TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1482/2020 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIALE ANTA C.F._1
PANAGIA n. 136/I, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPINA RIZZA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente
contro
, c.f. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIALE SCALA
GRECA n. 67/B, SIRACUSA, presso lo studio degli avv.ti ITALO
BASSO ed ORAZIO SCALORINO, che la rappr. e dif. per procura in atti, sia congiuntamente che separatamente
resistente
e contro
, c.f. , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Siracusa via Garrone Traversa Bowling s.n.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore
convenuta contumace
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione
1 dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 23 luglio 2020, Pt_1 ha esposto ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
e della , aventi sede in Siracusa, viale Controparte_3 CP_1
Teracati 82/90; che le due società avevano il medesimo punto vendita e magazzino ed operavano congiuntamente nella gestione del magazzino e delle consegne in base alle esigenze giornaliere delle commesse, gestendo un medesimo gruppo di lavoratori tra cui il ricorrente;
che le direttive gli venivano impartite dai datori di lavoro , titolare della ditta Controparte_4 unipersonale e da , e CP_2 Persona_1 Persona_2
Mirabella Luciano per conto della;
che , addetto al CP_1 Pt_1 magazzino, alla consegna e al montaggio dei mobili, ha lavorato senza regolare contratto di lavoro con mansioni di magazziniere e assistente montatore di mobili dal 27/12/2016 al 15/02/2019, data del licenziamento verbale, svolgendo il proprio lavoro per 40 ore settimanali dalle 8:00 alle
13:00 e dalle 13:30 alle 19:00 per un totale giornaliero di 10,30 ore dal lunedì al sabato;
di aver percepito una retribuzione mensile di € 800,00 senza corresponsione di contributi di legge, 13 e 14 mensilità e di non aver percepito il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro.
ha chiesto accertare e dichiarare il rapporto di lavoro Parte_1 subordinato indicato in ricorso;
dichiarare che il ricorrente non è stato retribuito per il lavoro prestato e, per l'effetto, condannare i datori di lavoro in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 60.057,47 per differenze retributive e TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.
2 Si è costituita in giudizio la , contestando le domande CP_1 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito di non aver mai avuto alcun tipo di rapporto di lavoro con a Parte_1 qualsivoglia titolo e di aver avuto rapporti di collaborazione commerciale con la , con cui era sorta una collaborazione in ordine Controparte_2 all'evasione di alcuni ordini di mobili, Ha concluso chiedendo essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione e condannare il ricorrente per lite temeraria per la somma di € 5.000,00. Pt_1
La resistente sebbene regolare la Controparte_2 notifica eseguita, non si è costituita nel presente giudizio.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'elemento essenziale che caratterizza il lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 24/08/2021, n.23324); sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Cass. n. 11937/2009), mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto ed ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa (Tribunale Torino sez. lav., 08/09/2022, n.1183).
Come ha chiarito la Suprema Corte, “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione
3 delle prestazioni lavorative” (Cass. Sez. L, Sent. n. 2728 del 08/02/2010; Cass., Sez. lav., n. 26742/2014).
In base ai principi generali in materia di onere della prova, così come codificati dall'art. 2967 cod. civ., spetta al ricorrente la prova di aver lavorato alle dipendenze delle società convenute dal 27/12/2016 al
15/02/2019, con un impegno orario di 40 ore settimanali (Cass. Sez. L,
Sent. n. 9043 del 20/04/2011).
Ciò premesso, la causa è stata istruita – tra l'altro - mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'amministratore della resistente e della prova testimoniale di Controparte_5 Tes_1
, e
[...] Testimone_2 Testimone_3
Lo Giudice , in sede di interrogatorio formale reso in data Per_2
17 marzo 2022, ha affermato: che non vi è stato alcun rapporto di lavoro tra il ricorrente e la in quanto intendeva essere CP_1 Parte_1 assunto in nero poiché percettore di indennità di disoccupazione;
di non essere in grado di rispondere sulla eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la che il magazzino utilizzato dalla CP_2
è separato da quello della CP_1 [...]
, sentita in data 3 febbraio 2022, ha affermato: di Controparte_6 essere la cognata del ricorrente;
di essere residente a [...] ma domiciliata a Siracusa nella Via Oliveri n. 71/B; che Pt_1 ha lavorato alle dipendenze della e della
[...] Controparte_3 nel punto vendita di Siracusa in viale Teracati n. 82/90 come CP_1 addetto al magazzino e alla consegna e al montaggio dei mobili, dal
27/12/2016 al 15/02/2019; di essere a conoscenza dei fatti in quanto abita vicino al punto vendita e vi sono delle vetrate dalle quali intravedeva il ricorrente intento a lavorare all'interno del negozio e, dal lato di viale Teracati, a scaricare la merce quando veniva portata dai camion;
di essere entrata all'interno del negozio in una occasione per un preventivo per l'acquisto di una cucina, poi non acquistata per motivi tecnici nonostante uno sconto per il rapporto di parentela con il ricorrente;
di non aver assistito personalmente al licenziamento verbale descritto in ricorso e di esserne stata informata in seguito dal ricorrente;
che l'evento del licenziamento fu molto traumatico per che in quel periodo Parte_1 aveva dei problemi di salute, per i quali è stato poi operato all'anca e che limitavano la sua efficienza a lavoro;
che il ricorrente ha riferito alla cognata di lavorare per le due società resistenti;
di aver Testimone_1 visto il ricorrente intento al lavoro alle 8:00 del mattino quando passava per
4 accompagnare i bambini a scuola e molte volte la sera alle 20:30; che il rapporto di lavoro non era contrattualizzato;
che al ricorrente venivano corrisposte le somme indicate in ricorso ma non con regolarità, in quanto tali informazioni circolavano nell' ambito familiare. Scandigliato , sentito in data 16 giugno 2022, ha affermato: Tes_2 di non sapere nulla in merito all'esistenza ed alla regolarità del rapporto di lavoro indicato in ricorso;
di non essere in grado di rispondere in merito all'orario di lavoro ed alla retribuzione del ricorrente;
di essere il proprietario dei depositi, situati in c.da Spalla di Città Giardino, locati alla ed alla di aver incontrato il ricorrente una decina CP_2 CP_1 di volte presso tali depositi supponendo che lavorasse lì.
sentito in data 16 giugno 2022, ha affermato: di Testimone_3 aver lavorato alle dipendenze della di non sapere nulla CP_2 riguardo l'esistenza e la regolarità del rapporto di lavoro indicato in ricorso, né in merito alla retribuzione del ricorrente;
di non essere in grado di rispondere in merito all'orario di lavoro svolto dal ricorrente in quanto non lavorava presso il magazzino. Testimone_3
Si rileva che il ricorso introduttivo del giudizio appare carente di puntuale e specifica allegazione circa l'obbligatorietà della presenza, l'osservanza continuativa dell' orario di lavoro da parte del ricorrente e la soggezione al potere di eterodirezione di una specifica parte datoriale;
il ricorrente si limita invero ad esporre il periodo lavorativo e l'articolazione oraria giornaliera, senza tuttavia specificare che l'osservanza di questo orario era stata imposta dal datore di lavoro e nemmeno descrive nello specifico, in effetti, chi gli avrebbe imposto questo orario.
Come affermato in sede di legittimità, infatti, il ricorrente in caso di contestazione deve dimostrare, "con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi di detto rapporto e in particolare i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione" (Cass. 14513/2003).
Ciò posto, tenuto altresì conto della precisa e documentale ricostruzione dei rapporti offerta dalla controparte mediante la CP_1 visura della Camera di Commercio in base alla quale la
[...] aveva per oggetto soltanto “il commercio all'ingrosso di Controparte_2 mobili di qualsiasi materiale” ed aveva gestito la sua attività in Melilli nella Via Garrone – Contrada Targia dal 25.09.2017, mentre la CP_1 aveva aperto il negozio di viale Teracati solo in data 18.06.2018 ove si occupava solo della vendita al dettaglio di mobili, il ricorrente avrebbe dovuto provare con particolare rigore la sussistenza della subordinazione,
5 mentre si è limitato ad affermare di aver lavorato alle dipendenze delle società resistenti in nero per l'intera durata del rapporto presso il punto vendita di viale Teracati svolgendo le mansioni e l' orario di lavoro descritti in ricorso, di essere stato successivamente licenziato oralmente e che il licenziamento veniva impugnato: tali circostanze, anche riguardate nel loro complesso alla luce dell'arco di tempo della prestazione e della tipologia delle mansioni, risultano insufficienti a dimostrare l' obbligatorietà della presenza, di un orario e la sussistenza di un vincolo di subordinazione, pure con riferimento alle attività svolte in continuità nei riguardi di soggetti riferibili alla parte datoriale.
Il fatto stesso del licenziamento non risulta circostanziato, non essendo specificato da parte di chi provenisse la sua intimazione, sicché le effettive modalità di svolgimento del rapporto non possono neppure evincersi, per quanto possa occorrere, alle luce delle vicende risolutorie dello stesso.
A fronte di tali emergenze, di per sé tali da rendere non supportata la paventata instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, deve aggiungersi che i testimoni escussi hanno reso dichiarazioni eccessivamente generiche e contrastanti.
La cognata del ricorrente ha dichiarato di essere Testimone_1 residente a [...], circostanza dalla quale appare dedursi che la stessa si sia trovata solo temporaneamente a Siracusa;
non sembrerebbe, dunque, credibile che la teste abbia potuto vedere, passando davanti al punto vendita, Tes_1 attraverso la vetrina di esposizione della merce e con continuità dal 2016 al
2019, il cognato mentre svolgeva mansioni di magazziniere e Pt_1 lavorava nel montaggio dei mobili nel negozio aperto al pubblico;
la testimone non ha inoltre dettagliatamente indicato l'orario di Tes_1 lavoro (giornaliero e settimanale) né l'arco temporale in cui è stata espletata la prestazione lavorativa (date di inizio e fine del rapporto) e non ha dichiarato di aver personalmente assistito ad un intero turno di lavoro del ricorrente, mai comunque collocato con certezza in determinati giorni o concretamente quantificato, sicché dalla predetta deposizione non è possibile ricavare la prova della subordinazione per l'intero periodo prospettato.
In merito al licenziamento comminato verbalmente, Tes_1
ha riferito circostanze apprese dallo stesso ricorrente (“non ho
[...] personalmente assistito a tale episodio ma mi fu riferito insieme ad altri
6 familiari da mio cognato”) dunque la rilevanza probatoria della deposizione è sostanzialmente nulla, come da consolidato insegnamento del giudice di legittimità: “i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cassazione civile sez. I, 03/04/2007, n.8358).
Gli indici della subordinazione non emergono dalle dichiarazioni di che ha affermato di essere il proprietario dei Testimone_2 depositi situati in c.da Spalla di Città Giardino locati alla ed CP_2 alla e di aver incontrato il ricorrente una decina di volte presso CP_1 tali depositi supponendo che lavorasse lì.
Non possono neppure essere valorizzate le dichiarazioni di
[...] che ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della Tes_3 CP_2
di non sapere nulla riguardo l'esistenza e la regolarità del rapporto di
[...] lavoro e di non essere in grado di rispondere in merito all' orario di lavoro svolto dal ricorrente in quanto il teste non lavorava presso il Tes_3 magazzino.
Le generiche allegazioni contenute in ricorso non appaiono dunque in alcun modo comprovate a seguito dell'istruttoria orale non essendo seguito, alle originarie allegazioni del ricorrente, alcun puntuale riscontro nelle testimonianze assunte in corso di giudizio, a fronte della necessità, invece, di una prova inequivoca.
Difettando la prova della subordinazione devono essere rigettate tutte le domande del ricorrente.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico del ricorrente.
In ordine alla responsabilità processuale aggravata per lite temeraria di quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e Parte_1 probità cui ciascuna parte è tenuta, si osserva che essa non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. sez. I,
2 aprile 2015 n. 6675); l'accertamento della responsabilità aggravata, ex
7 art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale;
nella specie, si ritiene di escludere la sussistenza di mala fede o colpa grave nella condotta processuale del ricorrente, risultando inoltre la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. sfornita di prova del danno ipoteticamente subìto.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico del ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1482/2020 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali in favore della , che liquida nella somma di € CP_1
4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dei procuratori antistatari avv.ti Itali SO e OR
IN; con compensazione relativamente alla contumace Controparte_2
Siracusa, 2/12/2024
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
8