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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all' udienza del 2.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 21925/23 R.G. tra tra
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Alfonso Leperino ed Andrea Cammisa, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Controparte_1
Giovanni Ronconi, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 il ricorrente conveniva in giudizio la esponendo: Controparte_1
- di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di “Macchinista” dell'area dei “Tecnici
Specializzati”, livello B1, prestando servizio presso l'Area S027 Napoli;
- di aver svolto l'attività lavorativa articolata su 5 giorni e di aver percepito oltre alla retribuzione ordinaria anche quella accessoria, consistente nell'indennità di utilizzazione professionale disciplinata dall'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016, e nell'indennità per assenza dalla residenza disciplinata dall'art. 77 del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviaria del 16.12.2016;
- che in particolare l'indennità di utilizzazione professionale era collegata alle mansioni svolte dal lavoratore in quanto parametrata all'attività di conduzione con importi orari e per chilometri percorsi;
- che anche l'indennità per assenza dalla residenza era connessa alle mansioni svolte dal lavoratore atteso che viene compensato il disagio dello stesso di essere assente dal luogo di residenza proprio in ragione della conduzione dei treni;
- che tali indennità accessorie non erano state computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie;
- che ai fini del calcolo dell'indennità di utilizzazione professionale il CCNL aveva previsto un importo forfetario giornaliero di € 12,80 (per i macchinisti) e non quelli percepiti dal lavoratore in applicazione della tabella B, di cui all'art. 31 comma 4, la quale prevede importi orari e per chilometri percorsi superiori a quello forfettario giornaliero;
- che rispetto all'indennità per assenza dalla residenza, l'art. 77 del CCNL
l'aveva esclusa espressamente dalla base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie;
- che le disposizioni collettive erano contrarie al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza della CGUE, spettando l'inclusione nella base di calcolo delle ferie di tali indennità;
- che infatti venivano corrisposte al lavoratore in maniera continuativa e fissa nel corso dell'anno, così risultando di fatto una componente non occasionale, ma predeterminata, e che integra stabilmente la retribuzione ordinaria;
- che peraltro era sussistente un nesso intrinseco tra l'emolumento e le mansioni espletate dal macchinista il quale, essendo adibito alla conduzione dei treni, senz'altro era assente dal luogo di residenza e, in ragione di tale disagio, percepisce un compenso aggiuntivo;
- che infatti la vigente disciplina contrattuale, all'art. 31 Contratto Aziendale del
2016, nonché quella precedente, di cui all'art. 31 del Contratto Aziendale del
2012, aveva distinto tra un importo corrisposto per misura oraria - variabile a seconda se l'attività di condotta venga resa ad agente unico, ad agente doppio o con polifunzionale e se è diurna o notturna - ed un altro importo corrisposto invece per chilometri percorsi;
- che dall'esame delle buste paga il ricorrente aveva una retribuzione giornaliera lorda pari a circa € 90,00 (stipendio base € 2.400 circa diviso 26) con una media giornaliera di circa € 32,00 (media degli ultimi 5 anni) a titolo di indennità per assenza dalla residenza e per IUP;
- che pertanto rilevava un importo di € 32,00 al giorno rispetto ad una retribuzione giornaliera di € 90,00 lordi, costituente oltre il 35% della stessa.
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo
Giudice volesse:
A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del
16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art.
68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del
16.12.2016; e, per l'effetto
B) Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze
C) retributive maturate dal 27 luglio 2007 pari ad € 8.811,17 o la diversa somma che l'ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
D) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 01.03.2024 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo l'avvenuta prescrizione quinquennale delle differenze retributive in quanto decorrente nel corso del rapporto, e deducendo nel merito:
- che le indennità rivendicate avevano carattere occasionale e la loro esclusione era conforme alla giurisprudenza europea, la quale aveva distinto tra voci
«intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare» (incluse nella retribuzione feriale) nonché «occasionali o accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni»
(escluse dalla base di computo);
- che le parti collettive avevano consapevolmente operato l'esclusione in modo conforme al principio indicato;
- che l'Indennità di Utilizzazione Professionale, sino alla sigla del C.A. FS del
2012, era composta da un importo fisso, da un importo variabile (IUP variabile)
e dalla cd. “IUP media di impianto”;
- che con la stipula del C.A. del 2012, tuttavia, la quota fissa dell'Indennità di
Utilizzazione Professionale era confluita nell'attuale “Salario di produttività” riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 del C.A., anche in favore dei lavoratori in ferie;
- che di converso, la cd. IUP variabile risulta regolamentata dall'art. 31, par. 4, del
C.A. FS, il cui ammontare era dipeso da una serie di fattori non preventivabili come: (i) la durata del lavoro (€ 0,54 l'ora); (ii) dalla tipologia del servizio di condotta (notturno o diurno); (iii) dal modulo di equipaggio (doppio agente, agente unico o agente solo); (iv) e, infine, dal numero di chilometri percorsi;
- che in particolare la IUP giornaliera era finalizzata a remunerare, attraverso un importo medio, il lavoratore non impiegato in funzioni di condotta e, quindi, escluso dalla corresponsione della IUP variabile (ad. es. perché in ferie o in riserva, in manovra, in traghettamento o, ancora, chiamato a partecipare a corsi professionali);
- che la corresponsione della IUP variabile rispondeva ad esigenze del tutto contingenti ed eccezionali mentre, al lavoratore in ferie, viene comunque garantita la remunerazione della IUP fissa (oggi salario di Produttività) e della IUP giornaliera;
- che infatti all'esito di un percorso di contrattazione collettiva era stata prevista l'inclusione della IUP giornaliera, pur sempre connessa con la prestazione lavorativa (presenza in riserva, traghettamento ecc.);
- che dunque era un'indennità composita, in quanto da un lato viene corrisposta per ogni giorno di presenza effettiva (ore di condotta), e quindi connessa alle mansioni, dall'altro lato, subisce modifiche in forza di aspetti che riguardano esclusivamente la collocazione oraria della prestazione;
- che tale disciplina non aveva previsto la mera decurtazione di tale indennità, bensì l'inclusione nella retribuzione feriale di componenti della stessa, e segnatamente il salario di produttività (ex IUP fissa), nonché quella giornaliera prevista proprio in alternativa a quella variabile erogata nel caso di svolgimento effettivo delle mansioni di macchinista;
- che tale struttura era motivata dalla circostanza per la quale l'an ed il quantum della parte variabile di tale indennità, quella oggetto di domanda, come si evince dalla tabella B, dipendono da una serie di fattori non preventivabili;
- che altrimenti si giungeva al risultato irragionevole per il quale durante i giorni di ferie il macchinista riceverebbe una retribuzione superiore a quella che riceve in quei giorni in cui, pur essendo in servizio, riceve a titolo di indennità di utilizzazione professionale solo l'importo di € 12,80 di cui all'art. 31, punto 5;
- che rispetto all'Indennità di assenza dalla residenza la stessa era stata introdotta dalle parti collettive al fine di sostituire la precedente indennità di trasferta per il personale mobile, regolamentata dall'art. 77, par. 2, del CCNL, pari ad un minimo di € 1,30 ad un massimo di € 2,20 ad ora;
- che tale indennità veniva corrisposta solo laddove l'arco temporale tra l'orario di partenza del treno e «l'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro» comporti
«un'assenza di durata non inferiore a 3 ore» e quindi essa non costituiva un automatismo connesso alle mansioni espletate dai lavoratori, posto che la sua corresponsione era sovente esclusa laddove, il lavoratore, presti la propria attività senza lasciare la propria sede amministrativa.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
i. in via preliminare: dichiarare in accoglimento dell'eccezione preliminare sopra sollevata e nei limiti ivi esposti l'inammissibilità del ricorso;
ii. in via subordinata, nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
iii. in via ancora subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10, d.lgs. n. 66 del
2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva
2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza
15 settembre 2011, e altri c. British AY plc, causa C-155/10, per CP_2 contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; iv. ancora in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie.
Alla udienza del 2.04.2025 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale in ragione dei più recenti e consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (in tal senso Cass. n. 26246/2022, successivamente anche Cass. nn.
29831/2022; 30957/2022; 30958/2022; 30957/2022; 36066/2022 e n. 36108/2022).
In applicazione di tale principio, nessun credito è nella specie prescritto.
Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto dovendosi includere nella nozione di retribuzione qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.
La Corte di Cassazione (ord. 25840/24) la quale ribadito che: “…la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale…ha precisato che con l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <
13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.1. …la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE…, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale
e professionale del lavoratore... Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui
l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore…
5.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del
c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del
d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
5.4. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata,
“che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
5.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina
Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C106/89 Marleasing p. 8, CGUE
14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CP_3
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. CP_4 giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza, su di essa, delle voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato: “"che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti AY in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.
7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia….
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Quanto alla necessità di includere ogni voce retributiva, senza necessità della analisi di una concreta efficacia dissuasiva al godimento delle ferie della mancata inclusione, la stessa si evince dalla medesima sentenza Williams che contrappone:
1) il diritto di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (punti 23 e 24) e dunque di includere qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore….
