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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1971/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Venezia, Sestiere Dorsoduro, n. 572,
e
, nata a [...], il 18.02.1975, (C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...], Sestiere Dorsoduro, n. 572, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianalberto Scarpa Basteri del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio sono elettivamente Email_1
domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da ricorso e richiamate nell'udienza del 17.10.2024;
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.05.2024 e - premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in data 26.08.2000 in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2000, parte I, ufficio 1, atto n. 134 e che dall'unione è nata una figlia (nata a [...] il [...]) - hanno proposto domanda Per_1
congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“
1. i coniugi continueranno a vivere separati alle condizioni di legge con obbligo di reciproco rispetto;
2.l La sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione coniugale di residenza, mentre Parte_2
il sig. si è trasferito a Spinea, località Crea (VE) in via Vicenza n. 12 dal mese di Parte_1
marzo 2020;
Per_
3. la figlia manterrà la residenza presso la madre;
Per_
4. il sig. avrà ampia possibilità di visitare la figlia , la quale essendo Parte_1
maggiorenne, concorderà autonomamente di volta in volta le visite con il padre;
5. il sig. provvederà al concorso nel mantenimento della sig.ra mediante il Parte_1 Parte_2
versamento entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra
dell'importo di € 1.200,00 (milleduecento//00) per i primi due anni dalla Parte_2 omologazione dei patti di separazione ed € 500,00 (cinquecento//00) per il terzo anno, con cessazione della corresponsione di ogni mantenimento alla sig.ra al termine del terzo anno Parte_2
dalla predetta omologazione;
6. ciascun genitore provvederà in ragione della metà ciascuno, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sport, vacanze se previamente concordate, spese di trasporto, spese mediche non mutualistiche, dentistiche, farmaci, ticket sanitari, apparecchi ortodontici, occhiali da vista, intendendosi quivi integralmente richiamate sulla natura delle spese, sulla loro concertazione, il protocollo di data 20.9.2019 adottato dal Tribunale di
Venezia;
7. il genitore che le avesse anticipate per intero potrà richiedere all'altro il pagamento della sua quota, previa rendicontazione mensile, con esibizione della documentazione comprovante l'esborso.
Il genitore tenuto a concorrere, provvederà al rimborso della quota a suo carico entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento come sopra documentata;
8. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni pendenza economica e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a nessun titolo.”
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Invero, la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà degli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 158 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e che hanno contratto matrimonio civile in data 26.08.2000, Parte_1 Parte_2
in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2000, parte I, ufficio 1, atto n. 134.
Le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, anzi, rispondenti all'interesse della prole.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio civile in Venezia in data 26.08.2000, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2000, parte I, ufficio 1, atto n. 134;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1971/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Venezia, Sestiere Dorsoduro, n. 572,
e
, nata a [...], il 18.02.1975, (C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...], Sestiere Dorsoduro, n. 572, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianalberto Scarpa Basteri del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio sono elettivamente Email_1
domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da ricorso e richiamate nell'udienza del 17.10.2024;
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.05.2024 e - premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in data 26.08.2000 in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2000, parte I, ufficio 1, atto n. 134 e che dall'unione è nata una figlia (nata a [...] il [...]) - hanno proposto domanda Per_1
congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“
1. i coniugi continueranno a vivere separati alle condizioni di legge con obbligo di reciproco rispetto;
2.l La sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione coniugale di residenza, mentre Parte_2
il sig. si è trasferito a Spinea, località Crea (VE) in via Vicenza n. 12 dal mese di Parte_1
marzo 2020;
Per_
3. la figlia manterrà la residenza presso la madre;
Per_
4. il sig. avrà ampia possibilità di visitare la figlia , la quale essendo Parte_1
maggiorenne, concorderà autonomamente di volta in volta le visite con il padre;
5. il sig. provvederà al concorso nel mantenimento della sig.ra mediante il Parte_1 Parte_2
versamento entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra
dell'importo di € 1.200,00 (milleduecento//00) per i primi due anni dalla Parte_2 omologazione dei patti di separazione ed € 500,00 (cinquecento//00) per il terzo anno, con cessazione della corresponsione di ogni mantenimento alla sig.ra al termine del terzo anno Parte_2
dalla predetta omologazione;
6. ciascun genitore provvederà in ragione della metà ciascuno, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sport, vacanze se previamente concordate, spese di trasporto, spese mediche non mutualistiche, dentistiche, farmaci, ticket sanitari, apparecchi ortodontici, occhiali da vista, intendendosi quivi integralmente richiamate sulla natura delle spese, sulla loro concertazione, il protocollo di data 20.9.2019 adottato dal Tribunale di
Venezia;
7. il genitore che le avesse anticipate per intero potrà richiedere all'altro il pagamento della sua quota, previa rendicontazione mensile, con esibizione della documentazione comprovante l'esborso.
Il genitore tenuto a concorrere, provvederà al rimborso della quota a suo carico entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento come sopra documentata;
8. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni pendenza economica e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a nessun titolo.”
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Invero, la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà degli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 158 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e che hanno contratto matrimonio civile in data 26.08.2000, Parte_1 Parte_2
in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2000, parte I, ufficio 1, atto n. 134.
Le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, anzi, rispondenti all'interesse della prole.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio civile in Venezia in data 26.08.2000, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2000, parte I, ufficio 1, atto n. 134;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero