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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 2/04/2025, alle ore 10:36, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 13370/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.35 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 13370 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Parte_1
Addì ______________ GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Rilasciata spedizione in presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Ricasoli 48; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] ______________________
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, Il Cancelliere ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO e
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 2/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dal 1°/05/2024.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 1°/03/2023, , in Parte_1 contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza CP_2 di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n°
18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (5/03/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e CP_2 insisteva per il rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 1/11/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni CP_2 formulate dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 2/04/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetta da “Poliartralgie diffuse da poliartropatie a severa incidenza Pt_1 funzionale (gonartrosi, coxartrosi, artrosi dei cingoli scapolari, rachidiscoartrosi, etc…) complicate da obesità viscerale di tipo ginoide in soggetto iperteso con valvulopatia mitro- tricuspidale, con malattia veno-linfatica degli arti inferiori e con incontinenza urinaria stabilizzata e I.R.C.; ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata ed ipovisus in pseudofachica (FACO + IOL) in OO”.
E ha concluso che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dei benefici richiesti, a decorrere dal 1°/05/2024, “a circa sei mesi dalle operazioni peritali, epoca in cui la condizione generale della periziata si sono aggravate, determinando l'obiettività rilevata ai giorni nostri”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta, dichiarando che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e per il riconoscimento dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma
3, L.104/92, a decorrere dal 1°/05/2024.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva anche all'epoca di presentazione del ricorso in opposizione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_2 provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 2/04/2025, alle ore 10:36, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 13370/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.35 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 13370 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Parte_1
Addì ______________ GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Rilasciata spedizione in presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Ricasoli 48; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] ______________________
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, Il Cancelliere ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO e
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 2/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dal 1°/05/2024.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 1°/03/2023, , in Parte_1 contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza CP_2 di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n°
18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (5/03/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e CP_2 insisteva per il rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 1/11/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni CP_2 formulate dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 2/04/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetta da “Poliartralgie diffuse da poliartropatie a severa incidenza Pt_1 funzionale (gonartrosi, coxartrosi, artrosi dei cingoli scapolari, rachidiscoartrosi, etc…) complicate da obesità viscerale di tipo ginoide in soggetto iperteso con valvulopatia mitro- tricuspidale, con malattia veno-linfatica degli arti inferiori e con incontinenza urinaria stabilizzata e I.R.C.; ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata ed ipovisus in pseudofachica (FACO + IOL) in OO”.
E ha concluso che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dei benefici richiesti, a decorrere dal 1°/05/2024, “a circa sei mesi dalle operazioni peritali, epoca in cui la condizione generale della periziata si sono aggravate, determinando l'obiettività rilevata ai giorni nostri”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta, dichiarando che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e per il riconoscimento dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma
3, L.104/92, a decorrere dal 1°/05/2024.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva anche all'epoca di presentazione del ricorso in opposizione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_2 provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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