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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/10/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5779 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIO LUCCI Parte_1
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, ritualmente notificato all' CP_1
l'8.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.05.2022), con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge, e ciò in forza del decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 17.04.2024, ritualmente notificato il
19.04.2024 (all. 2 ricorso) ai sensi dell'art. 445 bis comma 5 c.p.c., e seguito dalla trasmissione, in data 03.06.2024, del modello AP70 (all. 3 ricorso).
Con memoria decreto in data 31.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore della ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa viene decisa CP_1 con la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell'ente convenuto.
Nel merito, alla luce di quanto rappresentato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 2.10.2025 (“la ricorrente ha percepito
l'emolumento dovutole nel dicembre del 2024. La liquidazione della relativa somma è stata, invero, elaborata (non notificata) dall' in data 26.10.2024, CP_1
come risulta dalla scheda estratta dal Portale dell' – servizi al cittadino – CP_1 che si allega in mancanza della lettera di liquidazione (TE08) che non è mai stata redatta o comunque notificata alla ricorrente”), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse vadano compensate per
½, con condanna dell' alla refusione della restante metà. CP_1
Al riguardo, deve evidenziarsi, da un lato, come la liquidazione della prestazione dedotta in lite sia intervenuta oltre il termine di legge di 120 giorni;
dall'altro, come, a fronte della data di elaborazione della liquidazione della prestazione
(26.10.2024), pacificamente anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (8.11.2024), sarebbe stato onere della parte ricorrente documentare che “il pagamento è avvenuto in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo”, circostanza solo genericamente dedotta.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumace dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 09/10/2025
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5779 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIO LUCCI Parte_1
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, ritualmente notificato all' CP_1
l'8.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.05.2022), con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge, e ciò in forza del decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 17.04.2024, ritualmente notificato il
19.04.2024 (all. 2 ricorso) ai sensi dell'art. 445 bis comma 5 c.p.c., e seguito dalla trasmissione, in data 03.06.2024, del modello AP70 (all. 3 ricorso).
Con memoria decreto in data 31.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore della ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa viene decisa CP_1 con la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell'ente convenuto.
Nel merito, alla luce di quanto rappresentato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 2.10.2025 (“la ricorrente ha percepito
l'emolumento dovutole nel dicembre del 2024. La liquidazione della relativa somma è stata, invero, elaborata (non notificata) dall' in data 26.10.2024, CP_1
come risulta dalla scheda estratta dal Portale dell' – servizi al cittadino – CP_1 che si allega in mancanza della lettera di liquidazione (TE08) che non è mai stata redatta o comunque notificata alla ricorrente”), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse vadano compensate per
½, con condanna dell' alla refusione della restante metà. CP_1
Al riguardo, deve evidenziarsi, da un lato, come la liquidazione della prestazione dedotta in lite sia intervenuta oltre il termine di legge di 120 giorni;
dall'altro, come, a fronte della data di elaborazione della liquidazione della prestazione
(26.10.2024), pacificamente anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (8.11.2024), sarebbe stato onere della parte ricorrente documentare che “il pagamento è avvenuto in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo”, circostanza solo genericamente dedotta.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumace dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 09/10/2025
Il Giudice
OR Busoli