TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2535/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2535/2022 R.G., promossa da
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FESTELLI MARCO;
ATTRICE contro
(C.F. ) e per essa, quale procuratrice e CP_1 P.IVA_1
servicer, la (C.F. Controparte_2
) capogruppo del gruppo bancario P.IVA_2 Controparte_2
, quest'ultima incorporante la
[...] Controparte_3
(C.F. ) che a sua volta agisce per il tramite
[...] P.IVA_3
della mandataria con rappresentanza e sub-servicer Controparte_4
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. FORMARO ANTONIO;
P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha proposto opposizione avverso il precetto fondato sul contratto di mutuo fondiario concluso in data 11.09.2003, con atto a rogito del Notaio tra la quale mutuante, , Persona_1 Parte_2
quale mutuatario, e la parte attrice quale fideiussore, per una pluralità di motivi, concludendo come segue: “a) per tutti i motivi sopra esposti dichiarare la nullità totale o parziale della fidejussione contenuta all'articolo 8 bis del contratto di mutuo notificato con l'atto di precetto impugnato, ovvero in subordine dichiarare la nullità di tutte le clausole ivi contenute dal primo capoverso nonché alle successive lettere da A fino ad F, in quanto riproducenti lo schema Abi sanzionato dalla Banca d'Italia col provvedimento
55/2005 ovvero dichiarare le stesse clausole tutte abusive in quanto inique ai sensi dell'articolo 33 codice del consumo. b) in ulteriore tesi: dichiarare nulla ovvero affetta da abuso di diritto da parte della Banca mutuante la garanzia fidejussoria prestata dall'attrice nel contratto di mutuo per cui è causa ovvero pronunciare la liberazione della garante. c) in via subordinata difetto di legittimazione attiva della convenuta per tutto quanto dedotto nel presente atto. d) in via ulteriormente subordinata dichiarare il concorso di colpa totale o parziale della creditrice ex articolo 1227 c.c. e conseguentemente accertare che nulla deve
l'attrice alla convenuta ovvero che deve una somma sensibilmente minore in relazione alla misura della colpa della convenuta che sarà accertata in corso di causa”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.
In via preliminare, va dato atto che con ordinanza del 30.05.2023 è stata dichiarata l'incompetenza per materia di questo Tribunale sulla domanda contenuta nel capo a) della citazione in favore della Sezione Specializzata di Impresa, sicché su tale domanda non sarà adottata alcuna decisione in questo giudizio.
Venendo all'esame degli altri motivi di opposizione, va rilevato che con precetto opposto la parte convenuta ha intimato a , quale Parte_2
mutuatario, il pagamento dell'importo di 174.515,89 euro a titolo di saldo debitore del contratto di mutuo in precedenza richiamato.
Con tale contratto la B.N.L. S.p.A. ha concesso al suddetto , quale Pt_2
mutuatario, l'importo di 165.000,00 euro a titolo di mutuo, da restituirsi entro trent'anni con rate semestrali posticipate.
Al suddetto contratto ha preso parte l'odierna attrice la quale all'art. 8bis ha prestato fideiussione specifica in favore della banca mutuante fino all'importo di 330.000,00 euro per garantire l'adempimento ad opera del mutuatario di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo.
Ciò posto, con un primo motivo di opposizione, l'attrice sostiene che la fideiussione prestata sia nulla, in quanto il mutuo era ed è assistito da ampia garanzia ipotecaria oltre che dalla garanzia personale del debitore , Pt_2
sicché la fideiussione prestata dall'attrice sarebbe eccessiva, considerato che la stessa aveva già prestato assenso all'iscrizione di ipoteca sulla propria quota parte dell'abitazione.
Se non si dovesse ritenere eccessiva la garanzia prestata, l'attrice afferma la nullità del contratto o comunque la propria liberazione dal vincolo negoziale, in quanto la banca avrebbe prestato il mutuo, confidando sulla solvibilità del solo garante e richiama a sostegno delle proprie posizioni la pronuncia n.
16827/2016 della Corte di Cassazione.
Il motivo di opposizione è infondato.
L'abuso del diritto ricorre ogni volta in cui un soggetto, formalmente titolare di una facoltà giuridica, si avvalga delle prerogative da queste concesse allo scopo di perseguire interessi diversi da quello che giustifica l'attribuzione della facoltà giuridica alla stregua dell'ordinamento giuridico, provocando così un pregiudizio a terzi soggetti.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'abuso del diritto trovi fondamento, salve ipotesi peculiari sancite da specifiche disposizioni di legge, nel generale divieto di comportarsi in modo contrario alla buona fede (artt.
1175 e 1375 c.c.), divieto che si ricollega al più generale dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. (cfr. Cass. Civ. n. 20106/2009).
Dunque, l'abuso del diritto si configura come una violazione di una precisa regola di condotta che è appunto quella che sancisce il dovere di ogni privato di comportarsi secondo la buona fede (oggettiva) e i canoni di correttezza, sicché l'abuso del diritto integra una violazione di una regola di condotta e non di una regola di validità dei negozi giuridici.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità, nel circoscrivere l'ambito operativo della nullità virtuale prevista dall'art. 1418 comma 1 c.c., ha distinto le regole di condotta, che prescrivono determinati comportamenti ai privati e la cui violazione comporta, di regola, solo responsabilità e le regole di validità che disciplinano la possibilità di concludere, la struttura e il contenuto di un contratto e la cui violazione importa l'invalidità dello stesso (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 26724/2007 che in materia di violazione delle regole di condotta da parte dell'intermediario finanziario ha stabilito con principio di portata generale: “Nell'attuale contesto normativo, la violazione delle norme di comportamento degli intermediari finanziari non è di per sé sufficiente per determinare la nullità dei contratti conclusi con il risparmiatore. A tale fine, non può invocarsi la mancanza dell'accordo delle parti, con conseguente nullità del contratto ex art. 1418, secondo comma,
c.c., per effetto dell'inottemperanza ai doveri di comportamento dell'intermediario, né il carattere imperativo dell'art. 6 della legge n. 1 del 1991 - ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c. -, in quanto tale invalidità postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto”). Dalle considerazioni svolte, deriva che l'abuso del diritto, in quanto si risolve in una condotta contraria alla regola generale che prescrive di agire secondo buona fede, costituisce un'ipotesi di violazione di una regola di condotta e, dunque, non può condurre alla affermazione della nullità di un contratto, bensì a una eventuale responsabilità giuridica di chi ha agito abusando del proprio diritto.
Dunque, nel caso di specie, la dedotta nullità della fideiussione invocata da parte attrice per asserito abuso del diritto della banca è infondata già in punto di diritto, in quanto fa derivare illegittimamente da una ipotesi di abuso del diritto la nullità di un negozio, il che è tesi inaccoglibile alla luce delle considerazioni svolte.
Ad ogni modo, deve osservarsi che la mera richiesta e ottenimento ad opera della banca creditrice di una pluralità di garanzia a tutela di uno stesso credito non costituisce di per sé un abuso del diritto, essendo facoltà del creditore richiedere tutte le garanzie del credito che ritenga necessarie per la conclusione di un accordo, né avendo la parte attrice allegato il perseguimento di scopi illeciti ad opera della banca a mezzo della richiesta delle plurime garanzie, sicché la tesi attorea appare radicalmente infondata.
Ciò chiarito, non appare fondata nemmeno la tesi della avvenuta liberazione del garante per effetto della condotta della banca che avrebbe concesso il mutuo, facendo affidamento sulla sola solvibilità del fideiussore.
Il precedente di legittimità richiamato dall'attrice, Cass. Civ. n. 16827/2016, afferma che “La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche ma fidando esclusivamente nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale”. La parte attrice non ha illustrato in alcun modo perché tale principio debba trovare applicazione nel caso oggetto di giudizio, né ha illustrato i fatti specifici che imporrebbero l'applicazione del suddetto principio.
Né può assumere rilevanza il principio dell'art. 1956 c.c., analizzato dalla pronuncia suddetta, posto che tale articolo riguarda la fideiussione per un'obbligazione futura, caso non ricorrente nell'odierno giudizio.
Pertanto, la dedotta nullità della fideiussione per abuso del diritto affermata da parte attrice è infondata e va respinta.
In via subordinata, la parte attrice contesta la titolarità del credito in capo alla convenuta, in quanto non sarebbe provata.
Inoltre, l'attrice evidenzia una “Carenza di legittimazione di e conseguente CP_4
nullità del precetto notificato per conto di per carenza di valida procura ad litem CP_1
rilasciata al difensore”.
Il motivo di opposizione è infondato.
Premesso che la cessione contestata è avvenuta secondo la Legge n. 130/1999, deve osservarsi che la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non operando forme solenni in relazione al contratto di cessione.
Per tale ragione la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n.
31188/2017; Cass. Civ. n. 20739/2022; Cass. Civ. n. 4277/2023). Inoltre, è stato osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente (cfr.
Cass. Civ. n. 10200/2021).
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che con contratto concluso il
02.08.2021 a mezzo di scambio di proposta e accettazione (cfr. all.ti B1 e B2 fasc. convenuta), la BNL S.p.A., che risulta essere la banca mutuante rispetto al contratto azionato con il precetto opposto, quale cedente, e CP_1
quale cessionaria, hanno concluso un contratto di cessione di crediti in
[...]
blocco, avente ad oggetto un insieme di crediti in sofferenza, specificamente indicati nell'allegato 1 del contratto, unitamente a ogni accessorio connesso.
Della cessione dei crediti è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del
07.08.2021 (cfr. all. C fasc. convenuta).
L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale precisa che i crediti oggetto della cessione sono “i crediti "deteriorati" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e sono originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1975 ed il
2019”.
Ciò posto, nel caso di specie deve ritenersi che il credito per cui è causa afferisce a un finanziamento concluso nel periodo sopra indicato, essendo stato il contratto di mutuo concluso nel 2003, e lo stesso può qualificarsi come deteriorato, stante l'inadempimento allegato dalla creditrice e non risultando prova dell'adempimento.
Ad ogni modo, va osservato che, a conferma definitiva che il credito oggetto di causa è stato ricompreso nell'accordo di cessione sopra richiamato, la banca cedente ha emesso in data 02.11.2021 una dichiarazione con cui ha ammesso che il credito relativo al rapporto “NDG: 300193627
DENOMINAZIONE: ” ha costituito oggetto di Parte_2
cessione in favore dell'odierna convenuta in base al contratto di cessione del 02.08.2021 e oggetto di pubblicazione in G.U. il 07.08.2021 (cfr. all. 3 fasc. convenuta).
Va osservato che a fronte dell'allegazione di parte convenuta secondo cui l'NDG sopra richiamato contrassegna esattamente il rapporto scaturente dal mutuo per cui è causa la parte attrice non ha fornito alcuna specifica contestazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, in assenza di elementi di segno contrario e stante il rilievo decisivo che può assegnarsi alla dichiarazione della cedente, deve ritenersi accertato che il credito per cui è causa è nella titolarità della creditrice precettante, sicché il motivo di opposizione è infondato.
Circa la contestata nullità del precetto per difetto di legittimazione di in CP_4
ragione della nullità della procura alle liti del difensore, va osservato che la censura si presenta radicalmente generica, non avendo la parte attrice illustrato compiutamente in cosa consista la censura proposta, considerato che la procura alle liti non è rilevante per l'emissione di un precetto, che è un atto stragiudiziale e non un atto processuale, sicché per esso non assume rilievo la procura alle liti del difensore.
Infine, in via subordinata, la parte attrice rileva che “Il precetto non indica quante e quali rate il non avrebbe pagato e quando sia stata dichiarata la decadenza dal Pt_3
beneficio del termine. Tuttavia visto l'importo di euro 175 mila euro di capitale appare evidente che le rate non pagate dal debitore siano molte e persistenti da anni. Pertanto andrà dichiarato il concorso di colpa totale o parziale della convenuta nella verificazione del credito”, chiedendo di conseguenza la riduzione del credito oggetto di precetto in misura proporzionale al concorso di colpa della precettante.
Il motivo è infondato.
In linea generale, va rilevato che “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Civ. n. 8906/2022).
Pertanto, il creditore che emette un atto di precetto non è tenuto a indicare in esso i criteri analitici di determinazione del credito, sicché non è necessario indicare nel precetto il numero delle rate scadute o altre informazioni come quelle richiamate dall'attrice.
Ciò posto, la censura inerente a un asserito concorso di colpa della convenuta nell'inadempimento appare generica, non compiutamente motivata, sicché le allegazioni offerte dall'attrice non consentono di comprendere in cosa sia consistita la colpa della convenuta, né in che modo la stessa abbia contribuito all'aggravarsi del debito del mutuatario.
Ciò importa l'infondatezza del motivo di opposizione in esame.
In conclusione, le domande proposte dall'attrice vanno respinte in quanto infondate.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2535/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 6.500,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 14.01.2025 IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2535/2022 R.G., promossa da
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FESTELLI MARCO;
ATTRICE contro
(C.F. ) e per essa, quale procuratrice e CP_1 P.IVA_1
servicer, la (C.F. Controparte_2
) capogruppo del gruppo bancario P.IVA_2 Controparte_2
, quest'ultima incorporante la
[...] Controparte_3
(C.F. ) che a sua volta agisce per il tramite
[...] P.IVA_3
della mandataria con rappresentanza e sub-servicer Controparte_4
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. FORMARO ANTONIO;
P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha proposto opposizione avverso il precetto fondato sul contratto di mutuo fondiario concluso in data 11.09.2003, con atto a rogito del Notaio tra la quale mutuante, , Persona_1 Parte_2
quale mutuatario, e la parte attrice quale fideiussore, per una pluralità di motivi, concludendo come segue: “a) per tutti i motivi sopra esposti dichiarare la nullità totale o parziale della fidejussione contenuta all'articolo 8 bis del contratto di mutuo notificato con l'atto di precetto impugnato, ovvero in subordine dichiarare la nullità di tutte le clausole ivi contenute dal primo capoverso nonché alle successive lettere da A fino ad F, in quanto riproducenti lo schema Abi sanzionato dalla Banca d'Italia col provvedimento
55/2005 ovvero dichiarare le stesse clausole tutte abusive in quanto inique ai sensi dell'articolo 33 codice del consumo. b) in ulteriore tesi: dichiarare nulla ovvero affetta da abuso di diritto da parte della Banca mutuante la garanzia fidejussoria prestata dall'attrice nel contratto di mutuo per cui è causa ovvero pronunciare la liberazione della garante. c) in via subordinata difetto di legittimazione attiva della convenuta per tutto quanto dedotto nel presente atto. d) in via ulteriormente subordinata dichiarare il concorso di colpa totale o parziale della creditrice ex articolo 1227 c.c. e conseguentemente accertare che nulla deve
l'attrice alla convenuta ovvero che deve una somma sensibilmente minore in relazione alla misura della colpa della convenuta che sarà accertata in corso di causa”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.
In via preliminare, va dato atto che con ordinanza del 30.05.2023 è stata dichiarata l'incompetenza per materia di questo Tribunale sulla domanda contenuta nel capo a) della citazione in favore della Sezione Specializzata di Impresa, sicché su tale domanda non sarà adottata alcuna decisione in questo giudizio.
Venendo all'esame degli altri motivi di opposizione, va rilevato che con precetto opposto la parte convenuta ha intimato a , quale Parte_2
mutuatario, il pagamento dell'importo di 174.515,89 euro a titolo di saldo debitore del contratto di mutuo in precedenza richiamato.
Con tale contratto la B.N.L. S.p.A. ha concesso al suddetto , quale Pt_2
mutuatario, l'importo di 165.000,00 euro a titolo di mutuo, da restituirsi entro trent'anni con rate semestrali posticipate.
Al suddetto contratto ha preso parte l'odierna attrice la quale all'art. 8bis ha prestato fideiussione specifica in favore della banca mutuante fino all'importo di 330.000,00 euro per garantire l'adempimento ad opera del mutuatario di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo.
Ciò posto, con un primo motivo di opposizione, l'attrice sostiene che la fideiussione prestata sia nulla, in quanto il mutuo era ed è assistito da ampia garanzia ipotecaria oltre che dalla garanzia personale del debitore , Pt_2
sicché la fideiussione prestata dall'attrice sarebbe eccessiva, considerato che la stessa aveva già prestato assenso all'iscrizione di ipoteca sulla propria quota parte dell'abitazione.
Se non si dovesse ritenere eccessiva la garanzia prestata, l'attrice afferma la nullità del contratto o comunque la propria liberazione dal vincolo negoziale, in quanto la banca avrebbe prestato il mutuo, confidando sulla solvibilità del solo garante e richiama a sostegno delle proprie posizioni la pronuncia n.
16827/2016 della Corte di Cassazione.
Il motivo di opposizione è infondato.
L'abuso del diritto ricorre ogni volta in cui un soggetto, formalmente titolare di una facoltà giuridica, si avvalga delle prerogative da queste concesse allo scopo di perseguire interessi diversi da quello che giustifica l'attribuzione della facoltà giuridica alla stregua dell'ordinamento giuridico, provocando così un pregiudizio a terzi soggetti.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'abuso del diritto trovi fondamento, salve ipotesi peculiari sancite da specifiche disposizioni di legge, nel generale divieto di comportarsi in modo contrario alla buona fede (artt.
1175 e 1375 c.c.), divieto che si ricollega al più generale dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. (cfr. Cass. Civ. n. 20106/2009).
Dunque, l'abuso del diritto si configura come una violazione di una precisa regola di condotta che è appunto quella che sancisce il dovere di ogni privato di comportarsi secondo la buona fede (oggettiva) e i canoni di correttezza, sicché l'abuso del diritto integra una violazione di una regola di condotta e non di una regola di validità dei negozi giuridici.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità, nel circoscrivere l'ambito operativo della nullità virtuale prevista dall'art. 1418 comma 1 c.c., ha distinto le regole di condotta, che prescrivono determinati comportamenti ai privati e la cui violazione comporta, di regola, solo responsabilità e le regole di validità che disciplinano la possibilità di concludere, la struttura e il contenuto di un contratto e la cui violazione importa l'invalidità dello stesso (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 26724/2007 che in materia di violazione delle regole di condotta da parte dell'intermediario finanziario ha stabilito con principio di portata generale: “Nell'attuale contesto normativo, la violazione delle norme di comportamento degli intermediari finanziari non è di per sé sufficiente per determinare la nullità dei contratti conclusi con il risparmiatore. A tale fine, non può invocarsi la mancanza dell'accordo delle parti, con conseguente nullità del contratto ex art. 1418, secondo comma,
c.c., per effetto dell'inottemperanza ai doveri di comportamento dell'intermediario, né il carattere imperativo dell'art. 6 della legge n. 1 del 1991 - ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c. -, in quanto tale invalidità postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto”). Dalle considerazioni svolte, deriva che l'abuso del diritto, in quanto si risolve in una condotta contraria alla regola generale che prescrive di agire secondo buona fede, costituisce un'ipotesi di violazione di una regola di condotta e, dunque, non può condurre alla affermazione della nullità di un contratto, bensì a una eventuale responsabilità giuridica di chi ha agito abusando del proprio diritto.
Dunque, nel caso di specie, la dedotta nullità della fideiussione invocata da parte attrice per asserito abuso del diritto della banca è infondata già in punto di diritto, in quanto fa derivare illegittimamente da una ipotesi di abuso del diritto la nullità di un negozio, il che è tesi inaccoglibile alla luce delle considerazioni svolte.
Ad ogni modo, deve osservarsi che la mera richiesta e ottenimento ad opera della banca creditrice di una pluralità di garanzia a tutela di uno stesso credito non costituisce di per sé un abuso del diritto, essendo facoltà del creditore richiedere tutte le garanzie del credito che ritenga necessarie per la conclusione di un accordo, né avendo la parte attrice allegato il perseguimento di scopi illeciti ad opera della banca a mezzo della richiesta delle plurime garanzie, sicché la tesi attorea appare radicalmente infondata.
Ciò chiarito, non appare fondata nemmeno la tesi della avvenuta liberazione del garante per effetto della condotta della banca che avrebbe concesso il mutuo, facendo affidamento sulla sola solvibilità del fideiussore.
Il precedente di legittimità richiamato dall'attrice, Cass. Civ. n. 16827/2016, afferma che “La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche ma fidando esclusivamente nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale”. La parte attrice non ha illustrato in alcun modo perché tale principio debba trovare applicazione nel caso oggetto di giudizio, né ha illustrato i fatti specifici che imporrebbero l'applicazione del suddetto principio.
Né può assumere rilevanza il principio dell'art. 1956 c.c., analizzato dalla pronuncia suddetta, posto che tale articolo riguarda la fideiussione per un'obbligazione futura, caso non ricorrente nell'odierno giudizio.
Pertanto, la dedotta nullità della fideiussione per abuso del diritto affermata da parte attrice è infondata e va respinta.
In via subordinata, la parte attrice contesta la titolarità del credito in capo alla convenuta, in quanto non sarebbe provata.
Inoltre, l'attrice evidenzia una “Carenza di legittimazione di e conseguente CP_4
nullità del precetto notificato per conto di per carenza di valida procura ad litem CP_1
rilasciata al difensore”.
Il motivo di opposizione è infondato.
Premesso che la cessione contestata è avvenuta secondo la Legge n. 130/1999, deve osservarsi che la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non operando forme solenni in relazione al contratto di cessione.
Per tale ragione la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n.
31188/2017; Cass. Civ. n. 20739/2022; Cass. Civ. n. 4277/2023). Inoltre, è stato osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente (cfr.
Cass. Civ. n. 10200/2021).
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che con contratto concluso il
02.08.2021 a mezzo di scambio di proposta e accettazione (cfr. all.ti B1 e B2 fasc. convenuta), la BNL S.p.A., che risulta essere la banca mutuante rispetto al contratto azionato con il precetto opposto, quale cedente, e CP_1
quale cessionaria, hanno concluso un contratto di cessione di crediti in
[...]
blocco, avente ad oggetto un insieme di crediti in sofferenza, specificamente indicati nell'allegato 1 del contratto, unitamente a ogni accessorio connesso.
Della cessione dei crediti è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del
07.08.2021 (cfr. all. C fasc. convenuta).
L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale precisa che i crediti oggetto della cessione sono “i crediti "deteriorati" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e sono originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1975 ed il
2019”.
Ciò posto, nel caso di specie deve ritenersi che il credito per cui è causa afferisce a un finanziamento concluso nel periodo sopra indicato, essendo stato il contratto di mutuo concluso nel 2003, e lo stesso può qualificarsi come deteriorato, stante l'inadempimento allegato dalla creditrice e non risultando prova dell'adempimento.
Ad ogni modo, va osservato che, a conferma definitiva che il credito oggetto di causa è stato ricompreso nell'accordo di cessione sopra richiamato, la banca cedente ha emesso in data 02.11.2021 una dichiarazione con cui ha ammesso che il credito relativo al rapporto “NDG: 300193627
DENOMINAZIONE: ” ha costituito oggetto di Parte_2
cessione in favore dell'odierna convenuta in base al contratto di cessione del 02.08.2021 e oggetto di pubblicazione in G.U. il 07.08.2021 (cfr. all. 3 fasc. convenuta).
Va osservato che a fronte dell'allegazione di parte convenuta secondo cui l'NDG sopra richiamato contrassegna esattamente il rapporto scaturente dal mutuo per cui è causa la parte attrice non ha fornito alcuna specifica contestazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, in assenza di elementi di segno contrario e stante il rilievo decisivo che può assegnarsi alla dichiarazione della cedente, deve ritenersi accertato che il credito per cui è causa è nella titolarità della creditrice precettante, sicché il motivo di opposizione è infondato.
Circa la contestata nullità del precetto per difetto di legittimazione di in CP_4
ragione della nullità della procura alle liti del difensore, va osservato che la censura si presenta radicalmente generica, non avendo la parte attrice illustrato compiutamente in cosa consista la censura proposta, considerato che la procura alle liti non è rilevante per l'emissione di un precetto, che è un atto stragiudiziale e non un atto processuale, sicché per esso non assume rilievo la procura alle liti del difensore.
Infine, in via subordinata, la parte attrice rileva che “Il precetto non indica quante e quali rate il non avrebbe pagato e quando sia stata dichiarata la decadenza dal Pt_3
beneficio del termine. Tuttavia visto l'importo di euro 175 mila euro di capitale appare evidente che le rate non pagate dal debitore siano molte e persistenti da anni. Pertanto andrà dichiarato il concorso di colpa totale o parziale della convenuta nella verificazione del credito”, chiedendo di conseguenza la riduzione del credito oggetto di precetto in misura proporzionale al concorso di colpa della precettante.
Il motivo è infondato.
In linea generale, va rilevato che “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Civ. n. 8906/2022).
Pertanto, il creditore che emette un atto di precetto non è tenuto a indicare in esso i criteri analitici di determinazione del credito, sicché non è necessario indicare nel precetto il numero delle rate scadute o altre informazioni come quelle richiamate dall'attrice.
Ciò posto, la censura inerente a un asserito concorso di colpa della convenuta nell'inadempimento appare generica, non compiutamente motivata, sicché le allegazioni offerte dall'attrice non consentono di comprendere in cosa sia consistita la colpa della convenuta, né in che modo la stessa abbia contribuito all'aggravarsi del debito del mutuatario.
Ciò importa l'infondatezza del motivo di opposizione in esame.
In conclusione, le domande proposte dall'attrice vanno respinte in quanto infondate.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2535/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 6.500,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 14.01.2025 IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia