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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
Indennità da nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha rischio radiologico e congedo pronunciato la seguente aggiuntivo per
SENTENZA riposo biologico
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4811/2020 R.G.
Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
N. 4811/20 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 04.04.2025, avente ad oggetto: “Indennità da rischio radiologico e congedo aggiuntivo per riposo biologico”; e vertente CRONOLOGICO
tra Parte_1
[..
rappresentato e difeso dagli avv.ti V.
[...] REPERTORIO
Lavanga e F. Sarno in virtù di mandato allegato al ricorso, N. _______________
n. 032/2025 R.B.Lav elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fisciano
(Sa), Via R.M. Galdieri, n. 3;
Discusso nel termine del 04.04.2025
Ricorrente con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc
Parte_2
[...]
[...]
Deposito minuta e difesa dall'avv. E. Anzalone e A. Colantuono in virtù di mandato _________________
allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata in
Salerno, Via San Leonardo;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_1 §§§
Nel termine del giorno 04.04.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 24.10.2020 Parte_3
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva all'adito
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: a) in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della indennità per rischio radiologico a far data dal 01 gennaio 2010 e il conseguente congedo ordinario aggiuntivo (pari a 15 giorni per anno), e per l'effetto condannare l Parte_2
, in persona del Direttore Generale
[...]
e legale rappresentante pro tempore a corrispondere in suo favore le somme maturate a tale titolo (pari ad euro 103,29 mensili) a partire dall'anno 2010 fino a tutto il 2017, nonché alla monetizzazione delle ferie aggiuntive, in misura pari ad 1/24 della retribuzione annua lorda spettante (CCNL, tab. D, cat. D6, doc.to n. 5) o in subordine alla concessione dei 15 giorni di ferie aggiuntive, il tutto con interessi e rivalutazione;
b) In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della indennità per rischio radiologico a far data dal febbraio 2016 e il conseguente congedo ordinario aggiuntivo, e per l'effetto condannare l' Parte_2
, in persona del Direttore Generale e legale
[...]
rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di esso ricorrente le somme maturate a tale titolo a partire dalla suddetta data fino a tutto il 2017, nonché alla monetizzazione delle ferie aggiuntive, in misura pari
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_1 ad 1/24 della retribuzione annua lorda spettante (CCNL Sanità comparto pubblico, tab. D, cat. D6, doc.to n. 5) o in subordine alla concessione dei 15 giorni di ferie aggiuntive, il tutto con interessi e rivalutazione;
c) Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, in favore dei procuratori antistatari, con attribuzione”.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato (dott.ssa M. Doronzo) fissava,
a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva tardivamente in giudizio l'Azienda resistente solo in data 17.02.2021 (udienza fissata per il giorno 18.02.2021), la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato dalla parte ricorrente.
Di poi, rigettata l'istanza della parte ricorrente di ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale (cfr. ordinanze del
GD dott.ssa M. Doronzo in data in data 16.09.2021 e in data
25.10.2021), effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati dalle parti e accertamenti tecnici, a seguito di ordinanza del GD in data 12.04.2024), nominato il nuovo Giudice del
Lavoro nel mese di novembre 2023 (in sostituzione del GD dott.ssa
Doronzo), dopo una serie di rinvii determinati dal congedo del precedente GD, dott.ssa M. Doronzo e dalla necessità di procedere alla sostituzione del precedente Ctu nominato (ordinanza di revoca emessa dal GD in data 21.06.2024), depositata la consulenza tecnica da parte del nuovo Ctu, dott. R. , in data 25.03.2025, nel termine fissato Per_1
del giorno 04.04.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1 da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Innanzitutto è infondata, ad avviso del Tribunale, l'eccezione sollevata dal ricorrente circa il difetto di rappresentanza e di legittimazione processuale della resistente . Invero, la parte Pt_2
resistente ha depositato agli atti la procura ad litem (cfr. all. n. 1 alla memoria di costituzione) e successivamente, in risposta all'eccezione della parte ricorrente, la delibera n. 394/2019, emessa in data
06.08.2019, menzionata espressamente nella suddetta procura ad litem
(delibera allegata alle note scritte depositate in data 20.06.2024, a seguito di ordinanza del GD in data 12.04.2024 e in data 31.05/12.06.2024).
Peraltro, come evidenziato dall'Azienda resistente nelle note scritte depositate in data 30.05.2024, i difensori costituiti “sono iscritti nell'Albo Speciale delle Pubbliche Amministrazioni (come si evince da Contr allegato) in quanto avvocati dell di Salerno.
In quanto avvocati dell'Ente hanno l'obbligo di costituirsi ordinariamente, alla rappresentanza, difesa ed assistenza dei diritti e degli interessi dell nelle controversie davanti a tutti gli organi Pt_2
giurisdizionali nei quali l' è parte, sia attiva che passiva, come Pt_2
da Regolamento adottato con delibera n. 623 del 2.10.2017 e successiva delibera 602 del 9.09.2022, che si depositano” (cfr. le delibere allegate alle note scritte depositate in data 30.05.2024).
III. L'eccezione di prescrizione sollevata dall resistente è Pt_2
inammissibile.
Invero, l si è costituita solamente in data 17.02.2021, h. 17,56, Pt_2
per l'udienza fissata per il giorno successivo 18.02.2021: pertanto, è incorsa nelle decadenze previste dall'art. 416 cpc, potendo svolgere nel presente giudizio solamente delle mere difese.
IV. Il ricorso proposto da è infondato e, Parte_1
pertanto, va rigettato.
Invero, va richiamato in subiecta materia l'orientamento già espresso dall'adito Tribunale con sentenza n. 1513/24, emessa in data 05.07.2024
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_1 nell'analogo giudizio n. 3251/2022, le cui argomentazioni, esaustive e convincenti, vengono in toto condivise e fatte proprie dal Tribunale, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.: sotto tale ultimo profilo, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
In particolare, il Tribunale adito ha già evidenziato quanto segue nella richiamata sentenza: “………..Prima di affrontare il merito occorre ricapitolare la normativa intervenuta nel corso del tempo a
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 CP_1 disciplinare la problematica relativa all'indennità da rischio radiologico.
Tale trattamento, già previsto dalla legge 28.3.1968 n.416, viene ribadito dal DPR 20.5.1987 n.270 (che recepisce l'accordo sindacale per i dipendenti del Servizio Sanitario relativo al triennio 1985-87);
l'art. 1 del Decreto prevede quanto segue: “Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di “rischio da radiazione” nella misura unica mensile lorda di L.30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968 n.416, e successive modificazione ed integrazioni”; il comma 4° prevede a sua volta che “L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti”.
L'art.1 della legge 27.10.1988 n. 460 , introducendo modificazioni ed integrazioni della legge 416/68, prevede, al comma 2° che l'indennità mensile lorda prevista per il personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'art.58 DPR 270/87 venga elevata a lire 200.000; con il comma 3° si prevede un'indennità mensile ridotta di lire 50.000 in riferimento “al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2”;
l'individuazione del personale a cui è attribuita l'indennità ridotta è affidata alla stessa commissione indicata dall'art.58 del DPR.
Il DPR 28.11.1990 n.384, che recepisce l'accordo sindacale del
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 CP_1 6.4.1990 relativo al personale del comparto del Servizio Sanitario
Nazionale ribadisce la disciplina risultante dalle norme precedenti per quanto attiene all'erogazione dell'indennità da rischio radiologico, modifica la composizione della Commissione prevista dall'art.58 DPR
270/87 e prevede inoltre che al personale di cui all'art.1 comma 2 della legge 460/88 competa anche un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
La "ratio" dell'art. 1, l. 27 ottobre 1988 n. 460, è quella di riconoscere l'indennità di rischio radiologico in misura piena a tutti i dipendenti che, in via di fatto, siano continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza distinzione tra quelli inquadrati nel personale di radiologia e quelli invece ad esso estranei, in quest'ultimo caso occorrendo comunque un accertamento sulle situazioni concrete
(modalità, tempi, orari ed intensità dell'esposizione), ad opera della speciale commissione di cui all'art. 58 comma 4, d.P.R. n. 270 del 1987, ed all'art. 54 comma 4, d.P.R. n. 384 del 1990, la quale deve verificare
(anche in base ad elementi indiziari o presuntivi) se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continua e permanente al rischio radiologico, così da giustificarne la piena equiparazione al personale di radiologia;
analogamente l'art. 5, l. 23 dicembre 1994 n.
724, disciplina il congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni per categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico, prevedendo che esso spetti, a partire dall'1.1.1995, al personale di radiologia ed a quanti svolgano abitualmente la specifica attività professionale in zona a rischio e controllata (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 19 settembre 2003, n. 1550).
Per il personale ospedaliero diverso da quello di radiologia la verifica da parte dell'apposita commissione tecnica in ordine sia allo svolgimento di attività in zona controllata che alle modalità e alla durata di esposizione al rischio radiologico ha dunque carattere costitutivo, nel senso che dal suo esito dipende l'"an" e il "quantum"
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 CP_1 dell'indennità di cui all'art. 1 l. 27 ottobre 1988 n. 460 (T.A.R. Puglia
Bari, sez. I, 23 marzo 2001, n. 720).
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della L. 27 ottobre 1988, n. 460 per disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori, ovvero tra il personale medico e tecnico di radiologia e il personale esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, con la sentenza n. 343 del 1992 non vi ha ravvisato laviolazione del canone di ragionevolezza, sulla base del rilievo secondo cui la presunzione assoluta di rischio prevista solo per il personale della prima categoria, non esclude che nell'ambito del restante personale siano presenti posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, per la continua esposizione al rischio radiologico, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia. Muovendo, inoltre, dalla natura non risarcitoria ma preventiva dell' indennità di rischio, che rappresenta un concorso alle spese che l'operatore sanitario esposto al rischio deve affrontare, a scopo profilattico e terapeutico, il Giudice delle leggi ha escluso l'incostituzionalità della norma e riconosciuto anche agli operatori diversi da quelli indicati nella L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 2, il diritto all'indennità di rischio in misura piena, ove sia accertata l'effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa, per continuità e intensità, da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia. La situazione muta con l'intervento della legge
24.12.1993 n.537 , promulgata dopo la richiamata sentenza del Giudice delle leggi , che, all'art.8, comma 6°, prevede quanto segue: “A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968 n.416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 27 ottobre 1988 n.460. Dalla stessa data l'indennità di rischio radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 CP_1 di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici”.
Infine la legge 23.12.1994 n.724, all'art.5, comma 1° prevede quanto segue: “A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata”; il comma 4° precisa che “Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27.10.1988 n.460”.
Dal combinato disposto delle due ultime leggi si deduce la soppressione dell'indennità radiologica nelle modalità legislativamente previste, il rinvio alla sede della contrattazione collettiva per stabilire nuove forme del trattamento nell'ambito delle indennità professionali, il mantenimento del congedo di quindici giorni per i tecnici e medici radiologi e per coloro che “svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata”; il riferimento all'esposizione abituale viene anche utilizzato per stabilire il persistente diritto all'indennità nella misura massima “fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro”.
La contrattazione collettiva successiva ha, quindi, trasformato l'indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica per il personale di radiologia, mantenendola (unitamente ai 15 giorni di ferie aggiuntive) per il personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione. Il CCNL per il comparto sanità del 20.9.2001, I biennio economico 2000- 2001, all'art. 5, ha
,infatti, previsto che "1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica - ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della L. 28 marzo 1968, n. 416, come modificata
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 9 Pt_1 CP_1 dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460) e confermata dall'art. 4 del CCNL Il biennio parte economica 1996 - 1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.
2. Il valore complessivo degli importi dell' indennità professionale di cui al comma
1 spettante al personale interessato è trasferito dal fondo di cui all'art. 38, comma 1, al fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. 3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L'ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. 4.
L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le "zone controllate", deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni.
Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
5. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL 7 aprile 1999. 6. Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
7. L'indennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non è cumulabile con l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare confermata dall'art. 44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995. 8. La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 CP_1 sostituita con la tabella F del presente contratto.
Sono disapplicati il D.P.R. n. 384 del 1990 e l'art. 4 del CCNL il biennio parte economica 1996 - 1997 del 27 giugno 1996”. Analogamente, per l'area della dirigenza medico-veterinaria, l'art. 29 del CCNL del
10.2.2004, integrativo del CCNL dell'8.6.2000 ha previsto che "1.
L'indennità di rischio radiologico prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 lorde (pari a Euro 103,29).
2. Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico,
l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
4. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL 8 giugno
2000. 5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
6. Alla corresponsione dell'indennità di cui ai commi 1 e 2, si provvede col fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000. Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio
1975, n. 146 e con altre indennità eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare confluita nel citato fondo dell'art. 51. 7. E' disapplicato il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, le cui risorse sono
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 11 Pt_1 CP_1 confluite nel fondo di cui all'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000."
E tale disposizione è stata confermata anche dal contratto collettivo del settore sanità dell'anno 2019 ( art. 99). La giurisprudenza della
Suprema Corte ha interpretato il complesso normativo ora evocato nel senso che, al di là dalla più ampia sorveglianza fisica della radioprotezione, l'indennità di rischio radiologico, in quanto correlata alla specificità dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, è dovuta soltanto per il rischio qualificato che vi è connesso e non spetta allorché, ad esempio, questo venga meno per apprezzabili periodi di tempo (v., in tal senso, Cass. 19178/2013). Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, comma 2 della L. n. 460 del 1988, l'indennità della quale si controverte presuppone, poi, la sussistenza del rischio effettivo,
e non soltanto ipotetico, di un'esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all'esposizione del personale di radiologia (v., ex multis, Cass. 19819/2013, 4795/2012, 6853/2010). Ne deriva che, indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario,
l'indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità (fra le altre, Cass. n. 11238 del 2014, n. 160 del 2014, n. 4525 del 2011; n. 19178 del 2013). La citata Commissione di cui agli artt. 58, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987 e 54, comma 4, del
D.P.R. n. 384/1990 deve, dunque, verificare se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continua e permanente al rischio radiologico, sì da giustificarne la piena equiparazione al personale di radiologia avvalendosi anche di elementi e/o atti di carattere formale e di altre circostanze di valenza indiziaria e presuntiva. Mentre, dunque, per il personale medico e tecnico di radiologia si presume "ope legis" la
Giudizio n. 4811/20 R.G. Iacuzzo c/o pag. 12 CP_1 sussistenza del rischio radiologico ai fini della fruizione automatica dell'indennità nella misura più elevata, a condizione peraltro che i sanitari interessati siano tenuti a prestare professionalmente la propria opera in "zone controllate", per tutto il restante personale l'esposizione al rischio è soggetta ad un apposito accertamento tecnico, rimesso alla commissione di esperti a tale scopo istituita (Cons. Stato, IV, 18.4.1994,
n. 340).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17116 del 24.08.2015, confermando il proprio precedente orientamento, ha ancora una volta ribadito che “l'indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità (fra le altre, Cass. n.
11238 del 2014, n. 160 del 2014, n. 4525 del 2011; n. 19178 del 2013)”.
“A questi fini, il lavoratore che richieda l'indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo, ed intenda contestare l'accertamento della Commissione di cui al D.P.R. 20-maggio 1987, n.
