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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. /12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice rel dott. Nicola Del Vecchio Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12/2025 del ruolo generale
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. SPROCATI EBE e SIVIERO LORENZA
( ) VIA GIORDANO BRUNO, 4 ROVIGO, elettivamente C.F._2
domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. GUERZONI ANNA BARBARA, elettivamente domiciliate come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 724/2019, pubblicata dal Tribunale di Rovigo il
5.11.2019, accogliersi le seguenti conclusioni:
1.il sig. a partire dal mese di Pt_1
maggio 2025 corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributi al mantenimento CP_1
Pagina 1 della figlia , un assegno mensile di 200,00 euro, oltre alla quota di metà delle Per_1
spese straordinarie già previste nella sentenza di divorzio, per un periodo di due anni decorrenti dal mese di maggio 2025. L'obbligo del sig. cesserà automaticamente Pt_1 prima del decorso di due anni, qualora la figlia reperisca un'attività Per_1
lavorativa anche a tempo determinato in forza della quale percepisca una retribuzione non inferiore a 1.000,00 euro netti:
2. Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.01.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
modificare le condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 724/2019 pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 5.11.2029, chiedendo di disporre la revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della figlia ormai Per_1
maggiorenne, oltre alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, assumendo il venir meno dei presupposti fondanti le relative statuizioni, in quanto la figlia Per_1 avrebbe raggiunto l'autosufficienza economica.
Si è costituita in giudizio la quale si è opposta all'accoglimento Controparte_1
del ricorso, assumendo che la figlia della coppia non poteva ancora essere considerata come stabilmente entrata nel mondo del lavoro.
Con decreto del 10.1.2025 il presidente del Tribunale ha designato il giudice relatore, fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 4.4.2025 e dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc.
All'udienza indicata, il Collegio ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato, contestualmente precisando le conclusioni in conformità alla stessa e rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio già statuite nella sentenza n. 724/2019 di questo tribunale.
Il collegio ritiene conseguentemente di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, il raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede, a parziale modifica della sentenza n. 724/2019 pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 5.11.2019:
A. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
B. DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4.04.2025
Il Presidente
dott. Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Federica Abiuso
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice rel dott. Nicola Del Vecchio Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12/2025 del ruolo generale
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. SPROCATI EBE e SIVIERO LORENZA
( ) VIA GIORDANO BRUNO, 4 ROVIGO, elettivamente C.F._2
domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. GUERZONI ANNA BARBARA, elettivamente domiciliate come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 724/2019, pubblicata dal Tribunale di Rovigo il
5.11.2019, accogliersi le seguenti conclusioni:
1.il sig. a partire dal mese di Pt_1
maggio 2025 corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributi al mantenimento CP_1
Pagina 1 della figlia , un assegno mensile di 200,00 euro, oltre alla quota di metà delle Per_1
spese straordinarie già previste nella sentenza di divorzio, per un periodo di due anni decorrenti dal mese di maggio 2025. L'obbligo del sig. cesserà automaticamente Pt_1 prima del decorso di due anni, qualora la figlia reperisca un'attività Per_1
lavorativa anche a tempo determinato in forza della quale percepisca una retribuzione non inferiore a 1.000,00 euro netti:
2. Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.01.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
modificare le condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 724/2019 pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 5.11.2029, chiedendo di disporre la revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della figlia ormai Per_1
maggiorenne, oltre alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, assumendo il venir meno dei presupposti fondanti le relative statuizioni, in quanto la figlia Per_1 avrebbe raggiunto l'autosufficienza economica.
Si è costituita in giudizio la quale si è opposta all'accoglimento Controparte_1
del ricorso, assumendo che la figlia della coppia non poteva ancora essere considerata come stabilmente entrata nel mondo del lavoro.
Con decreto del 10.1.2025 il presidente del Tribunale ha designato il giudice relatore, fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 4.4.2025 e dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc.
All'udienza indicata, il Collegio ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato, contestualmente precisando le conclusioni in conformità alla stessa e rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio già statuite nella sentenza n. 724/2019 di questo tribunale.
Il collegio ritiene conseguentemente di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, il raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede, a parziale modifica della sentenza n. 724/2019 pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 5.11.2019:
A. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
B. DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4.04.2025
Il Presidente
dott. Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Federica Abiuso
Pagina 3