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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/10/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1288 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 03/10/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv NARDI ALDO il quale chiede la decisione riportandosi alle conclusioni della CTU con vittoria di spese di lite e per l'avv. ALESSANDRA CP_1
SA in sostituzione dell'avv. DE TULLIO LUISA la quale impugna e contesta la CTU, ne chiede il rinnovo e comunque insiste per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1288 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. NARDI ALDO ( , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in dom. C/O Avv. Di Sante Piera CP_1 P.IVA_1
64100 Via Scarselli (TE) con l'avv. DE TULLIO LUISA ( ), C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento aggravamento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.11.2024, - assumendo di aver inoltrato Parte_1
all' domanda di aggravamento della malattia professionale consistente in CP_1
“silicosi” per la quale era stata riconosciuta una menomazione nella misura del 21% e così complessivamente nella percentuale del 38% previa unificazione con quanto riconosciuto per altre malattie ed infortuni) e lamentando che l'Istituto aveva confermato la precedente valutazione – adiva l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita con un'inabilità permanente per la malattia “silicosi” nella misura del 40% od in quell'altra accertata in corso di causa.
L' si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato. CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha ritenuto che “il sig. Persona_1 Parte_1
è affetto da: - Silicosi polmonare con successivo intervento di
[...]
“SEGMENTECTOMIA ATIPICA APICO-DORSALE DEL OB MO
SUPERIORE SINISTRO”, per sopravvenuta neoplasia polmonare, insorta in maniera causale o almeno concausale rispetto alla tecnopatia”.
Lo stesso CTU ha concluso che “il danno anatomico e l'insufficienza respiratoria aggiuntiva di tipo restrittivo di grado lieve determinano, nell'ottica di un sincretismo valutativo, una menomazione dell'integrità psico-fisica ulteriore del 10-11% dall'istanza di revisione per aggravamento del 28/06/23, che, considerando anche il danno del 21% già riconosciuto, determina un danno biologico polmonare complessivamente stimabile nella misura del 31% (trentuno per cento), dal 28/06/23.
Pertanto, il danno complessivo, considerando anche ipoacusia (15%), angioneurosi
(5%), l' “ipotrofia quadricipite” per “contusione ginocchio sinistro” (3%), deve essere quantificato nella misura del 47% (quarantasette per cento), dal 28/06/23, in luogo del precedente riconoscimento del 38%.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (47%), con decorrenza dalla domanda di aggravamento dal 28.6.2023, oltre agli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente è affetto da una riduzione dell'integrità psico-fisica di origine professionale quantificabile nella misura del 11%% e così complessivamente nella misura del 47 % previa unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie,
a decorrere dalla domanda di aggravamento del 28.6.2023;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale di inabilità (47%), con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 28.6.2023, oltre agli interessi legali;
- condanna, inoltre, l' al pagamento in favore del difensore antistatario di CP_1
parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in €. 2.808,00 oltre iva cpa e spese generali,;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 3 ottobre 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza