Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.SA Lidia Greco Presidente estensore dott.SA Venera Condorelli Giudice dott.SA Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7758/2024 R.G.,
PROMOSSA DA nata a [...] l'[...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'Avv. Rita Maccarrone giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Marina Florio, giusta procura in atti;
convenuto
Con l'intervento del pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, premettendo di avere contratto Parte_2
matrimonio con in Pedara il 23/09/2021 dal quale è nata la figlia Controparte_1 Per_1
il 17/07/2022, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito.
1
steSA nella casa familiare ed assegnazione di quest'ultima in qualità di genitore collocatario della figlia minore;
di stabilire puntualmente tempi e modalità del diritto di visita del padre, da concordare in sede di comparizione;
di disporre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento della figlia minore , oltre gli aggiornamenti annuali ISTAT, con assegno unico Per_1
universale da ripartire al 50% tra i coniugi, così come le spese straordinarie, comprese quelle di baby sitter, sanitarie, scolastiche, ricreative e sportive.
Si è costituito in giudizio evidenziando il raggiungimento di un accordo Controparte_1
tra le parti, così come da istanza congiunta allegata alla comparsa di costituzione.
Il convenuto ha dato atto della concorde e rispettiva volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha chiesto di disporre la conversione del rito da giudiziale in consensuale e, per l'effetto, di pronunciare ed omologare la separazione consensuale alle condizioni sottoscritte dai coniugi.
Il convenuto ha altresì rilevato che le parti concordemente hanno chiesto di rinunciare alla personale comparizione e di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il giudice, preso atto della superiore richiesta, con provvedimento del 17/02/2025 ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito delle citate note.
Nell'istanza a firma congiunta allegata alla memoria di costituzione, entrambe le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, e previa rinuncia della ricorrente di tutte le richieste, allegazioni e conclusioni in seno al ricorso introduttivo, hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale con conseguente richiesta di omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1) Le parti sono libere di fiSAre la loro residenza ovunque lo ritengono opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge e si rilasciano espresso e reciproco consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio e si obbligano, altresì, a tenere una condotta moralmente corretta e a prestarsi reciproco rispetto, sotto pena delle sanzioni civili e penali;
2) La figlia minore nata a [...] il [...] resta affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Catania nella via
San Paolo n. 66 di proprietà esclusiva del sig. ; Controparte_1
3) La casa coniugale sita in Catania, via San Paolo n. 66 con annesso garage, viene assegnata alla
DO.SA , quale genitore collocatario prevalente della figlia minore;
Parte_1
2 4) Il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, oltre fine settimana alternati, secondo la seguente calendazione:
- il martedì dall'uscita asilo/scuola (o alle ore 14,00 in caso di mancanza di impegni scolastici), per poi riaccompagnarla presso il domicilio coniugale alla madre alle ore 20,00;
- il giovedì dall'uscita dell'asilo/scuola (o alle ore 14,00 in caso di mancanza di impegni scolastici), con pernottamento ed accompagnamento all'asilo/scuola il giorno seguente (o alle ore 14,00 in caso di mancanza di impegni scolastici);
- nonché il 1° ed il 3° fine settimana del mese, con prelievo dall'uscita dell'asilo/scuola (o dalle ore 10 in mancanza di impegni scolastici) fino alle ore 20,00 della domenica;
- con riferimento al periodo estivo (per l'estate 2025 in un'ottica di gradualità) rimarrà con il Per_1
padre 4 fine settimana prolungati dal giovedì fino alle ore 20,00 della domenica;
detti fine settimana devono essere compresi tra i mesi di giugno e settembre e saranno comunicati e concordati entro il 31 maggio;
- dall'estate 2026, il padre terrà con sé la minore per complessivi 30 giorni, anche frazionabili, durante tale periodo la madre potrà effettuare videochiamate e vedere e tenere con sé la bambina, previ accordi con il padre circa le modalità, i termini e i tempi, tale periodo dovrà coincidere nei periodi di interruzione della frequenza scolastica della minore, sempre da comunicarsi e concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno.
- quanto al periodo Natalizio (per il corrente anno 2024) trascorrerà con il padre il giorno Per_1
della vigilia, ossia dalle ore 10,00 del 24 Dicembre fino alle ore 12,00 del 25 Dicembre (resterà con la mamma dal 25 Dicembre alla sera del 26 Dicembre); nonché dalle ore 12 del 1° Gennaio alle ore
20,00 del 2 (con la mamma trascorrerà la vigilia del Capodanno, ossia il 31 Dicembre fino alle ore
12,00 del 1 Gennaio); dalle ore 10,00 del sabato 4 Gennaio alle ore 12,00 del 6 Gennaio.
- Dal Natale 2025, ciascun genitore trascorrerà con 7 giorni non consecutivi con Per_1
pernottamento, di cui 3 giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni della vigilia del Natale o del
Natale; 2 giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni della vigilia del Capodanno o del Capodanno
e 2 giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni della vigilia dell'Epifania o della Epifania. Per facilitare la regolamentazione nel rispetto del principio di alternanza tenuto conto di quanto stabilito per l'anno 2024, si prevede che i periodi di permanenza saranno ripartiti nel modo seguente con decorrenza dal 2025, da alternarsi di anno in anno tra i genitori: dalle ore 10,00 del 22 Dicembre alle ore 12,00 del 25 Dicembre (mamma) ovvero
3 dalle ore 12,00 del 25 Dicembre alle ore 20,00 del 27 Dicembre (papà);
dalle ore 10,00 del 30 Dicembre alle ore 12,00 del giorno 1° Gennaio (papà) ovvero dalle ore 12,00 del 1° Gennaio alle ore 20,00 del 3 Gennaio (mamma);
dalle ore 10,00 del 5 Gennaio alle ore 12,00 del 6 Gennaio (mamma) ovvero dalle ore 12,00 del 6 Gennaio alle ore 20,00 del 7 Gennaio (papà).
- quanto al periodo Pasquale, trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi comprensivi ad anni Per_1
alterni del giorno di Pasqua o del lunedi dell'Angelo.
La minore trascorrerà la festa della mamma e quella del papà di ogni anno, rispettivamente, con la madre e con il padre;
in occasione dei compleanni e delle ricorrenze dei parenti paterni, la bambina resterà presso il padre, mentre in occasione dei compleanni e delle ricorrenze dei parenti materni resterà con la madre. II compleanno della minore e le maggiori ricorrenze o altre festività (per esempio: 1° Novembre. 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno) saranno trascorse da entrambi i genitori che avranno cura di organizzarle nel rispetto reciproco, consentendo che, ad anni alterni, si trascorra il pranzo con l'uno o la cena con l'altro.
La superiore regolamentazione è sempre da intendersi "salvi diversi e migliori accordi tra le parti” e compatibilmente alle esigenze anche lavorative delle parti.
5) Eventuali viaggi, spostamenti temporanei fuori dal territorio italiano andranno preventivamente concordati e condivisi tra le parti e, per l'effetto, solo in caso di accordo da intervenire per iscritto, ciascun coniuge potrà ritenersi autorizzato a condurre seco la minore anche solo per brevi periodi e verrà, per singole finalità, rilasciato il consenso al rilascio del paSAporto o di altro documento valido per l'espatrio;
6) Il dott. si obbliga a rilasciare la casa coniugale entro 7 giorni dalla sottoscrizione del CP_1
presente accordo e comunque non oltre il 31.12.2024, comunicando sin d'ora che si trasferirà presso il seguente domicilio: Mascalucia, via Torre del Filosofo 8;
7) La dott.SA provvederà alla voltura di tutte le utenze asserventi la casa coniugale e della Parte_1
relativa al medesimo immobile, entro e non oltre il 31.12.2024, a decorrere dalla cui data CP_2
resteranno tutti i relativi costi ed oneri ad esclusivo carico della steSA. In difetto del rispetto di tale adempimento, in ogni caso, il dott. è autorizzato a provvedere alla relativa disdetta di tutte le CP_1
suddette utenze sin dal 1 Gennaio 2025;
8) ) Il dott. nel rispetto delle scadenze di cui sopra, si obbliga a far data Gennaio 2025 a CP_1 versare alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , la somma mensile di € Per_1
4 300,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento mediante accredito nella postepay evolution Iban [...] intestata alla DO.SA Persona_2
oltre gli aggiornamenti annuali ISTAT;
9) Il dott. si obbliga al pagamento delle spese straordinarie della figlia minore nella misura del CP_1
50%: in difetto di accordo le parti faranno riferimento al Protocollo del 25.07.2018 del Tribunale
Civile di Catania, specificando sin d'ora che i coniugi concordano di escludere dal novero di tali spese eventuali costi di baby sitter (nel senso che ove necessiti tale ausilio, ciascun genitore provvederà unilateralmente al pagamento per quanto gli sia neceSArio) mentre per le spese mediche si specifica che il pediatra di base della minore è la DO.SA , cosicché eventuali prescrizioni o visite Per_3
mediche specialistiche a pagamento andranno sempre preventivamente comunicate e concordate tra le parti;
10) La retta mensile dell'asilo nido di € 450,00 resta a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% fino al compimento del sesto anno di età di (17.07.2028): in tal senso anche al fine di Per_1 accedere al bonus asilo, il DO. corrisponderà alla DO.SA la somma di € 225,00, CP_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 del mese di riferimento e dal canto suo la dott.SA provvederà Parte_1
al pagamento della retta mensile inviando copia della ricevuta al coniuge unitamente alla richiesta del bonus asilo la cui quota parte (50%) sarà da quest'ultima mensilmente restituita e corrisposta al entro giorno 30 del mese di riferimento. Parimenti la DO.SA si obbliga a rifondere CP_1 Parte_1
al DO. il 50% degli arretrati bonus asilo - presso il seguente IBAN CP_1
[...] del conto BNL intesteto allo stesso – Controparte_1
già richiesti per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre, non appena le verranno erogati;
11) Tutti i benefici fiscali, sussidi pubblici, l'AUU, il bonus asilo, verranno ripartiti tra i coniugi al
50%;
12) I coniugi si obbligano a chiudere entro il 31.12.2024, il conto corrente cointestato n.
001064130295, aperto il 06.12.2022 presso l'Agenzia n. 17/163 di per la creazione di CP_3
una polizza n. 50014984033 stipulata dal finalizzata ad un piano di accumulo la cui CP_1 beneficiaria è la piccola : resta fermo che la somma ivi accantonata di € 6.000,00 integralmente Per_1
versata dal dott. resterà vincolata in favore della minore che potrà fruirne al compimento della CP_1
maggiore età, come previsto contrattualmente e detratti eventuali costi per interessi e spese richieste dall'ufficio;
5 13) Il dott. provvederà ad asportare dalla casa coniugale i seguenti beni di sua esclusiva CP_1 proprietà: tavolo, divano, e pianoforte ubicati all'interno del salone doppio, i mobili dello studio personale ubicati nella prima stanza sulla destra, la struttura del letto ed il mobile TV ubicati nella stanza ammezzato entro e non oltre il 30 giugno 2025;
14) I genitori assumono l'obbligo di provvedere e di vigilare sulla cura, educazione ed istruzione della minore, tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed ispirazioni. In capo ad essi permane, come per legge, la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale, che eserciteranno congiuntamente per le decisioni di straordinaria amministrazione, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno esercitate disgiuntamente, a seconda dei periodi di permanenza della figlia minore presso ciascuno di essi”.
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo tra le parti, ha rimesso la causa al Collegio, ed ha mandato gli atti al p.m. per il parere.
Il p.m. nulla ha opposto.
Nel merito, il Collegio ritiene che il superiore accordo sia meritevole di accoglimento, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o alle esigenze della prole minore di età, garantendo l'accesso alla bigenitorialità.
Le spese vanno compensate, stante la precisazione congiunta delle conclusioni ed in conformità alla richiesta formulata dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7758/2024 R.G., ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni indicate in parte Controparte_1
motiva; ordina che la presente sentenza sia trasmeSA a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Pedara (atto n. 84, parte 2, serie A, anno 2021);
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 23/04/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.SA Lidia Greco
6