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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/12/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1395/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. RT GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1395/2025 promosso con ricorso depositato in data 15/07/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RINALDO CINZIA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. RINALDO CINZIA
e
(C.F. con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. BERTA SILVIA elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. BERTA SILVIA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE n. 2019/1111; ritenuta l'applicabilità della legge italiana, a norma dell'art. 8 del
Reg. UE n. 1259/2010;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli , n. Per_1
il 19.9.2012 in Feltre, , n. il 20.12.2017 in Feltre, e Persona_2
n. il 22.10.2020 in Feltre;
Per_3
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
rilevato che l'assenza di trascrizione del matrimonio (celebrato all'estero) nei registri dello stato civile italiani, non è di ostacolo
2 alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio,
sebbene insuscettibile di annotazione nei registri nei quali il matrimonio non è stato trascritto (v. Cass. sez. un. 28.10.1985 n.
5292);
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5.8.2009 in
Marocco da
Parte_1
e
CP_1
alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affido condiviso dei figli, con residenza presso la residenza presente e futura della madre, ed esercizio disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) assegnazione della casa coniugale al sig. e CP_1
conseguentemente estinzione del rapporto locatizio in capo alla signora quale parte conduttrice, a far data marzo Parte_1
2023, quanto al contratto di locazione datato 28.11.2012;
3) si stabilisce il seguente calendario per quanto concerne il diritto di visita e permanenza dei figli presso il padre: fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche ovvero il venerdì sera fino alla
3 domenica sera, i fine settimana devono intendersi alternati,
durante la settimana il padre potrà stare con i figli dall'uscita scolastica fino alle ore 21 quando li riporterà dalla madre, durante i giorni di martedì e giovedì, durante le vacanze estive potranno stare con il padre per due settimane consecutive come da accordi tra i genitori da prendersi entro il mese di maggio/giugno, le altre festività comprese quelle natalizie e pasquali verranno divise equamente secondo il criterio dell'alternanza, i figli potranno pernottare la notte presso il padre;
4) nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento fra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
5) i genitori provvederanno a mantenere i figli in forma diretta quando gli stessi sono con loro, il padre rinuncia espressamente all'assegno unico universale per i figli minori a favore della moglie che pertanto sarà da lei usufruito al 100%, il padre corrisponderà il
50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo del
Tribunale di Belluno del 21/10/21.
6) viene dato atto che i ricorrenti hanno già definito con atto separato le questioni patrimoniali e di suddivisione del patrimonio comune, ed, allo stato, nulla è dovuto l'un l'altro per effetto dei pregressi rapporti.
7) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni
4 ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
5
Il presidente est.
RT IA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. RT GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1395/2025 promosso con ricorso depositato in data 15/07/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RINALDO CINZIA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. RINALDO CINZIA
e
(C.F. con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. BERTA SILVIA elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. BERTA SILVIA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE n. 2019/1111; ritenuta l'applicabilità della legge italiana, a norma dell'art. 8 del
Reg. UE n. 1259/2010;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli , n. Per_1
il 19.9.2012 in Feltre, , n. il 20.12.2017 in Feltre, e Persona_2
n. il 22.10.2020 in Feltre;
Per_3
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
rilevato che l'assenza di trascrizione del matrimonio (celebrato all'estero) nei registri dello stato civile italiani, non è di ostacolo
2 alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio,
sebbene insuscettibile di annotazione nei registri nei quali il matrimonio non è stato trascritto (v. Cass. sez. un. 28.10.1985 n.
5292);
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5.8.2009 in
Marocco da
Parte_1
e
CP_1
alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affido condiviso dei figli, con residenza presso la residenza presente e futura della madre, ed esercizio disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) assegnazione della casa coniugale al sig. e CP_1
conseguentemente estinzione del rapporto locatizio in capo alla signora quale parte conduttrice, a far data marzo Parte_1
2023, quanto al contratto di locazione datato 28.11.2012;
3) si stabilisce il seguente calendario per quanto concerne il diritto di visita e permanenza dei figli presso il padre: fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche ovvero il venerdì sera fino alla
3 domenica sera, i fine settimana devono intendersi alternati,
durante la settimana il padre potrà stare con i figli dall'uscita scolastica fino alle ore 21 quando li riporterà dalla madre, durante i giorni di martedì e giovedì, durante le vacanze estive potranno stare con il padre per due settimane consecutive come da accordi tra i genitori da prendersi entro il mese di maggio/giugno, le altre festività comprese quelle natalizie e pasquali verranno divise equamente secondo il criterio dell'alternanza, i figli potranno pernottare la notte presso il padre;
4) nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento fra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
5) i genitori provvederanno a mantenere i figli in forma diretta quando gli stessi sono con loro, il padre rinuncia espressamente all'assegno unico universale per i figli minori a favore della moglie che pertanto sarà da lei usufruito al 100%, il padre corrisponderà il
50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo del
Tribunale di Belluno del 21/10/21.
6) viene dato atto che i ricorrenti hanno già definito con atto separato le questioni patrimoniali e di suddivisione del patrimonio comune, ed, allo stato, nulla è dovuto l'un l'altro per effetto dei pregressi rapporti.
7) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni
4 ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
5
Il presidente est.
RT IA