Articolo 43 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25
Articolo 42Articolo 44
Versione
15 febbraio 1951
Art. 43.
A decorrere dal 1 gennaio 1950 la facolta' di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall' art. 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 , con le aggiunte di cui all' art. 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , non puo' essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
Pure a decorrere dal 1 gennaio 1950, la facolta' di cui all'art. 336 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall' art. 21 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , non puo' essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
Restano ferme le supercontribuzioni approvate definitivamente dalla Commissione centrale per la finanza locale o dalle Giunte provinciali amministrative, secondo le rispettive competenze, fino al 30 luglio 1950.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1951
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