Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 27/11/2023, n. 17668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17668 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 17668/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01564/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2019, proposto da LU EL, RE RA, NU NA NE, ES OL, LA RO, SA MA, IC OL, NI AN, EF OS, CA OE, LV NE, TI US, EN ER, IE RI, NN PI, NE EN, ET GI, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tutti gli ambiti territoriali provinciali e tutti gli Istituti Scolastici di tutti gli ambiti territoriali provinciali, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di NN MA LL, ND PA, CA BI, AR NO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Direttore generale del personale scolastico- MIUR n. 1069/2018 avente ad oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326” pubblicato in data 11/07/2018 e pedissequa nota ed allegati nella parte in cui esclude i laureati con servizio pari a 180 giorni per 3 anni, dall’inserimento nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e nei rispettivi elenchi per il sostegno, in relazione alla provincia e classe di concorso da essi richieste come specificate per ognuno dei ricorrenti in epigrafe, nonché nella parte in cui esclude i ricorrenti dalla possibilità di inviare domanda ex officio ai fini dell’iscrizione in seconda fascia e legittima gli uffici scolastici a rigettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate in modalità cartacea;
di ogni silenzio e-o rigetto serbato e laddove i predetti provvedimenti non permettono agli istanti di accedere alla possibilità di selezionare le scuole di proprio interesse ai fini dell’insegnamento;
dell’impossibilità riconosciuta ai ricorrenti da parte del MIUR, di compilare online la domanda di partecipazione e di scelta degli istituti, e riservando tale procedura – e dunque, ritenendo ingiuste tutte quelle ad essa alternative - ai docenti considerati dal MIUR nelle condizioni di poter accedere nelle seconde fasce;
delle graduatorie di istituto seconda fasce e nei rispettivi elenchi per il sostegno, pubblicate dagli ambiti provinciali a cui aspirano gli attuali ricorrenti ai fini del loro inserimento;
di ogni altro atto presupposto consequenziale e-o connesso ove corra del Decreto del Direttore generale del personale scolastico- MIUR n. 784/2018 avente ad oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326” pubblicato in data 11/05/2018 e pedissequa nota ed allegati nella parte in cui esclude i laureati con servizio 180 giorni per 3 anni dall’inserimento nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e nei pedissequi elenchi del sostegno, in relazione alla provincia e classe di concorso da essi
richieste come specificate per ognuno dei ricorrenti in epigrafe, nonché nella parte in cui esclude i ricorrenti dalla possibilità di inviare domanda ex officio ai fini dell’iscrizione in seconda fascia e nei pedissequi elenchi per il sostegno, e legittima gli uffici scolastici a rigettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate in modalità cartacea;
di ogni silenzio e-o rigetto serbato e laddove i predetti provvedimenti non permettono agli istanti di accedere alla possibilità di selezionare le scuole di proprio interesse ai fini dell’insegnamento;
dell’impossibilità riconosciuta ai ricorrenti da parte del MIUR, di compilare online la domanda di partecipazione e di scelta degli istituti, e riservando tale procedura – e dunque, ritenendo ingiuste tutte quelle ad essa alternative - ai docenti considerati dal MIUR nelle condizioni di poter accedere nelle seconde fasce e nei pedissequi elenchi del sostegno;
delle graduatorie di istituto seconda fasce e dei pedissequi elenchi per il sostegno, pubblicate dagli ambiti provinciali a cui aspirano gli attuali ricorrenti ai fini del loro inserimento;
nella parte in cui i ricorrenti sono esclusi dalla possibilità di essere inseriti nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e nei pedissequi elenchi del sostegno, in quanto laureati con servizio 180 giorni per 3 anni, del Ddg n.1069, pubblicato in data 11 luglio 2018 e di tutti gli atti e provvedimenti di sua formazioni ivi compresi quelli richiamati nelle premesse che qui si hanno per trascritti, nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti in combinato disposto, prevedono l’inserimento nelle seconde fasce e nei pedissequi elenchi del sostegno soltanto degli abilitati entro il 1° febbraio 2018 (dm 784/2018), ed entro il 01/08/2018 (1069/2018), con ingiusta esclusione degli istanti in quanto laureati con servizio 180 giorni per 3 anni senza la concreta possibilità di accedere ai corsi di abilitazione perché non indetti in modo regolare;
di ogni altro atto presupposto e-o consequenziale e-o connesso, ivi compresi tutti gli atti indicati in epigrafe, nonché tutti gli atti e provvedimenti di formazione dei provvedimenti impugnati, ove occorra nei limiti dell’interesse:
il decreto del Ministro dell'Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124" e in particolare l'articolo 5, comma 3, che dispone la suddivisione in tre fasce delle graduatorie di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze;
le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità impartite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 9 agosto 2009 e in particolare il punto 2 della parte III, dedicato alla corresponsabilità educativa e formativa dei docenti, e valutata l'opportunità di valorizzare il titolo di specializzazione sul sostegno; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni (di seguito DM 249/2010); il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 201l recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto l0 settembre 2010, n. 249", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2014, n. 31, concernente l'attivazione del I ciclo del tirocinio formativo attivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 25 luglio 2013, concernente l'attivazione dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (PAS), ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 agosto 2013, n. 706, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2013/2014, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312, concernente l'attivazione del II ciclo del tirocinio formativo attivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 dicembre 2014 n. 967, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2014/2015, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 marzo 2017 n. 141, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2016/2017, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010; il Decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374 concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo e, in particolare, l'articolo 14, comma l, ove si stabilisce che "con successivi provvedimenti, in applicazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, saranno disposti modalità e termini per consentire, nelle more del successivo aggiornamento triennale delle graduatorie ... , l'inserimento in II fascia dei docenti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto;
l’inserimento in elenchi aggiuntivi per il sostegno dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto” e comma 2, ove si stabilisce che “nelle more di apertura delle finestre temporali ... i soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare ... domanda di precedenza assoluta nell’attribuzione delle supplenze da III fascia...”;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2018 n. 335, concernente le disposizioni per la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell’infanzia presso le sezioni primavera; l'esigenza di definire tempi e modalità di integrazione delle graduatorie di istituto nel triennio di vigenza delle medesime, al fine di garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno; necessario dare attuazione al D.M. 23 aprile 2018 n. 335, relativamente alle graduatorie di istituto della scuola primaria e della scuola dell’infanzia laddove nelle premesse è specificato, se appunto inteso in senso lesivo per i ricorrenti, che gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia di cui all'articolo l del D.M. 326/2015 rivestono carattere meramente transitorio, essendo costituiti esclusivamente nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano ogni effetto e che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati già inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di istituto entro i termini di cui al Decreto Ministeriale n. 374/2017; nonché, sempre nei limiti dell’interesse, laddove è indicata la necessità, in ordine alla scelta delle istituzioni scolastiche di inserimento di garantire parità di trattamento tra soggetti che abbiano conseguito lo stesso titolo entro lo stesso termine temporale; nonché laddove il MIUR dovesse intendere il presente decreto non idoneo a disporre integrazione a pettine nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e nei pedissequi elenchi del sostegno. Di ogni ulteriore atto presupposto, tra cui, sempre nei limi dell’interesse ove occorra:
del Dm n. 374/2017, avente ad oggetto “Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20” pubblicato in data 01 giugno 2017, a firma del MIUR, nonché della pedissequa nota di diffusione pubblicata in pari data e dei pedissequi allegati;
nella parte in cui il MIUR non ha previsto l’inserimento a pieno titolo nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e nei pedissequi elenchi del sostegno, dei ricorrenti, per le classi di interesse, in quanto laureati con servizio 180 giorni per 3 anni i quali hanno ugualmente inviato la domanda cartacea;
nonché nella parte in cui non riconosce il titolo utile ai fini dell’inserimento nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e nei pedissequi elenchi del sostegno. Nonché, nella parte in cui non prevede per i ricorrenti la possibilità di presentare ordinaria domanda (cartacea ed online) di inserimento in seconda fascia delle Graduatorie di Istituto;
nonché nella parte in cui legittima le scuole a non accettare le domande cartacee trasmesse dai ricorrenti, in quanto laureati con servizio 180 giorni per 3 anni, entro i termini del decreto e nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di selezionare (anche online) validamente le scuole per il conferimento delle cattedre;
di ogni rigetto e-o diniego delle predette domande cartacee inviate dai ricorrenti, nonché di ogni rettifica e silenzio serbato ove ritenuto lesivo per i ricorrenti;