270, art. 58, comma 4, e succ. mod. sulla base del quale questi sono stati negati, ha quindi l'onere di provare in giudizio l'esposizione qualificata richiesta dalla normativa, ovvero l'effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia”.
Del resto, una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con il dictum della Corte Costituzionale (sentenza n. 3543 del
1992) che ha posto l'accento sul fatto che l'indennità non ha funzione risarcitoria, ma preventiva, per cui essa spetta in misura piena ove sia accertata l'effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa, per continuità e intensità, da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia (“la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia ….. non è tale
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 13 Pt_1 CP_1 da escludere la presenza …. di posizioni individuabili pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere, previo accertamento della
Commissione di cui all'art. 58 del D.P.R. 270/87 dell'indennità di rischio più elevata”; ciò anche in considerazione “della particolare natura dell'indennità di rischio radiologico, che non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione”).
In conclusione, “il sanitario che agisca per ottenere l'indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo ricorrente può quindi dedurre (ed ha l'onere di dimostrare) la sussistenza dell'uno o dell'altro aspetto della medesima situazione” perché ciò che rileva sono le caratteristiche concrete dell'esposizione a prescindere dall'inquadramento attribuito.
Il riconoscimento dei benefici di cui è causa prescinde dunque dalla classificazione del personale, ma è subordinata all'accertamento dei presupposti di fatto precedentemente evidenziati - quali emergono da una lettura del dato normativo conforme ai principi costituzionali -, costituiti dall'essere il lavoratore: a) tenuto ad operare abitualmente nell'ambito di “zona controllata”; b) esposto ad un rischio professionale non minore, per continuità ed intensità, a quello sostenuto dal personale di radiologia.
Ebbene, nel caso che ci occupa, che la ricorrente sia stata esposta alle condizioni di “rischio radiologico” risulta attestato dalla stessa
Commissione Rischio Radiologico istituita presso l Parte_2
resistente , che ha riconosciuto per l'anno 2017 l'esposizione al rischio radiologico, tanto che , a partire dall'anno 2018 , le è stata riconosciuta la relativa indennità e il cd. riposo biologico.
A tal proposito, occorre ribadire che l'accertamento tecnico riguardante l'avvenuta reale esposizione è disciplinato dalla Circolare regionale
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 14 Pt_1 CP_1 prot. n. 2014/0717056 del 28 ottobre 2014 e dal successivo DCA n.
7/2016. Tale normativa prevede l'istituzione di una commissione rischio il cui compito è quello effettuare le proprie valutazioni attenendosi ai criteri indicati nei richiamati provvedimenti regionali. Nello specifico la commissione deve valutare se il dipendente sia, in via di fatto, esposto al rischio radiologico ed in che misura, ovvero se l'esposizione, a giudizio della stessa, sia continua e di apprezzabile entità, riconducendo il problema alla individuazione di criteri atti ad accertare la continuità o la “occasionalità” della esposizione. Nel merito di quest'ultima problematica, la Circolare regionale prot n. 2014/0717056 del 28 ottobre 2014 ed il successivo DCA n. 7/2016, non solo definiscono i parametri da verificare ai fini dell'accertamento della continuità o occasionalità dell'esposizione, (parametri così sintetizzati: - Frequenza delle presenze in zone controllate;
- Tempo di effettiva esposizione;
-
Livello del conseguente assorbimento stabilito dall'Esperto Qualificato in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione ), ma forniscono anche specifiche indicazioni quantitative sui requisiti minimi, che soddisfano le indicazioni giurisprudenziali e normative in materia.
In particolare, definiscono, esplicitamente, i seguenti criteri minimi congiunti, non riducibili, per lavoratore atti al riconoscimento dell''indennità di cui sopra: - Classificazione del lavoratore quale
“esposto di categoria A” a cura dell'Esperto di Radioprotezione;
-
Almeno 40 (quaranta) settimane di presenze documentate annue del lavoratore che attestino l'abitualità di presenza in zona controllata;
- Almeno 7 (sette) minuti settimanali oppure 10 (dieci) minuti di esposizione documentata dal lavoratore necessari per raggiungere i 6
mSv annui di dose efficace, previsti dall'allegato XXIV del D.Lgs 31 luglio 2020 n. 101.
E' evidente quindi che, nel caso del personale diverso da quello di radiologia, la Commissione Rischio deve verificare il rispetto dei criteri
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 15 Pt_1 CP_1 minimi, congiunti, sopra richiamati, entrambi verificabili solo al compimento di un anno di attività lavorativa ed occorrenti per attestare la continuità di presenza in zona controllata e per raggiungere i 6 mSv annui di dose efficace.
E' evidente che, imponendo i menzionati provvedimenti regionali l'obbligo di corrispondere l'indennità di rischio radiologico a consuntivo dell'accertamento/verifica della Commissione Rischio,
l'indennità in questione non può che essere corrisposta a partire dall'anno successivo a quello in cui si sono concretizzate le condizioni di esposizione qualificata sopra richiamate.
Nella specie, pertanto, correttamente l'Azienda ospedaliera ha liquidato l'indennità rischio radiologico a partire dall'anno 2018 con riferimento all'accertamento della sussistenza dei criteri congiunti sopra individuati per l'anno 2017. ma ogni diritto relativo al periodo precedente il 4 luglio 2017.
