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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9504/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9504/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2091/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/09/20
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Di Matteo e Francesco Parte_1
Ferrara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Premuda n. 34/E, giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Remigio Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 31, giusta procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA CONTUMACE
E tramite la procuratrice in persona del legale Controparte_3 CP_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, con i quali è elett.te dom.ta in Salerno (SA), alla via Alberto Pirro n. 2, presso lo studio dell'avv.
Valentino Colosi, in virtù di procure in atti
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
pagina 1 di 5
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 07/12/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2091/20 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Salerno in data
27/09/20 e notificato il 27/10/20, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 34.840,65, oltre interessi moratori e spese Controparte_1
processuali, a titolo di debitoria residua del contratto di mutuo chirografario n. 1007261, stipulato in data 22/07/13 con la banca opposta.
L'opponente, in particolare, deduceva: 1) il mancato espletamento della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010; 2) la vessatorietà degli artt. 18 e 19 del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 33
Codice del consumo, posto che il predetto art. 18 prevedeva un interesse di mora del 2,5% mensile, pari al 30% annuale, ed era stato redatto in modo completamente illeggibile, mentre l'art. 19 sanciva la decadenza dal beneficio del termine oltre ad altre penali nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento;
3) che il tasso Euribor nel mese di dicembre 2013 era del 5,90% e quello della pari al 4%, sicchè quello moratorio previsto nel mutuo superava di oltre 20 CP_5 punti i predetti tassi;
4) che, nel calcolare gli interessi sulle singole rate mensili, l'opposta non aveva previsto la quantificazione del tasso mensile equivalente a quello annuale.
Aggiungeva l'opponente di aver stipulato, contestualmente al mutuo, una polizza denominata
“Prestito Protetto” con la per il rimborso integrale ed eventuale delle rate Controparte_6
residue del mutuo in caso di invalidità totale e temporanea da infortunio o malattia nella misura di almeno il 60% di invalidità; che il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, le aveva riconosciuto un'invalidità del 75% a decorrere dal gennaio 2017, sicchè da tale data la predetta compagnia assicurativa era tenuta al pagamento delle rate del mutuo.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte ed, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di Controparte_6
essere da questa tenuta indenne, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata l'08/04/21, si costituiva la Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con
[...]
conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 30/04/21 il G.I. autorizzava la chiamata in causa della la Controparte_6 quale, pur ritualmente citata con atto notificatole l'01/06/21, non si costituiva.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
pagina 2 di 5 Con comparsa di risposta, depositata il 13/09/23, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la tramite la procuratrice quale cessionaria del credito Controparte_3 CP_4
oggetto di causa, la quale si riportava alle domande ed eccezioni della propria dante causa.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa dal sottoscritto giudicante ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Occorre premettere che non vi è contestazione tra le parti in relazione all'esistenza del rapporto dal quale è scaturito il credito vantato dalla banca opposta.
In proposito, dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che
[...]
stipulava con la in data 22/07/13, il contratto Parte_1 Controparte_1 di mutuo chirografario n. 44/100721 per l'importo di € 26.315,79, da restituire, maggiorato di interessi e spese per un totale di € 35.006,95, tramite 84 rate mensili di € 416,75 ciascuna, con
TAN fisso dell'8,50%, TAEG del 10,610% e interesse moratorio pari al TAN + 2%.
La , a garanzia del mutuo, rilasciava anche una cambiale propria del 22/07/13 dell'importo di T_
€ 52.631,58, anch'essa posta a fondamento della domanda monitoria.
Risulta, altresì, che l'opponente si rendeva morosa nel pagamento di 25 rate, tanto da essere dichiarata decaduta dal beneficio del termine con racc. a.r. del 21/04/17 (ricevuta il 02/05/17), e lasciava un debito residuo, alla data del 12/08/20, come da certificato ex art. 50 T.U.B., di €
34.840,65, di cui € 27.088,70 per capitale residuo e rate insolute ed € 7.751,95 per interessi moratori.
Con contratto del 15/12/22 la acquistava a titolo oneroso e “pro Controparte_3 soluto”, da vari istituti di credito, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B., come da avviso pubblicato sulla G.U.,
Parte Seconda, n. 148 del 22/12/22. Tra i crediti ceduti era ricompreso quello oggetto di causa, come si evince dal fatto che la cessione aveva ad oggetto tutti i crediti pecuniari derivanti, tra l'altro, da finanziamenti ipotecari e chirografari sorti, come quello “de quo”, nel periodo tra il
28/02/73 ed il 31/12/21. La titolarità del credito in capo alla terza interventrice costituisce, comunque, circostanza mai contestata dall'opponente.
L'opponente, che non contesta neppure l'importo della debitoria maturata a suo carico, solleva una serie di eccezioni di difficile comprensibilità, in quanto fondate su richiami del tutto errati alle pattuizioni contrattuali.
pagina 3 di 5 In primo luogo, la sostiene che l'art. 18 del mutuo prevede interessi di mora mensili del T_
2,5% (quindi 30% annuo): tuttavia, l'art. 18 predetto non disciplina affatto la pattuizione degli interessi di mora, bensì la solidarietà passiva del garante.
Analogamente, anche il richiamo all'art. 19 del contratto è del tutto inconferente, in quanto tale disposizione non disciplina la decadenza dal beneficio del termine o le altre penali dovute in caso di risoluzione del rapporto, ma prevede che le obbligazioni discendenti dal finanziamento siano assunte nell'interesse proprio e della comunione legale.
In ogni caso, il tasso moratorio contrattualmente previsto, pari al TAN + 2%, ossia 10,50%, è di gran lunga inferiore al tasso soglia ex l. n. 108/96 per i rapporti di “crediti personali” nel terzo trimestre 2013 (in cui è stato stipulato il contratto), pari al 19,10% (TEGM 12,08%).
A ciò occorre poi aggiungere che l'art. 34 d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo) esclude la vessatorietà delle clausole che riproducono disposizioni di legge, sicchè non può ritenersi abusiva la clausola contrattuale che richiama l'art. 1186 c.c. in relazione alla decadenza dal beneficio del termine, mentre, per quanto attiene alla penale per l'estinzione anticipata del finanziamento ed alla clausola determinativa degli interessi moratori, va rammentato che, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett.
f), d.lgs. n. 206/05, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nella specie, la doglianza sollevata dall'opponente è del tutto generica, atteso che la stessa ha errato nell'indicare il tasso d'interesse moratorio applicato al rapporto in esame, che non corrisponde affatto (come già detto) al 2,5% mensile, né ha allegato le ragioni per le quali il tasso moratorio effettivo del 10,50% e la penale per estinzione anticipata risulterebbero “d'importo manifestamente eccessivo”, atteso che solo in tale ipotesi la relativa clausola si presume vessatoria ai sensi della predetta norma.
Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Per quanto attiene alla domanda di manleva formulata dall'opponente nei confronti della T_
, la stessa va rigettata in quanto non provata. Controparte_6
Premesso, invero, che il contratto di assicurazione richiede, ex art. 1888 c.c., la forma scritta “ad probationem”, deve rilevarsi che la non ha prodotto la polizza invocata, bensì il solo modulo T_
pagina 4 di 5 di adesione della stessa alla polizza collettiva (asseritamente) stipulata dalla banca mutuante, nell'interesse dei propri clienti, con la Controparte_6
Tale modulo, che non risulta invero sottoscritto dalla predetta compagnia assicurativa, non può surrogare l'effettiva polizza eventualmente stipulata, che nella specie non è stata prodotta.
Né l'onere probatorio gravante sull'opponente può ritenersi attenuato in ragione della contumacia della atteso che la contumacia costituisce, per consolidata giurisprudenza, Controparte_6 condotta “neutra”, che non equivale ex art. 115 c.p.c. a “non contestazione” dei fatti addotti dalla controparte (ex multis, Cass. n. 14372/23).
In sostanza, manca un qualsiasi atto scritto da cui risulti l'obbligazione di copertura assicurativa assunta dalla terza chiamata in garanzia, non essendo a tal fine sufficiente la modulistica intercorsa solo tra la e la banca mutuante (cfr. Cass. n. 367/05, secondo cui anche il rilascio della T_
ricevuta di pagamento del premio non vale di per sè solo a perfezionare il contratto di assicurazione, essendo al riguardo necessario l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio).
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, in favore della terza interventrice, come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00), stante la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9504/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2091/20, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27/09/20, già provvisoriamente esecutivo;
2) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_6
3) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3 tramite la procuratrice delle spese processuali, che si liquidano in € 3.809,00 per CP_4
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9504/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2091/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/09/20
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Di Matteo e Francesco Parte_1
Ferrara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Premuda n. 34/E, giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Remigio Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 31, giusta procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA CONTUMACE
E tramite la procuratrice in persona del legale Controparte_3 CP_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, con i quali è elett.te dom.ta in Salerno (SA), alla via Alberto Pirro n. 2, presso lo studio dell'avv.
Valentino Colosi, in virtù di procure in atti
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
pagina 1 di 5
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 07/12/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2091/20 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Salerno in data
27/09/20 e notificato il 27/10/20, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 34.840,65, oltre interessi moratori e spese Controparte_1
processuali, a titolo di debitoria residua del contratto di mutuo chirografario n. 1007261, stipulato in data 22/07/13 con la banca opposta.
L'opponente, in particolare, deduceva: 1) il mancato espletamento della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010; 2) la vessatorietà degli artt. 18 e 19 del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 33
Codice del consumo, posto che il predetto art. 18 prevedeva un interesse di mora del 2,5% mensile, pari al 30% annuale, ed era stato redatto in modo completamente illeggibile, mentre l'art. 19 sanciva la decadenza dal beneficio del termine oltre ad altre penali nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento;
3) che il tasso Euribor nel mese di dicembre 2013 era del 5,90% e quello della pari al 4%, sicchè quello moratorio previsto nel mutuo superava di oltre 20 CP_5 punti i predetti tassi;
4) che, nel calcolare gli interessi sulle singole rate mensili, l'opposta non aveva previsto la quantificazione del tasso mensile equivalente a quello annuale.
Aggiungeva l'opponente di aver stipulato, contestualmente al mutuo, una polizza denominata
“Prestito Protetto” con la per il rimborso integrale ed eventuale delle rate Controparte_6
residue del mutuo in caso di invalidità totale e temporanea da infortunio o malattia nella misura di almeno il 60% di invalidità; che il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, le aveva riconosciuto un'invalidità del 75% a decorrere dal gennaio 2017, sicchè da tale data la predetta compagnia assicurativa era tenuta al pagamento delle rate del mutuo.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte ed, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di Controparte_6
essere da questa tenuta indenne, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata l'08/04/21, si costituiva la Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con
[...]
conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 30/04/21 il G.I. autorizzava la chiamata in causa della la Controparte_6 quale, pur ritualmente citata con atto notificatole l'01/06/21, non si costituiva.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
pagina 2 di 5 Con comparsa di risposta, depositata il 13/09/23, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la tramite la procuratrice quale cessionaria del credito Controparte_3 CP_4
oggetto di causa, la quale si riportava alle domande ed eccezioni della propria dante causa.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa dal sottoscritto giudicante ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Occorre premettere che non vi è contestazione tra le parti in relazione all'esistenza del rapporto dal quale è scaturito il credito vantato dalla banca opposta.
In proposito, dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che
[...]
stipulava con la in data 22/07/13, il contratto Parte_1 Controparte_1 di mutuo chirografario n. 44/100721 per l'importo di € 26.315,79, da restituire, maggiorato di interessi e spese per un totale di € 35.006,95, tramite 84 rate mensili di € 416,75 ciascuna, con
TAN fisso dell'8,50%, TAEG del 10,610% e interesse moratorio pari al TAN + 2%.
La , a garanzia del mutuo, rilasciava anche una cambiale propria del 22/07/13 dell'importo di T_
€ 52.631,58, anch'essa posta a fondamento della domanda monitoria.
Risulta, altresì, che l'opponente si rendeva morosa nel pagamento di 25 rate, tanto da essere dichiarata decaduta dal beneficio del termine con racc. a.r. del 21/04/17 (ricevuta il 02/05/17), e lasciava un debito residuo, alla data del 12/08/20, come da certificato ex art. 50 T.U.B., di €
34.840,65, di cui € 27.088,70 per capitale residuo e rate insolute ed € 7.751,95 per interessi moratori.
Con contratto del 15/12/22 la acquistava a titolo oneroso e “pro Controparte_3 soluto”, da vari istituti di credito, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B., come da avviso pubblicato sulla G.U.,
Parte Seconda, n. 148 del 22/12/22. Tra i crediti ceduti era ricompreso quello oggetto di causa, come si evince dal fatto che la cessione aveva ad oggetto tutti i crediti pecuniari derivanti, tra l'altro, da finanziamenti ipotecari e chirografari sorti, come quello “de quo”, nel periodo tra il
28/02/73 ed il 31/12/21. La titolarità del credito in capo alla terza interventrice costituisce, comunque, circostanza mai contestata dall'opponente.
L'opponente, che non contesta neppure l'importo della debitoria maturata a suo carico, solleva una serie di eccezioni di difficile comprensibilità, in quanto fondate su richiami del tutto errati alle pattuizioni contrattuali.
pagina 3 di 5 In primo luogo, la sostiene che l'art. 18 del mutuo prevede interessi di mora mensili del T_
2,5% (quindi 30% annuo): tuttavia, l'art. 18 predetto non disciplina affatto la pattuizione degli interessi di mora, bensì la solidarietà passiva del garante.
Analogamente, anche il richiamo all'art. 19 del contratto è del tutto inconferente, in quanto tale disposizione non disciplina la decadenza dal beneficio del termine o le altre penali dovute in caso di risoluzione del rapporto, ma prevede che le obbligazioni discendenti dal finanziamento siano assunte nell'interesse proprio e della comunione legale.
In ogni caso, il tasso moratorio contrattualmente previsto, pari al TAN + 2%, ossia 10,50%, è di gran lunga inferiore al tasso soglia ex l. n. 108/96 per i rapporti di “crediti personali” nel terzo trimestre 2013 (in cui è stato stipulato il contratto), pari al 19,10% (TEGM 12,08%).
A ciò occorre poi aggiungere che l'art. 34 d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo) esclude la vessatorietà delle clausole che riproducono disposizioni di legge, sicchè non può ritenersi abusiva la clausola contrattuale che richiama l'art. 1186 c.c. in relazione alla decadenza dal beneficio del termine, mentre, per quanto attiene alla penale per l'estinzione anticipata del finanziamento ed alla clausola determinativa degli interessi moratori, va rammentato che, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett.
f), d.lgs. n. 206/05, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nella specie, la doglianza sollevata dall'opponente è del tutto generica, atteso che la stessa ha errato nell'indicare il tasso d'interesse moratorio applicato al rapporto in esame, che non corrisponde affatto (come già detto) al 2,5% mensile, né ha allegato le ragioni per le quali il tasso moratorio effettivo del 10,50% e la penale per estinzione anticipata risulterebbero “d'importo manifestamente eccessivo”, atteso che solo in tale ipotesi la relativa clausola si presume vessatoria ai sensi della predetta norma.
Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Per quanto attiene alla domanda di manleva formulata dall'opponente nei confronti della T_
, la stessa va rigettata in quanto non provata. Controparte_6
Premesso, invero, che il contratto di assicurazione richiede, ex art. 1888 c.c., la forma scritta “ad probationem”, deve rilevarsi che la non ha prodotto la polizza invocata, bensì il solo modulo T_
pagina 4 di 5 di adesione della stessa alla polizza collettiva (asseritamente) stipulata dalla banca mutuante, nell'interesse dei propri clienti, con la Controparte_6
Tale modulo, che non risulta invero sottoscritto dalla predetta compagnia assicurativa, non può surrogare l'effettiva polizza eventualmente stipulata, che nella specie non è stata prodotta.
Né l'onere probatorio gravante sull'opponente può ritenersi attenuato in ragione della contumacia della atteso che la contumacia costituisce, per consolidata giurisprudenza, Controparte_6 condotta “neutra”, che non equivale ex art. 115 c.p.c. a “non contestazione” dei fatti addotti dalla controparte (ex multis, Cass. n. 14372/23).
In sostanza, manca un qualsiasi atto scritto da cui risulti l'obbligazione di copertura assicurativa assunta dalla terza chiamata in garanzia, non essendo a tal fine sufficiente la modulistica intercorsa solo tra la e la banca mutuante (cfr. Cass. n. 367/05, secondo cui anche il rilascio della T_
ricevuta di pagamento del premio non vale di per sè solo a perfezionare il contratto di assicurazione, essendo al riguardo necessario l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio).
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, in favore della terza interventrice, come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00), stante la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9504/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2091/20, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27/09/20, già provvisoriamente esecutivo;
2) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_6
3) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3 tramite la procuratrice delle spese processuali, che si liquidano in € 3.809,00 per CP_4
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5