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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 403/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
12.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Elisa Giraudo e Giulio Giraudo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Mininni CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Restituzione di somma indebitamente corrisposta al lavoratore
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Il Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del ricorso condanni la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Ricorrente la somma di €5.299,25 per i titoli e le causali in narrativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e la condanna al pagamento alle spese e competenze del giudizio”.
Per la parte resistente “affinché piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, CP_1
Giudice del Lavoro: respingere tutte le domande proposte dalla ricorrente nei confronti della convenuta. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 05.05.2022, la ricorrente chiedeva la restituzione della somma di 5.299,25 euro, oltre a interessi e rivalutazione, che la società datrice di lavoro aveva indebitamente trattenuta, decurtandola dal TFR.
2. Nello specifico, la ricorrente riferiva di essere stata dipendente della società in qualità di operaia addetta ai servizi di pulizia dal 27.08.2013 al CP_1
31.01.2022. In data 26.10.2021 veniva informata dalla società datrice di lavoro che per un errore nell'inquadramento retributivo le erano stati erogati degli scatti di anzianità (da impiegata) che non le spettavano (in quanto operaia) per l'importo di 5.299,25 euro, somma che poi veniva decurtata dal TFR. La ricorrente sosteneva che la somma in questione era derivata da un pagamento erroneo della che si era protratto per diversi anni, generando nella lavoratrice la CP_1 convinzione della sua correttezza. L'errore commesso dal datore di lavoro era di difficile individuazione, non assolutamente riconoscibile dalla dipendente.
3. In data 12.09.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La resistente, in particolare, evidenziava che la ricorrente aveva di fatto ammesso di avere ricevuta una somma non dovuta e pertanto, trattandosi di somma erogata indebitamente, doveva essere restituita al datore di lavoro.
5. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 12.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 2 di 5 6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Nel presente giudizio non è controversa l'indebita corresponsione della somma in oggetto da parte della datrice di lavoro. La ricorrente, infatti, non contesta quanto sostiene la resistente in merito al fatto che alla dipendente sono stati riconosciuti scatti di anzianità non dovuti. Quindi, la ricorrente riconosce l'indebito nei confronti della resistente.
8. La questione controversa, invece, è se la società resistente abbia diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato (e, quindi, se poteva legittimamente detrarre dal TFR la somma in questione, come ha fatto).
9. Sul punto va richiamata la giurisprudenza di legittimità; in particolare, la Cass.
Sez. L., n. 7154/2003: “La corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione, per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto e per la considerazione che una elargizione liberale da parte del datore di lavoro può giustificarsi soltanto se collegata a particolari eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la natura retributiva della integrazione del premio di rendimento corrisposto ai dirigenti della
[...]
, e quindi la computabilità della stessa nella base utile ai Controparte_2
fini del calcolo del trattamento pensionistico, rilevando come la suddetta integrazione avesse carattere accessorio rispetto al premio di rendimento che, per espressa previsione statutaria, aveva carattere retributivo)”.
10. Dalla pronuncia sopra indicata si può evincere un principio che porta a ritenere fondata la domanda attorea.
11. Nel caso di specie vi è stata una corresponsione di una voce retributiva dovuta a scatti di anzianità non pervisti per la dipendente, in quanto operaia e non impiegata. Tuttavia, detta corresponsione è stata compiuta dalla datrice di lavoro per la durata di ben 6 anni (dal 2015 al 2021). Si può quindi affermare che tale comportamento reiterato del datore di lavoro abbia generato un legittimo
Pag. 3 di 5 affidamento della lavoratrice sul fatto che quello fosse il salario effettivo a cui aveva diritto. Va considerato, altresì, che il datore di lavoro ha sempre la facoltà di prevedere un trattamento salariale maggiore rispetto a quello previsto dal contratto stipulato e ciò per molteplici ragioni (come incentivo, come ricompensa o altro).
12. Non può trovare spazio l'argomentazione difensiva in merito al fatto che l'errore commesso dal datore di lavoro fosse facilmente riconoscibile dalla dipendente e, quindi, nessun affidamento potrebbe essere invocato a suo sostegno. In realtà si tratta di un errore che non è affatto di immediata percezione, tant'è vero che il datore di lavoro lo ha reiterato per sei lunghi anni. Se non se ne è accorto il datore di lavoro, che si avvale di un commercialista o di un consulente del lavoro per redigere le buste paga dei dipendenti, non si può pretendere che lo evidenziasse la dipendente, che è un'operaia addetta alle pulizie. Il tutto risulta rafforzato dal fatto che non si tratta di un aumento significativo del salario mensile, che eventualmente avrebbe potuto mettere in risalto il calcolo non corretto dello stipendio. La differenza retributiva originata dall'erroneo riconoscimento degli scatti alla ricorrente è consistita in meno di 75 euro al mese.
13. Singolare sul punto l'argomentazione di parte ricorrente che da un lato sostiene come tale errore fosse facilmente e immediatamente evidenziabile dalla ricorrente
(“Appare evidente che tutto quanto sopra rientri nella possibile percezione di una persona di “normale diligenza”. È, davvero, sufficiente “leggere”, per comprendere. Non è richiesto alcun bagaglio tecnico o una particolare perizia per comprendere che, essendo inquadrati come operai, gli scatti come impiegato non spettano. Può una persona di normale diligenza non comprendere che 1,017 è maggiore di 0,339 e che, quindi, gli scatti hanno continuato ad aumentare? Può una persona di normale diligenza non comprendere che questi scatti sono stati inseriti in busta paga, in contrasto con la previsione del CCNL che non prevede alcuno scatto per gli operai? Non lo crediamo veramente possibile” – memoria del 17.05.2024; “Fatto è che, come evidenziato nelle note, l'errore in cui è incorso il datore di lavoro è facilmente percepibile da chiunque, senza alcuna necessità di alcuna competenza tecnica” – memoria del 27.05.2024), dall'altro lato, però, non
Pag. 4 di 5 sa come spiegare il datore abbia impiegato sei anni per accorgersene (nonostante coadiuvato da un commercialista o da un consulente del lavoro).
14. Pertanto, si deve ritenere che in riferimento alla somma indicata nel ricorso, seppure indebitamente erogata a favore della dipendente, la società resistente non avesse il diritto alla sua restituzione. Conseguentemente è da considerare illegittimo il comportamento di parte resistente che ha trattenuto la somma di
5.299,25 euro dal TFR erogato alla ricorrente, somma che deve essere restituita alla Parte_1
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
pagare alla ricorrente la somma di 5.299,25 euro, indebitamente Parte_1
trattenuta in fase di liquidazione del TFR, oltre rivalutazione ed interessi;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante, al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in Parte_1
complessivi 1.700,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie
(determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 08.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 403/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
12.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Elisa Giraudo e Giulio Giraudo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Mininni CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Restituzione di somma indebitamente corrisposta al lavoratore
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Il Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del ricorso condanni la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Ricorrente la somma di €5.299,25 per i titoli e le causali in narrativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e la condanna al pagamento alle spese e competenze del giudizio”.
Per la parte resistente “affinché piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, CP_1
Giudice del Lavoro: respingere tutte le domande proposte dalla ricorrente nei confronti della convenuta. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 05.05.2022, la ricorrente chiedeva la restituzione della somma di 5.299,25 euro, oltre a interessi e rivalutazione, che la società datrice di lavoro aveva indebitamente trattenuta, decurtandola dal TFR.
2. Nello specifico, la ricorrente riferiva di essere stata dipendente della società in qualità di operaia addetta ai servizi di pulizia dal 27.08.2013 al CP_1
31.01.2022. In data 26.10.2021 veniva informata dalla società datrice di lavoro che per un errore nell'inquadramento retributivo le erano stati erogati degli scatti di anzianità (da impiegata) che non le spettavano (in quanto operaia) per l'importo di 5.299,25 euro, somma che poi veniva decurtata dal TFR. La ricorrente sosteneva che la somma in questione era derivata da un pagamento erroneo della che si era protratto per diversi anni, generando nella lavoratrice la CP_1 convinzione della sua correttezza. L'errore commesso dal datore di lavoro era di difficile individuazione, non assolutamente riconoscibile dalla dipendente.
3. In data 12.09.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La resistente, in particolare, evidenziava che la ricorrente aveva di fatto ammesso di avere ricevuta una somma non dovuta e pertanto, trattandosi di somma erogata indebitamente, doveva essere restituita al datore di lavoro.
5. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 12.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 2 di 5 6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Nel presente giudizio non è controversa l'indebita corresponsione della somma in oggetto da parte della datrice di lavoro. La ricorrente, infatti, non contesta quanto sostiene la resistente in merito al fatto che alla dipendente sono stati riconosciuti scatti di anzianità non dovuti. Quindi, la ricorrente riconosce l'indebito nei confronti della resistente.
8. La questione controversa, invece, è se la società resistente abbia diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato (e, quindi, se poteva legittimamente detrarre dal TFR la somma in questione, come ha fatto).
9. Sul punto va richiamata la giurisprudenza di legittimità; in particolare, la Cass.
Sez. L., n. 7154/2003: “La corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione, per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto e per la considerazione che una elargizione liberale da parte del datore di lavoro può giustificarsi soltanto se collegata a particolari eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la natura retributiva della integrazione del premio di rendimento corrisposto ai dirigenti della
[...]
, e quindi la computabilità della stessa nella base utile ai Controparte_2
fini del calcolo del trattamento pensionistico, rilevando come la suddetta integrazione avesse carattere accessorio rispetto al premio di rendimento che, per espressa previsione statutaria, aveva carattere retributivo)”.
10. Dalla pronuncia sopra indicata si può evincere un principio che porta a ritenere fondata la domanda attorea.
11. Nel caso di specie vi è stata una corresponsione di una voce retributiva dovuta a scatti di anzianità non pervisti per la dipendente, in quanto operaia e non impiegata. Tuttavia, detta corresponsione è stata compiuta dalla datrice di lavoro per la durata di ben 6 anni (dal 2015 al 2021). Si può quindi affermare che tale comportamento reiterato del datore di lavoro abbia generato un legittimo
Pag. 3 di 5 affidamento della lavoratrice sul fatto che quello fosse il salario effettivo a cui aveva diritto. Va considerato, altresì, che il datore di lavoro ha sempre la facoltà di prevedere un trattamento salariale maggiore rispetto a quello previsto dal contratto stipulato e ciò per molteplici ragioni (come incentivo, come ricompensa o altro).
12. Non può trovare spazio l'argomentazione difensiva in merito al fatto che l'errore commesso dal datore di lavoro fosse facilmente riconoscibile dalla dipendente e, quindi, nessun affidamento potrebbe essere invocato a suo sostegno. In realtà si tratta di un errore che non è affatto di immediata percezione, tant'è vero che il datore di lavoro lo ha reiterato per sei lunghi anni. Se non se ne è accorto il datore di lavoro, che si avvale di un commercialista o di un consulente del lavoro per redigere le buste paga dei dipendenti, non si può pretendere che lo evidenziasse la dipendente, che è un'operaia addetta alle pulizie. Il tutto risulta rafforzato dal fatto che non si tratta di un aumento significativo del salario mensile, che eventualmente avrebbe potuto mettere in risalto il calcolo non corretto dello stipendio. La differenza retributiva originata dall'erroneo riconoscimento degli scatti alla ricorrente è consistita in meno di 75 euro al mese.
13. Singolare sul punto l'argomentazione di parte ricorrente che da un lato sostiene come tale errore fosse facilmente e immediatamente evidenziabile dalla ricorrente
(“Appare evidente che tutto quanto sopra rientri nella possibile percezione di una persona di “normale diligenza”. È, davvero, sufficiente “leggere”, per comprendere. Non è richiesto alcun bagaglio tecnico o una particolare perizia per comprendere che, essendo inquadrati come operai, gli scatti come impiegato non spettano. Può una persona di normale diligenza non comprendere che 1,017 è maggiore di 0,339 e che, quindi, gli scatti hanno continuato ad aumentare? Può una persona di normale diligenza non comprendere che questi scatti sono stati inseriti in busta paga, in contrasto con la previsione del CCNL che non prevede alcuno scatto per gli operai? Non lo crediamo veramente possibile” – memoria del 17.05.2024; “Fatto è che, come evidenziato nelle note, l'errore in cui è incorso il datore di lavoro è facilmente percepibile da chiunque, senza alcuna necessità di alcuna competenza tecnica” – memoria del 27.05.2024), dall'altro lato, però, non
Pag. 4 di 5 sa come spiegare il datore abbia impiegato sei anni per accorgersene (nonostante coadiuvato da un commercialista o da un consulente del lavoro).
14. Pertanto, si deve ritenere che in riferimento alla somma indicata nel ricorso, seppure indebitamente erogata a favore della dipendente, la società resistente non avesse il diritto alla sua restituzione. Conseguentemente è da considerare illegittimo il comportamento di parte resistente che ha trattenuto la somma di
5.299,25 euro dal TFR erogato alla ricorrente, somma che deve essere restituita alla Parte_1
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
pagare alla ricorrente la somma di 5.299,25 euro, indebitamente Parte_1
trattenuta in fase di liquidazione del TFR, oltre rivalutazione ed interessi;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante, al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in Parte_1
complessivi 1.700,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie
(determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 08.01.2025
Il Giudice del Lavoro
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