Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 789/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 789 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 27.2.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Vittorio Veneto n.17 presso lo studio dell'avv.to Fabio Messina che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 10.5.2024 - premettendo di essersi unito in matrimonio Parte_1 in Bordighera il 10.5.2013 con e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1
(22 anni, essendo nata il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 14.10.2021 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non avanzava alcuna domanda di carattere economico.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, nulla opponendo alla domanda in punto status, contestava invece l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne, chiedendo pertanto assegnazione della casa coniugale e contributo paterno al mantenimento di in misura non Per_1 inferiore ad € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 15.1.2025 le parti riferivano di aver medio tempore raggiunto un accordo al fine di rassegnare conclusioni congiunte nella causa divorzile. Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del
Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio presentato da Parte_1
è fondato e deve essere accolto in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla riferita volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal
Collegio; accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti il mantenimento della figlia maggiorenne prevedendo un contributo Per_1 paterno adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ventimiglia il 19.9.1993 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 789/2024 R.G.A.C.C.
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto Controparte_1 agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1993, al n. 54, parte II, serie A;
2) assegna ad la casa coniugale sita in Ventimiglia, Vico Oliva Controparte_1
n.6 attualmente in comproprietà tra i coniugi ed acquistata in regime di comunione legale con atto a rogito Notaio Viale del 31/05/2002 (Rep. N. 133693
- Racc. n. 17993), contraddistinta a Catasto Fabbricati del predetto Comune, al foglio 65, mappale 116, sub 5, cat. A/3, classe 3, consistenza 7 vani, rendita € 686,89 ove la stessa continuerà a risedere unitamente alla figlia maggiorenne
. Per_1
Con impegno assunto dalle parti - quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale - di provvedere al trasferimento a titolo gratuito delle rispettive quote di comproprietà del predetto immobile in favore della figlia , con riserva di usufrutto vitalizio in favore di entrambi i Per_1 genitori e divieto espresso di trasferimento a terzi di tale diritto;
trasferimento da formalizzare con atto notarile entro e non oltre la data del 31.3.2025.
Con ulteriore accordo a che le residue rate del mutuo ipotecario n. 74226938 e del prestito personale n. 76182415 in essere presso Banca Intesa Sanpaolo -
Filiale di Ventimiglia, restino a carico esclusivo di sino alla Controparte_1 totale estinzione dei rapporti medesimi.
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia
, maggiorenne ma economicamente non indipendente, mediante Per_1 versamento a mani della stessa di un assegno dell'importo di € 200,00 mensili da corrispondersi mediante bonifico bancario su c/c ad essa intestato entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti che potranno sempre essere sostenute senza preventivo accordo;
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 789/2024 R.G.A.C.C.
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 21.3.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4