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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/07/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 138/2025 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da Parte_1
c.f./P.I. n. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in San
[...] P.IVA_1
Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti, n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Silingardi, presso il cui studio, sito in Modena, Via Bonacorsa, n. 5, è elettivamente domiciliata;
nei confronti della impresa individuale (c.f. ; P.IVA Controparte_1 C.F._1
), in persona del titolare con sede legale in Guiglia (MO), P.IVA_2 Controparte_1
Via Santo Stefano, n. 336, non costituita.
***
Con ricorso del 19/5/2025 è stata proposta da domanda di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale CP_1 lamentando la mancata corresponsione dell'importo di complessivi di € 203.434,77 (di cui €
[...]
55.338,99 in forza del mutuo chirografario ed € 148.095,78 per saldo debitore del conto corrente), dovuti in forza della sentenza n. 276/2025 (R.G. n. 3681/2021) emessa dal Tribunale di Modena in data 28/2/2025.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 9/7/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante PEC inviata a cura della Cancelleria in data
1 21/5/2025 ed integrata il 19/6/2025, il ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente, pur regolarmente citata, non si è costituita.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- dato atto che l'odierna resistente, in data 30/4/2025, aveva presentato domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi ex art. 17 CCII, con contestuale richiesta di conferma delle misure protettive (procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1729/2025), misure non confermate dal Tribunale a seguito di rinuncia dell'istante e procedura comunque archiviata a seguito di relazione negativa dell'Esperto il 2/7/2025 (cfr. doc.ne acquisita all'udienza del 9/7/2025 e visura camerale);
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza della sentenza n. 276/2025 (R.G. n. 3681/2021) emessa dal Tribunale di Modena in data 28/2/2025 e per quanto consta, non opposta.
È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Sez. Un., n.
1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, non essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il
pag. 2 di 7 mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016). Si rileva, in ogni caso, che risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), in ragione dell'attuale situazione debitoria in cui versa la resistente.
Ed invero, se l'odierno ricorrente ha rappresentato l'esistenza di passività per oltre 670.000 euro (pag.
2 ricorso), nel procedimento introdotto dalla resistente con ricorso ai sensi dell'art. 19 CCII (i cui atti principali sono stati acquisiti su disposizione del giudice all'udienza del 9/7/2025), per la conferma delle misure protettive (R.g. V.G. 1729/2025), è emersa un'esposizione debitoria ben maggiore, atteso che al § 2 del parere reso dall'Esperto nominato (Dott. questa ammonta a Persona_1
2.126.781 euro (dato ricavato sulla base dell'elenco creditori allegato al ricorso dell'odierna resistente, in atti). Sul punto, indipendentemente dall'origine dell'indebitamento, basti rilevare, come già chiarito dalla Suprema Corte, che “l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento;
solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta (Cass. n. 1466/2019);
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 203.434,77; inoltre, dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad € 66.708,10 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, già cartellati, € 15.825,34 nei confronti di Agenzia delle Entrate non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è
pag. 3 di 7 quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Quanto all'attività imprenditoriale, nell'ambito della composizione negoziata è emerso che i flussi di cassa che il ricorrente prospettava di realizzare (36.000 euro in tre anni) si basavano sulla sottoscrizione da parte dell'imprenditore individuale di contratti stabili di procacceria con una quota di reddito minimo garantita, ma l'Esperto ha evidenziato l'assenza di contratti di procacceria firmati con società del settore carni (pag. 19 parere esperto).
Inoltre, pur essendo il resistente titolare di un patrimonio immobiliare1, lo stesso risulta in parte conferito nell'ambito di un fondo patrimoniale a far data dal 2008 (doc. 2), per il residuo trattasi di terreni siti in NI e LL (valutati questi ultimi 90.000 euro sulla base dei parametri
OMI), il tutto gravato da plurime iscrizione ipotecarie2 ed evidentemente insufficiente a soddisfare l'ingente esposizione debitoria accumulata.
Infine, anche l'Esperto nominato nel procedimento ex art. 19 CCII, ha rappresentato al § 4.3 “Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento/opportunità delle trattative”che “allo stato attuale, non vi sia alcuna possibilità di porre in essere delle trattative con il ceto bancario e/o con gli altri creditori aziendali in quanto non si sono reperiti, né attualmente risultano reperibili con ragionevole
pag. 4 di 7 certezza i fondi necessari a sostegno del piano di risanamento depositato”, esprimendo “parere negativo in merito alla conferma delle misure protettive e/o l'adozione di provvedimenti cautelari richiesti, non essendovi ad oggi, per quanto si è potuto appurare sulla scorta della documentazione resa disponibile e dall'incontro avuto con l'imprenditore, alcuna concreta possibilità di continuità aziendale” (pag. 21 parere Esperto);
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore individuale
[...]
(c.f. - P.IVA ), con sede legale in Guiglia (MO), CP_1 C.F._1 P.IVA_2
Via Santo Stefano, n. 336, titolare dell'omonima impresa individuale;
nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore il Dott. iscritto all'elenco Persona_2 dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 5 di 7 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23/10/2025 ad ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 6 di 7 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nello specifico:
- Quota di ½ di piena proprietà su appartamento e autorimesse site in Vignola (MO) Via Boito 85 (NCEU Vignola – Foglio 21- particella 347 sub 10 e particella 348 sub 20);
- Quota di 77 / 504 di piena proprietà su terreni siti in Pozza di LL (NCT LL – Foglio 6 – particelle 10, 176, 472, 475, 476, 646, 805);
- Piena proprietà su terreni siti in NI (MO), NCT NI – Foglio 54- Particelle 123, 127, 141, 143, 209, attualmente assoggettate a contratto di affitto agrario. 2 Segnatamente: RE Banca, la quale, in data 4/11/2020 ha iscritto ipoteca giudiziale n. part 4585 in forza di decreto ingiuntivo per € 376.376.63 (doc. 5), credito risulta confermato da sentenza emessa dal Tribunale di Modena nel 2025; la quale ha Parte_1 Parte_2 inscritto ipoteca giudiziale n. part. 1726 in data 9/4/2021 per complessivi € 300.000 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 756/2021 -1538/2021 r.g. emesso dal Tribunale di Modena in data 14/03/202, credito confermato con sentenza emessa dal Tribunale di Modena del 28/2/2025 (doc. 1).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 138/2025 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da Parte_1
c.f./P.I. n. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in San
[...] P.IVA_1
Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti, n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Silingardi, presso il cui studio, sito in Modena, Via Bonacorsa, n. 5, è elettivamente domiciliata;
nei confronti della impresa individuale (c.f. ; P.IVA Controparte_1 C.F._1
), in persona del titolare con sede legale in Guiglia (MO), P.IVA_2 Controparte_1
Via Santo Stefano, n. 336, non costituita.
***
Con ricorso del 19/5/2025 è stata proposta da domanda di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale CP_1 lamentando la mancata corresponsione dell'importo di complessivi di € 203.434,77 (di cui €
[...]
55.338,99 in forza del mutuo chirografario ed € 148.095,78 per saldo debitore del conto corrente), dovuti in forza della sentenza n. 276/2025 (R.G. n. 3681/2021) emessa dal Tribunale di Modena in data 28/2/2025.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 9/7/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante PEC inviata a cura della Cancelleria in data
1 21/5/2025 ed integrata il 19/6/2025, il ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente, pur regolarmente citata, non si è costituita.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- dato atto che l'odierna resistente, in data 30/4/2025, aveva presentato domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi ex art. 17 CCII, con contestuale richiesta di conferma delle misure protettive (procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1729/2025), misure non confermate dal Tribunale a seguito di rinuncia dell'istante e procedura comunque archiviata a seguito di relazione negativa dell'Esperto il 2/7/2025 (cfr. doc.ne acquisita all'udienza del 9/7/2025 e visura camerale);
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza della sentenza n. 276/2025 (R.G. n. 3681/2021) emessa dal Tribunale di Modena in data 28/2/2025 e per quanto consta, non opposta.
È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Sez. Un., n.
1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, non essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il
pag. 2 di 7 mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016). Si rileva, in ogni caso, che risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), in ragione dell'attuale situazione debitoria in cui versa la resistente.
Ed invero, se l'odierno ricorrente ha rappresentato l'esistenza di passività per oltre 670.000 euro (pag.
2 ricorso), nel procedimento introdotto dalla resistente con ricorso ai sensi dell'art. 19 CCII (i cui atti principali sono stati acquisiti su disposizione del giudice all'udienza del 9/7/2025), per la conferma delle misure protettive (R.g. V.G. 1729/2025), è emersa un'esposizione debitoria ben maggiore, atteso che al § 2 del parere reso dall'Esperto nominato (Dott. questa ammonta a Persona_1
2.126.781 euro (dato ricavato sulla base dell'elenco creditori allegato al ricorso dell'odierna resistente, in atti). Sul punto, indipendentemente dall'origine dell'indebitamento, basti rilevare, come già chiarito dalla Suprema Corte, che “l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento;
solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta (Cass. n. 1466/2019);
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 203.434,77; inoltre, dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad € 66.708,10 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, già cartellati, € 15.825,34 nei confronti di Agenzia delle Entrate non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è
pag. 3 di 7 quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Quanto all'attività imprenditoriale, nell'ambito della composizione negoziata è emerso che i flussi di cassa che il ricorrente prospettava di realizzare (36.000 euro in tre anni) si basavano sulla sottoscrizione da parte dell'imprenditore individuale di contratti stabili di procacceria con una quota di reddito minimo garantita, ma l'Esperto ha evidenziato l'assenza di contratti di procacceria firmati con società del settore carni (pag. 19 parere esperto).
Inoltre, pur essendo il resistente titolare di un patrimonio immobiliare1, lo stesso risulta in parte conferito nell'ambito di un fondo patrimoniale a far data dal 2008 (doc. 2), per il residuo trattasi di terreni siti in NI e LL (valutati questi ultimi 90.000 euro sulla base dei parametri
OMI), il tutto gravato da plurime iscrizione ipotecarie2 ed evidentemente insufficiente a soddisfare l'ingente esposizione debitoria accumulata.
Infine, anche l'Esperto nominato nel procedimento ex art. 19 CCII, ha rappresentato al § 4.3 “Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento/opportunità delle trattative”che “allo stato attuale, non vi sia alcuna possibilità di porre in essere delle trattative con il ceto bancario e/o con gli altri creditori aziendali in quanto non si sono reperiti, né attualmente risultano reperibili con ragionevole
pag. 4 di 7 certezza i fondi necessari a sostegno del piano di risanamento depositato”, esprimendo “parere negativo in merito alla conferma delle misure protettive e/o l'adozione di provvedimenti cautelari richiesti, non essendovi ad oggi, per quanto si è potuto appurare sulla scorta della documentazione resa disponibile e dall'incontro avuto con l'imprenditore, alcuna concreta possibilità di continuità aziendale” (pag. 21 parere Esperto);
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore individuale
[...]
(c.f. - P.IVA ), con sede legale in Guiglia (MO), CP_1 C.F._1 P.IVA_2
Via Santo Stefano, n. 336, titolare dell'omonima impresa individuale;
nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore il Dott. iscritto all'elenco Persona_2 dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 5 di 7 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23/10/2025 ad ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 6 di 7 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nello specifico:
- Quota di ½ di piena proprietà su appartamento e autorimesse site in Vignola (MO) Via Boito 85 (NCEU Vignola – Foglio 21- particella 347 sub 10 e particella 348 sub 20);
- Quota di 77 / 504 di piena proprietà su terreni siti in Pozza di LL (NCT LL – Foglio 6 – particelle 10, 176, 472, 475, 476, 646, 805);
- Piena proprietà su terreni siti in NI (MO), NCT NI – Foglio 54- Particelle 123, 127, 141, 143, 209, attualmente assoggettate a contratto di affitto agrario. 2 Segnatamente: RE Banca, la quale, in data 4/11/2020 ha iscritto ipoteca giudiziale n. part 4585 in forza di decreto ingiuntivo per € 376.376.63 (doc. 5), credito risulta confermato da sentenza emessa dal Tribunale di Modena nel 2025; la quale ha Parte_1 Parte_2 inscritto ipoteca giudiziale n. part. 1726 in data 9/4/2021 per complessivi € 300.000 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 756/2021 -1538/2021 r.g. emesso dal Tribunale di Modena in data 14/03/202, credito confermato con sentenza emessa dal Tribunale di Modena del 28/2/2025 (doc. 1).