Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4231 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
Parte_1 nata a [...] il [...], ivi residente a[...], con gli Avv. Luigi Fraia e Angela Fraia per procura in atti e presso il cui studio in Corigliano - Rossano, via Papa Urbano VIII n. 8 elegge domicilio
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 - P. IVA P.IVA 2 ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: indebito previdenziale/azione di accertamento negativo
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'CP_1 al fine di sentir accertare insussistente l'obbligo di restituzione della somma richiesta in ripetizione dall' CP_1 con provvedimento in atti, assumendo che, dopo aver ottenuto l'anticipazione dell'indennità NASPI per inizio di attività imprenditoriale, non ha potuto proseguirla trovandosi costretta ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato.
L'CP 1 ha resistito al ricorso instando per il suo rigetto per infondatezza.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito delle note scritte nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Valga premettere che è pacifico oltre che documentato che in data 7.9.2022 la ricorrente ha presentato istanza amministrativa per l'indennità NASPI e che l'CP_1 ha accolto la domanda con decorrenza dal
7.9.22; successivamente, l'CP 1 ha accolto la domanda amministrativa presentata in data 26.2.2023 con cui la ricorrente ha richiesto l'anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASPI, erogando l'importo spettante in un'unica soluzione in data 15/03/2023 per un importo lordo di € 9.968,06 e un importo netto di € 7675,41.
Tanto premesso, con comunicazione del 19.6.2024 1'CP 1 ha richiesto la restituzione dell'indennità di anticipazione Naspi per un importo complessivo di euro 9.152,84 siccome indebitamente percepita, in assenza dei requisiti di legge.
La ricorrente ha quindi instaurato l'odierno giudizio al fine di sentir dichiarare che nulla deve restituire all' CP_1, posto che dopo aver intrapreso attività di lavoro autonomo, non ha potuto proseguirla ed avendo quindi accettato un rapporto di lavoro subordinato dal 25.10.2023.
L'CP 1, avendo verificato che la ricorrente ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato in data
4.5.2023 entro il termine di scadenza del periodo per cui l'indennità è stata riconosciuta (15.09.2024) ha richiesto la restituzione dell'intera anticipazione della Naspi, sulla base della previsione di cui all'art. art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015.
Orbene, come noto, la Corte Costituzionale (sent. n. 194/2021) chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che prevede che «[i]l lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
NASPI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta», ha evidenziato che la disposizione censurata, per favorire la ricollocazione del lavoratore, involontariamente inoccupato, al di fuori del mercato del lavoro subordinato, consente all'avente diritto al trattamento NA SpI di ottenerne la corresponsione anticipata per poter avviare un'attività autonoma, di impresa o in forma cooperativa. Più specificamente, l'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 stabilisce al comma 1 che «[i]l lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio». Qualora, però, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NA SpI, la disposizione censurata stabilisce che egli è tenuto a restituire «per intero>>
l'anticipazione ottenuta, eccettuando la sola ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Nella citata sentenza n. 194 del 2021, la Corte Costituzionale ha sottolineato come il presupposto dell'incentivo in esame al pari di quelli che ne costituiscono i precedenti, ovvero la corresponsione anticipata dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), di cui all'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e, in un contesto normativo diverso, l'indennità di mobilità erogata in via anticipata ex art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) consista nell'agevolare il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine «di favorire il reimpiego del lavoratore "disoccupato" in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato».
Più di recente, poi, nella sentenza n. 38 del 2024 - che ha scrutinato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 41, primo comma, Cost., l'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui «nell'interpretazione datane dal diritto vivente della Corte di cassazione», esclude la compatibilità della indennità di mobilità ricevuta ratealmente e periodicamente con lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, imponendo al lavoratore autonomo la necessità della richiesta di corresponsione anticipata, pena la perdita del diritto la Consulta ha evidenziato che anche tale
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modalità di erogazione costituisce «una sorta di finanziamento destinato a uno scopo, quello dell'investimento in un'attività autonoma o di impresa, per far fronte alle spese iniziali dell'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, così fuoriuscendo dal mercato del lavoro dipendente».
L'erogazione della NA SpI, in via anticipata e in una unica soluzione, costituisce dunque, per la finalità che intende perseguire, una modalità di corresponsione del beneficio del tutto peculiare rispetto alla erogazione "ordinaria" della stessa indennità; se il lavoratore inoccupato non intende avvalersi di tale incentivo all'autoimprenditorialità, la NA SpI segue la disciplina prevista, in particolare, dagli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 22 del 2015. Al di fuori dell'opzione per l'erogazione anticipata, infatti, l'art. 5 del d.lgs. n.
22 del 2015 stabilisce che «[1]a NA SpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione [...] >>
Per come rilevato nella successiva sentenza n. 90/2024, Deve innanzi tutto evidenziarsi che questa
Corte, con la sentenza n. 194 del 2021, ha già valutato la disciplina oggetto dell'odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l'attività per la quale è stato corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del d.lgs.
n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. È l'ipotesi di un'attività di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l'anticipazione della
NASPI. Questa Corte ha inoltre rimarcato che l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore "disoccupato" in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che [s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo" in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo». Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica».
Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che «l'obbligo restitutorio è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa».
Posto, poi, che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura "sanzionatoria", questa Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di
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un'attività di lavoro autonomo». Pur riconducendo tale disciplina, di particolare rigore, alla discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, questa Corte, con la medesima sentenza, ha comunque evidenziato la possibilità di «ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con la spettanza dell'erogazione periodica - non già anticipata - della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015)».
5.2.- I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n.
38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASPI. Quest'ultimo infatti beneficiando dell'erogazione integrale, senza
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essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della
NASPI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve "mettere in conto" il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza.
Tuttavia, prosegue la Corte nella sentenza in esame, "Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NA SpI. Anche per questa fattispecie particolare la disposizione censurata impone che il percettore dell'anticipazione dell'indennità, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NA SpI, sia tenuto a restituire «per intero» l'anticipazione ottenuta, benché l'attività imprenditoriale non sia proseguita a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà. In tale evenienza, però, emerge per un verso che, qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si verte in una situazione in cui possa esserci mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa» (sentenza n. 194 del 2021). Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile. A fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata;
ciò che fa diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, «vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore» (sentenza n. 8 del 2023). In questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso. Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari. Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l'attività imprenditoriale, per la quale l'anticipata liquidazione della NA SpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché l'obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell'attività d'impresa. Se, dunque, il rischio di impresa come già rilevato - comporta la non irragionevolezza dell'obbligo della restituzione integrale quando l'attività imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell'attività aziendale, che abbiano portato all'insuccesso della stessa, ciò non può predicarsi ove la prosecuzione dell'attività sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per un fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore, il quale infine rinunci a continuarla. È quanto accade, in particolare, se l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa derivi da condizioni di forza maggiore, come nella specie per il factum principis rappresentato dalle misure di contrasto della pandemia da
COVID-19 e dalle relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, solo alleviate da sostegni e provvidenze, o derivi da altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell'incentivo. 6.- In definitiva, senza la necessaria parametrazione dell'obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata vìola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all'art. 3 Cost. 7.- La questione di legittimità costituzionale è fondata anche in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 4, primo comma, Cost. La disposizione censurata, nel prevedere l'obbligo restitutorio integrale dell'anticipazione quando la prosecuzione dell'attività di impresa sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell'indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l'attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NA SpI. Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l'anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere - senza lavorare, appunto - la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza. È configurabile, pertanto, la violazione altresì dell'art. 4 Cost., il quale è declinato finanche come «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». 8.- Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura. 9.- Così accertata la violazione dei parametri costituzionali evocati dal rimettente, si tratta ora di stabilire un rimedio appropriato a tale violazione. Il giudice a quo aspira a una pronuncia che sostituisca l'attuale obbligo restitutorio integrale con la previsione di criteri di flessibilità che permettano di adeguare la decisione al caso concreto, laddove il lavoratore, percettore dell'anticipazione della NA SpI, non abbia potuto continuare l'attività imprenditoriale a cagione di una situazione di forza maggiore o di una sopravvenuta causa a lui non imputabile. Ritiene questa Corte che i vizi denunciati possano essere rimediati proporzionando l'obbligo restitutorio alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall'indennità della NA Spl. Con riferimento a tale periodo la NA SpI risulta, in parte qua, priva di causa e quindi indebita;
alla estensione di tale periodo, pertanto, va commisurato l'obbligo restitutorio come soluzione adeguata ad assicurare il rispetto dei sopra richiamati parametri di legittimità costituzionale. 10.- Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della
NASPI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della
Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente pur invocando la sentenza n. 90/2024, non allega né tanto meno prova di essersi trovata per causa sopravvenuta ed imprevedibile a sé non imputabile –
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nell'impossibilità di proseguire nell'attività di impresa;
anzi non è neppure acquisita prova che tale attività sia stata realmente intrapresa, risultando soltanto l'apertura di partita IVA e la tempistica con cui la stessa ha chiesto e ottenuto la cancellazione induce a ritenere che, in realtà, sia stato perseguito proprio quell'intento fraudolento per il quale il legislatore ha previsto la norma in questione, posto che la ricorrente neppure si premura di indicare le ragioni della mancata prosecuzione dell'attività autonoma.
-Invero, parte ricorrente ha aperto la partita IVA per lo svolgimento di attività autonoma neppure precisata che l' CP_1 contesta a monte persino che sia stata realmente intrapresa (indicata quale “attività
a partita IVA") in data 16.2.2023, presentando la domanda di anticipazione Naspi in data 26.2.2023 e richiedendo la cancellazione della partita Iva già il successivo 21 luglio 2023, dopo soltanto un lasso di tempo molto breve di soli cinque mesi.
In ogni caso, parte ricorrente non indica le ragioni per la quali “non ha potuto proseguire l'attività” e, pertanto, sussiste il suo obbligo di restituzione integrale in assenza di prova che tale prosecuzione di attività sia divenuta impossibile per fatto sopravvenuto non imputabile.
A tanto consegue che parte ricorrente non ha assolto all'onere di provare il suo diritto alla legittima fruizione della prestazione.
Comprovata l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dall'indennità, in assenza di allegazione e prova delle ragioni per le quali asserisce di non aver potuto proseguire l'attività di lavoro autonomo, parte ricorrente è incorsa nella decadenza di legge con conseguente obbligo di restituzione integrale.
In merito al quantum si osserva che l'CP 1 ha correttamente richiesto la restituzione della somma di euro 9.152,84 euro. Invero, dall'importo lordo di euro 9968.06 euro occorre sottrarre l'IRPEF per euro
2292,65 siccome la NA SpI viene tassata secondo i criteri ordinari, essendo assimilata al reddito di lavoro dipendente e, anche se anticipata, non viene tassata con un'imposta sostitutiva ma è soggetta a tassazione secondo le aliquote IRPEF vigenti. L'CP_1, in qualità di sostituto d'imposta, applica una ritenuta alla fonte sull'importo erogato, determinata in base agli scaglioni di reddito previsti dalla normativa fiscale a tanto consegue che l'importo ricevuto è già al netto delle imposte dovute. Per come condivisibilmente rilevato dall' CP 1, Successivamente in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà includere l'importo lordo della NASPI anticipata nel reddito complessivo, e l'imposta effettiva sarà calcolata in base all'aliquota media del reddito complessivo dell'anno in corso.
Pertanto, l'importo della ritenuta applicata dall' CP 1 potrebbe differire dall'imposta effettivamente dovuta, rendendo necessario un conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, ma tale è un aspetto che non interessa l'CP 1 in quanto vertente esclusivamente tra percettore e Fisco. Pertanto sulle somme dovute è stata legittimamente operata la trattenuta IRPEF, se la stessa è inferiore rispetto al dovuto gli Uffici finanziari iscriveranno a ruolo la differenza, se invece è maggiore sempre gli Uffici finanziari procederanno al rimborso. In ogni caso l'CP 1 estranea a tale rapporto fiscale, ha diritto al recupero per l'intero.
Pertanto, la ricorrente è tenuta nei confronti dell'CP 1 alla restituzione della somma al lordo,
impregiudicato di poi il rapporto con l'amministrazione finanziaria cui potrà eventualmente richiedere il rimborso.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento - nella misura liquidata in dispositivo delle spese di lite in base all'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti