Art. 3. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1. ((1)) 2. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perche' sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativisono emanati anche in mancanza del parere.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art 49, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della delega previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 , e' differito al 31 luglio 2003.".
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art 49, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della delega previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 , e' differito al 31 luglio 2003.".