alle ore 8,00
seconda settimana: la madre andrà presso la casa coniugale e starà con i figli dal lunedì
mattina alle ore 8.00 fino alle ore 18,00 del martedì quando si alternerà con il padre che starà con i figli dalle ore 18,00 del martedì fino alle ore 8,00 del mercoledì. Alle ore 8,00 del mercoledì giungerà presso la casa coniugale la madre la quale starà con i ragazzi fino alle ore 18,00. Alle ore 18,00 del mercoledì giungerà il padre presso la casa coniugale e starà
con i figli fino alle ore 8,00 del giovedì. Dalle ore 8,00 del giovedì la madre starà con i figli presso la ex casa coniugale fino alle ore 18,00 del venerdì. Il padre starà con i ragazzi dalle ore 18,00 del venerdì fino alle ore 8,00 del lunedì seguente. E così via via di settimana in settimana.
Le vacanze natalizie seguiranno il calendario suindicato: la madre starà con i figli presso la casa coniugale dalle ore 7.00 del 24 dicembre fino alle ore 18.00 del giorno di Natale,
quando si alternerà con il padre che starà con i figli nella casa coniugale fino al 27 dicembre alle ore 19.00.
Dalle ore 19 del 27/12 la madre starà con i figli presso la casa coniugale fino alle ore 18.00
del 30 dicembre, quan18.00 del 1 gennaio;
dalle ore 18.00 del 1 gennaio fino alle ore 18.00
del 4 gennaio la madre starà con i figli;
dalle ore 18 del 4 gennaio fino alle ore 18.00 del 6
gennaio il padre starà coni figli presso la casa coniugale e così alternato per gli anni successivi.
Durante le vacanze pasquali la madre starà con i figli presso la casa coniugale dal giovedì
antecedente la Pasqua dalle ore 8,00 fino al venerdì santo alle ore 14,00 quando si alternerà
con il padre che starà con i figli da tale ora del venerdì fino al giorno di Pasqua alle ore
18,00; dalle ore 18,00 del giorno di Pasqua fino a martedì dopo Pasqua ore 8,00 la madre starà con i figli presso la casa coniugale e così alternativamente negli anni.
3 Durante le vacanze estive (luglio-agosto) durante la prima settimana la madre starà con i figli nella casa coniugale dalle ore 07.00 del lunedì fino alle ore 14.00; dalle ore 14.00 del lunedì fino alle ore 08.00 del martedì il padre starà con i figli nella casa coniugale;
dalle ore
8.00 del martedì fino alle ore 14.00 del mercoledì la madre starà con i figli, quando si alternerà con il padre che starà con i figli presso la casa coniugale fino alle ore 08.00 del giovedì; dalle ore 08.00 del giovedì fino alle ore 14.00 del venerdì staranno la madre starà
con i figli;
dalle ore 14 del venerdì fino alla domenica sera fino alle ore 21.00 il padre starà
con i figli;
dalle ore 21.00 della domenica la madre starà con i figli fino al lunedì alle ore
14.00; durante la seconda settimana: il padre starà con i figli presso la casa coniugale dalle ore 14.00 del lunedì fino alle ore 08.00 del martedì, quando si alternerà con il padre che starà con i figli fino alle ore 14.00 del mercoledì; dalle ore 14.00 del mercoledì fino alle ore
08.0 del giovedì' la madre starà con i figli;
dalle ore 08.00 del giovedì il padre starà con i figli presso la casa coniugale fino alle ore 14.00 del venerdì, quando si alternerà con il padre fino alle ore 08.00 del sabato;
dalle ore 08.00 del sabato il padre starà con i figli fino alle ore
14.00 del lunedì.
Nei mesi di luglio e agosto i figli potranno trascorrere con il padre una settimana a luglio e quattro giorni ad agosto mentre trascorreranno con la madre 11 giorni durante il mese di agosto. I genitori decideranno i suddetti periodi entro il 31.05 di goni anno.
In occasione dei compleanni di entrambi i genitori, il genitore che quel giorno non è presso la casa coniugale con i figli, potrà in ogni caso trascorrere almeno la cena o il pranzo con i figli.
3) I genitori hanno consensualmente deciso di aprire il c/c cointestato n. 60010, aperto presso Banca Intesa, filiale di Vicenza, dedicato a sostenere le spese tutte dei figli, ordinarie
(comprensive di spesa alimentare, vestiario per i figli) e straordinarie (spese scolastiche,
mediche, sport) come previste nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Attesa la disparità dei redditi tra i due coniugi, il padre verserà ogni mese nel c/c suindicato
4 la somma di euro 1645,95, pari al 78% del suo reddito mensile, mentre la madre verserà
ogni mese la somma di euro 454,05, pari al 22% del suo reddito mensile. L' assegno unico,
attualmente pari a euro 1400,00 mensili e percepito al 100% dal sig. sarà CP_1
percepito al 100% dalla signora importo che quest' ultima si impegna e si obbliga CP_2
ad accreditare ogni mese nel c/c cointestato destinato ai bisogni dei figli. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso congiunto, il sig. i impegna e si obbliga ad attivarsi, anche CP_1
a mezzo Caaf, per la rinuncia dell'assegno unico a suo favore, cosicchè la signora CP_2
possa richiedere l'assegno unico al 100% in suo favore.
Finchè l'assegno unico non sarà percepito al 100% dalla signora il sig. CP_2 CP_1
si impegna e si obbliga ad accreditare l'importo di cui al suindicato assegno nel c/c cointestato dedicato ai bisogni dei figli.
I genitori potranno attingere a detto conto per sostenere le spese ordinarie e straordinarie dei figli e per il pagamento delle utenze della casa coniugale.
Le detrazioni Irpef per le spese dei figli saranno ripartite come segue: 78% di dette spese saranno detratte dal padre e il 22% dalla madre.
4) Attesa l'attuale disparità dei redditi delle parti il sig. verserà, a decorrere dal CP_1
mese successivo al deposito del ricorso congiunto di separazione, in favore della signora un assegno di mantenimento pari a Euro 454,05 mensili, rivalutabile ISTAT, da CP_2
corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese alle coordinate bancarie note della moglie.
5) L' autovettura BMW serie5 52d Touring , tg. FZ504YK, attualmente intestata al sig. CP_3
rimarrà in uso allo stesso e nulla potrà pretendere la signora IC in caso di CP_1
vendita del veicolo suddetto.
L' autovettura Jeep Cherokee 2.2 t AWD Active , tg FS310JV, attualmente Controparte_4
intestata al sig. ma in uso alla signora continuerà ad essere utilizzata CP_1 CP_2
da quest' ultima. In caso di vendita della vettura nulla potrà pretendere il sig. CP_1
con l'impegno, di entrambi i coniugi, alla sottoscrizione e/o ad ogni altro adempimento
5 necessario in caso di vendita o rottamazione dei veicoli.
L' autovettura IA PUNTO tg. DR038JP, intestata al sig. rimarrà in uso ai figli CP_1
e nulla potrà pretendere la signora in caso di vendita. CP_2
Le parti concordano che le spese di bollo, assicurazione RC auto, manutenzione delle tre autovetture suindicate saranno sostenute al 78% dal sig. al 22% dalla signora CP_1
CP_2
6) I signori e si danno reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al CP_2 CP_1
rinnovo del passaporto individuale o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori
7) spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Taglio di Po (RO) in data 5/09/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la
6 separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori , e , alla presenza alternata dei genitori Per_3 Per_4 Per_5
presso la casa coniugale ed alla disciplina dei tempi di visita da parte dei medesimi;
contrariamente a quanto indicato nel ricorso introduttivo e nelle note scritte depositate, si precisa che la figlia è divenuta maggiorenne lo scorso 20/05/2025, di talché nei suoi Per_2
confronti non vi è luogo per alcun provvedimento di affidamento e di disciplina del regime di visita;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento ordinario dei figli , e a carico di entrambi i coniugi così come Per_3 Per_4 Per_5
concordato dalle parti (apertura di c/c cointestato n. 60010, ove confluirà una quota parte del reddito mensile di entrambi i genitori), che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori , e , come Per_3 Per_4 Per_5
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori nella stessa misura e secondo le stesse modalità concordate per il mantenimento ordinario;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , maggiorenni ma Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti, nella stessa misura e secondo le stesse modalità
concordate per i figli minori , e;
ritiene il Tribunale che non vi sia Per_3 Per_4 Per_5
motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire
7 conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o al rinnovo del passaporto individuale o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio in Taglio di Po (RO) in data 5/09/2004 con atto trascritto al n. 20, parte
II, serie A, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taglio di Po
(RO) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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