nonché ove occorra delle disposizioni transitorie e finali incluse nel predetto decreto di aggiornamento laddove prevede un eventuale ed ipotetico inserimento con esclusione dei ricorrenti;
per le predette e medesime ragioni nei limiti dell’interesse:
- del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 giugno 2007 n. 131 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124;
- dell’art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 aprile 2014 n. 235;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016 n. 92;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 81/2013;
- del DDG n. 680 del 6 luglio 2015;
- del DDG n. 680 del 6 luglio 2015;
- del DDG n. 89 del 16 febbraio 2016;
- del DDG n. 643 dell’11 luglio 2016;
- del DDG n. 3 dell’11 gennaio 2017;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 94/2016;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 95/2016;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 39/1998;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 201/2000;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 248/2015;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 353/2014,
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 308/2014;
- del DDG n. 3/2017;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 460/1998;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82/2004;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 27/2007;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 137/2007;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 44/2011;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 47/2011;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 62/2011;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011;
- ove occorra dm 201/2000;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 81/2012;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 572/2013;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 325/2015;
- del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 53/2017;
- del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999;
nonché nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, di tutti i decreti e- o provvedimenti emessi dal MIUR per l’aggiornamento, integrazione e modificazione delle graduatorie di istituto dalla loro istituzione sino al più recente ed impugnato decreto. Nonché di tutti i decreti che, nel riconoscere valide le abilitazioni all’insegnamento, diversamente denominate, non contemplano- dalla loro istituzione ad oggi- anche quella conseguita dagli istanti tramite le cdc di interesse dei ricorrenti. Nonché di tutti i decreti emessi dal MIUR nel predetto periodo, che non riconoscono come abilitante, o comunque valido per l’inserimento in seconda fascia GI, il titolo di laurea e che dunque limitano l’inserimento nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e nei pedissequi elenchi del sostegno;
nonché ove occorra delle graduatorie di istituto ad oggi vigenti e nei limiti dell’interesse nella parte in cui non prevedono la possibilità per i laureati con servizio 180 giorni per 3 anni di essere inseriti nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e nei pedissequi elenchi del sostegno;
nonché di qualunque diniego in qualunque modo motivato tra cui quelli i dinieghi della scuola capo-fila e degli uffici scolastici, nonché silenzio serbato, circa l’inserimento degli istanti nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e nei pedissequi elenchi del sostegno;
di tutti i decreti di approvazione delle predette graduatorie, pedisseque note ed eventuali rettifiche; nonché di tutte le modifiche e pubblicazioni delle predette graduatorie per le predette ragioni;
nonché di tutti gli atti e verbali di formazione e approvazione e pubblicazione delle predette graduatorie di istituto seconda fascia e pedissequi elenchi per il sostegno;
ove occorra altresì del dpr 19/2016 nei limiti dell’interesse e successive integrazioni ivi compreso ove occorra il Dm n. 259/2017 nonché ove occorra e nei limiti dell’interesse di tutti i decreti di approvazione dei corsi di abilitazione dalla loro istituzione ad oggi nella parte in cui il MIUR non ha provveduto alla regolare indizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2023 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono docenti con 180 giorni di servizio per tre anni, che hanno impugnato impugnano gli atti indicati in epigrafe chiedendo, per la materia di proprio interesse, di essere inseriti nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e nei pedissequi elenchi del sostegno, da cui sarebbero stati ingiustamente esclusi in quanto il loro servizio non stato è ritenuto abilitante.
2. Avverso gli atti indicati in epigrafe i ricorrenti hanno quindi dedotto plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Due giorni prima dell’udienza di discussione il legale della parte ricorrente ha peraltro rappresentato che è nel frattempo venuto meno l’interesse a coltivare il giudizio.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In considerazione della volontà espressa dalla parte ricorrente viene dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite alla luce dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Fabio Belfiori, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO