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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/09/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1278 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato BRONCA ELENA GIOVANNA
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato BRONCA ELENA GIOVANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e che vivranno Parte_1 CP_1 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidarsi il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione coniugale in Schio (VI) Via Aste
n. 8; i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio minore in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'educazione ed istruzione del figlio nel rispetto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
1 amministrazione;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore con le seguenti tempistiche e modalità: un fine settimana ogni 14 giorni a decorrere dal sabato mattina alle ore 9,00 fino alla domenica sera alle ore
21,00 ovvero in diverso orario da concordare tra i genitori, nonché altre due sere infrasettimanali indicate nel martedì e giovedì con rientro alla casa materna per il pernottamento, salvo diverso accordo tra i genitori, che terranno sempre in debita considerazione le esigenze scolastiche, di salute e gli impegni extrascolastici del figlio.
Il figlio minore trascorrerà inoltre con il padre almeno sette giorni durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno ed almeno tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
Il figlio minore trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
I figli maggiorenni, pure residenti presso l'abitazione coniugale con la madre, decideranno liberamente quando vedere e stare in compagnia del padre.
4) A titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore e dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il padre sig. verserà alla sig.ra un Parte_1 CP_1 assegno mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, e così per un totale di euro 800,00 al mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 20 di ogni mese a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi, nonché, al fine di assicurare il mantenimento dei figli, col presente atto il sig. si obbliga a trasferire a favore dei Parte_1 figli per la quota di ¼ (un quarto) ciascuno la nuda proprietà degli immobili costituenti la casa coniugale e i terreni di pertinenza e contigui come di seguito precisato;
5) le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, le detrazioni per figli a carico e le spese detraibili per i figli saranno divise tra i coniugi in ragione del
50% ciascuno, salvo diverso accordo tra le parti;
per la individuazione delle spese straordinarie per i figli i coniugi fanno espresso riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
6) L'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dalla sig.ra che presenterà CP_1 all'INPS autonoma domanda;
7) Nessuna previsione di somme di denaro per concorso nel mantenimento reciproco dei coniugi, i quali sono e si dichiarano economicamente autosufficienti;
8) La casa di abitazione coniugale sita in Schio (VI), Via Aste n. 8, coi relativi arredi, e coi relativi terreni di pertinenza e contigui, viene assegnata in uso alla sig.ra quale genitore CP_1 collocatario in via prevalente del figlio minore.
9) In un'ottica di negoziazione globale volta a definire in modo stabile la crisi coniugale, il sig.
2 , proprietario unico ed esclusivo dell'immobile costituente la casa coniugale e i Parte_1 terreni di pertinenza e contigui, si obbliga a cedere e trasferire, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 31.07.2026, alla sig.ra che si obbliga ad accettare, la quota di ½ (un mezzo) CP_1 del diritto di usufrutto sulla casa coniugale e i terreni di pertinenza e contigui di sua proprietà, nonché egli si obbliga a cedere e trasferire, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 31.07.2026, ai figli , , e la quota di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
1/4 (un quarto) ciascuno del diritto di nuda proprietà sulla casa coniugale e i terreni di pertinenza e contigui di sua proprietà, beni immobili siti in Schio (VI), Via Aste n. 8, catastalmente individuati come segue:
N.C.E.U. - IN COMUNE DI Schio
Foglio 6 (sei) M.N.
433 sub 5 abitazione Via Aste n. 8 P. SI-T-1 Cat. A/7 CL.3 cons. vani 11,5 sup.cat. mq. 306 (totale escluse aree scop. mq 293) R.C. Euro 1.573,90,
433 sub 4 garage Via Aste n. 8 P.SI Cat. C/6 CI.2 cons. mq. 53 sup.cat. mq 62 R.C. Euro 150,55,
433 sub 1 BCNC bene comune non censibile ai sub 4 e sub 5 (corte comune) VIA ASTE n. 8 Piano
T,
Il mappale numero 433 comprende anche il mappale numero 1428 come da Mod. 3SPC del 27 febbraio 1986 n. 29561.
N.C.T. - IN COMUNE DI Schio
Foglio 6 (sei) M.N.
432 di ett.
0.31.21 RDEuro 31,43 RAEuro 19,34,
557 di ett.
0.14.82 RD Euro 14, 93 RAEuro 9, 18,
558 di ett.
0.11.50 RDEuro 5,94 RAEuro 5,35,
Sono ett.
0.57.53 RDEuro 52,30 RAEuro 33,87. (sono are cinquantasette e centiare cinquantatre);
garantisce fin d'ora che quanto si obbliga a trasferire è di sua piena proprietà e Parte_1 disponibilità, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nonché da diritti di terzi in genere.
dichiara fin d'ora che la piena proprietà degli immobili trasferiti gli è pervenuta a Parte_1 seguito di atto notarile di acquisto a rogito Notaio di Schio, Rep. n° 148.973 – Persona_2 registrato a Schio il 16/12/2002 al n° 1650 serie 2V - Uff. territorio di Vicenza sez. staccata di Schio trascrizione n. 13954 r.g. n. 10072 r.p. del 20/12/2002 - Uff. territorio di Vicenza sez. staccata di
Schio trascrizione n. 13955 r.g. n. 10073 r.p. del 20/12/2002.
Egli dichiara che i confini degli immobili sopra descritti in un unico corpo sono: Strada delle Aste,
Strada Comunale di S. Martino, mappali numeri 429, 430, 431, 1410, 1411, salvo altri più precisi.
Le parti si danno reciprocamente atto che le presenti pattuizioni, comportanti l'obbligo di
3 trasferimento immobiliare sopra descritto – assunte a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità - costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi: ciò comporta che al trasferimento immobiliare suddetto sia applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n.74/1987 cosi come ampliato dalla Corte
Costituzionale 29/4-10/5/99 nr. 154.
10) I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Schio (VI) in data 25/08/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Schio (VI), Via Aste
n. 8, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
CP_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
4 avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Schio (VI) in data 25/08/2002 con atto trascritto al n. 66, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1278 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato BRONCA ELENA GIOVANNA
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato BRONCA ELENA GIOVANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e che vivranno Parte_1 CP_1 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidarsi il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione coniugale in Schio (VI) Via Aste
n. 8; i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio minore in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'educazione ed istruzione del figlio nel rispetto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
1 amministrazione;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore con le seguenti tempistiche e modalità: un fine settimana ogni 14 giorni a decorrere dal sabato mattina alle ore 9,00 fino alla domenica sera alle ore
21,00 ovvero in diverso orario da concordare tra i genitori, nonché altre due sere infrasettimanali indicate nel martedì e giovedì con rientro alla casa materna per il pernottamento, salvo diverso accordo tra i genitori, che terranno sempre in debita considerazione le esigenze scolastiche, di salute e gli impegni extrascolastici del figlio.
Il figlio minore trascorrerà inoltre con il padre almeno sette giorni durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno ed almeno tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
Il figlio minore trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
I figli maggiorenni, pure residenti presso l'abitazione coniugale con la madre, decideranno liberamente quando vedere e stare in compagnia del padre.
4) A titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore e dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il padre sig. verserà alla sig.ra un Parte_1 CP_1 assegno mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, e così per un totale di euro 800,00 al mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 20 di ogni mese a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi, nonché, al fine di assicurare il mantenimento dei figli, col presente atto il sig. si obbliga a trasferire a favore dei Parte_1 figli per la quota di ¼ (un quarto) ciascuno la nuda proprietà degli immobili costituenti la casa coniugale e i terreni di pertinenza e contigui come di seguito precisato;
5) le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, le detrazioni per figli a carico e le spese detraibili per i figli saranno divise tra i coniugi in ragione del
50% ciascuno, salvo diverso accordo tra le parti;
per la individuazione delle spese straordinarie per i figli i coniugi fanno espresso riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
6) L'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dalla sig.ra che presenterà CP_1 all'INPS autonoma domanda;
7) Nessuna previsione di somme di denaro per concorso nel mantenimento reciproco dei coniugi, i quali sono e si dichiarano economicamente autosufficienti;
8) La casa di abitazione coniugale sita in Schio (VI), Via Aste n. 8, coi relativi arredi, e coi relativi terreni di pertinenza e contigui, viene assegnata in uso alla sig.ra quale genitore CP_1 collocatario in via prevalente del figlio minore.
9) In un'ottica di negoziazione globale volta a definire in modo stabile la crisi coniugale, il sig.
2 , proprietario unico ed esclusivo dell'immobile costituente la casa coniugale e i Parte_1 terreni di pertinenza e contigui, si obbliga a cedere e trasferire, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 31.07.2026, alla sig.ra che si obbliga ad accettare, la quota di ½ (un mezzo) CP_1 del diritto di usufrutto sulla casa coniugale e i terreni di pertinenza e contigui di sua proprietà, nonché egli si obbliga a cedere e trasferire, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 31.07.2026, ai figli , , e la quota di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
1/4 (un quarto) ciascuno del diritto di nuda proprietà sulla casa coniugale e i terreni di pertinenza e contigui di sua proprietà, beni immobili siti in Schio (VI), Via Aste n. 8, catastalmente individuati come segue:
N.C.E.U. - IN COMUNE DI Schio
Foglio 6 (sei) M.N.
433 sub 5 abitazione Via Aste n. 8 P. SI-T-1 Cat. A/7 CL.3 cons. vani 11,5 sup.cat. mq. 306 (totale escluse aree scop. mq 293) R.C. Euro 1.573,90,
433 sub 4 garage Via Aste n. 8 P.SI Cat. C/6 CI.2 cons. mq. 53 sup.cat. mq 62 R.C. Euro 150,55,
433 sub 1 BCNC bene comune non censibile ai sub 4 e sub 5 (corte comune) VIA ASTE n. 8 Piano
T,
Il mappale numero 433 comprende anche il mappale numero 1428 come da Mod. 3SPC del 27 febbraio 1986 n. 29561.
N.C.T. - IN COMUNE DI Schio
Foglio 6 (sei) M.N.
432 di ett.
0.31.21 RDEuro 31,43 RAEuro 19,34,
557 di ett.
0.14.82 RD Euro 14, 93 RAEuro 9, 18,
558 di ett.
0.11.50 RDEuro 5,94 RAEuro 5,35,
Sono ett.
0.57.53 RDEuro 52,30 RAEuro 33,87. (sono are cinquantasette e centiare cinquantatre);
garantisce fin d'ora che quanto si obbliga a trasferire è di sua piena proprietà e Parte_1 disponibilità, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nonché da diritti di terzi in genere.
dichiara fin d'ora che la piena proprietà degli immobili trasferiti gli è pervenuta a Parte_1 seguito di atto notarile di acquisto a rogito Notaio di Schio, Rep. n° 148.973 – Persona_2 registrato a Schio il 16/12/2002 al n° 1650 serie 2V - Uff. territorio di Vicenza sez. staccata di Schio trascrizione n. 13954 r.g. n. 10072 r.p. del 20/12/2002 - Uff. territorio di Vicenza sez. staccata di
Schio trascrizione n. 13955 r.g. n. 10073 r.p. del 20/12/2002.
Egli dichiara che i confini degli immobili sopra descritti in un unico corpo sono: Strada delle Aste,
Strada Comunale di S. Martino, mappali numeri 429, 430, 431, 1410, 1411, salvo altri più precisi.
Le parti si danno reciprocamente atto che le presenti pattuizioni, comportanti l'obbligo di
3 trasferimento immobiliare sopra descritto – assunte a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità - costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi: ciò comporta che al trasferimento immobiliare suddetto sia applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n.74/1987 cosi come ampliato dalla Corte
Costituzionale 29/4-10/5/99 nr. 154.
10) I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Schio (VI) in data 25/08/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Schio (VI), Via Aste
n. 8, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
CP_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
4 avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Schio (VI) in data 25/08/2002 con atto trascritto al n. 66, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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