Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01746/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11688 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nuova Ceriven S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B62B12BB8A, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Gamma Ricambi S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NI Luigi Machiavelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Pontano 3;
No.Ve.Ri Auto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Petraglia, Carlo Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autoparts Italia S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento - previa sospensione cautelare
i. della nota del 31 luglio 2025 con la quale il Responsabile Unico del Progetto dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa E.I. dello Stato Maggiore dell'Esercito ha comunicato alla Nuova Ceriven s.r.l. che, per le motivazioni esposte nell'accluso Decreto di pari data, era stata esclusa dalla procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 del predetto d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la stipula di un accordo quadro in forma pubblico-amministrativa, della durata di quattro anni, articolato su un unico lotto - CIG: B62B12BB8A - inerente alla fornitura di parti di ricambio, a quantità indeterminata, necessaria per la rimessa in efficienza dei veicoli di derivazione commerciale in dotazione agli enti, distaccamenti, reparti e comandi della forza armata, con un valore complessivo massimo presunto di € 31.500.000,00 iva esclusa.
ii. del Decreto trasmesso con la citata nota sub i, con il quale il Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore dell'Esercito ha disposto:
a) l'esclusione dalla gara della Nuova Ceriven s.r.l.;
b) l'escussione totale della cauzione provvisoria presentata a corredo della relativa domanda di partecipazione;
c) la segnalazione all'ANAC del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 222, comma 10, del Dl.vo n. 36/2023 e s.m.i.;
d) lo scorrimento della graduatoria e l'avvio delle successive fasi previste dalla lex specialis di gara.
iii. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale infra specificato inclusi:
- la nota in data 31 luglio 2025, con la quale il Capo Ufficio Generale del Centro di responsabilità Amministrativa EI dello Stato Maggiore dell'Esercito ha escusso la cauzione depositata dalla Nuova Ceriven s.r.l. a corredo della domanda di partecipazione alla gara chiedendo al fideiussore di pagare il relativo importo in favore dell'Amministrazione resistente in ragione dell'intervenuta adozione del provvedimento di esclusione.
- i verbali di prosecuzione della gara in data 1 e 25 agosto 2025 con i quali il seggio di gara ha determinato l'approvazione della documentazione amministrativa di cui all'offerta presentata dal costituendo TI Gamma - Autoparts - NOVERI secondo, divenuto primo, graduato per effetto dell'esclusione dalla gara della Nuova Ceriven s.r.l..
- la proposta di aggiudicazione n. 95 in data 25.8.2025 in favore del testé citato ed odierno controinteressato costituendo TI.
- il Decreto in data 10 settembre 2025 con il quale il Capo Ufficio Generale del Centro Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore dell'Esercito ha confermato e approvato gli atti dei segmenti procedimentali ivi specificati ed ha aggiudicato l'appalto quadro per cui è causa agli operatori economici odierni controinteressati nella forma del costituendo TI.
e per
il risarcimento del danno in forma specifica mediante condanna dell'Amministrazione resistente all'aggiudicazione del testé citato appalto e alla stipula del contratto; nonché al ritiro della richiesta di escussione della cauzione e della segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'esclusione dalla gara,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\11\2025:
per il risarcimento del danno in forma specifica mediante condanna dell’Amministrazione resistente all’aggiudicazione del testé citato appalto e al subentro nel contratto di appalto accordo quadro stipulato in data 27 ottobre 2025 con il n. 425 di repertorio, previa declaratoria della relativa inefficacia per effetto dell’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore Esercito e di Gamma Ricambi S.r.l. A Socio Unico e di No.Ve.Ri Auto S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa CH CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto ricorso, notificato il 29 settembre 2025 e depositato il 7 ottobre 2025, la società in epigrafe individuata ha impugnato la determinazione di esclusione dalla procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per la stipula di un accordo quadro (avente durata di quattro anni) relativo alla fornitura di parti di ricambio per la rimessa in efficienza dei veicoli di derivazione commerciale in dotazione agli enti, distaccamenti, reparti e comandi dell’Esercito italiano, unitamente ai correlati atti rappresentati, in particolare, dalla disposta escussione totale della cauzione provvisoria presentata a corredo della domanda di partecipazione e dall’operata segnalazione all’ANAC del provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, gravando altresì l’aggiudicazione in favore del costituendo TI (evocato nella presente sede come controinteressato) divenuto primo graduato.
1.1. Nell’evidenziare come la procedura di gara in considerazione fosse connotata dall’inversione procedimentale ex art. 107, co. 3, d.lgs. n. 36/2023 e nel premettere che all’esito della valutazione delle offerte economiche e della verifica della documentazione amministrativa il Responsabile del Procedimento della fase di affidamento (RA) aveva proposto l’aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente, la società stessa rappresenta in via preliminare che nell’ambito della successiva verifica in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione (attraverso il FVOE) era emersa nei suoi riguardi una posizione di irregolarità relativamente al pagamento di imposte e tasse e, a seguito della richiesta di precisazioni rivolta all’Agenzia delle Entrate, risultavano in proposito specifiche violazioni non definitivamente accertate; la medesima ricorrente osserva inoltre come l’assunta determinazione di esclusione sia fondata sulla pretesa gravità dell’anzidetta violazione in ragione del superamento della soglia di cui all’art. 3 dell’allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023 (rappresentata, in particolare, dalla misura del 10 per cento del valore dell’appalto) relativamente all’entità del debito in rilievo (non definitivamente accertato) nei confronti dell’IO.
1.2. Ciò premesso, vengono articolati quattro motivi di gravame.
1.2.1. Con il primo ordine di censure – rubricato “ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del Dl.vo n. 36/2023 e s.m.i. e dell’art. 7, comma 1, lett. d), dell’allegato I.2. al Dl.vo n. 36/2023 e s.m.i.- Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con il Decreto in data 28.2.2025 con il quale il Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa E.I. ha nominato il Responsabile per la fase di affidamento (RA), con i compiti e le relative responsabilità disciplinate dall’art. 15 del Dl.vo n. 36/2023 e s.m.i. e specificate nel relativo allegato I.2.: Incompetenza ” – parte ricorrente sostiene, sulla base delle evocate disposizioni normative, che il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto essere adottato esclusivamente dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RA), il quale viceversa si è limitato nel caso di specie a formulare la relativa proposta mentre l’emanazione dell’atto finale è avvenuta ad opera del Capo dell’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Esercito italiano, con conseguente illegittimità dell’atto medesimo in quanto inficiato dal dedotto vizio di incompetenza.
1.2.2. Con il secondo motivo di gravame – rubricato “ II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 2, del Dl.vo n. 36/2023 e s.m.i. e dell’art. 3 dell’allegato II.10 al Dl.vo n. 36/2023 e s.m.i. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione ” – parte ricorrente contesta l’automaticità dell’esclusione disposta dalla Stazione appaltante rispetto alla rilevata sussistenza a carico della società medesima di “ violazioni non definitivamente accertate ” in materia fiscale quantitativamente superiori alla soglia di gravità fissata dal legislatore; in proposito sostiene, alla luce delle richiamate previsioni del Codice dei contratti pubblici e delle coordinate ermeneutiche elaborate in sede giurisprudenziale (anche relativamente alla previgente disciplina del Codice), che l’eventuale espulsione debba per converso intendersi subordinata ad una espressa e motivata valutazione ad opera della Stazione appaltante in ordine alla relativa incidenza sull’affidabilità del concorrente stesso; deduce sul punto che l’intimata Amministrazione, ove avesse condotto il dovuto supplemento istruttorio, avrebbe potuto apprezzare una serie di circostanze – dedotte in ricorso – in favore dell’assunta affidabilità della società medesima (quali, ad esempio, la riferibilità del debito tributario in questione ad un distinto soggetto, assunto come preteso cedente di azienda in favore dello stesso ricorrente, nonchè la pendenza di un contenzioso tributario in secondo grado per quanto concerne le medesime violazioni alla luce dei plurimi vizi denunciati in tale sede, tra cui – a titolo esemplificativo – la sostenuta prescrizione e decadenza della pretesa creditoria relativa agli anni 2014 e 2015).
1.2.3. Con il terzo e con il quarto motivo di ricorso – rispettivamente rubricati “ III. In via del tutto subordinata: Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 del Dl.vo n. 36/2023 ed eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l’art. 20 del disciplinare di gara ” e “ IV. In via subordinata: Violazione e falsa applicazione degli articoli 222, comma 10, del Dl.vo n. 36/2023 e degli artt. 8 e 9 della delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025 ” – la società ricorrente articola talune censure direttamente involgenti, in via autonoma, gli atti (parimenti oggetto di gravame) consequenziali all’assunta determinazione di esclusione, rappresentati nella specie dalla richiesta escussione della cauzione provvisoria e dalla segnalazione all’ANAC del medesimo provvedimento di esclusione.
1.2.4. Parte ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento del provvedimento di esclusione e il ritiro degli atti correlati (rispettivamente, di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione all’ANAC) nonché il conseguente risarcimento del danno in forma specifica mediante condanna dell’intimata Amministrazione all’aggiudicazione in favore della medesima ricorrente e alla stipula del relativo contratto.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo in via successiva documentazione e memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse.
3. Si sono altresì costituite in giudizio due delle tre società (evocate come controinteressate) facenti parte del costituendo TI risultato aggiudicatario (in proprio e nella rispettiva qualità di mandataria e di mandante del medesimo TI), depositando le relative memorie con le quali è stata sollevata, tra l’altro, l’eccezione in rito di irricevibilità del proposto ricorso per tardività, unitamente alle argomentazioni difensive svolte a sostegno della ritenuta infondatezza delle doglianze formulate.
4. Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025 fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare, il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare resa dal difensore di parte ricorrente, disponendo la fissazione della trattazione di merito all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, come riportato a verbale.
5. Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 23 novembre 2025 e depositato in data 24 novembre 2025, parte ricorrente, nel premettere come dalla produzione documentale in giudizio ad opera delle società controinteressate fosse emersa l’intervenuta stipula del contratto, ha proposto azione risarcitoria in forma specifica, dichiarando espressamente la volontà di subentro nel contratto medesimo in caso di accoglimento del ricorso introduttivo.
6. In vista della fissata udienza di merito, le parti in causa hanno prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
7. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 è stato disposto il rinvio della trattazione alla successiva udienza del 7 gennaio 2026, in ragione del mancato decorso dei termini di legge per la discussione stante l’avvenuto deposito in data 24 novembre 2025 del proposto atto di motivi aggiunti (notificato il 23 novembre 2025), come riportato a verbale.
8. All’udienza pubblica del 7 gennaio 2025, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione in rito sollevata da una delle società controinteressata (cfr. memorie prodotte dalla società No.ve.ri auto, rispettivamente, in data 13 ottobre 2025, 24 novembre 2025 e 28 novembre 2025) – con la quale è stata prospettata l’irricevibilità del proposto ricorso introduttivo per tardività – in quanto trova applicazione nel caso di specie la sospensione feriale dei termini prevista dall’articolo 54, comma 2, c.p.a., con conseguente tempestività del ricorso medesimo (notificato il 29 settembre 2025, rispetto all’assunta conoscenza del gravato provvedimento risalente al 31 luglio 2025), non essendo contemplata nel vigente quadro normativo alcuna deroga sul punto per i ricorsi assoggettati (come nella fattispecie in esame) al rito appalti ex art. 120 c.p.a.
Come univocamente evidenziato in sede giurisprudenziale, salve le ipotesi contemplate rispettivamente all’articolo 54, co. 3, c.p.a. e nell’ambito dei giudizi in materia elettorale ex art. 129, co. 10, c.p.a., tutti gli altri procedimenti, anche se caratterizzati da urgenza, rientrano nel regime della sospensione feriale (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 15 luglio 2025, n. 6187, punto 4).
Ad una diversa conclusione neppure può pervenirsi sulla base dell’evocata applicabilità al caso di specie dell’ipotesi prevista dal comma 3 del medesimo articolo 54 c.p.a. sull’assunto che il proposto ricorso risulterebbe assistito da apposita istanza cautelare.
La richiamata disposizione, nel riferirsi espressamente al solo “ procedimento cautelare ”, investe infatti esclusivamente la trattazione in sede processuale delle istanze cautelari, nel senso di consentire anche in periodo feriale la trattazione della domanda cautelare nel rispetto dei termini ordinari all'uopo previsti; non può dunque estendersi – per quanto rileva nella presente sede – ai termini di notifica e di deposito del ricorso introduttivo.
Sul punto è stato affermato, in particolare, che “ La deroga al regime della sospensione feriale dei termini, il quale, per espresso dettato dell’articolo 54, comma 3, non si applica al procedimento cautelare, deve perciò essere interpretata in senso restrittivo, come volta esclusivamente a consentire la celebrazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare - sempre nel rispetto dei termini ordinari per essa previsti - anche durante il periodo ricompreso tra l’1 ed il 31 agosto, mentre non spiega effetti riduttivi sul decorso dei termini processuali ” (in tal senso, cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sent. 6 ottobre 2023, n. 457, punto 2.1).
2. Ciò posto il ricorso, come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, è meritevole di parziale accoglimento stante la ravvisata fondatezza del secondo motivo di gravame articolato nel ricorso introduttivo, nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.
3. Muovendo per ragioni di priorità in senso logico-giuridico dalla prima censura articolata in ricorso, rappresentata dal dedotto vizio di incompetenza relativa, il Collegio la ritiene infondata.
Nel delimitare l’oggetto delle doglianze sul punto formulate, incentrate sulla pretesa competenza dell’incaricato Responsabile di procedimento per la fase di affidamento (RA) all’adozione dell’avversato provvedimento finale di esclusione (per converso emanato, nel caso di specie, dal Capo dell’Ufficio generale del Centro di responsabilità dell’Esercito italiano, su proposta del RA: cfr., rispettivamente, allegati nn. 15 e 14 inclusi nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 13 ottobre 2025), si intende evidenziare come la ravvisata infondatezza – rispetto al perimetro delle censure articolate – poggi su duplice ordine di considerazioni.
Da un lato, è sufficiente osservare come nel caso di specie la delineata competenza in capo al responsabile di procedimento per la fase di affidamento (RA) – suscettibile di nomina in base al prescelto modello organizzativo ad opera della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 15, co. 4, d.lgs. n. 36/2023 – laddove circoscritta alla formulazione della proposta di esclusione e non già estesa anche all’adozione dell’atto finale, trovi corrispondenza nella lex specialis della procedura de qua , sul punto non oggetto di gravame né tantomeno di specifica contestazione, la quale individua espressamente in capo alla figura del RA (per quanto rileva nella presente sede) la legittimazione a “… proporre all’organo competente della Stazione appaltante di adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni al prosieguo della procedura di gara ” (cfr. punto 19 del Disciplinare di gara di cui al doc. n. 5 prodotto dalla resistente Amministrazione in data 13 ottobre 2025).
Dall’altro lato, per quanto concerne il dedotto parametro della prospettata violazione normativa (rappresentato, in particolare, dall’articolo 7, comma 1, lett. d, dell’allegato I.2. al d.lgs. n. 36/2023), va evidenziato come, nella specie, dal mero richiamo (contenuto nel corpo del gravato provvedimento di esclusione) all’art. 15 d.lgs. n. 36/2023 e al relativo allegato I.2 – riferiti espressamente alla figura del Responsabile unico del progetto (RUP) con riguardo ai compiti allo stesso affidati in relazione alla fase dell’affidamento ed evocati, nel provvedimento medesimo, quali fonti di disciplina dei “ compiti ” e delle “ relative responsabilità ” in capo alle individuate figure (tra cui, quella del RA) sulla base dei corrispondenti atti di nomina (cfr., in particolare, pag. 3 dell’anzidetto doc. n. 15 recante il gravato provvedimento di esclusione) – non possa inferirsi, per ciò solo, l’attribuzione al RA di tutti i compiti previsti dalle invocate previsioni in relazione al RUP, dipendendo la ripartizione delle rispettive competenze dal modello organizzativo individuato dalla Stazione appaltante in virtù del principio di autonomia organizzativa di cui al menzionato art. 15, co. 4, d.lgs. n. 36/2023.
Le esposte ragioni inducono a ravvisare, rispetto al perimetro delle doglianze articolate (circoscritte al vizio di incompetenza dedotto sulla base della sostenuta competenza del RA), l’infondatezza delle doglianze medesime.
4. Muovendo alla disamina del secondo motivo di gravame proposto in ricorso, il Collegio lo ritiene viceversa fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. Al riguardo giova riportare in via preliminare il contenuto essenziale del gravato provvedimento di esclusione unitamente ai connessi atti dell’espletato procedimento per quanto rileva nella presente sede.
Sulla base di quanto emerge dal tenore dell’atto impugnato, la determinazione di esclusione è stata assunta, all’esito delle apposite interlocuzioni svolte con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione ex artt. 94, 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023 in capo alla società odierna ricorrente, sulla base della riscontrata gravità delle violazioni non definitivamente accertate a carico della società stessa in materia fiscale – consistenti, nella specie, in un “… atto di recupero crediti … con ricorso pendente in II grado … in relazione al quale è stata emessa la cartella di pagamento … tempestivamente impugnata e pendente in I grado … ”, facendo applicazione del combinato disposto dell’articolo 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 3 dell’allegato II.10 del medesimo d.lgs. n. 36/2023.
Dai connessi atti procedimentali depositati in giudizio (cfr. allegati nn. 8-13 inclusi nella produzione documentale della resistente Amministrazione in data 13 ottobre 2025) risulta, in particolare, come l’accertamento in ordine al carattere di “gravità” delle anzidette violazioni sia derivato dal riscontro dell’entità del debito tributario, come computato nella misura suscettibile di rilievo ai fini dell’invocato articolo 3 dell’allegato II.10 al medesimo d.lgs. n. 36/2023 (ossia limitato al valore dell’imposta, con esclusione di sanzioni ed interessi), all’esito del riscontro fornito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. allegato n. 13 dell’anzidetta produzione documentale) alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Stazione appaltante (nel senso “… di dettagliare/specificare, rispetto all’importo della cartella di pagamento sopra indicata, il valore differenziato riferito alle sanzioni e agli interessi ”: cfr. allegato n. 12) – laddove risultata, a seguito dei calcoli effettuati rispetto al valore dell’appalto, di consistenza “… superiore al 10% del valore dell’appalto ” ai sensi del medesimo articolo 3 dell’allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023 (cfr. allegato n. 14, recante la proposta di esclusione).
4.2. Ciò posto, ai fini della disamina delle censure mosse si ritiene opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento e i corrispondenti principi interpretativi declinati in sede giurisprudenziale.
4.2.1. L’evocato articolo 95 d.lgs. n. 36/2023, rubricato “ cause di esclusione non automatica ”, al comma 2 – per quanto di interesse – prevede che “ La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali ”, con la correlata precisazione che “ Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 ” e “ La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto ”.
L’Allegato II.10 ivi richiamato, rubricato “ Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ”, dopo aver delineato all’articolo 2 la nozione di “ violazione ” in materia fiscale suscettibile di rilievo, ne delimita il carattere di gravità, disponendo all’articolo 3 (comma 1) che “ Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto … ”, mentre al successivo articolo 4 ne individua la connotazione come “ non definitivamente accertata ” ai fini della correlata valutabilità ad opera della Stazione appaltante.
4.2.2. La disciplina sul punto posta dall’articolo 95, co. 2, d.lgs. n. 36/2023 e dal menzionato allegato II.10, come evidenziato in sede giurisprudenziale (cfr. ex multis TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 31 ottobre 2024, n. 2033), si pone in linea di sostanziale continuità con il previgente regime di cui all’articolo 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dalla L. n. 238/2021) in combinato disposto con il D.M. 28.9.2022 (e, in particolare, con il relativo articolo 3 recante la delimitazione della relativa soglia di gravità, fissata nell’anzidetta misura del 10% del valore dell’appalto), riproducendone analogo contenuto sul piano precettivo (pur superando la precedente impostazione che rimandava ad apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze l’individuazione dei limiti e delle condizioni per l’operatività della causa di esclusione, attualmente rimessa allo stesso Codice dei contratti pubblici stante l’operato rinvio all’allegato II.10, sopra citato).
4.2.3. Nel contesto delineato, può richiamarsi il consolidato orientamento sviluppatosi in relazione alla corrispondente previsione posta dal previgente articolo 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 (in combinato disposto con il decreto ministeriale del 2022, sopra richiamato) per quanto concerne la perimetrazione e la consistenza dell’attività di valutazione rimessa alla Stazione ai fini dell’eventuale assunzione di una determinazione di esclusione dell’operatore economico.
In proposito è stato affermato, sulla base dell’operata ricostruzione del quadro normativo relativo alla previgente disciplina in materia, che “… la rilevata sussistenza a carico dell’operatore economico di “violazioni non definitivamente accertate”, pur se quantitativamente superiori alla soglia di gravità fissata dal legislatore ai fini della loro rilevanza escludente, rapportata come si è visto al valore dell’appalto (siccome “pari o superiore al 10%” dello stesso), non genera un effetto espulsivo automatico, ma subordinato ad una espressa e motivata valutazione espressa dalla stazione appaltante in ordine alla sua incidenza negativa sulla affidabilità del concorrente ”, specificando come “ La ratio sottesa alla causa escludente in discorso ha carattere composito, in quanto scaturente sia da una valutazione negativa di moralità del concorrente – il quale, essendosi reso inadempiente all’obbligo di puntuale e tempestivo pagamento delle imposte, ha violato uno dei fondamentali doveri di solidarietà economico-sociale che fanno capo ai cittadini – sia da una prognosi negativa quanto alla sua capacità di fare fronte agli oneri economici connessi alla esecuzione dell’appalto, tenuto conto, da un lato, dell’esposizione debitoria da cui è gravato nei confronti dell’IO (il quale dispone di mezzi particolarmente penetranti al fine di conseguire il soddisfacimento delle sue pretese), dall’altro lato, della sua dimostrata inclinazione a non assolvere gli obblighi assunti (o, come per quelli di carattere fiscale, generatisi ex lege a suo carico) ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. III, sent. 24 luglio 2023, n. 7219, in specie punto 12).
Tale orientamento è stato ribadito in più occasioni, confermando l’esigenza di una duplice valutazione, non circoscritta al mero riscontro della sussistenza di una violazione non definitivamente accertata e della relativa connotazione in termini di “gravità” rispetto all’individuata soglia di rilevanza, ma estesa anche all’apprezzamento in concreto della relativa incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 14 maggio 2025, sent. 4121, in specie punto 9.3, Cons. St., sez. V, sent. 20 ottobre 2025, n. 8114, punto 17.1.6, Cons. giust. amm., sent. 22 gennaio 2024, n. 44, punti 8.3 e 8.4, TAR Calabria, Catanzaro, sent. 31 gennaio 2025, n. 197, punto 2, TAR Campania, Salerno, sent. n. 2033/2024, cit., e TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 29 gennaio 2024, n. 1744, punto 9).
In proposito è stato ulteriormente chiarito come “ In presenza … dei presupposti per l’operatività di una causa di esclusione facoltativa, come quella derivante da violazioni tributarie non definitivamente accertate, la stazione appaltante è chiamata a un accorto bilanciamento tra l’esigenza di selezionare un partner contrattuale serio ed affidabile, il principio di ordine pubblico del favor partecipationis e le legittime aspettative dell’impresa a concorrere alla competizione ” e “ Di conseguenza, non può prescindersi da un’attenta valutazione delle diverse variabili che caratterizzano il caso concreto, senza che sia possibile trasformare acriticamente un possibile indizio di inaffidabilità in una prova certa dell’inaffidabilità, alla quale potrà pervenirsi solo all’esito di un giudizio che, tenendo conto, oltre che del numero degli inadempimenti ritualmente contestati dal fisco, anche della complessiva solidità economica e finanziaria dell’impresa, delle iniziative assunte per superare la criticità rilevata, del valore e della complessità dell’appalto, ispiri una soluzione ragionevole e proporzionata ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. n. 1744/2024, cit.).
4.2.4. Le esposte coordinate ermeneutiche, trasponibili all’attuale disciplina (operante nel caso di specie) posta dall’art. 95, co. 2, d.lgs. n. 36/2023 in ragione della sostanziale corrispondenza rispetto al previgente regime sul piano dei relativi contenuti, non possono invero ritenersi superate sulla base dell’argomentazione relativa all’espressa qualificazione della causa di esclusione in rilievo come “ non automatica ” – operata in seno alla rubrica normativa del medesimo articolo 95, nel cui corpo risulta collocata la fattispecie in esame – in luogo della precedente denominazione, invalsa in sede interpretativa, nel senso di “ facoltativa ”.
Alla figura in considerazione, infatti, resta correlato in capo alla Stazione appaltante, “… un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica ” circa la “ sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge ”, come specificato nell’ambito della Relazione allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici (cfr., in specie, pag. 138) allo scopo di marcarne la distinzione rispetto alle cause di esclusione “ automatica ” indicate al precedente art. 94, per le quali “… nessun margine di apprezzamento è rimesso alla stazione appaltante, che deve limitarsi a riscontrarne la sussistenza ”.
La precisazione riferita alle cause di esclusione “ non automatica ”, in particolare, rimanda ad una valutazione di carattere discrezionale ad opera della Stazione appaltante (pur connotata in termini di discrezionalità tecnica), la cui consistenza – come evidenziato nel contesto della menzionata Relazione – non può evidentemente limitarsi ad un mero riscontro circa l’esistenza del presupposto individuato in via normativa, postulando viceversa un apprezzamento della situazione alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto, che ben può includere – anche in considerazione della sostanziale immutazione della disciplina dell’ipotesi in rilievo, ora contemplata all’articolo 95, co. 2, d.lgs. n. 36/2023 – la (ulteriore) valutazione in ordine alle ricadute delle anzidette violazioni sull’affidabilità dell’operatore economico.
D’altra parte la stessa Relazione sopra citata precisa in termini puntuali come l’espressa qualificazione del carattere “non automatico” delle cause di esclusione in parola risponda ad un intento essenzialmente chiarificatore sul versante lessicale, in ragione dell’addotta constatazione che l’invalsa locuzione – di un motivo di esclusione come riconducibile nel genus delle cause di esclusione “facoltativa” – “… si prestava ad ingenerare l’equivoco per cui, pur in presenza di un motivo di esclusione (rientrante tra quelli “facoltativi”), la stazione appaltante potesse stabilire di non disporre l’esclusione dell’operatore economico … ” (cfr. pag. 138, cit.); inoltre la medesima Relazione, nel prosieguo dell’illustrazione delle singole ipotesi contemplate in seno all’articolo 95 d.lgs. n. 36/2023, pone in evidenza gli elementi di continuità della disciplina prevista al comma 2 del medesimo articolo 95 rispetto a quella della corrispondente figura nell’ambito della previgente d.lgs. n. 50/2016, sottolineando l’operato recepimento del contenuto precettivo del D.M. 28 settembre 2022 (contestualmente abrogato) nell’allegato II.12 al medesimo d.lgs. n. 36/2023 e rimarcando altresì la diversa opzione accolta sul piano dell’organizzazione dell’articolato normativo, nel senso della collocazione autonoma e separata della fattispecie in considerazione allo scopo di valorizzare la portata “non automatica” del correlato effetto espulsivo rispetto alla distinta ipotesi in cui le accertate violazioni presentino carattere definitivo (cfr. pagina 140 dell’anzidetta Relazione).
L’esposta conclusione trova conforto anche nelle considerazioni espresse in sede giurisprudenziale, laddove è stato sottolineato che “ La distinzione tra violazione “definitivamente accertate” o “non definitivamente accertate” marca, in altre parole – fermi gli ulteriori presupposti – il fondamentale discrimine tra cause di “esclusione automatica” (a tratto vincolato, quale conseguenza del mero accertamento della situazione di irregolarità) e di “esclusione non automatica”, soggetta ai margini di apprezzamento della stazione appaltante, di rilievo costitutivo (così – con formula linguistica più esplicita e tassonomia più chiara – le definisce ora, rispettivamente agli articoli 94 e 95, il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, applicabile de futuro, peraltro senza apportare sul punto sostanziali innovazioni) ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. 10 luglio 2023, n. 6731, in specie punto 4.3).
4.3. Facendo applicazione dei riportati principi interpretativi alla fattispecie per cui è causa, il Collegio ravvisa la fondatezza del dedotto vizio di carenza istruttoria e motivazionale per quanto concerne, in particolare, il profilo costituito dalla necessaria valutazione in ordine alla eventuale incidenza delle riscontrate violazioni (non definitivamente accertate) in materia fiscale sull’affidabilità del concorrente (odierna parte ricorrente), da condurre sulla base delle circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie, infatti, dal contenuto del gravato provvedimento di esclusione e dei connessi atti procedimentali prodotti in giudizio (cfr., in particolare, doc. n. 15 e doc. nn. 8-14 inclusi nella produzione della resistente Amministrazione del 13 ottobre 2025) emerge come la Stazione appaltante si sia limitata a riscontrare, all’esito delle apposite interlocuzioni svolte con l’Agenzia delle Entrate, la mera sussistenza di violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale superiori alla soglia di gravità individuata sulla base dell’invocato articolo 3, comma 1, dell’Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023, facendo conseguire a tale riscontro – in via automatica – l’adozione del provvedimento espulsivo.
4.3.1. Non risulta, dunque, alcuna valutazione puntuale delle concrete ricadute delle anzidette violazioni sull’affidabilità dell’operatore economico (odierno ricorrente), sulla base di una serie di elementi connotanti la vicenda nel suo complesso che possono ricondursi, secondo quanto evidenziato nell’ambito dei richiamati pronunciamenti in sede giudiziale, al numero degli inadempimenti ritualmente contestati dal fisco, alla complessiva solidità economica e finanziaria dell’impresa, alle eventuali iniziative assunte per superare la criticità rilevata, al valore e alla complessità dell’appalto, nonché alla natura degli interessi lesi in concreto dalle varie condotte di inadempimento laddove gli stessi rivestano particolare importanza e rilevanza strategica (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. n. 1744/2024, cit., in specie punto 9, e Cons. giust. amm., sent. n. 44/2024, cit., in specie punto 8.4).
4.3.2. Per completezza espositiva va osservato che ad una diversa conclusione non può pervenirsi nell’ambito del presente giudizio sulla base dell’addotta argomentazione – dispiegata in seno alle deduzioni svolte dalla resistente Amministrazione (cfr. la relativa memoria prodotta il 13 ottobre 2025, in specie pag. 16-20, 22 e 23, nonché la successiva memoria di replica ex art. 73, co. 1, c.p.a.) – correlata, nella specie, all’omissione dichiarativa sul punto prospettata in sede difensiva dalla medesima Amministrazione (per quanto concerne le anzidette violazioni in materia fiscale, non definitivamente accertate, la cui conoscenza è stata acquisita dalla Stazione appaltante nell’ambito delle espletate verifiche, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico - FVOE), per l’assorbente considerazione che l’addotto elemento non trova riscontro nel contenuto del gravato provvedimento di esclusione e dei connessi atti procedimentali, emergendo dal tenore letterale del medesimo provvedimento (e della correlata proposta) come la determinazione di esclusione sia stata assunta – in via esclusiva – sulla base dell’espressa ragione giustificativa rappresentata dalla riscontrata esistenza di violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale superiori all’individuata soglia di gravità.
4.4. I rilievi che precedono nel loro complesso inducono, per le ragioni illustrate, a ritenere fondato il motivo di doglianza scrutinato, sotto il profilo dell’accertato difetto di istruttoria e di motivazione, nei termini sopra precisati; per l’effetto, la Stazione appaltante dovrà procedere ad una motivata valutazione delle ricadute delle anzidette violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale – connotate dal superamento dell’individuata soglia di rilevanza ai sensi dell’art. 3, co. 1, dell’allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023 – ai fini del complessivo giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico (odierno ricorrente), da condurre nell’esercizio della sua discrezionalità sulla base degli elementi sopra indicati alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
5. La ravvisata fondatezza dello scrutinato motivo di gravame, determinando (per le ragioni esposte) l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione che – per l’effetto – è destinata a riflettersi sulle determinazioni meramente conseguenziali all’anzidetta esclusione (tra cui, la disposta escussione della polizza fideiussoria provvisoria: cfr. il citato allegato n. 15 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione in data 13 ottobre 2025, unitamente al doc. n. 3 versato in atti da parte ricorrente), conduce all’assorbimento del terzo motivo di ricorso (formulato in via subordinata), volto alla prospettazione di taluni profili di illegittimità asseritamente inficianti in via autonoma la parte del gravato provvedimento relativa alla disposta escussione della polizza.
6. Rispetto al quarto ed ultimo motivo di doglianza (parimenti articolato in via subordinata), si rileva in via assorbente l’inammissibilità dello stesso per difetto di interesse alla coltivazione delle correlate censure, avendo la resistente Amministrazione dedotto in sede difensiva l’intervenuta archiviazione dell’effettuata segnalazione, allegando altresì in atti la relativa comunicazione proveniente dall’ANAC in data 28 agosto 2025 (cfr. memoria del 13 ottobre 2025, pag. 24, e allegato n. 24 incluso nella produzione documentale della medesima Amministrazione), risalente dunque ad un momento antecedente alla proposizione del ricorso introduttivo.
7. In conclusione, dalla ravvisata fondatezza del secondo motivo di doglianza articolato nel ricorso introduttivo – sotto il profilo dell’accertato difetto di istruttoria e di motivazione, nei termini sopra precisati – discende, per l’effetto, l’accoglimento parziale del ricorso introduttivo, limitatamente alla formulata domanda caducatoria, con conseguente annullamento del gravato atto di esclusione, salvi gli ulteriori provvedimenti.
7.1. Non possono invece adottarsi, nella presente sede, statuizioni inerenti al subentro della società ricorrente nel rapporto contrattuale già instaurato dalla Stazione appaltante con l’impresa aggiudicataria, né statuizioni inerenti all’efficacia del relativo contratto (oggetto delle ulteriori domande articolate, rispettivamente, con l’atto di motivi aggiunti e con il ricorso introduttivo), presupponendo le stesse il compimento diretto da parte del giudice adito di una valutazione che esula dal perimetro della potestas decidendi in quanto espressamente riservata all’Amministrazione, per le ragioni sopra esposte.
8. In conclusione il ricorso proposto, come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, è accolto parzialmente, nei limiti e con gli effetti sopra precisati, con conseguente annullamento del gravato atto di esclusione, salvi gli ulteriori provvedimenti.
9. Le spese di giudizio, seguendo il principio della soccombenza, vengono poste a carico della Stazione appaltante nella misura individuata in dispositivo, mentre nell’ambito dei rapporti con le società controinteressate si ravvisano giustificati motivi – in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata – per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei limiti e con gli effetti precisati in motivazione, con conseguente annullamento del gravato atto di esclusione, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole forfetariamente in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad oneri di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Compensa le spese di giudizio nell’ambito dei rapporti tra la parte ricorrente e le società controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente
CH CA, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH CA | NI IN |
IL SEGRETARIO