Versione
15 febbraio 1951
15 febbraio 1951
Art. 43.
A decorrere dal 1 gennaio 1950 la facolta' di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall' art. 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 , con le aggiunte di cui all' art. 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , non puo' essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
Pure a decorrere dal 1 gennaio 1950, la facolta' di cui all'art. 336 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall' art. 21 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , non puo' essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
Restano ferme le supercontribuzioni approvate definitivamente dalla Commissione centrale per la finanza locale o dalle Giunte provinciali amministrative, secondo le rispettive competenze, fino al 30 luglio 1950.
A decorrere dal 1 gennaio 1950 la facolta' di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall' art. 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 , con le aggiunte di cui all' art. 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , non puo' essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
Pure a decorrere dal 1 gennaio 1950, la facolta' di cui all'art. 336 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall' art. 21 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , non puo' essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
Restano ferme le supercontribuzioni approvate definitivamente dalla Commissione centrale per la finanza locale o dalle Giunte provinciali amministrative, secondo le rispettive competenze, fino al 30 luglio 1950.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/04/1990, n. 2Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza in Dott. Ecc. RD ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente Camera di 1. Dott. MARCO BOSCHI Consigliere Consiglio 2. " NA IN " in data 3. " DO LO RO " 26.4.90 4. " BR IC " SENTENZA 5. " GI TT " N. 2 6. " LV CI " REG.GENER. 7. " NI LI " N 17547/88 8. " OR AN " ha pronunciato la seguente SENTENZA contro 1) RI FILIPPO, n. S. Leucio del Sannio 26.4.1908; 2) CO RD, n. Afragola il 25.7.34; 3) DE LU SA, n. Napoli il 18.7.50; 4) PU GI, n. Napoli l'11.3.60; 5) AVITABILE MANO, n. Napoli l'11.4.55; 6) SABATO ANTONIA, n. Salerno il 6.6.1917; 7) TRIGGIANI ANNAMA, n. Ischitella il 10.3.1902; 8) DEL PLATO FLORA, n. Napoli il 31.10.1941; 9) DE MAGISTRIS ANTONIO, …Leggi di più...
- reato·
- delitti·
- abusivo esercizio di una professione·
- sussistenza·
- esclusione·
- dei privati·
- reati contro la pubblica amministrazione·
- divieto per le società di fornire alcune specifiche prestazioni professionali·
- fattispecie·
- reati con la pubblica amministrazione·
- cliniche e biologiche da parte di laureati in medicina·
- esercizio in forma societaria di gabinetti di analisi chimico·
- estensione alle prestazioni sanitarie·
- senza l'abilitazione dello stato·
- cliniche e biologiche