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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 2180 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. PRIOLO ROSALIA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. PALESANO SERGIO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 16/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 321,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 17/02/2024 la ricorrente in epigrafe, dipendente del con la qualifica di funzionario amministrativo Controparte_1
con incarico di posizione organizzativa conferitale come “Responsabile coordinamento Affari Generali - gestione del personale, trattamento dati e anticorruzione”,
1 deduceva che l'amministrazione resistente aveva indebitamente operato, sulla retribuzione di risultato degli obiettivi raggiunti per l'anno 2022, una indebita compensazione per un debito di €. 780,86 determinato da una violazione del codice della strada.
Affermava dunque la illegittimità di detta compensazione e concludeva con la domanda di condanna di parte resistente alla restituzione della somma;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 16/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto chiarire che oggetto del presente giudizio non
è, né potrebbe esserlo, la legittimità o meno, quale che ne sia il profilo, delle sanzioni amministrative elevate nei confronti della ricorrente.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto dell'amministrazione resistente di procedere alla compensazione, possibilità contesta dalla ricorrente;
- rilevato che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “La compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, omogenei ed esigibili, quali desumibili dai rispettivi titoli costitutivi.” (così Cassazione civile, sez. I, 03/11/2023, n. 30677);
- rilevato che, nel caso di specie, deve necessariamente affermarsi che entrambi i crediti rivestano tali caratteri. In particolare, deve ritenersi certo, liquido, ed esigibile il credito opposto dall'amministrazione, che non risulta essere stato contestato nelle competenti sedi né, come già evidenziato, potrebbe essere contestato in questa sede;
- rilevato poi che il credito opposto in compensazione rientra senz'altro nei limiti previsti per la pignorabilità delle somme dovute a titolo di retribuzione, trattandosi di una quota parte della retribuzione annuale dovuta a titolo di PEO;
- rilevato che, ai sensi dell'articolo due del regolamento dell'ente, rientra nella nozione di entrata patrimoniale “…in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al comune”, cosicché anche sotto questo punto di vista non può negarsi il diritto dell'amministrazione di procedere alla compensazione;
- rilevato, infine, che alla luce della documentazione prodotta (cfr. docc. 4 e 5 fasc. resistente) emerge chiaramente che il ha pubblicato all'albo pretorio non CP_1 solo la determina relativa al calcolo delle posizioni economiche organizzative in generale, ma anche l'elenco delle posizioni per le quali ha proceduto a compensazione, ivi inclusa quella della ricorrente, che dunque è stata posta in
2 condizione di apprendere della compensazione oggi contestata;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo anche in materia di spese di lite
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 16/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 2180 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. PRIOLO ROSALIA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. PALESANO SERGIO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 16/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 321,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 17/02/2024 la ricorrente in epigrafe, dipendente del con la qualifica di funzionario amministrativo Controparte_1
con incarico di posizione organizzativa conferitale come “Responsabile coordinamento Affari Generali - gestione del personale, trattamento dati e anticorruzione”,
1 deduceva che l'amministrazione resistente aveva indebitamente operato, sulla retribuzione di risultato degli obiettivi raggiunti per l'anno 2022, una indebita compensazione per un debito di €. 780,86 determinato da una violazione del codice della strada.
Affermava dunque la illegittimità di detta compensazione e concludeva con la domanda di condanna di parte resistente alla restituzione della somma;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 16/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto chiarire che oggetto del presente giudizio non
è, né potrebbe esserlo, la legittimità o meno, quale che ne sia il profilo, delle sanzioni amministrative elevate nei confronti della ricorrente.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto dell'amministrazione resistente di procedere alla compensazione, possibilità contesta dalla ricorrente;
- rilevato che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “La compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, omogenei ed esigibili, quali desumibili dai rispettivi titoli costitutivi.” (così Cassazione civile, sez. I, 03/11/2023, n. 30677);
- rilevato che, nel caso di specie, deve necessariamente affermarsi che entrambi i crediti rivestano tali caratteri. In particolare, deve ritenersi certo, liquido, ed esigibile il credito opposto dall'amministrazione, che non risulta essere stato contestato nelle competenti sedi né, come già evidenziato, potrebbe essere contestato in questa sede;
- rilevato poi che il credito opposto in compensazione rientra senz'altro nei limiti previsti per la pignorabilità delle somme dovute a titolo di retribuzione, trattandosi di una quota parte della retribuzione annuale dovuta a titolo di PEO;
- rilevato che, ai sensi dell'articolo due del regolamento dell'ente, rientra nella nozione di entrata patrimoniale “…in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al comune”, cosicché anche sotto questo punto di vista non può negarsi il diritto dell'amministrazione di procedere alla compensazione;
- rilevato, infine, che alla luce della documentazione prodotta (cfr. docc. 4 e 5 fasc. resistente) emerge chiaramente che il ha pubblicato all'albo pretorio non CP_1 solo la determina relativa al calcolo delle posizioni economiche organizzative in generale, ma anche l'elenco delle posizioni per le quali ha proceduto a compensazione, ivi inclusa quella della ricorrente, che dunque è stata posta in
2 condizione di apprendere della compensazione oggi contestata;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo anche in materia di spese di lite
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 16/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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