Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4044 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 9573 / 2023. R.G. , promossa da:
Arch. C.F. rapp.to e difeso dall' avv. DE Parte_1 C.F._1
FALCO ed elett.te dom.to/a come in atti Opponente
Contro rapp.to/a e difeso/a Controparte_1
dall'avv.CALABRO' LIVIO ed elett.te dom.to/a come in atti e
– in pers. Del leg. Rapp.te rapp.tp e difeso dall'avv. Massimo Garzilli CP_2
elett.te dom.to come in atti Opposto
Oggetto :Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. Opposto
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/05/2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 071/2023/00079230/18/000 di importo pari ad euro
13.488,17 per presunti omessi contributi integrativi, soggettivi e di CP_2
maternità per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; notificata in data
24/04/2023 prospettando diverse censure in merito alla sussistenza del credito in particolare la prescrizione quinquennale dei contributi, carenza di motivazione.
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Costituendosi in giudizio, la con diverse argomentazioni di fatto e di CP_2
diritto chiedeva il rigetto del ricorso contestando l'eccepita prescrizione e, per il caso di accoglimento e annullamento della cartella, spiegava domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente al pagamento delle somme riportate nella cartella.
L' costituitasi contestava il ricorso eccepiva la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda
La causa perveniva innanzi a questo giudicante, all'esito della udienza di discussione
è decisa mediante sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma
1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al
Pag. 2 a 7 giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). Le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con le decisioni n. 22080 del 2017 e n. 7822 del 2020
(in motivazione), hanno chiarito che, nell'ipotesi - ricorrente nella fattispecie in esame
- di contestazioni riferite alla notifica della cartella, lo strumento processuale da adottare per la eliminazione della cartella è quello dell'opposizione agli atti esecutivi.
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti
(cfr, Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento e/o avviso di addebito è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
Ed al fine di distinguere le censure da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi da quelle soggette al termine di quaranta giorni per l'opposizione di merito, è sufficiente ricordare che i vizi formali non determinano il venir meno dell'obbligazione, bensì unicamente la caducazione dello specifico titolo con cui la pretesa è stata azionata, ferma restando la facoltà per l'ente creditore – ed ovviamente a condizione che nelle more non si siano verificate ulteriori cause estintive, quali ad esempio la prescrizione - di avvalersi delle forme ordinarie per la realizzazione del medesimo credito (ad esempio nel caso di decadenza per mancata iscrizione a ruolo delle somme nel termine ex art. 25 d.lgs. 46/99), ovvero, quando ciò sia ancora possibile, di rinnovare la formazione o la notifica del ruolo esattoriale o dell'avviso di addebito.
A ciò deve aggiungersi che in caso di mancata notifica la opposizione agli atti successivi può avere funzione recuperatoria del merito dell'azione ex art. 24 comma
6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 purché proposta nei 40 giorni dalla notifica.
Nel caso di specie, poiché le eccezioni sono relative alla mancata iscrizione a ruolo nei termini sia alla maturata prescrizione deve ritenersi che l' opponente abbia proposto
Pag. 3 a 7 sia un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc da proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica sia l'opposizione ex art. 24 in quanto ha contestato l'esistenza della pretesa.
L'eccezione di mancata iscrizione a ruolo nei termini si configura come un vizio formale che va fatto valere nei 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Nel caso de quo opposizione agli atti esecutivi è stata depositata in data 19/05/2023 quindi oltre i 20 giorni dalla notifica avvenuta in data 24/04/2023 ed è quindi inammissibile.
Venendo, quindi, all'esame del merito della fondatezza della pretesa, va, fin da subito, precisato che l'unica contestazione svolta dalla difesa dell'opponente attiene alla avvenuta estinzione per essere maturata la prescrizione. L'opposizione, avuto riguardo alla cartella n. (omissis) è tempestiva essendo stata presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito come prescritto dall'art. 24 del d.lvo
46/99.
