Sentenza 3 febbraio 2006
Massime • 2
In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante.
In tema di adozione di maggiorenne, per effetto dell'art. 30 della legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato l'art. 313 cod. civ., la decisione sulla richiesta di far luogo all'adozione viene assunta, ancorché in esito ad un procedimento che si svolge in camera di consiglio, con sentenza, e non più con decreto; pertanto, la sentenza pronunciata in sede di gravame dalla corte d'appello è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ.
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- 1. L’adozione di maggiorenni e la tutela dei legami familiari di fatto. (Nota a Corte di Cassazione 3/04/2020, n. 7667 e a Corte d’appello di Roma 5/06/2020 n. 2637)Carlo Vittorio Giabardo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Maria Giulia D'Ettore e Rita Russo Sommario: 1. L'adozione di maggiorenne: l'evoluzione dell'istituto - 2. I recenti interventi della Corte di cassazione e della Corte d'appello di Roma - 3. Il giudice nazionale e la interpretazione dei testi normativi alla luce della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo - 4. Considerazioni conclusive. 1. L'adozione di maggiorenne: l'evoluzione dell'istituto Nel solco di una giurisprudenza nazionale e sovranazionale che intende dare risposta ad istanze di tutela della vita privata e familiare, in linea con un evidente mutamento della società civile ed un sempre crescente numero di nuclei familiari “allargati”, due recenti …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 17 gennaio 2025, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile, come interpretato «all'esito della sentenza n. 577 [recte: n. 557] del 1988 e della sentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale», nella parte in cui, nel vietare l'adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante, «non consente una deroga al divieto …
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di Maria Giulia D'Ettore e Rita Russo Sommario: 1. L'adozione di maggiorenne: l'evoluzione dell'istituto - 2. I recenti interventi della Corte di cassazione e della Corte d'appello di Roma - 3. Il giudice nazionale e la interpretazione dei testi normativi alla luce della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo - 4. Considerazioni conclusive. 1. L'adozione di maggiorenne: l'evoluzione dell'istituto Nel solco di una giurisprudenza nazionale e sovranazionale che intende dare risposta ad istanze di tutela della vita privata e familiare, in linea con un evidente mutamento della società civile ed un sempre crescente numero di nuclei familiari “allargati”, due recenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2006, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LO, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso, dagli avv. Sorbi Francesca e Chiozza Anna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via dei Savorelli, n. 11;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2248, depositata il 27 luglio 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 25 novembre 2005 dal Consigliere Relatore Dott. Giusti Alberto;
udito per il ricorrente l'Avv. Chiozza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maccarone Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - LO LI, padre di due figlie legittime minorenni, nate (nel 1989 e nel 1990) dal matrimonio, contratto nel 1986, con CA AU EU, proponeva al Tribunale di Milano un ricorso per l'adozione della figlia naturale maggiorenne di quest'ultima, SI DI EU, nata nel 1981, non riconosciuta dal padre naturale e da sempre convivente con il nucleo familiare di esso adottante e della di lui moglie.
2. - Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata in data 5 marzo 2003, respingeva il ricorso, ravvisando un ostacolo insuperabile nell'art. 291 cod. civ., che precluderebbe l'adozione in presenza di figli legittimi o legittimati minorenni dell'adottante. 3. - Tale pronuncia, fatta oggetto di impugnazione dal LI, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 27 luglio 2004. La Corte Territoriale premetteva di avere già sollevato, in altro e precedente giudizio, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui - nell'ipotesi in cui l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante - non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore. Avendo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 170 del 2003, dichiarato la manifesta infondatezza della questione, la Corte d'Appello considerava l'art. 291 cod. civ. preclusivo della richiesta adozione ed escludeva che vi fossero gli estremi per sollevare di nuovo un dubbio di legittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento tra adozione dei minori ed adozione dei maggiorenni, osservando che, nella giurisprudenza costituzionale, l'istituto dell'adozione dei maggiorenni continua ad essere legato all'esigenza di assicurare la trasmissione del nome e del patrimonio a chi non ha un discendente. 4. - Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il LI, con atto notificato il 1 aprile 2005, deducendo un unico, complesso motivo di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico mezzo il ricorrente addebita alla Corte d'Appello la violazione e falsa applicazione delle norme sull'adozione in casi particolari e sull'adozione di persone maggiori di età. L'errore della Corte d'Appello deriverebbe dal non avere compreso che la domanda intendeva pervenire ad una adozione pleno iure onde ufficializzare una situazione affettiva già concretizzatasi, e tutt'oggi persistente, all'interno della famiglia. Premesso che, sin da quando era stato contratto matrimonio con la EU, l'adottanda aveva ininterrottamente fatto parte del nucleo familiare del LI, che nei di lei confronti costui aveva costantemente assunto una cosciente e voluta responsabilità genitoriale, e che la famiglia era aumentata numericamente con la nascita, dopo il matrimonio, di due bambine, il ricorrente osserva che la fattispecie si riconnette agli scopi ed alla ratio dell'adozione prevista dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lettera b), ancorché per la relativa attuazione vadano applicate le forme e le modalità dell'art. 291 cod. civ.. Ricorda le aperture recentemente manifestatesi, in situazioni analoghe, nella giurisprudenza di legittimità (con la sentenza 14 gennaio 1999, n. 354) e nella esperienza delle corti di merito, e ritiene che il dettato normativo, opportunamente interpretato, non precluda l'adozione di persona maggiore d'età generata dalla stessa madre dei figli minori dell'adottante, al fine di dare veste giuridica ad una unità familiare già realizzatasi in fatto.
2. - Deve essere esaminata, in via preliminare, l'eccezione del pubblico ministero, che all'udienza di discussione ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sul rilievo che esso investirebbe una pronuncia non ricorribile per Cassazione. 2.1. - L'eccezione è infondata.
A seguito della L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 30, che ha novellato l'art. 313 cod. civ., la decisione sulla richiesta di far luogo all'adozione viene assunta, ancorché in esito ad un procedimento che si svolge in camera di consiglio, con sentenza, e non più con decreto. La sentenza pronunciata in sede di gravame dalla Corte d'Appello, pertanto, può essere impugnata con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1. Del resto, anche prima della citata novella, la più recente giurisprudenza di questa Corte, superando l'originario indirizzo, aveva ritenuto impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il decreto con il quale la Corte d'appello, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 313 cod. civ., provvedeva in materia di adozione di persona maggiore di età, trattandosi di provvedimento che, sebbene emesso in sede camerale, decideva con carattere di definitività sull'esistenza delle condizioni per far luogo alla costituzione di uno status, incidendo sulla sfera di diritti soggettivi di primaria rilevanza (cfr. Cass. 4 febbraio 1988, n. 1133; Cass. 13 aprile 1995, n. 4258; Cass. 26 luglio 2000, n. 9795; nonché, implicitamente, Cass. 14 gennaio 1999, n. 354, in un caso in cui la Corte d'Appello, respingendo il reclamo, aveva negato l'adozione).
3. - Il motivo di ricorso per Cassazione è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. - Condizione per poter procedere all'adozione di maggiorenne disciplinata dal codice civile era che l'adottante non avesse figli legittimi o legittimati, in ossequio alla tradizione che attribuiva all'adozione una funzione sostitutiva della mancante paternità o maternità legittima, che appunto si realizzava con la trasmissione del nome e del patrimonio.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 557 del 1988, ha ridimensionato la portata di questa condizione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ. nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Per effetto di questa pronuncia, il tradizionale divieto di adozione in presenza di figli legittimi o legittimati non è più assoluto, e viene meno quando i discendenti legittimi o legittimati maggiorenni siano consenzienti.
Un ulteriore temperamento è stato portato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 345 del 1992, che nell'ipotesi di incapacità dei figli di esprimere l'assenso perché interdetti ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 297 c.c., comma 2, così estendendo a questo caso il potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale.
L'impossibilita di procedere all'adozione di persone maggiori di età permane per chi abbia figli legittimi (o legittimati) minorenni o maggiorenni (capaci e) non consenzienti nonché - per effetto della sentenza n. 245 del 2004 della Corte costituzionale - per chi abbia figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni (capaci e) non consenzienti.
3.2. - A differenza dell'adozione di maggiorenni, può aversi adozione di minori in casi particolari - e, tra essi, del figlio dell'altro coniugo (L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lettera b, e succ. modif.) - anche in presenza ed indipendentemente dal consenso dei figli legittimi (o naturali) dell'adottante, maggiorenni o minorenni che essi siano (citato art. 44, comma 2). 3.3. - Il Giudice delle leggi, più volte chiamato a valutare la legittimità costituzionale della diversità di disciplina, in questa parte, tra adozione di maggiorenni e adozione di minori (in casi particolari), ha sempre respinto i dubbi sollevati: ritenendo che privare i figli minori della personalissima facoltà - una volta divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco, snaturerebbe eccessivamente le finalità dell'istituto dell'adozione ordinaria, per la quale non sussistono ne' le esigenze, nè l'urgenza riscontrabili nell'adozione speciale, soltanto in quest'ultima l'ordinamento giuridico intendendo inserire in una idonea e stabile famiglia un minore moralmente e materialmente abbandonato (sentenza n. 53 del 1994); giudicando inammissibile, in quanto prospettante un intervento additivo della Corte Costituzionale eccedente la sfera dei suoi poteri, la richiesta integrazione del testo codicistico mediante l'attribuzione al Giudice ordinario, in deroga alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni, del potere, in sede di apprezzamento della convenienza dell'adozione per l'adottando, di valutare anche gli interessi dei figli minori dell'adottante, in rapporto al fine del rafforzamento dell'unita familiare (ordinanza n. 252 del 1996); precisando, da ultimo (ordinanza n. 170 del 2003), che l'adozione di persone maggiori di età continua ad essere caratterizzata, diversamente dall'adozione dei minorenni, dalla originaria finalità di procurare un figlio a chi non lo avuto da natura mediante il matrimonio (adoptio in hereditatem), e che non può chiedersi alla Corte costituzionale un intervento di revisione della normativa codicistica, diretto ad escludere l'assenso dei figli minori anziché a far fronte alla relativa incapacità di esprimere la loro volontà.
3.4. - Alla stregua del quadro normativo come sopra ricostruito, deve pertanto ritenersi (e convenirsi con la Corte milanese) che, normalmente, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante è di ostacolo alla adozione ordinaria di un maggiorenne.
3.5. - Occorre tuttavia considerare che l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio. L'adozione ordinaria - figura estremamente duttile - viene utilizzata nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto: evenienza nient'affatto esclusa ne' resa improbabile dal raggiungimento della soglia dei diciotto anni da parte dell'adottando, sensibilmente più lungo essendo oggi, di regola, il periodo di permanenza dei figli presso i genitori. È quanto avviene nel caso all'esame del Collegio, dove l'elemento specifico e al contempo qualificante e dato dal fatto che l'adottanda, non riconosciuta dall'altro genitore, è figlia naturale del coniuge dell'adottante, sorella da parte di madre delle figlie legittime di questo e affettivamente partecipe della vita del nucleo familiare, nel quale l'adozione la immetterebbe anche formalmente. In altri termini, l'adottanda maggiorenne è non solo figlia del coniuge dell'adottante, ma parte integrante - insieme all'adottante stesso, alla madre ed alle sorelle uterine - di un comune nucleo familiare, ove è stata inserita sin da quando l'adottante e la di lui madre si sono uniti in matrimonio.
In un caso siffatto, l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari (ai sensi della L. n. 184 del 1963, art. 44, comma 1, lettera b); sicché fra adozione di maggiorenne e adozione di minore in casi particolari si crea una notevole vicinanza sul piano dei valori, l'uria e l'altra, mirando a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità.
Proprio facendo leva sui profili personalistici della figura, presenti nel caso di adozione del figlio maggiorenne del coniuge che sia già partecipe del contesto affettivo ed organizzativo della famiglia di accoglienza, questa Corte (sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, cit.) ha ritenuto che il Giudice, previo attento esame delle circostanze del caso concreto (allora consistenti nel fatto che l'adottando era orfano dell'altro genitore, aveva un fratello germano minorenne, adottabile ai sensi del citato art. 44, comma 1, lettera b, ed era stabilmente inserito, insieme a tale fratello e ad altri due fratelli consanguinei minori, nella famiglia costituita dall'altro genitore e dall'adottante), può accordare una ragionevole riduzione della differenza minima di età di diciotto anni tra adottante e adottando, sempre che tale divario rientri dell'ambito dell'imitatio naturae, in tal modo riconoscendo ammissibile l'adozione, pur in presenza di una differenza di età tra adottante ed adottando inferiore a quella stabilita dall'art. 291 cod. civ.. Nella medesima pronuncia, la Corte ha giudicato non ostativa la contestuale presenza di figli legittimi minorenni dell'adottante, osservando che questi ultimi "beneficeranno dei riflessi morali, sociali ed affettivi dell'intervenuto vincolo personale tra la loro madre e gli altri figli dello stesso padre, in quanto i rapporti derivanti dall'adozione sono da porsi ad ogni effetto sullo stesso piano delle relazioni della famiglia biologica ove hanno importanza preminente solo i vincoli personali ed affettivi".
3.6. - Il Collegio intende dare continuità a questa giurisprudenza. Il consenso all'adozione dei figli (legittimi, legittimati o naturali) maggiorenni dell'adottante, di cui all'art. 291 cod. civ., rappresenta lo strumento per realizzare un bilanciamento di interessi la tutela dei membri della famiglia legittima o naturale, da un lato;
il favor verso l'istituto dell'adozione, dall'altro. La Corte costituzionale, facendo cadere le limitazioni irragionevoli all'ammissibilità dell'adozione, ha affidato (alla stregua di quanto già previsto dal codice per il coniuge dell'adottante) la salvaguardia dei diritti dei membri della famiglia biologica all'autorizzazione privata di coloro che, essendo interessati, sia sotto l'aspetto patrimoniale che sotto quello morale, alla costituzione del vincolo, risentirebbero degli effetti del rapporto senza essere parti dello stesso.
Ma quando l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già sia membro della comunità di affetti della famiglia dell'adottante, non v'è spazio per un consenso dei figli (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante medesimo, inteso come condizione di ammissibilità dell'adozione. Tale consenso infatti, cessando di fungere da strumento di compatibilità tra interessi contrapposti, verrebbe a preservare l'uniti e l'esclusività di un gruppo, non nei confronti di un terzo estraneo, ma nei riguardi di un soggetto già inserito nel contesto di quel nucleo familiare, al quale, con l'adozione, lo si vuole anche formalmente ascrivere.
In una tale situazione peculiare, l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottando, sebbene l'adozione costituisca un rapporto personale tra adottato ed adottante (ancora, Cass. n. 354 del 1999, cit.). 3.7. - È pertanto errata la sentenza della Corte d'appello, la quale ha ritenuto ostativa alla richiesta adozione la presenza di figli minori dell'adottante, incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso.
Ciò non significa, peraltro, che la voce dei figli dell'adottante non trovi alcun canale di ascolto, e sia priva di rilevanza, nel procedimento di adozione del figlio maggiorenne dell'adottante. Al contrario, nell'ambito dell'istruttoria demandata al Giudice del merito (nella quale l'acquisizione delle opportune informazioni e un momento centrale), l'audizione personale dei figli (anche) minorenni dell'adottante, aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, rappresenta un elemento imprescindibile ai fini di far emergere la sussistenza di una reale convergenza di interessi di tutti gli appartenenti al gruppo familiare, e quindi in vista della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312 cod. civ., primo comma, numero 2), atteso che l'unità giuridica nella famiglia, alla cui realizzazione mira l'adozione del figlio maggiorenne del coniugo, deve trovare sempre concreta rispondenza in una comunione di intenti da parte di tutti i membri di quella società naturale, e quindi anche dei figli dell'adottante.
3.8. - Alla stregua delle esposte considerazioni, la sentenza impugnata va pertanto cassata, e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano che, in diversa composizione, la deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto: "in tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniugo, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere - dovere del Giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312 c.c., comma 1, numero 2), giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006