2) agli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In questa ottica deve essere letta l'espressione il diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (punto 23). Sono paragonabili, dunque da includere, quelle di cui al punto
1 e non quelle di cui al punto 2. La Corte di giustizia ha espressamente ricordato (punto
19 della Sentenza come abbia “già avuto occasione di precisare che CP_2
l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, Persona_1
nonché e a., cit., punto 58)”. Persona_2
Applicando i principi riportati alle indennità di cui è causa, deve rilevarsi come le stesse sono intrinsecamente correlate alla presenza del lavoratore e, dunque, con palese evidenza, allo svolgimento delle sue mansioni che è l'unica ragione della sua presenza al lavoro. Ciò già basta per accogliere la domanda posto che, ovviamente, si deve tener conto della correlazione alle mansioni non quando l'istante è in ferie (e dunque le mansioni non le svolge) ma quando è in servizio. Tale conclusione è assolutamente peraltro in linea con il precedente di cui alla sentenza Z.J.R. Lock, (C-539/12) della
Cgue dove è stata ritenuta non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, la indennità percepita per le ore di volo (ovviamente nel periodo in cui il lavoratore non era in ferie).
Nel caso di specie, in ordine all'indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP), osserva che la stessa sia decurtata solo parzialmente (per la sola parte Controparte_1
variabile) durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe, in concreto, scoraggiata.
Tale decurtazione è illegittima.
Come osservato, nei precedenti richiamati, assolutamente condivisibili in fatto e diritto, la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Il vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto deve operarsi non già in riferimento all'intero anno di retribuzione
(come effettuato dalla società convenuta), ma va calato nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera (considerato che le ferie sono richieste a giornate) ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Si tratta di elementi tali da evidenziare, ad avviso di codesto giudicante, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile.
Del resto, è pacifico che l'indennità in questione sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Nei medesimi termini anche le censure relative all'indennità di assenza dalla residenza vanno disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa è volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale
– bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 co. 2 CCNL riconosca detta voce al
“personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate.
In effetti, tenuto conto delle mansioni di macchinista svolta dal ricorrente, anche alla luce degli statini in atti, deve ritenersi che le indennità in contestazione siano volte a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione.
Peraltro, le indennità esaminate costituiscono, e sono connesse, o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista e sono volte a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma solo a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione Pertanto, tali voci retributive vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle
“integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
In ultima analisi, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono o, meglio, non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità.
Applicando i principi suddetti alle ulteriori indennità di cui è causa, le stesse sono correlate alla presenza del lavoratore e, dunque, con palese evidenza, allo svolgimento delle sue mansioni.
Tutto ciò basta per accogliere la domanda posto che, ovviamente, si deve tener conto della correlazione alle mansioni non quando l'istante è in ferie (e dunque le mansioni non le svolge) ma quando è in servizio.
Tale conclusione è assolutamente peraltro in linea con il precedente di cui alla sentenza
Z.J.R. Lock, (C-539/12) della Cgue dove è stata ritenuta non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, la indennità percepita per le ore di volo (ovviamente nel periodo in cui il lavoratore non era in ferie).
Quanto alla questione relativa alla libertà sindacale deve solo ribadirsi come la contrattazione non sia libera, ovvero negozialmente autonoma nella determinazione delle condizioni economiche essenziali del rapporto di lavoro, ma sia obbligata a rispettare le disposizioni normative, nel caso di specie violate.
Quanto al legittimo affidamento deve solo rilevarsi come non si possa porre affidamento, per cui si tratta di illegittimo affidamento, nella violazione di disposizioni eurounitarie ed in specie di una normativa del 23 novembre 1993 (cfr art 7 della direttiva 93/104/CE, solo sostituito dalla direttiva 2003/88/CE) che il contratto collettivo successivo è tenuto a rispettare.
Quanto alla clausola di inscindibilità contenuta nel CCNL Mobilità del 2012 e del
2016, deve solo ricordarsi che la nullità di singole clausole dei contratti, vista la sostituzione con norme sovraordinate, non può avere alcun effetto sui contratti posto che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419, comma 2, c.c.).
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie,
l'importo dovuto per le indennità sopra elencate con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle ( e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS
Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto
2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviaria del 16.12.2016).
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie e la convenuta condannata al versamento degli importi richiesti dall'istante in misura corrispondente agli ultimi conteggi depositati, che appaiono privi di errori formali o di calcolo e pari ad €. 8.811,17.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 8.811,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi ricapitalizzati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in € 2695,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso di €. 118.50 a titolo di contributo unificato, con attribuzione ai difensori costituiti.
NAPOLI, lì 2.4.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Peraltro, la questione era già chiara a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e successive sentenze n. 22401 del 15/10/2020, n.
18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) la quale ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa nazionale ed alla