Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1314 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 proposta da:
, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Parte_1
Campobasso, nei cui locali è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Nais Gentile, elettivamente domiciliato CP_1
in via Calderari n. 4, Bojano, presso il difensore;
APPELLATO
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Mario Fuschino, con studio in Pesche (Is.), via
S.Sebastiano s.n.c.;
APPELLATA/OPPOSTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 242/2019, emessa dal Giudice di
Pace di il 15-18.06.2019 Pt_1
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza in oggetto indicata, la quale aveva accolto la domanda proposta in primo grado dalla parte oggi appellata avverso la ordinanza
M_ITPR_ISUTG 0001591-20080922, con la quale la ingiungeva al signore Parte_1
il pagamento della sanzione pecuniaria pari a euro 516,00, oltre spese, per CP_1
aver emesso un assegno in mancanza di provvista in violazione dell'art. 2 della legge n.
386/1990 e s.m.i.
L'appellante deduceva l'errata dichiarazione di contumacia della Parte_1
in primo grado per la violazione dell'art. 144 c.p.c. e dell'art. 11 R.D. 1611/33,
[...]
poiché l'atto di citazione in opposizione era stato notificato a mani della stessa Parte_1
, anziché all'Avvocatura dello Stato e l'erronea dichiarazione di estromissione
[...]
dell' e concludeva chiedendo il rinvio del giudizio al Controparte_2
Giudice di Pace ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e anche la condanna alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio associandosi Controparte_2
parzialmente all'impugnazione proposta dall'appellante circa l'errata dichiarazione di contumacia dell'appellante e la regolamentazione delle spese;
rilevava l'infondatezza dell'appello sull'errata estromissione della stessa, per carenza di utilità in capo all'appellante dell'eventuale accoglimento del gravame (ai sensi e per gli effetti dell'art.100 c.p.c.), ritenendo la sentenza impugnata immune da censure con riferimento al punto, sull'assunto che nessuna responsabilità può imputarsi all'Agente della
Riscossione per la notifica dei verbali sottesi alle cartelle di pagamento, non avendo gli enti creditori fornito prova della loro rituale attività di notifica nel primo giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa, all'udienza del 26.02.2025, veniva trattenuta per la decisione. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
***
2. L'appello proposto è infondato e va dunque confermata la sentenza di primo grado.
Lamenta l'appellante, in via principale, la annullabilità della sentenza in oggetto per violazione del principio del contraddittorio con rinvio al giudice di primo grado per irrituale notifica dell'atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c. direttamente al domicilio del Prefetto, anziché presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato in violazione di quanto disposto dall'art. 11 r.d. 1611/1933 e dall'art. 144 c.p.c. a pena di nullità della notifica;
in via gradata, la riforma della stessa perché basata su una erronea ricostruzione dei fatti (la sarebbe stata erroneamente considerata Parte_1
contumace); l'errata estromissione dell'Agente della Riscossione e chiede di condannare controparte al rimborso di tutti gli importi che l'Amministrazione appellante dovesse essere tenuta a corrispondere all'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado ed, in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Premesso che la sentenza non può dirsi nulla, giacché il giudice di prime cure ha esplicato le ragioni in fatto e in diritto alla base della propria decisione, questa deve essere confermata perché risulta corretta la declaratoria di contumacia della Parte_1
resa dal Giudice di prime cure, infatti D.lgs. n. 150 del 2011 contenente
[...]
“Disposizioni complementari al codice di procedura civile” al comma 9 dell'art. 6, rubricato
“Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione”, stabilisce: “nel giudizio di primo grado l'opponente e
l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente”. Ebbene, in virtù di quanto sancito all'interno del D.lgs. 150/2011, può dirsi che un'Amministrazione dello
Stato non sempre debba stare in giudizio attraverso l'Avvocatura Distrettuale, esistendo casi nei quali, in considerazione della non complessità della vicenda o per ragioni di economia processuale, l'organo può stare in giudizio personalmente. A conferma, la
Giurisprudenza si è più volte espressa sul punto, affermando: “Nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi della L. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 23, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma
1 (come sostituito dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), in tema di rappresentanza in giudizio dello
Stato, e alla speciale sanatoria prevista dalla citata L. n. 260 del 1958, art. 4” (Cass. civ., sez. I, n.
20695 del 31/07/2019 (sul punto, cfr. anche Cass. civ., sez. VI, n. 10373 del
13/05/2014).
Sulla estromissione dell' dal giudizio di prime cure, anche Controparte_3
tale doglianza dell'appellante va respinta in quanto infondata. Infatti, in molteplici occasioni (da ultimo con l'ordinanza della V Sezione n. 2480 del 04.02.2020, l'ultima di una serie inaugurata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16412 del 25.07.2007) la
Suprema Corte ha affermato il principio per cui la legittimazione passiva spetta sempre all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, con l'onere di chiamare in giudizio il concessionario stesso, se non vuole rispondere dell'esito della lite.
In nessun caso, secondo la Suprema Corte, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente titolare del credito e Concessionario per la riscossione.
4. Nel merito, per il principio della ragione più liquida è sufficiente evidenziare che, proponendo gravame, l'appellante non ha prodotto nel secondo grado di giudizio documenti (in particolare, atti interruttivi della prescrizione) allo scopo di contrastare le difese dell'originaria opponente (odierna appellata).
Comunque, tali documenti non avrebbero nemmeno potuto esaminati nel giudizio per cui è causa– e di essi non sarebbe potuto dunque tenersi alcun conto – dal momento che ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salva la dimostrazione dell'impossibilità della loro produzione in primo grado. E tale regola vale certamente anche nei confronti del contumace in primo grado (cfr. Cassazione civile, sez. III,
09/11/2017, n. 26522, che in applicazione di tale principio ha cassato la decisione impugnata che aveva ammesso in appello la produzione di documenti nuovi, costituiti da relate di notificazione degli avvisi di accertamento, che le parti convenute, rimaste contumaci in primo grado, avrebbero potuto tempestivamente depositare in quel grado di giudizio). Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 242/2019, emessa dal Giudice di Pace di il 15-18.06.2019; Pt_1
- condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio che liquida per il primo grado in € 173,00 per compensi e, per il presente grado, in € 332,00 per compensi ed € 64,50 per esborsi, oltre che, per entrambi i gradi, IVA,
CPA e rimborso forfettario spese giudiziarie nella misura di legge.
Così deciso in Isernia, il 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Puleio