Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 4609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4609 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 12.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 42/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Genito, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Benevento al viale Mellusi n. 53;
Appellante
E
, persona del legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Controparte_1
Cont Par Regionale, quale successore universale dell' . , rappresentata e difesa dagli avv. ti
Pasquale D'Onofrio e Alba Di Lascio, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via
S. Lucia n. 81;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.01.2021, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, n. 602 del 2020, con la quale era stata rigettata la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'esercizio di fatto di mansioni superiori, dirigenziali o, in subordine, di categoria D, con titolarità di posizione organizzativa.
In particolare, sosteneva, con varie argomentazioni, il diritto al riconoscimento dell'esercizio di fatto di mansioni superiori (dirigenziali ovvero, in via subordinata, dell'indennità di posizione attribuita al personale di Cat. D incaricato di Posizione Organizzativa), nel periodo aprile 2010
- aprile 2015, sulla base dei dati documentali agli atti ed evidenziava, inoltre, un'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta la causa è stata decisa.
Va premesso che l'odierna appellante, con il ricorso di primo grado, esponeva:
-di essere dipendente dell' dal 1988, inquadrata in Parte_3
cat. C, posizione economica C5;
-che nell'anno 2005 era risultata vincitrice di una selezione interna per titoli e colloquio per la copertura di quattro posti di cat. D1 – istruttore direttivo, e di aver stipulato con l'ente un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella cat. D, posizione economica D1, a far data dal 1° dicembre 2005;
Cont
-che dall'anno 2008 l' le aveva assegnato lo svolgimento di una serie di attività con specifiche responsabilità afferenti al profilo professionale ricoperto;
-che con determina n. 83 del 21.04.2010 e successiva deliberazione dell'amministratore n. 76 del 22.04.2010 era stata nominata Responsabile Unico del Procedimento relativamente al progetto La riscoperta del patrimonio culturale”, nell'ambito Parte_4 CP_3
Co del FESR e che, Controparte_5 nell'indicata qualità, aveva provveduto, all'adozione di tutti gli atti necessari all'espletamento delle relative attività;
Cont
-che, con deliberazione dell'amministratore n. 171 del 10.08.2010, l' , preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4313/2010, di conferma della decisione del TAR Campania con cui erano stati annullati gli atti della procedura di selezione interna, aveva deliberato la risoluzione dei contratti di lavoro relativi all'inquadramento nella posizione D;
-che con determina n. 25 del 30.11.2010 era stato risolto il contratto di lavoro stipulato il
23.11.2005 relativamente all'inquadramento nella posizione D1 e le era stata attribuita la categoria C4 con decorrenza dall'1.12.2010;
-che, nonostante il ricollocamento nella categoria inferiore con qualifica di istruttore, aveva conservato la funzione di Responsabile Unico del Procedimento in relazione al progetto Musica nei OR II edizione, e nel corso degli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 aveva continuato, oltre all'attività istruttoria, a produrre tutti gli atti necessari all'espletamento del progetto, adottando e sottoscrivendo determine di pagamento, attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, consuntivo finanziario;
-che, in qualità di RUP, si era occupata delle varie fasi del procedimento, compiendo le seguenti attività: sottoscrizione di apposito “schema di convenzione per operazioni relative all'acquisizione di beni e servizi”, affidamento degli incarichi per la fornitura di tutti i servizi necessari alla realizzazione dei progetti, quali contratti con agenzie di stampa e pubblicitarie, noleggio impianti audio e luci, stipula contratti di assicurazione, corrispondenza e cura dei rapporti con i sindaci dei vari comuni coinvolti nella realizzazione dei progetti, redazione di
Cont ordini di servizio per il personale dell' che veniva impiegato nel suddetto progetto, adozione determine di pagamento, tenuta della corrispondenza con la relativa al Controparte_1
progetto e trasmissione della documentazione necessaria ad ottenere i vari acconti, formalizzazione e approvazione del consuntivo – rendicontazione finale;
-che, inoltre, a far data dal 2011, l'amministrazione aveva continuato ad attribuirle formalmente lo svolgimento di mansioni direttamente riconducibili alla superiore cat. D, mediante reiterate disposizioni di servizio con le quali le venivano conferite specifiche responsabilità;
-che tali attività, che svolgeva con continuità e prevalenza durante l'intero orario lavorativo, corrispondevano esattamente a quelle da lei espletate a partire dal 2008;
-che con delibera n. 23 dell'8.04.2015 il Commissario liquidatore le aveva revocato l'incarico
Parte di del progetto Musica nei OR , affidandolo contestualmente al Parte_6
dirigente di struttura dott. Persona_1
-di aver chiesto, invano, all'ente la corresponsione delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori.
Dunque, l'istante nel periodo dall'1.12.2005 al 30.11.2010 era inquadrata come istruttore direttivo – cat. D e rivendicava le differenze retributive, in via principale, dal 22.04.2010 all'8.04.2015, nel presupposto dell'espletamento, quale RUP del progetto Musica nei OR II ed. 2010, di funzioni dirigenziali, e, in via subordinata, dall'1.12.2010 all'8.04.2015, nel presupposto dell'espletamento di mansioni riconducibili alla superiore cat. D, nonché, in tale seconda ipotesi, anche a titolo di indennità di posizione organizzativa per il periodo 22.04.2010
- 8.04.2015, sempre in virtù dello svolgimento dell'incarico di RUP nell'ambito del predetto progetto.
Il primo giudice non accoglieva la domanda e la Corte condivide l'assunto.
È consolidato in giurisprudenza il principio, secondo il quale, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi dall'osservanza di tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n. 26234/2008; conformi, fra le molte:
n. 28284/2009; n. 20272/2010; n. 8589/2015).
Dagli atti prodotti e dall'istruttoria espletata, con riferimento al lavoro svolto dalla quale Pt_1
RUP del progetto Musica nei OR II ed. 2010, è emerso quanto segue:
-nel periodo maggio-luglio 2010, predisponeva determine di impegno di spesa e di liquidazione, contratti, disposizioni di servizio nei confronti del personale coinvolto;
-nel periodo successivo, emanava la determina di approvazione del consuntivo e la relazione conclusiva della manifestazione (n. 89 del 28.10.2014), e la nota del 13.03.2015 indirizzata a uno studio legale, sottoscritta dalla predetta quale RUP, dal dirigente del servizio e dal commissario liquidatore dell'ente;
-dall'1.12.2010 fino alla revoca dell'incarico nell'aprile 2015, poi, riceveva delle specifiche responsabilità per portare a termine il progetto e, sostanzialmente, l'attività, come riferito dai testi, era consistita nel fornire chiarimenti a coloro i quali chiedevano notizie in merito ai pagamenti loro spettanti, nella predisposizione di atti di liquidazione e per la rendicontazione finale.
Con riferimento alle ulteriori attività svolte dall'1.12.2010, epoca di rientro nella categoria C, poi:
-le erano affidate, negli anni, delle specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. 17 del CCNL
1.04.1999 e dell'art. 7 comma 1 del CCNL 2002/2005, relative a taluni compiti, come:
l'abilitazione all'accesso di servizi dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'accesso alla consultazione casellario per i dati sulle imprese qualificate ai sensi dell'art. 27 comma 2, D.P.R. 34/2000, la progettualità e gestione relativa alla legge 24/84
e la conseguente rendicontazione alla la verifica di accesso ai requisiti dei Controparte_1
finanziamenti pro-loco e delle associazioni culturali L.R. 24/84, l'attività di supporto alla funzione di coordinamento, i rapporti con le associazioni turistiche pro-loco della provincia di
Benevento (come da disposizioni di servizio n. 1080/2011/U del 29.04.2011, n. 1521/2011/U del 13.06.2011, n. 421/2012/U del 27.02.2012, n. 145/2013/U del 18/01/2013, n. 140/2014/U del 29.01.2014, n. 321/2014/U del 28.02.2014, n. 539/2014/U del 31.03.2014, in atti);
-il lavoro in concreto svolto, come emerso dagli atti prodotti dall'ente e dalle dichiarazioni dei testi, era rappresentato dallo svolgimento dell'attività istruttoria collegata alle diverse procedure, dalla richiesta di documenti ai soggetti interessati, dal rilascio di informazioni e chiarimenti, dall'accesso a servizi di enti pubblici per l'esecuzione delle verifiche sul possesso dei requisiti, con responsabilità dei relativi processi, sino alla predisposizione della relazione e del testo dell'atto, che era però adottato dal dirigente, che sottoscriveva anche le comunicazioni dirette ai terzi.
Tutto ciò premesso, con riferimento alla richiesta di riconoscimento di funzioni dirigenziali, per l'attività svolta quale RUP, si evidenzia che, come anche evidenziato nel provvedimento impugnato, con il richiamo all'art. 4 del d. lgs n. 165/2001, i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
in particolare, quelli di uffici dirigenziali non generali (art. 17, d.lgs. 165/2001), poi: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d- bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma
4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis; e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
Inoltre, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del relativo trattamento economico, presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio (cfr. Cass. n. 350 del 2018), dal momento che il detto svolgimento non può che espletarsi in relazione a una specifica posizione;
si è, invero, affermato il principio per il quale la considerazione delle specifiche caratteristiche delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico, come della diversità delle carriere, non può escludere l'applicazione dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, ove sia dedotto l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte un soggetto che non rivesta la suddetta qualifica;
con la precisazione che ciò presuppone la sussistenza di una posizione cui riferire l'esercizio delle funzioni dirigenziali (Cfr. Cass. n. 14995/2021). Nella fattispecie in esame, innanzitutto, non risulta allegato e provato, come evidenziato dal primo giudice, che per tutto il periodo (dall'aprile 2010 all'aprile 2015) alla fosse stata attribuita (almeno in via di mero fatto) la titolarità e responsabilità di un Pt_1
ufficio di livello dirigenziale dell'ente; che la predetta avesse diretto, coordinato e controllato l'attività di tale ufficio;
che avesse esercitato autonomi poteri di spesa;
che si fosse occupata dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate allo stesso.
Parte Infatti, il lavoro svolto quale era pur sempre collegato ad un progetto esecutivo predisposto dal dirigente del servizio e approvato dall'amministrazione dell'ente, con fondi assegnati alla manifestazione di carattere vincolato, per cui la discrezionalità che tali compiti comportavano era senz'altro limitata e le funzioni di responsabile potevano ben essere attribuite anche a personale non in possesso della qualifica dirigenziale.
Pertanto, la richiesta di riconoscimento di mansioni dirigenziali dall'aprile 2010 all'aprile 2015 per l'attività espletata per il progetto II ed. 2010”, non poteva essere accolta. Controparte_5
I compiti svolti nel periodo successivo al 1° dicembre 2010 (quelli sopra detti quale RUP del progetto e quelli relativi ai vari incarichi che le erano stati attribuiti con le disposizioni di servizio sopra dette), poi, a parere della Corte, erano correttamente ricondotti alla categoria C), già di inquadramento della Pt_1
Infatti, gli atti più significativi emessi quale RUP, come sopra detto, erano per lo più concentrati nel periodo maggio - luglio 2010 (in cui l'istante era già inquadrata nella categoria D)), salvo la rendicontazione del 2014 e la nota del 2015, e, come emerso anche dalla prova per testi e sopra detto, dal dicembre 2010 il lavoro era consistito sostanzialmente nel fornire informazioni a coloro i quali chiedevano notizie su pagamenti da ricevere, nella predisposizione di atti di liquidazione e diretti alla rendicontazione finale. Come emerge, infatti, dal provvedimento n. 89 del 2014, alle determine di impegno concentrate nel periodo maggio - giugno 2010, corrispondevano quelle di pagamento con i relativi mandati predisposti negli anni successivi, poiché, come affiorato nel corso dell'istruttoria, i fondi della erano giunti in ritardo. CP_1
L'impegno per il progetto, nel periodo successivo alla manifestazione (che si era tenuta dal 12 giugno al 23 luglio 2010) era, peraltro, certamente non prevalente rispetto al complessivo lavoro svolto giornalmente dalla Pt_1
Le attività svolte in via aggiuntiva, poi, anche a seguito dell'abilitazione a taluni servizi per le procedure di competenza (ci si riferisce all'accesso ai servizi dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, all'accesso alla consultazione casellario per i dati sulle imprese qualificate, ai sensi dell'art. 27, comma 2, D.P.R. 34/2000), come la concessione di contributi regionali ai sensi della L. R. 24/84, la gestione dei rapporti con le associazioni pro
– loco, si sostanziavano nell'istruttoria di specifici procedimenti di promozione turistica, per cui spaziavano dalla richiesta di documenti ai soggetti interessati, al rilascio di informazioni, alla verifica sul possesso dei requisiti, fino alla sottoscrizione degli atti finali da parte del dirigente.
Tali complessivi compiti non costituivano, però, esercizio di mansioni superiori, posto che il personale di categoria C svolge attività connotate da contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, affronta problematiche di media complessità, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, relazioni esterne, anche dirette, con altre istituzioni e relazioni dirette con l'utenza, anche di natura complessa e negoziale.
Pertanto, le attività svolte dalla ben si attagliavano alla declaratoria posseduta, in Pt_1
quanto, per lo più collegate a compiti di istruttore per atti e provvedimenti a firma del dirigente della struttura di riferimento.
Viceversa, non è emersa la prova dell'esistenza dei caratteri distintivi delle attività svolte dai dipendenti inquadrati in categoria D, con riferimento alla responsabilità dei risultati relativi a
“importanti e diversi” processi amministrativi, all'elevata complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, all'elevata ampiezza delle soluzioni possibili, alla necessità per lo svolgimento di tali attività di elevate conoscenze pluri- specialistiche e frequente aggiornamento.
Pertanto, non poteva essere accolta la richiesta subordinata di sussunzione delle mansioni espletate dal dicembre 2010 all'aprile 2015 nella categoria D).
La posizione organizzativa, poi, implicante l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, di autonomia gestionale, come evidenziato dal primo giudice, è collegata nel CCNL alla sussistenza, nella realtà lavorativa di riferimento, di tutta una serie di condizioni, che non risultano allegate e provate nel caso in esame, con l'ulteriore precisazione che l'attribuzione della stessa al personale di categoria C) risulta relegata ad ipotesi tipiche, neanche emerse in questa fattispecie.
Peraltro, non è contestato che la p.a. avesse elargito uno specifico compenso per l'attività svolta quale RUP del progetto del 2010 e, a seguito del rientro nella categoria C), per le “specifiche responsabilità”, che nel tempo erano state affidate alla Pt_1
Per quanto fin qui esposto, l'appello non può essere accolto, assorbite le ulteriori questioni. La complessità e particolarità delle questioni affrontate consente di compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 12.11.2024
Il Cons. rel. est. Il Presidente