Il regime applicabile è infatti quello dettato dalla L. n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare la quale, all'art. 3 (commi 9 e 10), ha previsto che tutti i contributi di previdenza assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e, di conseguenza, non possono essere versati, con il decorso di cinque anni.Il Regolamento INARCASSA del 2012 già, all'art. 11 prevede che la prescrizione dei contributi dovuti ad e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le CP_2
sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compiono con il decorso di cinque anni.
Analogamente, l'art. 38, comma 1, dello Statuto prevede la prescrizione quinquennale di tali contributi. La Corte di Cassazione, con riferimento ai crediti contributivi di
, con la sentenza n. 4050/2014 ha ribadito l'operatività del termine di CP_2
prescrizione quinquennale di tali contributi.
Per quanto riguarda la decorrenza del termine, l'art. 36.1 dello Statuto prevede il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento (in caso di invio tramite raccomandata) ovvero il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento (nel caso di trasmissione telematica) il termine entro il quale comunicare l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 22 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente
Pag. 4 a 7 nonché il volume d'affari complessivo di cui all'art. 23 ai fini dell'IVA per il medesimo anno.
L'art. 38, dopo aver stabilito la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti ad
, precisa che la prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la CP_2
comunicazione di cui all'art. 36 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni. A loro volta, l'art. 37, comma 8, dello Statuto previgente e l'art. 10, comma 4, del Regolamento di prevedono che “date e di pagamento e CP_2
di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ”. In applicazione di tali disposizioni regolamentari e statutarie e in CP_2
considerazione dei tempi di pagamento dei contributi dovuti (minimi e conguagli), con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10499/2004, ha quindi CP_2
stabilito doversi individuare nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento la data di decorrenza per il computo della prescrizione (cfr. Corte
d'Appello di Genova sez. lav., Sent. n. 21/2021, E' infatti questa la data in cui sorge per l'iscritto l'obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno precedente, costituendo i minimi contributivi soltanto un acconto che l'iscritto versa in anticipo rispetto al cd. “conguaglio”, ossia al versamento definitivo dei contributi dovuti effettuato a fine anno in base ai redditi professionali effettivamente prodotti e comunicati (relativi all'anno precedente).Se il termine temporale quinquennale di prescrizione per contributi e accessori va calcolato a partire dalla data di conguaglio dell'anno di riferimento, ovvero dalla data istituzionale di presentazione all'Ente della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari (31/12 dell'anno successivo a quello di riferimento), la decorrenza della prescrizione si computerà dal 31/12 dell'anno successivo a quello di presentazione o trasmissione via web.
La prescrizione risulta, quindi, tempestivamente interrotta con la notifica delle richieste agli atti non contestate dall'opponente di pagamento dell'Ente impositore, notificate a mezzo raccomandata del 21/06/2016 accertamento con adesione contributi 2014- 2015 del 21/06/2016 aggiornamento posizione contributiva al 2015
Pag. 5 a 7 del 09/07/2018 accertamento con adesione contributi 2016-2018
del 12/08/2021 accertamento con adesione contributi 2019
del 13/05/2021 aggiornamento posizione contributiva dal 2013 al 2018
del 14/07/2022 accertamento con adesione contributi 2020
Dalla lettura delle comunicazioni in atti, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, risulta l'esplicitazione di una pretesa nonché l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Non può, quindi, ipotizzarsi che siano qualificabili in termini di semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa e precisa richiesta di adempimento al debitore, come erroneamente sostenuto dalla difesa di parte ricorrente (cfr. Cass., ordinanza n. 4205 del 9.2.2022)
Considerando quindi anche la sospensione covid secondo l'orientamento della S.C. con la recente ordinanza 960/2025 “ deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza.
In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.” e quindi di ulteriori 311 giorni emerge con chiarezza che la prescrizione non era compiuta al momento della notifica dell'atto impugnato
L'opposizione avverso la cartella esattoriale va, in definitiva, integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolte
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro nella persona del GOP dr.ssa
Adele Di Lorenzo definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
Pag. 6 a 7 - condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' e dell' CP_2 [...]
delle spese di giudizio che liquida per ciascuna parte Controparte_1
vittoriosa in €. 1200,00 oltre spese generali, IVA e CPA -
Così deciso in Napoli il 22/05/2025 ore 12:20
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo
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