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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 9 aprile
2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessandra Fumagalli, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Pavoni n. 1
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
CP_ Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito per iscrizione alla gestione commercianti
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 9.2.2024, ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, chiedendo di
“annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace […] l'avviso di addebito n.
36820230013243809000 […], con conseguente estinzione della relativa indebita pretesa impositiva;
disporre la cancellazione del signor dalla Gestione assicurativa degli Parte_1 esercenti attività commerciali per i motivi di cui in atto, con effetto dall'iscrizione, avvenuta a far data dal 1.1.2020”; con vittoria delle spese di lite.
Nel dettaglio, il contribuente ha esposto di essere stato socio e amministratore della Glas s.r.l., esercente fino al 7.9.2021 l'attività di ristorazione presso l'unità operativa “La Bodega
Pagina 1 di 7 Argentina” in Monza, e fino al 24.3.2023 presso l'unità operativa “Terrazza 9” in Milano
TI solo per i periodi estivi da marzo a settembre.
Ha dedotto che Glas s.r.l. è poi rimasta inattiva con decorrenza dal 27.4.2023.
Ha contestato la pretesa dell'ente previdenziale, che lo aveva iscritto alla gestione commercianti con decorrenza dal 1.1.2020 e fino al 27.4.2023, nonostante l'attività di ristorazione sia stata eseguita dalla Glas S.r.l. mediante il personale assunto ed egli non abbia invece svolto presso di essa attività lavorativa diversa da quella relativa al suo incarico di CP_ amministratore, in ragione della quale era invece iscritto alla gestione separata di In CP_ particolare il ricorrente ha allegato che non ha adempiuto al proprio onere probatorio, poiché ha proceduto alla sua iscrizione nella gestione commerciante senza offrire la prova del suo effettivo e personale apporto lavorativo con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha sostenuto la correttezza dell'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, poiché socio e amministratore della società Parte_2
avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande.
Dopo aver dato atto di aver effettuato la propria indagine per gli anni 2020, 2021 e 2022,
l'ente previdenziale ha rilevato:
- nell'anno 2020 e nel 2021 risultano assunti presso la sede operativa di Monza dipendenti con mansioni di cuoco capo partita, aiuto cuoco, cameriere e aiuto cameriere;
- negli anni 2021 e 2022 risultano assunti presso la sede operativa di Cervia – Milano
TI dipendenti con mansioni di cuoco capo partita, cuoco, aiuto cuoco cameriere, aiuto cameriere, lavapiatti, aiuto barman;
- alcuno dei lavoratori dipendenti che lavorano presso le unità operative di Glas s.r.l. ricopre in essa una posizione apicale;
- il ricorrente è socio al 95% di Glas s.r.l.;
- la socia di minoranza non è iscritta alla gestione commercianti ed è CP_2
lavoratrice dipendente a tempo pieno;
- in difetto della individuazione da parte della società di un soggetto al quale è affidata la direzione commerciale (ossia lo svolgimento di attività organizzative e direttive, di natura intellettuale, atte a realizzare lo scopo sociale), la stessa deve ritenersi attribuita al socio amministratore. CP_ Ritenendo pertanto esistenti i requisiti di cui alla L. n. 1397 del 1960, ha richiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di addebito opposto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Pagina 2 di 7 Istruita la causa con l'ammissione della prova documentale, all'udienza ex art. 420
c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, commi 202 e 203, L. n. 662 del 1996.
Tale normativa stabilisce che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (omissis...);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Come osservato in dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, senza dubbio la lettera c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita,
l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., "[...] deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività del-la società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti".
Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l., si è precisato che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha
Pagina 3 di 7 l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta - a seconda della concreta delega - alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. n. 10426/2018).
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la c.d. "doppia iscrizione" consentita dalla legge (in base alla norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), rimane pur sempre da accertare in concreto (cioè nella singola fattispecie) il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi dare comunque applicazione all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996.
A tal proposito, la Corte di cassazione ha altresì affermato che, "in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di
s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della 'prevalenza' meglio si attaglia alla lettera dell'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa" (v. Cass. n. 4440/2017; in senso conforme cfr. anche Cass. n. 19273/2018; v. altresì Cass. 10426/2018, in cui si precisa che, in base ai lavori preparatori, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale, nonché a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie risultano documentalmente i seguenti elementi:
Pagina 4 di 7 - la società Glas s.r.l., costituita in data 12.11.2019, ha per oggetto sociale principale
“l'attività di bar, pizzeria, rosticceria, tavola calda, ristorante, self service, paninoteca, pasticceria, gelateria. La somministrazione al pubblico di cibi cotti e non, alimenti e bevande di qualsiasi tipo e specie compresi alcolici e superalcolici” (cfr. visura camerale
– doc. 1 fasc. ric. e doc. 3 fasc. conv.);
- il ricorrente, fin dalla costituzione, è socio al 95% della Glas s.r.l., l'altra socia, CP_2
, detiene il 5% delle quote sociali (doc. 1 fasc. ric. e doc. 3 fasc. conv.);
[...]
- fin dalla costituzione della società il ricorrente ha rivestito il ruolo di amministratore unico di Glas s.r.l. (doc. 1 fasc. ric. e doc. 3 fasc. conv.);
- al ricorrente, in qualità di amministratore unico, sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria (doc. 1 fasc. ric. e doc. 3 fasc. conv.);
- la socia è assunta presso impresa diversa da Glas s.r.l. con contratto di CP_2
lavoro subordinato a tempo pieno (doc. 8 fasc. conv.);
- le attività svolte da Glas s.r.l. presso le due sedi operative di Monza e Milano TI si sono succedute senza soluzione di continuità, dal momento che nel settembre 2021
Glas s.r.l. ha affittato a terzi il ramo di azienda sito in Monza, dopo aver nel giugno
2021 e fino al marzo 2024 a sua volta subaffittato, come cessionaria, sempre da un terzo, l'unità operativa sita in Milano TI (cfr. docc. 2, 3 e 4 fasc. ric.);
- i dipendenti della Glas s.r.l. non sono inquadrati in categorie apicali, risultando che essi svolgono mansioni di cuoco capo partita, aiuto cuoco, cameriere, aiuto cameriere sia a
Monza, sia a Milano TI e cuoco, lavapiatti, aiuto barman solo presso la sede di
Milano TI, inquadrati tra il quarto ed il settimo livello del c.c.n.l (cfr. doc. 5 e 5 CP_ bis fasc. ric. e doc. 5 fasc. ;
CP_
- ha verificato la partecipazione attiva della ricorrente alla gestione della società sulla base delle evidenze documentali, senza svolgere attività ispettive;
In definitiva, in ragione delle risultanze istruttorie sopra enucleate, deve rilevarsi che CP_ ha fondato il proprio atto di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti sul fatto che egli, unico titolare di poteri di amministrazione, secondo le risultanze della visura camerale e delle scritture obbligatorie risulta essere anche l'unico soggetto al quale sono attribuiti poteri di conduzione delle attività imprenditoriali sul piano operativo onde assicurarne il buon andamento aziendale, di controllo dell'operato dei dipendenti e di relazione con fornitori e clienti;
l'ente previdenziale ha dunque adeguatamente dimostrato, sia pur solo documentalmente e sulla base di indizi tutti univoci e concordanti, come le attività del ricorrente non possano essere ricondotte soltanto a quelle tipiche dell'amministratore, non
Pagina 5 di 7 risultando dalle evidenze documentali la presenza di alcun altro soggetto delegato a gestire l'attività dei bar ristorante né presso la sede di Monza, né presso la sede di Milano TI.
Peraltro il ricorrente né ha fornito alcuna delucidazione circa il contenuto delle attività
(asseritamente amministrative) svolte in seno alla società, né ha precisato – quantomeno dopo la costituzione in giudizio dell'ente previdenziale – come e da chi sia organizzata le attività degli esercizi commerciali, individuando ad esempio i soggetti preposti a scegliere e rapportarsi con i fornitori, a definire i costi di acquisto e tempi di fornitura almeno dei prodotti non stagionali (come ad esempio per le bevande), ad individuare periodi ed orari di apertura dei bar-ristoranti anche in ragione dell'avvicendarsi delle stagioni e dello svolgimento presso l'esercizio di Milano TI altresì di attività di somministrazione di bevande (come comprovato dal fatto che ivi è assunto personale con qualifica di barman), limitandosi a dedurre che la documentazione prodotta .
Invece, come già evidenziato, in giudizio è rimasto incontestato che alcuno dei lavoratori dipendenti operanti presso Glas s.r.l. sia dotato di poteri apicali o rivesta un ruolo o un livello tale di inquadramento da farne dedurre il compimento delle attività tipicamente gestionali. E tutti gli elementi di fatto enucleati sono sufficienti per ritenere legittima e fondata l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
Deve dunque ritenersi provato che il ricorrente, nel periodo oggetto di causa si è occupato della conduzione dell'attività operativa aziendale, cioè degli aspetti attinenti all'organizzazione dell'attività e alla sua esecuzione, in quanto diretta alla realizzazione dello scopo aziendale e dell'oggetto sociale.
In considerazione di tutto quanto esposto e degli elementi di fatto enucleati, si deve pertanto ritenere che l'impegno del ricorrente sia stato prevalente e abituale ai sensi dell'art. 1, comma 203, lettera c), L. n. 662 del 1996.
Deve invero ricordarsi che, come insegna la Corte di legittimità, “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (così la già citata Cass. 10426/2018, che si richiama a Cass. 5360/2012).
Il requisito dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale, del resto, risulta comprovato dal fatto che il ricorrente stesso non deduce di aver svolto altra attività lavorativa nel periodo in cui è stato amministratore unico di Glas s.r.l.. Per tale via risulta evidente come l'elemento del lavoro personale nell'attività aziendale sia stato, in piena coerenza con la ratio della disposizione normativa, pienamente provato.
Pagina 6 di 7 Risulta quindi legittima l'iscrizione d'ufficio del ricorrente presso la gestione commercianti e la richiesta di pagamento dei contributi con decorrenza dal 1.4.2015, avendo CP_ provveduto nelle more del processo ad annullare in autotutela il provvedimento relativo alla richiesta di pagamento dei contributi prescritti relativi al primo trimestre del 2015, mentre il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la legittimità e fondatezza dell'avviso di addebito n. 36820230013243809000 e condanna quindi a versare in Parte_1
CP_ favore di la somma di € 4.559,10, oltre ulteriori accessori dal dovuto sino al saldo effettivo;
CP_
- Condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
1.500,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 10 aprile 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 9 aprile
2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessandra Fumagalli, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Pavoni n. 1
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
CP_ Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito per iscrizione alla gestione commercianti
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 9.2.2024, ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, chiedendo di
“annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace […] l'avviso di addebito n.
36820230013243809000 […], con conseguente estinzione della relativa indebita pretesa impositiva;
disporre la cancellazione del signor dalla Gestione assicurativa degli Parte_1 esercenti attività commerciali per i motivi di cui in atto, con effetto dall'iscrizione, avvenuta a far data dal 1.1.2020”; con vittoria delle spese di lite.
Nel dettaglio, il contribuente ha esposto di essere stato socio e amministratore della Glas s.r.l., esercente fino al 7.9.2021 l'attività di ristorazione presso l'unità operativa “La Bodega
Pagina 1 di 7 Argentina” in Monza, e fino al 24.3.2023 presso l'unità operativa “Terrazza 9” in Milano
TI solo per i periodi estivi da marzo a settembre.
Ha dedotto che Glas s.r.l. è poi rimasta inattiva con decorrenza dal 27.4.2023.
Ha contestato la pretesa dell'ente previdenziale, che lo aveva iscritto alla gestione commercianti con decorrenza dal 1.1.2020 e fino al 27.4.2023, nonostante l'attività di ristorazione sia stata eseguita dalla Glas S.r.l. mediante il personale assunto ed egli non abbia invece svolto presso di essa attività lavorativa diversa da quella relativa al suo incarico di CP_ amministratore, in ragione della quale era invece iscritto alla gestione separata di In CP_ particolare il ricorrente ha allegato che non ha adempiuto al proprio onere probatorio, poiché ha proceduto alla sua iscrizione nella gestione commerciante senza offrire la prova del suo effettivo e personale apporto lavorativo con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha sostenuto la correttezza dell'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, poiché socio e amministratore della società Parte_2
avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande.
Dopo aver dato atto di aver effettuato la propria indagine per gli anni 2020, 2021 e 2022,
l'ente previdenziale ha rilevato:
- nell'anno 2020 e nel 2021 risultano assunti presso la sede operativa di Monza dipendenti con mansioni di cuoco capo partita, aiuto cuoco, cameriere e aiuto cameriere;
- negli anni 2021 e 2022 risultano assunti presso la sede operativa di Cervia – Milano
TI dipendenti con mansioni di cuoco capo partita, cuoco, aiuto cuoco cameriere, aiuto cameriere, lavapiatti, aiuto barman;
- alcuno dei lavoratori dipendenti che lavorano presso le unità operative di Glas s.r.l. ricopre in essa una posizione apicale;
- il ricorrente è socio al 95% di Glas s.r.l.;
- la socia di minoranza non è iscritta alla gestione commercianti ed è CP_2
lavoratrice dipendente a tempo pieno;
- in difetto della individuazione da parte della società di un soggetto al quale è affidata la direzione commerciale (ossia lo svolgimento di attività organizzative e direttive, di natura intellettuale, atte a realizzare lo scopo sociale), la stessa deve ritenersi attribuita al socio amministratore. CP_ Ritenendo pertanto esistenti i requisiti di cui alla L. n. 1397 del 1960, ha richiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di addebito opposto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Pagina 2 di 7 Istruita la causa con l'ammissione della prova documentale, all'udienza ex art. 420
c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, commi 202 e 203, L. n. 662 del 1996.
Tale normativa stabilisce che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (omissis...);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Come osservato in dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, senza dubbio la lettera c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita,
l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., "[...] deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività del-la società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti".
Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l., si è precisato che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha
Pagina 3 di 7 l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta - a seconda della concreta delega - alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. n. 10426/2018).
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la c.d. "doppia iscrizione" consentita dalla legge (in base alla norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), rimane pur sempre da accertare in concreto (cioè nella singola fattispecie) il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi dare comunque applicazione all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996.
A tal proposito, la Corte di cassazione ha altresì affermato che, "in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di
s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della 'prevalenza' meglio si attaglia alla lettera dell'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa" (v. Cass. n. 4440/2017; in senso conforme cfr. anche Cass. n. 19273/2018; v. altresì Cass. 10426/2018, in cui si precisa che, in base ai lavori preparatori, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale, nonché a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie risultano documentalmente i seguenti elementi:
Pagina 4 di 7 - la società Glas s.r.l., costituita in data 12.11.2019, ha per oggetto sociale principale
“l'attività di bar, pizzeria, rosticceria, tavola calda, ristorante, self service, paninoteca, pasticceria, gelateria. La somministrazione al pubblico di cibi cotti e non, alimenti e bevande di qualsiasi tipo e specie compresi alcolici e superalcolici” (cfr. visura camerale
– doc. 1 fasc. ric. e doc. 3 fasc. conv.);
- il ricorrente, fin dalla costituzione, è socio al 95% della Glas s.r.l., l'altra socia, CP_2
, detiene il 5% delle quote sociali (doc. 1 fasc. ric. e doc. 3 fasc. conv.);
[...]
- fin dalla costituzione della società il ricorrente ha rivestito il ruolo di amministratore unico di Glas s.r.l. (doc. 1 fasc. ric. e doc. 3 fasc. conv.);
- al ricorrente, in qualità di amministratore unico, sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria (doc. 1 fasc. ric. e doc. 3 fasc. conv.);
- la socia è assunta presso impresa diversa da Glas s.r.l. con contratto di CP_2
lavoro subordinato a tempo pieno (doc. 8 fasc. conv.);
- le attività svolte da Glas s.r.l. presso le due sedi operative di Monza e Milano TI si sono succedute senza soluzione di continuità, dal momento che nel settembre 2021
Glas s.r.l. ha affittato a terzi il ramo di azienda sito in Monza, dopo aver nel giugno
2021 e fino al marzo 2024 a sua volta subaffittato, come cessionaria, sempre da un terzo, l'unità operativa sita in Milano TI (cfr. docc. 2, 3 e 4 fasc. ric.);
- i dipendenti della Glas s.r.l. non sono inquadrati in categorie apicali, risultando che essi svolgono mansioni di cuoco capo partita, aiuto cuoco, cameriere, aiuto cameriere sia a
Monza, sia a Milano TI e cuoco, lavapiatti, aiuto barman solo presso la sede di
Milano TI, inquadrati tra il quarto ed il settimo livello del c.c.n.l (cfr. doc. 5 e 5 CP_ bis fasc. ric. e doc. 5 fasc. ;
CP_
- ha verificato la partecipazione attiva della ricorrente alla gestione della società sulla base delle evidenze documentali, senza svolgere attività ispettive;
In definitiva, in ragione delle risultanze istruttorie sopra enucleate, deve rilevarsi che CP_ ha fondato il proprio atto di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti sul fatto che egli, unico titolare di poteri di amministrazione, secondo le risultanze della visura camerale e delle scritture obbligatorie risulta essere anche l'unico soggetto al quale sono attribuiti poteri di conduzione delle attività imprenditoriali sul piano operativo onde assicurarne il buon andamento aziendale, di controllo dell'operato dei dipendenti e di relazione con fornitori e clienti;
l'ente previdenziale ha dunque adeguatamente dimostrato, sia pur solo documentalmente e sulla base di indizi tutti univoci e concordanti, come le attività del ricorrente non possano essere ricondotte soltanto a quelle tipiche dell'amministratore, non
Pagina 5 di 7 risultando dalle evidenze documentali la presenza di alcun altro soggetto delegato a gestire l'attività dei bar ristorante né presso la sede di Monza, né presso la sede di Milano TI.
Peraltro il ricorrente né ha fornito alcuna delucidazione circa il contenuto delle attività
(asseritamente amministrative) svolte in seno alla società, né ha precisato – quantomeno dopo la costituzione in giudizio dell'ente previdenziale – come e da chi sia organizzata le attività degli esercizi commerciali, individuando ad esempio i soggetti preposti a scegliere e rapportarsi con i fornitori, a definire i costi di acquisto e tempi di fornitura almeno dei prodotti non stagionali (come ad esempio per le bevande), ad individuare periodi ed orari di apertura dei bar-ristoranti anche in ragione dell'avvicendarsi delle stagioni e dello svolgimento presso l'esercizio di Milano TI altresì di attività di somministrazione di bevande (come comprovato dal fatto che ivi è assunto personale con qualifica di barman), limitandosi a dedurre che la documentazione prodotta .
Invece, come già evidenziato, in giudizio è rimasto incontestato che alcuno dei lavoratori dipendenti operanti presso Glas s.r.l. sia dotato di poteri apicali o rivesta un ruolo o un livello tale di inquadramento da farne dedurre il compimento delle attività tipicamente gestionali. E tutti gli elementi di fatto enucleati sono sufficienti per ritenere legittima e fondata l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
Deve dunque ritenersi provato che il ricorrente, nel periodo oggetto di causa si è occupato della conduzione dell'attività operativa aziendale, cioè degli aspetti attinenti all'organizzazione dell'attività e alla sua esecuzione, in quanto diretta alla realizzazione dello scopo aziendale e dell'oggetto sociale.
In considerazione di tutto quanto esposto e degli elementi di fatto enucleati, si deve pertanto ritenere che l'impegno del ricorrente sia stato prevalente e abituale ai sensi dell'art. 1, comma 203, lettera c), L. n. 662 del 1996.
Deve invero ricordarsi che, come insegna la Corte di legittimità, “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (così la già citata Cass. 10426/2018, che si richiama a Cass. 5360/2012).
Il requisito dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale, del resto, risulta comprovato dal fatto che il ricorrente stesso non deduce di aver svolto altra attività lavorativa nel periodo in cui è stato amministratore unico di Glas s.r.l.. Per tale via risulta evidente come l'elemento del lavoro personale nell'attività aziendale sia stato, in piena coerenza con la ratio della disposizione normativa, pienamente provato.
Pagina 6 di 7 Risulta quindi legittima l'iscrizione d'ufficio del ricorrente presso la gestione commercianti e la richiesta di pagamento dei contributi con decorrenza dal 1.4.2015, avendo CP_ provveduto nelle more del processo ad annullare in autotutela il provvedimento relativo alla richiesta di pagamento dei contributi prescritti relativi al primo trimestre del 2015, mentre il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la legittimità e fondatezza dell'avviso di addebito n. 36820230013243809000 e condanna quindi a versare in Parte_1
CP_ favore di la somma di € 4.559,10, oltre ulteriori accessori dal dovuto sino al saldo effettivo;
CP_
- Condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
1.500,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 10 aprile 2025
Il Giudice Elena Greco
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