Né a conclusioni diverse può pervenirsi con riferimento alla richiesta monetizzazione delle ferie aggiuntive non fruite.
La suprema Corte ha avuto infatti modo di affermare che la ratio della previsione di un periodo di congedo aggiuntivo va individuata nella prevenzione dei danni potenzialmente collegati alla esposizione alle radiazioni , ricevendo in tal senso l'avallo della Corte Costituzionale che , con la sentenza interpretativa di rigetto 20.7.1992 n. 343 , ha sottolineato la particolare natura della indennità di rischio radiologico , rilevando che essa “ non assume connotazioni risarcitorie , ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione venendo a rappresentare un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico , al fine di ridurre i rischi da esposizione “ ; infine la ridetta finalità di prevenzione , con particolare riferimento proprio al periodo di congedo ordinario aggiuntivo , viene positivamente affermata dall'art. 5 , comma 2, legge n.724 del 1994 , che lo qualificò espressamente quale “ congedo per recupero biologico
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 16 Pt_1 CP_1 “ , vietando al personale interessato , durante tale periodo , a pena di decadenza dall'impiego , l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata .
Con il congedo aggiuntivo si è inteso , dunque , garantire al personale interessato la fruizione di un periodo , continuativo e unitariamente stabilito, di allontanamento dagli ambienti lavorativi esposti , sicchè se ne è affermata l'estraneità rispetto all'istituto delle ferie ordinarie .
Deve perciò essere rigettata la domanda di monetizzazione del congedo aggiuntivo non goduto, dovendosi ritenere che il congedo aggiuntivo per rischio radiologico, attese le sue peculiari finalità e dovendo essere effettuato, ai sensi dell'articolo 5 comma 3, legge 23/12/1994 numero
724, con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto, non è suscettibile di fruizione mediante cumulo dei periodi non utilizzati negli anni pregressi, né per tali periodi viene in considerazione alcun compenso sostitutivo, ferma restando la risarcibilità dei danni eventualmente conseguenti all' inosservanza di detta misura di prevenzione.
Quanto alla possibilità di riconoscere la indennità anche per gli anni precedenti , occorre innanzitutto chiarire che il diritto vantato dalla ricorrente è prescritto con riferimento alla indennità maturata per il periodo precedente il luglio 2017 , vale a dire per il quinquennio precedente la notifica del ricorso giudiziario .
E' vero , infatti , che la ricorrente ha inoltrato all Parte_2
una richiesta di pagamento dell'indennità rischio radiologico nel maggio 2017 , ma tale richiesta era limitata al solo anno 2015 e comunque , dal 22.5.2017 , data di inoltro della predetta richiesta , al
4.7.2022 , data di notifica del ricorso giudiziario , è decorso il termine prescrizionale di cinque anni , sicché certamente può ritenersi prescritto
, non solo il beneficio richiesto per l'anno 2015, E poiché , come abbiamo sopra detto , l'indennità rischio radiologico viene riconosciuta a consuntivo dell'accertamento effettuato l'anno precedente , per
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 17 Pt_1 CP_1 stabilire se la ricorrente abbia diritto alla predetta indennità per il periodo da luglio a dicembre 2017 - atteso che a partire dall'anno 2018 detta indennità è stata invece corrisposta – non rimane che verificare se vi è stata continuità di presenza in zona controllata, secondo i parametri che abbiamo sopra evidenziato ( almeno 40 (quaranta) settimane di presenze documentate annue del lavoratore;
- almeno 7 (sette) minuti settimanali oppure 10 (dieci) minuti di esposizione documentata dal lavoratore necessari per raggiungere i 6 mSv annui di dose efficace) nel corso dell'anno 2016 .
Abbiamo già detto che l'attribuzione dei benefici contrattuali è riconosciuta solo a consuntivo e a conclusione di una procedura che prevede due momenti temporalmente distinti e non coincidenti :
a.Radioprotezionistico che si conclude con la classificazione del lavoratore quale “ esposto di categoria A) “ , di competenza esclusiva dell'Esperto di Radioprotezione , il quale attua il disposto del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 ;
b.Valutativo , a cura dalla commissione Rischio che accerta/verifica , a consuntivo , che l'attività svolta dal lavoratore rispetti i requisiti 2. e 3. con particolare riferimento al criterio di almeno 40 settimane di presenze documentate annue del lavoratore in zona controllata,
Ebbene , nella specie , la Commissione Rischio , pur avendo preso in considerazione il periodo temporale a partire dal 2016 , non ha riconosciuto , con riferimento alla ricorrente , alcuna esposizione qualificata con riferimento al predetto anno ed anche all'esito del presente giudizio non è possibile affermare che in tale anno la ricorrente abbia svolto le proprie mansioni in zona controllata con carattere di abitualità , secondo i criteri sopra indicati .
Ed invero , con riferimento all'anno 2016 , manca addirittura la classificazione della ricorrente come “soggetto esposto di categoria A“.
La “classificazione” dei Lavoratori esposti al rischio radiogeno viene effettuata, come abbiamo sopra anticipato, dall'Esperto di
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 18 Pt_1 CP_1 ” (già “Esperto Qualificato”) sulla base delle Controparte_2
informazioni fornite dal Datore di Lavoro e della conseguente previsione della dose annua di radiazione che il Lavoratore è suscettibile di ricevere nel corso della sua attività. Tale previsione contempla anche il contributo delle “esposizioni potenziali” conseguenti da eventi anomali e/o malfunzionamenti che possono aumentare le dosi derivanti dalla normale attività programmata.
Se, in base alle valutazioni dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), il
Lavoratore è suscettibile di superare:
- la Dose di 1 mSv/anno, questi verrà classificato come “Esposto - Cat.
B”;
- la Dose di 6 mSv/anno, questi verrà classificato come “Esposto - Cat.
A”.
Qualora la Dose massima prevista sia inferiore ad 1 mSv/anno, il
Lavoratore verrà classificato come “Non-Esposto”.
Tale approccio, puntualmente codificato dall'art. 133 ed Allegato XXII al D. Lgs. n. 101/2020, risulta già presente nell'art. 82 ed Allegato III del D. Lgs. n. 230/95 così come integrato e modificato dal D. Lgs. n.
241/00, in vigore nell'anno 2016.
In aggiunta, è opportuno precisare che la dose di radiazione effettivamente assorbita dal Lavoratore viene misurata mediante sistemi di monitoraggio individuale (c.d. “dosimetri personali”) che il
Lavoratore “indossa” durante l'attività radiologica.
In tale scenario, i valori misurati dal “dosimetro personale” costituiscono, tra l'altro, una verifica della corretta classificazione effettuata dall'Esperto di Radioprotezione.
Ebbene, con riferimento all'anno 2016 , il consulente tecnico ha evidenziato la mancata disponibilità della documentazione recante le informazioni fornite dal datore di lavoro per la classificazione della dott.ssa . Ciò non di meno, il valore di dose misurato dal Per_2
dosimetro personale della predetta lavoratrice, nello stesso anno (0,076
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 19 Pt_1 CP_1 mSv) indica valori compatibili – addirittura - con una classificazione di
“Non-Esposto”.
Pertanto – afferma il consulente - nell'ottica della presente valutazione, che viene effettuata a valle dell'esposizione, sebbene non vi sia evidenza documentale delle valutazioni effettuate dall'Esperto di Radioprotezione all'epoca incaricato, è opinione dello scrivente che la classificazione della Lavoratrice quale “Esposto – Cat. B”, che aveva evidentemente tenuto conto anche degli scenari di esposizione potenziale, sia stata effettuata in accordo con i principi di radioprotezione e secondo
“Norme di buona tecnica”.
E' noto che nelle sale operatorie, vengono utilizzati gli strumenti denominati “amplificatori di brillanza” che, mediante l'emissione di radiazioni ionizzanti, consentono di riprodurre su monitor l'immagine della parte somatica sulla quale viene effettuato l'intervento.
Va ribadito che i parametri da valutare al fine di riconoscere il diritto all'indennità di rischio e al congedo supplementare sono rappresentati, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della L. 724/94, dallo svolgimento di mansioni in “zona controllata” (di definizione convenzionale e corrispondente a misurazioni scientifiche), dal carattere abituale dell'attività e, come previsto dall'art. 5 CCNL 20.9.2001, dalla esposizione in modo permanente al rischio radiologico. Occorre inoltre tener presente che per “zona controllata “ , a seguito delle rilevazioni eseguite dall'esperto qualificato , va considerato un determinato volume rispetto all'asse del fascio radiante per tutto il tempo in cui l'apparecchiatura è alimentata . Anche durante l'erogazione del fascio , tutta la zona circostanza la suddetta zona controllata è considerata “ zona libera “ . Quindi affinchè un lavoratore possa essere considerato come operante in zona che venga a trovarsi nella zona previamente individuata durante la erogazione del fascio di radiazioni, non essendo quindi sufficiente che stazioni all'interno della sala operatoria. Occorre inoltre tener contro delle dimensioni delle sale operatorie , idonee a
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 20 Pt_1 CP_1 consentire agevoli movimenti e tali da consentire di mantenere una sufficiente distanza dal raggio , e la delimitazione della zona , e la circostanza che l'attività lavorativa viene generalmente svolta al di fuori della zona .
In secondo luogo, - afferma sempre il CTU. per quanto attiene al numero di settimane di presenza in “Zona Controllata” della Dott.ssa nell'anno 2016, non avendo ricevuto copia dei relativi Per_2
Registri, ci si attiene alla nota prot. 1842/2024 del 19/1/2024 del CTP Contr della , Dott. Parte_2 Per_3
dalla quale si evince che nel 2016 essa ha totalizzato n. 13
[...]
settimane di presenza in “Zona Controllata”, dunque con possibile esposizione alle radiazioni.
Si precisa, a tal proposito, che in base al DCA n. 7/2016 il numero di settimane di presenza annua in Zona Controllata (almeno 40) e di minuti di esposizione (almeno 7min/settimana ovvero 10min/10gg) sono condizioni entrambe necessarie per il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico e pertanto, la carenza anche di una sola delle due (in questo caso il numero di settimane annue) costituisce di per sé elemento ostativo al riconoscimento dell'indennità stessa.
Nè , ad invalidare le predette conclusioni possono valere i rilievi sollevati dalla ricorrente circa la mancata collaborazione della datrice di lavoro nel fornire la documentazione necessaria agli accertamenti tecnici sopra detti .
La stessa ricorrente , infatti , riferisce in ricorso che a partire dal 2016 la struttura sanitaria ,allineandosi alla normativa in materia , al fine di garantire chiarezza e trasparenza , avrebbe predisposto dei veri e propri registri operatori in cui le presenze sarebbero state annotate al termine di ogni intervento chirurgico e alla presenza di tutti gli operatori intervenuti , sicché la ricorrente avrebbe potuto tempestivamente far richiesta dei predetti registri , non potendo imputarsi alla datrice di lavoro , a ciò non onerata , la mancata conservazione della suddetta
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 21 Pt_1 CP_1 documentazione.
Né, d'altra parte, a tale carenza documentale la ricorrente ha ovviato con altri mezzi istruttori volti a dimostrare, in contrasto con quanto affermato dalla convenuta, la sua presenza in zona controllata per almeno 40 settimane annue e con una esposizione di almeno 7 minuti alla settimana.
E dunque non è possibile riconoscere l'indennità anche per il periodo antecedente il 2018 in quanto le prove offerte dalla ricorrente non sono in grado di dimostrare, per il passato, l'esposizione qualificata della ricorrente in zona controllata”.
Pertanto, alla luce dei principi e delle condivisibili valutazioni espresse nella suddetta sentenza, la parte ricorrente, tenuto conto della documentazione allegata (cfr. fascicolo telematico di parte: all. nn. 1-5, comunicazione in data 22.05.2017, deliberazione n. 187 in data
14.03.2018, verbale della riunione della Commissione Rischio
Radiologico in data 19.01.2018, istanza di accesso agli atti, CCNL comparto Sanità), non ha diritto al riconoscimento dell'indennità da rischio radiologico relativa agli anni indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio né conseguentemente ai quindici giorni di ferie aggiuntive per ciascun anno.
Innanzitutto la parte ricorrente, come rilevato dalla resistente Pt_2
non ha impugnato la delibera n. 187 in data 14.03.2018, con la quale veniva riconosciuta l'indennità di rischio con decorrenza dall'anno 2018.
Inoltre, nel caso di specie, la Commissione competente ha accertato che l'esposizione alle radiazioni da parte del ricorrente è avvenuta solamente in relazione alle annualità 208, 2019 e 2020. Sul punto, appare estremamente chiara la relazione a firma del Responsabile dell
[...]
, dott. , il quale ha affermato che “La prima Parte_4 Persona_4
conclusione è che fino al 2016 la classificazione del Dott Parte_1
quale “esposto di categoria B”, è giustificata dalle seguenti
[...]
motivazioni:
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 22 Pt_1 CP_1 Non essendo l'unico infermiere della UOC di Chirurgia Vascolare ed
Endovascolare non partecipava alla totalità degli interventi operatori con l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti1, peraltro già in numero limitato (20/mese), ma solo a quelli spettanti nell'ambito della normale turnazione;
Stante l'intercambiabilità del personale infermieristico del Reparto non sempre era chiamato a svolgere il ruolo di strumentista ma, sulla base dei turni di servizio, gli capitava di espletare quello di circolante il quale, secondo le linee guida specifiche in materia, contrariamente allo strumentista, durante l'erogazione dei raggi X, deve allontanarsi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 3 (tre) metri dal letto operatorio e, quindi, dalla fonte radiogena.
La seconda è che, essendo il numero di tali interventi progressivamente cresciuto a partire dal 2016, come sostenuto dagli stessi legali del ricorrente e confermato dalle risultanze della dosimetria individuale, la classificazione del lavoratore quale “esposto di categoria A” nel 2017 appare ampiamente giustificata.
Quindi sostenere, come fatto nel ricorso, che “….nulla fosse cambiato, né quanto alla situazione ambientale in cui operava il ricorrente, né quanto alle mansioni disimpegnate dallo stesso” contraddice la realtà fattuale dal momento che i cambiamenti registrati in termini di carico di lavoro e di dose individuale erano stati di rilevanza tale da richiedere la classificazione del lavoratore quale “esposto di categoria A”.
Analoga contraddizione la si rileva laddove si sostiene che l'indennità di rischio radiologico avrebbe dovuto essere riconosciuta al ricorrente quantomeno a partire dal febbraio 2016. Infatti fino a tutto il dicembre2016 il Dott era classificato “Esposto di Parte_1
categoria B” e solo, successivamente, nel corso del 2017, non certo per una sollecitazione del dipendente, come capziosamente sostenuto dai suoi legali, ma bensì per una verifica effettuata, di prassi, con cadenza annuale per tutti i lavoratori che operano con sorgenti di radiazioni
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 23 Pt_1 CP_1 ionizzanti, si è proceduto, sulla base delle risultanze dei rilievi dosimetrici, alla modifica della sua classificazione in “Esposto di categoria A” ed alla conseguente attivazione della procedura di verifica prevista dal provvedimento regionale, che, come già chiarito, prevede un periodo di osservazione di un anno solare, al termine del quale, essendo stati soddisfatti tutti i requisiti minimi congiunti ai punti a), b) e c), sono stati riconosciuti i benefici contrattuali.
L'esempio del bancario, oltre che fuorviante, appare in completo disaccordo con la normativa vigente e con i pronunciamenti dell'Alta
Corte. Infatti non tiene conto che, contrariamente al bancario, per il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico e del cosiddetto periodo di recupero biologico è necessaria l'accertamento/verifica di una apposita Commissione: il Consiglio di Stato ritiene fondamentale al riguardo, l'accertamento basato su dati formali che “siano certi quanto alla rilevazione ed all'interpretazione ed idonei a rappresentare con continuità il concreto svolgimento dell'opera degli interessati”, ritenendo legittima l'erogazione della corrispondente indennità a beneficio di quei lavoratori che siano soggetti ad una esposizione “di continua ed apprezzabile entità”.
Anche la richiesta di 15 giorni di ferie aggiuntive per ciascun anno o, in alternativa, il compenso sostitutivo per non aver potuto godere (senza sua colpa) di tale congedo, non sembra sostenibile essendo in contrasto con gli orientamenti applicativi dell'ARAN secondo i quali l'istituto del riposo biologico:
ha ben altra natura rispetto a quella delle ferie a cui non può essere assimilato;
ha il suo fondamento nell'esigenza del recupero biologico di chi si espone, per motivi professionali, al rischio da radiazioni;
deve essere fruito in misura di 15 giorni consecutivi di calendario (nel computo dei quali sono ricomprese anche le giornate festive e non lavorative) entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione.
Giudizio n. 4811/20 R.G. Iacuzzo c/o pag. 24 CP_1 Per quanto riguarda, invece, le presenze in sala operatoria del dipendente durante gli interventi chirurgici con l'utilizzo di sorgenti radiogene, possono essere desunte dal Registro delle Prestazioni
Radiologiche istituito, a far data dal settembre 2014, su indicazione dell'Esperto di Radioprotezione e della Commissione Rischio
Radiologico, per ottemperare alle nuove disposizioni regionali in materia di individuazione dei requisiti minimi per l'individuazione dei lavoratori classificati “esposti di categoria A” e per la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico. Tali registri, non nella disponibilità dello scrivente, sono conservati presso la sala operatoria di
Chirurgia Vascolare ed Endovascolare”.
In ogni caso, al di là delle valutazioni espresse nel suddetto documento
(e, peraltro, a conferma delle considerazioni ivi espresse), vengono in rilievo le risultanze dell'accertamento peritale svolto dal Ctu nominato, dott. , il quale, a seguito delle indicazioni fornite Persona_5
dal GD (cfr. ordinanze in data 05.07.2024 e, in particolare, in data
13.12.2024 in riferimento alla documentazione da esaminare), ha concluso negativamente circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento all'odierno ricorrente dell'indennità di rischio radiologico: “Dai dati strumentali elaborati da una società esterna e riportati nei Report Dosimetrici X prodotti dall Parte_5 [...]
, nonché dalle Schede dosimetriche anni 2010-2016 Parte_2
elaborate dall'esperto qualificato dell stessa, si Parte_2
evince che il ricorrente, sig. , è stato correttamente Parte_1
classificato lavoratore di categoria B fino a tutto il 2016 con presenze documentate di molto inferiori alle 40 settimane annue.
Per completezza espositiva si richiama la conclusione della consulenza già depositata da cui si evince che a far data dal 07/01/2017, l'
[...]
ha classificato il sig. lavoratore Parte_2 Parte_1
esposto di categoria A” 8cfr. relazione peritale depositata in data
25.03.2025, pagg.
5-10 e pag. 13).
Cont Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o Salerno pag. 25 Pt_1 Le argomentazioni e le valutazioni espresse dal Ctu, alle quali espressamente si rimanda (integrate con varie tabelle di riepilogo dei dati raccolti, pagg. 7, 8, 9 e 10 della relazione), sono scevre da errori logici e di calcolo e corrette sotto il profilo metodologico e, quindi, posso essere poste a base della presente decisione: peraltro, il Ctu nominato ha risposto, in maniera esauriente, anche alle osservazioni sollevate sia dal
Ctp dell resistente sia dal difensore del ricorrente (cfr. pagg. 11- Pt_2
12 della relazione peritale depositata in data 25.03.2025).
In ultimo, quanto alle istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente, va evidenziato che le stesse non possono trovare accoglimento per le ragioni espresse in modo completo dal precedente
GD, dott.ssa M. Doronzo, nelle ordinanze in data 16.09.2021 e, in particolare, in data 25.10.2021, le cui argomentazioni vengono condivise in toto e devono intendersi integralmente richiamate in questa sede.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
V. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della particolare complessità della normativa e della controvertibilità delle questioni trattate;
invece, le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente, così come già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell'
[...] Parte_2
con ricorso depositato in data
[...]
24.10.2020 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 26 Pt_1 CP_1 1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti;
3) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di Ctu, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno in data 04.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4811/20 R.G. c/o pag. 27 Pt_1 CP_1