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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1213/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1213/2023 promossa da:
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_1
Guerra
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Concetta Sorrentino
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 17.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato il ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
390/2023 (R.G.n. 921/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 27.3.2023 su ricorso di Controparte_1 con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 55.960,00, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di insoluto della fattura n. 327/41 del 22.12.2022, emessa per la riscossione delle somme dovute a titolo di indennizzo ex art 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 192/2012 per i costi sostenuti per il recupero del pagamento di alcune fatture non tempestivamente corrisposte, relative alla fornitura di energia elettrica somministrata da in favore del CP_2 Parte_1
Parte attrice, in via preliminare, ha eccepito l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione del credito tra e non avendo il prestato adesione a tale cessione, CP_2 Controparte_3 Parte_1 in violazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923. Sempre in via preliminare, ha eccepito la prescrizione ex art. 2948, co 4 c.c. del diritto al risarcimento richiesto dalla parte opposta. pagina 1 di 11 Nel merito, ha poi eccepito la non debenza della somma ingiunta, evidenziando la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, perché la fattura n. 327/41 del 22.12.2022 è stata rifiutata dal e la parte opposta non ha redatto la nota di credito, né ha prodotto gli estratti Pt_1 autentici dei registri IVA ovvero quelli delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss c.c.; nonché
l'insussistenza del credito vantato dalla non avendo parte opposta provato la Controparte_1 sussistenza dei presupposti ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002 omettendo la produzione delle fatture che assume essere state pagate in ritardo, ciò che preclude la possibilità di verificare l'effettiva data di scadenza di ciascuna fattura.
Parte attrice ha infine chiesto accertarsi che ha tenuto una condotta contraria ai doveri Controparte_1 di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., che, in quanto tale, costituisce un abuso del diritto, avendo essa azionato una fattura non accettata dalla Pubblica Amministrazione e avendo chiesto il rimborso forfettario di € 40,00 anche per fatture il cui asserito ritardo nel pagamento sarebbe di uno- due giorni.
Su tali basi, il ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione provvedere come segue: 1) Annullare e/o revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2023 del 27.03.2023 depositato il 28.03.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
2) Rigettare tutte le domande avverse in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto.
3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito.”
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituta in giudizio la quale ha Controparte_1 ravvisato l'infondatezza delle domande proposte da parte del sottolineando sia la Parte_1 regolarità della prima cessione del credito intercorsa tra e non avendo CP_2 Controparte_3 il mai opposto rifiuto alla cessione, sia della cessione intervenuta tra Parte_1 [...]
e effettuata ai sensi dell'art. 4, co. 4 bis della legge 130/1999, per la CP_3 Controparte_1 quale non è necessaria l'adesione della debitrice ceduta.
Parte convenuta ha poi sottolineato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
nonché la sussistenza del credito vantato nei confronti del avendo allegato i contratti di fornitura, le fatture, le Pt_1 tabelle riepilogative, le contabili di pagamento ed un prospetto riepilogativo, attestanti il ritardo nel pagamento.
Sulla scorta di tali considerazioni, parte convenuta ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. 390/2023; Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2023; In subordine, condannare il
[...]
al pagamento dell'importo pari ad € 55.960,00 ovvero alla maggiore o minore somma CP_4 ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” pagina 2 di 11 La causa è stata istruita documentalmente.
Depositate note conclusive, all'udienza del 17.3.2025, le parti hanno precisato conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
Parte attrice ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione provvedere come segue: 1) Annullare e/o revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2023 del
27.03.2023 depositato il 28.03.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
2) Rigettare tutte le domande avverse in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. 3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito.”
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Occorre innanzitutto vagliare la questione relativa all'efficacia e opponibilità nei confronti dell'opponente della cessione del credito effettuata da a e della CP_2 Controparte_3 cessione effettuata da quest'ultima in favore di Controparte_1
L'eccezione a tal proposito sollevata dal opponente non coglie nel segno. Pt_1
La causa ha ad oggetto crediti maturati a titolo di corrispettivi della fornitura di energia elettrica nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
Tale materia trova una sua regolamentazione nel d.lgs. n. 231/2002. novellata dal d.lgs. n. 192/2012, che, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si pone l'obiettivo di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori della committenza che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.” Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra ed il e dunque CP_2 Parte_1 tra un'impresa ed una pubblica amministrazione, ed hanno ad oggetto il pagamento del corrispettivo delle suddette forniture. Pertanto, rientrano certamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002.
Tanto premesso, occorre individuare la disciplina applicabile in ipotesi di cessione di un credito vantato verso una P.A.
La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571), e alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L. n. 52 del 1991, applicabile ai pagina 3 di 11 casi in cui (art. 1 della L. n. 52 del 1991): 1) la cessione di crediti pecuniari avvenga dietro corrispettivo;
2) il cedente rivesta la qualifica di imprenditore (art. 2082 c.c.); 3) i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; e 4) il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che effettua l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza.
Nel caso in cui il credito che forma oggetto di cessione sia sorto in occasione di un contratto pubblico, la disciplina applicabile alla cessione si discosta marcatamente sia da quella derivante dal codice civile sia da quella posta dalla legislazione speciale.
La prima importante differenza che si riscontra rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, è che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio), di contenuto e andrà notificata all'amministrazione, al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico. Inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. n. 2248 del 1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata prescrivendo la citata disposizione che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Così, il R.D. n. 2440 del 1923 (“Contabilità di Stato”), prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, comma 3, della Contabilità di Stato) e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art. 69, comma 1, della Contabilità di Stato). In base a quanto previsto dal successivo art. 70 della Contabilità di Stato, le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere (comma 1) e non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse (comma 2). L'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”) prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima"; a sua volta l'art. 9 Allegato E della L. n. 2248 del 1865 recita: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Un temperamento a tale disciplina è stato introdotto nella L. n. 104 del 1994 e nel D.Lgs. n. 163 del
2006 per la cessione dei crediti derivanti da appalti (abbiano essi ad oggetto lavori, servizi e/o forniture), concessioni e concorsi di progettazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ii) del Codice dei contratti pubblici, la nozione di appalti pubblici ricomprende “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o
pagina 4 di 11 più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
Orbene, il previgente art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 2006 statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Da ciò deriva che il consenso della P.A. in riferimento alla cessione di crediti derivanti dalle menzionate tipologie contrattuali è un elemento necessario ed essenziale.
Anche il vigente art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (che ha sostituito ed integrato il suddetto
D.Lgs. n. 163 del 2006) prevede testualmente che: "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato".
Secondo la richiamata disciplina, dunque, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica
Amministrazione è necessario che l'ente esprima il proprio consenso espresso, ovvero che tale consenso sia “tacito” laddove non intervenga alcun diniego formale da parte dell'Ente nel termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione.
Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di energia elettrica e gas e, dunque, a rapporti di durata.
Senonché, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440 del 1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola Amministrazione Statale;
né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 c.c. e pagina 5 di 11 ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può (quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto - suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto - al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo
Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass., S.U., 4 novembre
2002, n. 15382; cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio
2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273). Vi è invero costanza nel ribadire che, alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, non si applica l'art. 69, terzo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti (artt. 1260 e segg. cod. civ.). (Sez. 1, Sentenza n. 17496 del
26/06/2008).
Ancora più di recente la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. n. 2440 del 1923 sono
"norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse" (Cass. 7 novembre
2018, n. 28390)
Pertanto, secondo il richiamato orientamento la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. e si applica solo nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (Cass. 2015, n. 20739; salve ovviamente disposizioni specifiche a questi ultimi dedicate ma che riguardano solo gli appalti es. art. 115, D.P.R. n.
554 del 1999, e comunque mai i contratti di somministrazione in cui rientra la fornitura di energie elettrica stante l'esclusione prevista dall'art. 25 (attuali art. 11 e ss.) del Codice Appalti) (cfr. Tribunale
Napoli, 19.9.2023).
Sulla scorta di quanto sopra affermato, ritiene il Tribunale che, in applicazione dell'art. 117 del dlgs n.
163 del 2006, ratione temporis vigente, in assenza di un formale rifiuto del la Parte_1 cessione del credito tra e del 26. 6. 2013 (allegata sub doc. 3 del CP_2 Controparte_3 fascicolo monitorio) è perfettamente opponibile a parte attrice.
Parimenti opponibile è la cessione del credito stipulata tra e Controparte_3 Controparte_1 prodotta con il doc. 3 del fascicolo monitorio. Difatti, tale cessione è stata effettuata ai sensi dell'art. 4, co. 4 bis l. 130/1999, a cui non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 e per la cui opponibilità è sufficiente il pubblico avviso della cessione “mediante pubblicazione sulla
pagina 6 di 11 Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Parte convenuta ha allegato l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 1 del 3.3.2023, della cessione dei crediti pro soluto, stipulata ai sensi dell'art. 4 l. 30 aprile 1999, con cui ha ceduto a “un portafoglio di crediti, valutati alla data del 28 Controparte_3 Controparte_1 dicembre 2022 (la "Data diValutazione"), per l'importo forfettario minimo di 40 euro ai sensi del d.lgs.
231/2002 art. 6 comma 2 (di recepimento dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento
Europeo) - a titolo di risarcimento danni (i "Crediti") ovvero, come chiarito dalla Commissione
Europea tramite le FAQs del 6 aprile 2016 a e come sancito dalla Controparte_5
Sentenza della Corte Corte di Giustizia dell'Unione Europea, III Sez. del 20 ottobre 2022,l'art. 6 della
Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario di euro 40,00 e'dovuto per ogni fattura pagata in ritardo dal relativo debitore.”
Pur dovendosi ritenere le cessioni del credito opponibili al opponente, l'opposizione è fondata Pt_1
e deve trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, con l'odierna opposizione, il ha eccepito la carenza di prova del Parte_1 credito vantato da Controparte_1
Nella prospettiva di parte attrice, la parte convenuta non avrebbe alcun diritto ad ottenere il rimborso ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.gls. n. 192/2012, posto che la somma forfettaria di cui all'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002 potrebbe riconoscersi solamente laddove siano maturati anche interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture e il creditore abbia intrapreso un'operazione di recupero di tali interessi nei confronti del debitore.
In ogni caso, ad avviso del le fatture prodotte in giudizio dalla parte opposta (con Parte_1 la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c.) non sarebbero idonee a provare il ritardo nel pagamento delle fatture di fornitura di energia elettrica, in quanto, relativamente alle fatture emesse dal dicembre 2013 al primo trimestre del 2015, parte convenuta non avrebbe fornito la prova dell'invio e della ricezione;
pagina 7 di 11 mentre, rispetto alle fatture emesse nel periodo che va dal 2015 al 2017, si sarebbe limitata a produrre gli allegati in formato pdf e non anche le fatture in formato elettronico.
Al riguardo, preme osservare che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 192/2012 “nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.”
Tale norma va dunque letta in combinato disposto con l'art. 3 del citato decreto legislativo, per il quale
“il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
Pertanto, il diritto del creditore ad ottenere il rimborso della somma ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n.
231/2002 sorge nell'ipotesi in cui il creditore il diritto ad ottenere gli interessi moratori ex art. 3 Pt_2 del d.lgs. n. 231/2002.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, SS.UU. Cass. n.13533/2001).
Giova poi ricordare che “in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cass. Sentenza n. 8242 del 24/05/2012).
Nel caso di specie, ha allegato con il ricorso monitorio solo la fattura relativa Controparte_1 all'importo complessivamente rivendicato ex art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 231/2002 ma non le singole fatture che assume essere state pagate in ritardo;
insieme alla fattura in questione ha prodotto degli elenchi di formazione unilaterale contenenti il riepilogo delle fatture “presupposte”, la descrizione delle contabili di pagamento dalle quali emerge la data del pagamento da parte del nonché un Pt_1 prospetto di sintesi ove è indicata fattura per fattura la data di scadenza e la data del pagamento (docc.
4,7,8 monitorio).
Successivamente, nel corso del giudizio di opposizione, e segnatamente con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. ha prodotto i contratti di fornitura di energia elettrica ( doc. 4), nonché le fatture relative al periodo di somministrazione della fornitura 2014-2017 “presupposte” che assume essere state pagate in ritardo (doc. 3). pagina 8 di 11 Già con l'atto di opposizione, parte attrice ha rilevato che parte convenuta – ricorrente in via monitoria
– non aveva prodotto le fatture “presupposte” delle quale si assume il pagamento tardivo, precludendo la possibilità di verificare la data di scadenza ( “In ogni caso si precisa che controparte dovrà fornire tutte le fatture per le quali si chiede l'importo forfettario dando prova dell'effettiva scadenza in quanto questa difesa ha potuto constatare da un esame a campione che la data di scadenza riportata nell'allegato nr. 8 di controparte non è quella effettiva, sul punto a mero titolo esemplificativo si allegano alcune fatture del 2015, 2016 da dove risulta chiaramente la non corrispondenza, vengono inoltre prodotte fatture del 2017 con i relativi mandati di pagamento da dove è possibile ricavare che la data di pagamento non è quella indicata da controparte… Vista la genericità della documentazione prodotta da controparte, la stessa dovrà produrre, al fine di dimostrare l'asserito credito, tutte le fatture che ha emesso nei confronti del . Certamente non potrà essere il CP_2 Parte_1
Comune di ad effettuare questo lavoro, una volta che verranno prodotte, sarà possibile Pt_1 controllare la reale scadenza, che da un esame a campione non corrisponde a quella indicata nell'allegato nr. 8 e solo a quel punto questa difesa dovrà dimostrare tramite i mandati di pagamento i relativi tempestivi pagamenti”).
Successivamente al deposito delle fatture “presupposte” da parte dell'opposta avvenuto con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., parte opponente ha formulato contestazioni più specifiche con la memoria n.
3, primo atto difensivo successivo alla produzione.
Relativamente alle fatture emesse nel periodo 2014 - primo semestre del 2015, allegate sub doc. 3 di parte convenuta, parte attrice, esaminando a campione le fatture allegate dalla convenuta, ha dedotto che il termine di scadenza del pagamento indicato in fattura e riportato negli elenchi già prodotti nella fase monitoria non è quello effettivo, posto che, in base a quanto statuito in contratto, la data di scadenza va individua nel termine di pagamento di 30 giorni dal momento della ricezione della fattura.
Tale contestazione trova riscontro con quanto indicato al punto 5.4 del contratto di fornitura del
3.2.2014, in cui è stabilito che: “i soci del si impegnano ad effettuare i pagamenti al CP_6
Fornitore entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (elettronica o originale cartaceo)”.
Parte convenuta, invero, si è limitata ad indicare il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna fattura cartacea riferendosi a quello riportato nella fattura stessa, ma non il termine reale corrispondente agli accordi intercorsi tra le parti (cfr. contratto art. 5.4) e non ha preso posizione sull'eccezione sollevata al riguardo dal con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere di Pt_1 allegazione in ordine al termine di scadenza per il pagamento di tali fatture su di essa gravante.
Quanto invece alle fatture emesse nel secondo semestre del 2015, il Comune ha eccepito che, trattandosi di fatture elettroniche, parte convenuta non si sarebbe dovuta limitare a produrre le copie di cortesia in formato pdf, bensì avrebbe dovuto allegare la ricevuta SDI di ciascuna fattura elettronica.
Sul punto, occorre osservare che la L. n. 244/2007, come modificata dal D.L. 201/2011, statuisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e prevede che le fatture in forma cartacea non devono più essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione che non può procedere al relativo pagamento.
pagina 9 di 11 Ai sensi dell'art. 25 co. 1 del D.L. n. 66/2014, conv. L. n. 89/2014, l'obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 31.03.2015, con riferimento a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche locali.
L'art. 2, comma 4, D.M. n. 55/2013 - recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» - dispone che “la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio”.
Nel caso che ci occupa, parte convenuta non ha provato che tali fatture siano state inviate secondo le modalità di cui al D.M. 55/2013, non avendo allegato la copia della ricevuta di consegna della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio.
A fronte di tali contestazioni, parte convenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 3 ha eccepito quanto segue “Se prendiamo, ad esempio, in esame l'allegato 10 di controparte, si rinviene una fattura elettronica del 2.9.2015 di importo pari ad euro 55,05, con data di scadenza (trenta giorni dopo) al
2.10.2015. Nella prima pagina del documento in esame sono riportati a penna i seguenti dati:
“mandato 3820 del 6/10/2015 – scadenza fatt. 13/10/2015”. Le pagine successive alle fatture, invece, sono rappresentate dai mandati di pagamento del 6.10.2015 che presentano un timbro di ricezione della Banca incaricata al pagamento del 9.10.2015. Insomma, la prova che il pagamento è stato effettuato in ritardo. Analogo discorso con il documento 11: fattura del 6.10.2015 con scadenza, 30 giorni dopo, in data 6.11.2015, mandati di pagamento del 18.11.2015. E così via per tutti i documenti prodotti da controparte dai quali emerge con assoluta chiarezza che tutti i pagamenti (o meglio, tutti i mandati di pagamento) delle fatture sono avvenuti in ritardo.”
Parte attrice, in risposta a tale eccezione, ha dedotto che: “controparte non ha esaminato la parte finale della fattura elettronica prodotta da questa difesa […] Anche in questo caso occorre analizzare la voce
“Dati relativi al pagamento” la sottovoce “decorrenza termini pagamento: 2015-09-08 (08 settembre 2015)” e la successiva sottovoce “termine di pagamento (in giorni): 35”. Pertanto calcolando 35 giorni dal 08 settembre 2015, la scadenza della fattura è il 13 ottobre 2015. E' pertanto evidente che il pagamento è stato tempestivo (mandato di pagamento con timbro della banca del 9.10.2015).”
Ebbene, in assenza delle ricevute SDI, non risulta possibile individuare l'effettiva data di scadenza per il pagamento e dunque accertare la sussistenza di un ritardo nell'adempimento.
Né, del resto, le tabelle riepilogative, le contabili di pagamento e il prospetto riepilogativo, allegati sub doc. 4, 7 e 8 del fascicolo monitorio, sono idonei a comprovare l'effettivo termine di scadenza del pagamento, posto che, tali allegati, per quanto completi e dettagliati, costituiscono pur sempre atti di parti, che, in assenza di idonea documentazione di riscontro, non consentono di stabilire il tardivo pagamento da parte del della fornitura di energia elettrica. Parte_1
pagina 10 di 11 La ctu richiesta da parte opposta non può essere ammessa, essendo onere della parte allegare la data di scadenza delle fatture, mediante la produzione delle fatture elettroniche emesse dal 31.03.2015 e quelle cartacee con indicazione della data di ricezione per quelle emesse precedentemente al 31.03.2015.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risultando effettivamente provato il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni del e dunque la sussistenza dei presupposti di Parte_1 cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231/2002, non si può riconoscere il diritto di ad ottenere il Controparte_1 rimborso ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002.
Ed infatti, nel caso di specie, non si rinviene quel nesso tra l'importo forfettario minimo previsto dal menzionato art. 6 e “ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza”, che deve sussistere in base alla direttiva 2011/7, così come interpretata dalla Corte di Giustizia (CGUE, Sez. VIII, 1.12.2022,
C-370/2021).
Non si ritengono altresì sussistenti i presupposti per ravvisare l'abuso del processo da parte dell'opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dal deve Parte_1 essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2023 (R.G.n.
921/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 27.3.2023 su ricorso di assorbito ogni Controparte_1 ulteriore profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano in dispositivo, sulla base del dm 55 del 2014, attualmente vigente, e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto della prossimità del valore della controversia al parametro minimo dello scaglione di riferimento, nonché dell'attività professionale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2390/2023 (R.G.n. 921/2023);
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 406,50 per spese ed euro 7.052,00, per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Arezzo, 16/04/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1213/2023 promossa da:
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_1
Guerra
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Concetta Sorrentino
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 17.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato il ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
390/2023 (R.G.n. 921/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 27.3.2023 su ricorso di Controparte_1 con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 55.960,00, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di insoluto della fattura n. 327/41 del 22.12.2022, emessa per la riscossione delle somme dovute a titolo di indennizzo ex art 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 192/2012 per i costi sostenuti per il recupero del pagamento di alcune fatture non tempestivamente corrisposte, relative alla fornitura di energia elettrica somministrata da in favore del CP_2 Parte_1
Parte attrice, in via preliminare, ha eccepito l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione del credito tra e non avendo il prestato adesione a tale cessione, CP_2 Controparte_3 Parte_1 in violazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923. Sempre in via preliminare, ha eccepito la prescrizione ex art. 2948, co 4 c.c. del diritto al risarcimento richiesto dalla parte opposta. pagina 1 di 11 Nel merito, ha poi eccepito la non debenza della somma ingiunta, evidenziando la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, perché la fattura n. 327/41 del 22.12.2022 è stata rifiutata dal e la parte opposta non ha redatto la nota di credito, né ha prodotto gli estratti Pt_1 autentici dei registri IVA ovvero quelli delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss c.c.; nonché
l'insussistenza del credito vantato dalla non avendo parte opposta provato la Controparte_1 sussistenza dei presupposti ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002 omettendo la produzione delle fatture che assume essere state pagate in ritardo, ciò che preclude la possibilità di verificare l'effettiva data di scadenza di ciascuna fattura.
Parte attrice ha infine chiesto accertarsi che ha tenuto una condotta contraria ai doveri Controparte_1 di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., che, in quanto tale, costituisce un abuso del diritto, avendo essa azionato una fattura non accettata dalla Pubblica Amministrazione e avendo chiesto il rimborso forfettario di € 40,00 anche per fatture il cui asserito ritardo nel pagamento sarebbe di uno- due giorni.
Su tali basi, il ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione provvedere come segue: 1) Annullare e/o revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2023 del 27.03.2023 depositato il 28.03.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
2) Rigettare tutte le domande avverse in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto.
3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito.”
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituta in giudizio la quale ha Controparte_1 ravvisato l'infondatezza delle domande proposte da parte del sottolineando sia la Parte_1 regolarità della prima cessione del credito intercorsa tra e non avendo CP_2 Controparte_3 il mai opposto rifiuto alla cessione, sia della cessione intervenuta tra Parte_1 [...]
e effettuata ai sensi dell'art. 4, co. 4 bis della legge 130/1999, per la CP_3 Controparte_1 quale non è necessaria l'adesione della debitrice ceduta.
Parte convenuta ha poi sottolineato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
nonché la sussistenza del credito vantato nei confronti del avendo allegato i contratti di fornitura, le fatture, le Pt_1 tabelle riepilogative, le contabili di pagamento ed un prospetto riepilogativo, attestanti il ritardo nel pagamento.
Sulla scorta di tali considerazioni, parte convenuta ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. 390/2023; Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2023; In subordine, condannare il
[...]
al pagamento dell'importo pari ad € 55.960,00 ovvero alla maggiore o minore somma CP_4 ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” pagina 2 di 11 La causa è stata istruita documentalmente.
Depositate note conclusive, all'udienza del 17.3.2025, le parti hanno precisato conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
Parte attrice ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione provvedere come segue: 1) Annullare e/o revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2023 del
27.03.2023 depositato il 28.03.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
2) Rigettare tutte le domande avverse in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. 3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito.”
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Occorre innanzitutto vagliare la questione relativa all'efficacia e opponibilità nei confronti dell'opponente della cessione del credito effettuata da a e della CP_2 Controparte_3 cessione effettuata da quest'ultima in favore di Controparte_1
L'eccezione a tal proposito sollevata dal opponente non coglie nel segno. Pt_1
La causa ha ad oggetto crediti maturati a titolo di corrispettivi della fornitura di energia elettrica nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
Tale materia trova una sua regolamentazione nel d.lgs. n. 231/2002. novellata dal d.lgs. n. 192/2012, che, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si pone l'obiettivo di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori della committenza che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.” Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra ed il e dunque CP_2 Parte_1 tra un'impresa ed una pubblica amministrazione, ed hanno ad oggetto il pagamento del corrispettivo delle suddette forniture. Pertanto, rientrano certamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002.
Tanto premesso, occorre individuare la disciplina applicabile in ipotesi di cessione di un credito vantato verso una P.A.
La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571), e alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L. n. 52 del 1991, applicabile ai pagina 3 di 11 casi in cui (art. 1 della L. n. 52 del 1991): 1) la cessione di crediti pecuniari avvenga dietro corrispettivo;
2) il cedente rivesta la qualifica di imprenditore (art. 2082 c.c.); 3) i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; e 4) il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che effettua l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza.
Nel caso in cui il credito che forma oggetto di cessione sia sorto in occasione di un contratto pubblico, la disciplina applicabile alla cessione si discosta marcatamente sia da quella derivante dal codice civile sia da quella posta dalla legislazione speciale.
La prima importante differenza che si riscontra rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, è che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio), di contenuto e andrà notificata all'amministrazione, al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico. Inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. n. 2248 del 1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata prescrivendo la citata disposizione che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Così, il R.D. n. 2440 del 1923 (“Contabilità di Stato”), prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, comma 3, della Contabilità di Stato) e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art. 69, comma 1, della Contabilità di Stato). In base a quanto previsto dal successivo art. 70 della Contabilità di Stato, le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere (comma 1) e non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse (comma 2). L'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”) prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima"; a sua volta l'art. 9 Allegato E della L. n. 2248 del 1865 recita: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Un temperamento a tale disciplina è stato introdotto nella L. n. 104 del 1994 e nel D.Lgs. n. 163 del
2006 per la cessione dei crediti derivanti da appalti (abbiano essi ad oggetto lavori, servizi e/o forniture), concessioni e concorsi di progettazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ii) del Codice dei contratti pubblici, la nozione di appalti pubblici ricomprende “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o
pagina 4 di 11 più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
Orbene, il previgente art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 2006 statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Da ciò deriva che il consenso della P.A. in riferimento alla cessione di crediti derivanti dalle menzionate tipologie contrattuali è un elemento necessario ed essenziale.
Anche il vigente art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (che ha sostituito ed integrato il suddetto
D.Lgs. n. 163 del 2006) prevede testualmente che: "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato".
Secondo la richiamata disciplina, dunque, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica
Amministrazione è necessario che l'ente esprima il proprio consenso espresso, ovvero che tale consenso sia “tacito” laddove non intervenga alcun diniego formale da parte dell'Ente nel termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione.
Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di energia elettrica e gas e, dunque, a rapporti di durata.
Senonché, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440 del 1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola Amministrazione Statale;
né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 c.c. e pagina 5 di 11 ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può (quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto - suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto - al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo
Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass., S.U., 4 novembre
2002, n. 15382; cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio
2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273). Vi è invero costanza nel ribadire che, alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, non si applica l'art. 69, terzo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti (artt. 1260 e segg. cod. civ.). (Sez. 1, Sentenza n. 17496 del
26/06/2008).
Ancora più di recente la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. n. 2440 del 1923 sono
"norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse" (Cass. 7 novembre
2018, n. 28390)
Pertanto, secondo il richiamato orientamento la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. e si applica solo nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (Cass. 2015, n. 20739; salve ovviamente disposizioni specifiche a questi ultimi dedicate ma che riguardano solo gli appalti es. art. 115, D.P.R. n.
554 del 1999, e comunque mai i contratti di somministrazione in cui rientra la fornitura di energie elettrica stante l'esclusione prevista dall'art. 25 (attuali art. 11 e ss.) del Codice Appalti) (cfr. Tribunale
Napoli, 19.9.2023).
Sulla scorta di quanto sopra affermato, ritiene il Tribunale che, in applicazione dell'art. 117 del dlgs n.
163 del 2006, ratione temporis vigente, in assenza di un formale rifiuto del la Parte_1 cessione del credito tra e del 26. 6. 2013 (allegata sub doc. 3 del CP_2 Controparte_3 fascicolo monitorio) è perfettamente opponibile a parte attrice.
Parimenti opponibile è la cessione del credito stipulata tra e Controparte_3 Controparte_1 prodotta con il doc. 3 del fascicolo monitorio. Difatti, tale cessione è stata effettuata ai sensi dell'art. 4, co. 4 bis l. 130/1999, a cui non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 e per la cui opponibilità è sufficiente il pubblico avviso della cessione “mediante pubblicazione sulla
pagina 6 di 11 Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Parte convenuta ha allegato l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 1 del 3.3.2023, della cessione dei crediti pro soluto, stipulata ai sensi dell'art. 4 l. 30 aprile 1999, con cui ha ceduto a “un portafoglio di crediti, valutati alla data del 28 Controparte_3 Controparte_1 dicembre 2022 (la "Data diValutazione"), per l'importo forfettario minimo di 40 euro ai sensi del d.lgs.
231/2002 art. 6 comma 2 (di recepimento dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento
Europeo) - a titolo di risarcimento danni (i "Crediti") ovvero, come chiarito dalla Commissione
Europea tramite le FAQs del 6 aprile 2016 a e come sancito dalla Controparte_5
Sentenza della Corte Corte di Giustizia dell'Unione Europea, III Sez. del 20 ottobre 2022,l'art. 6 della
Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario di euro 40,00 e'dovuto per ogni fattura pagata in ritardo dal relativo debitore.”
Pur dovendosi ritenere le cessioni del credito opponibili al opponente, l'opposizione è fondata Pt_1
e deve trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, con l'odierna opposizione, il ha eccepito la carenza di prova del Parte_1 credito vantato da Controparte_1
Nella prospettiva di parte attrice, la parte convenuta non avrebbe alcun diritto ad ottenere il rimborso ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.gls. n. 192/2012, posto che la somma forfettaria di cui all'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002 potrebbe riconoscersi solamente laddove siano maturati anche interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture e il creditore abbia intrapreso un'operazione di recupero di tali interessi nei confronti del debitore.
In ogni caso, ad avviso del le fatture prodotte in giudizio dalla parte opposta (con Parte_1 la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c.) non sarebbero idonee a provare il ritardo nel pagamento delle fatture di fornitura di energia elettrica, in quanto, relativamente alle fatture emesse dal dicembre 2013 al primo trimestre del 2015, parte convenuta non avrebbe fornito la prova dell'invio e della ricezione;
pagina 7 di 11 mentre, rispetto alle fatture emesse nel periodo che va dal 2015 al 2017, si sarebbe limitata a produrre gli allegati in formato pdf e non anche le fatture in formato elettronico.
Al riguardo, preme osservare che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 192/2012 “nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.”
Tale norma va dunque letta in combinato disposto con l'art. 3 del citato decreto legislativo, per il quale
“il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
Pertanto, il diritto del creditore ad ottenere il rimborso della somma ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n.
231/2002 sorge nell'ipotesi in cui il creditore il diritto ad ottenere gli interessi moratori ex art. 3 Pt_2 del d.lgs. n. 231/2002.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, SS.UU. Cass. n.13533/2001).
Giova poi ricordare che “in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cass. Sentenza n. 8242 del 24/05/2012).
Nel caso di specie, ha allegato con il ricorso monitorio solo la fattura relativa Controparte_1 all'importo complessivamente rivendicato ex art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 231/2002 ma non le singole fatture che assume essere state pagate in ritardo;
insieme alla fattura in questione ha prodotto degli elenchi di formazione unilaterale contenenti il riepilogo delle fatture “presupposte”, la descrizione delle contabili di pagamento dalle quali emerge la data del pagamento da parte del nonché un Pt_1 prospetto di sintesi ove è indicata fattura per fattura la data di scadenza e la data del pagamento (docc.
4,7,8 monitorio).
Successivamente, nel corso del giudizio di opposizione, e segnatamente con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. ha prodotto i contratti di fornitura di energia elettrica ( doc. 4), nonché le fatture relative al periodo di somministrazione della fornitura 2014-2017 “presupposte” che assume essere state pagate in ritardo (doc. 3). pagina 8 di 11 Già con l'atto di opposizione, parte attrice ha rilevato che parte convenuta – ricorrente in via monitoria
– non aveva prodotto le fatture “presupposte” delle quale si assume il pagamento tardivo, precludendo la possibilità di verificare la data di scadenza ( “In ogni caso si precisa che controparte dovrà fornire tutte le fatture per le quali si chiede l'importo forfettario dando prova dell'effettiva scadenza in quanto questa difesa ha potuto constatare da un esame a campione che la data di scadenza riportata nell'allegato nr. 8 di controparte non è quella effettiva, sul punto a mero titolo esemplificativo si allegano alcune fatture del 2015, 2016 da dove risulta chiaramente la non corrispondenza, vengono inoltre prodotte fatture del 2017 con i relativi mandati di pagamento da dove è possibile ricavare che la data di pagamento non è quella indicata da controparte… Vista la genericità della documentazione prodotta da controparte, la stessa dovrà produrre, al fine di dimostrare l'asserito credito, tutte le fatture che ha emesso nei confronti del . Certamente non potrà essere il CP_2 Parte_1
Comune di ad effettuare questo lavoro, una volta che verranno prodotte, sarà possibile Pt_1 controllare la reale scadenza, che da un esame a campione non corrisponde a quella indicata nell'allegato nr. 8 e solo a quel punto questa difesa dovrà dimostrare tramite i mandati di pagamento i relativi tempestivi pagamenti”).
Successivamente al deposito delle fatture “presupposte” da parte dell'opposta avvenuto con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., parte opponente ha formulato contestazioni più specifiche con la memoria n.
3, primo atto difensivo successivo alla produzione.
Relativamente alle fatture emesse nel periodo 2014 - primo semestre del 2015, allegate sub doc. 3 di parte convenuta, parte attrice, esaminando a campione le fatture allegate dalla convenuta, ha dedotto che il termine di scadenza del pagamento indicato in fattura e riportato negli elenchi già prodotti nella fase monitoria non è quello effettivo, posto che, in base a quanto statuito in contratto, la data di scadenza va individua nel termine di pagamento di 30 giorni dal momento della ricezione della fattura.
Tale contestazione trova riscontro con quanto indicato al punto 5.4 del contratto di fornitura del
3.2.2014, in cui è stabilito che: “i soci del si impegnano ad effettuare i pagamenti al CP_6
Fornitore entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (elettronica o originale cartaceo)”.
Parte convenuta, invero, si è limitata ad indicare il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna fattura cartacea riferendosi a quello riportato nella fattura stessa, ma non il termine reale corrispondente agli accordi intercorsi tra le parti (cfr. contratto art. 5.4) e non ha preso posizione sull'eccezione sollevata al riguardo dal con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere di Pt_1 allegazione in ordine al termine di scadenza per il pagamento di tali fatture su di essa gravante.
Quanto invece alle fatture emesse nel secondo semestre del 2015, il Comune ha eccepito che, trattandosi di fatture elettroniche, parte convenuta non si sarebbe dovuta limitare a produrre le copie di cortesia in formato pdf, bensì avrebbe dovuto allegare la ricevuta SDI di ciascuna fattura elettronica.
Sul punto, occorre osservare che la L. n. 244/2007, come modificata dal D.L. 201/2011, statuisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e prevede che le fatture in forma cartacea non devono più essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione che non può procedere al relativo pagamento.
pagina 9 di 11 Ai sensi dell'art. 25 co. 1 del D.L. n. 66/2014, conv. L. n. 89/2014, l'obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 31.03.2015, con riferimento a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche locali.
L'art. 2, comma 4, D.M. n. 55/2013 - recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» - dispone che “la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio”.
Nel caso che ci occupa, parte convenuta non ha provato che tali fatture siano state inviate secondo le modalità di cui al D.M. 55/2013, non avendo allegato la copia della ricevuta di consegna della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio.
A fronte di tali contestazioni, parte convenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 3 ha eccepito quanto segue “Se prendiamo, ad esempio, in esame l'allegato 10 di controparte, si rinviene una fattura elettronica del 2.9.2015 di importo pari ad euro 55,05, con data di scadenza (trenta giorni dopo) al
2.10.2015. Nella prima pagina del documento in esame sono riportati a penna i seguenti dati:
“mandato 3820 del 6/10/2015 – scadenza fatt. 13/10/2015”. Le pagine successive alle fatture, invece, sono rappresentate dai mandati di pagamento del 6.10.2015 che presentano un timbro di ricezione della Banca incaricata al pagamento del 9.10.2015. Insomma, la prova che il pagamento è stato effettuato in ritardo. Analogo discorso con il documento 11: fattura del 6.10.2015 con scadenza, 30 giorni dopo, in data 6.11.2015, mandati di pagamento del 18.11.2015. E così via per tutti i documenti prodotti da controparte dai quali emerge con assoluta chiarezza che tutti i pagamenti (o meglio, tutti i mandati di pagamento) delle fatture sono avvenuti in ritardo.”
Parte attrice, in risposta a tale eccezione, ha dedotto che: “controparte non ha esaminato la parte finale della fattura elettronica prodotta da questa difesa […] Anche in questo caso occorre analizzare la voce
“Dati relativi al pagamento” la sottovoce “decorrenza termini pagamento: 2015-09-08 (08 settembre 2015)” e la successiva sottovoce “termine di pagamento (in giorni): 35”. Pertanto calcolando 35 giorni dal 08 settembre 2015, la scadenza della fattura è il 13 ottobre 2015. E' pertanto evidente che il pagamento è stato tempestivo (mandato di pagamento con timbro della banca del 9.10.2015).”
Ebbene, in assenza delle ricevute SDI, non risulta possibile individuare l'effettiva data di scadenza per il pagamento e dunque accertare la sussistenza di un ritardo nell'adempimento.
Né, del resto, le tabelle riepilogative, le contabili di pagamento e il prospetto riepilogativo, allegati sub doc. 4, 7 e 8 del fascicolo monitorio, sono idonei a comprovare l'effettivo termine di scadenza del pagamento, posto che, tali allegati, per quanto completi e dettagliati, costituiscono pur sempre atti di parti, che, in assenza di idonea documentazione di riscontro, non consentono di stabilire il tardivo pagamento da parte del della fornitura di energia elettrica. Parte_1
pagina 10 di 11 La ctu richiesta da parte opposta non può essere ammessa, essendo onere della parte allegare la data di scadenza delle fatture, mediante la produzione delle fatture elettroniche emesse dal 31.03.2015 e quelle cartacee con indicazione della data di ricezione per quelle emesse precedentemente al 31.03.2015.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risultando effettivamente provato il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni del e dunque la sussistenza dei presupposti di Parte_1 cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231/2002, non si può riconoscere il diritto di ad ottenere il Controparte_1 rimborso ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002.
Ed infatti, nel caso di specie, non si rinviene quel nesso tra l'importo forfettario minimo previsto dal menzionato art. 6 e “ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza”, che deve sussistere in base alla direttiva 2011/7, così come interpretata dalla Corte di Giustizia (CGUE, Sez. VIII, 1.12.2022,
C-370/2021).
Non si ritengono altresì sussistenti i presupposti per ravvisare l'abuso del processo da parte dell'opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dal deve Parte_1 essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2023 (R.G.n.
921/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 27.3.2023 su ricorso di assorbito ogni Controparte_1 ulteriore profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano in dispositivo, sulla base del dm 55 del 2014, attualmente vigente, e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto della prossimità del valore della controversia al parametro minimo dello scaglione di riferimento, nonché dell'attività professionale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2390/2023 (R.G.n. 921/2023);
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 406,50 per spese ed euro 7.052,00, per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Arezzo, 16/04/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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