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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 121 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(p. IVA Parte_1 P.IVA_1
in persona del titolare e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sante Marie
(AQ), alla via delle Dolomiti 38, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Perreca (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
OPPOSTA – ATTRICE IN RIASSUNZIONE
e
(c.f. e per lui i suoi eredi collettivamente Controparte_1 C.F._2
ed impersonalmente
OPPONENTE – CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Conclusioni: per parte opponente come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
per il convenuto opposto come da precedenti precisazioni delle conclusioni del
17.6.2024 e da note di trattazione scritta depositate in data 5.5.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 15.1.2019
, agendo in proprio e stando in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2018 emesso dal Tribunale di
Avezzano, notificato in data 6.12.2018, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 11.500,00 oltre interessi e spese del giudizio monitorio in favore dell'impresa individuale (importo richiesto a titolo di Parte_1
restituzione delle somme spettanti all'impresa opposta e versate all'opponente, difensore di
1 tale impresa nel procedimento iscritto al n. 504/1999 R.G., da parte delle controparti dell'impresa medesima in tale giudizio ed in ottemperanza alla sentenza n. 631/2005 del
Tribunale di Avezzano con cui detto giudizio è stato definito).
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei suoi confronti deducendo: che la somma, all'epoca della sua riscossione, era stata messa a disposizione dell'opposta, la quale l'aveva tuttavia rifiutata;
che peraltro non vi è corrispondenza tra la somma ingiunta per € 11.500,00 e quella indicata nella sentenza posta a base del richiesto decreto ingiuntivo pari ad € 6.651,96; che in ogni caso il preteso credito azionato in via monitoria risulta prescritto.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio l'impresa opposta chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione.
L'opposta ha in particolare dedotto: l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della proposta opposizione in virtù della tardiva iscrizione a ruolo della stessa;
l'insussistenza della eccepita prescrizione, constando diversi atti interruttivi in relazione al termine decennale di prescrizione nella specie applicabile, anche tenuto conto della sua effettiva decorrenza solo da quando l'opposta ha avuto effettiva contezza della riscossione di tali importi da parte dell'opponente; l'insussistenza di un proprio rifiuto a ricevere la somma dovuta, somma che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, non le è mai stata offerta.
3. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., espletato l'interrogatorio formale dell'opponente ed escussi i testi ammessi, all'udienza del 1.3.2023, è stata dichiarata l'interruzione del procedimento a fronte del decesso della parte opponente costituita personalmente in giudizio.
Riassunto il giudizio mediante notifica del ricorso in riassunzione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius ai sensi dell'art. 303 comma secondo c.p.c., la causa, con ordinanza del 14.5.2025 resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità svolta dall'opposta, atteso che l'atto introduttivo dell'opposizione è stato notificato in data 15.1.2019 ed è stato successivamente iscritto a ruolo in data 24.1.2019.
5. Nel merito l'opposizione non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto opposto.
Risulta in primo luogo infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Al riguardo occorre premettere che nella specie opera l'ordinario termine di prescrizione decennale in relazione al rapporto contrattuale intercorso tra l'opposta e l'opponente: è infatti
2 pacifico ed è comunque documentato che l'opponente sia stato il difensore dell'opposta nel giudizio definito con la sentenza n. 631/05 del Tribunale di Avezzano.
Ebbene, nell'ambito di tale rapporto, l'opposta ha agito in questa sede allegando l'inadempimento dell'opponente all'obbligo di consegna - mediante immediata messa a disposizione a favore della parte assistita - delle somme versate al medesimo opponente dalle controparti dell'opposta nel giudizio definito con la suindicata sentenza.
Deve tuttavia rilevarsi che la decorrenza del termine decennale di prescrizione non può ritenersi ancorata al momento, pienamente dimostrato e, peraltro, neanche specificamente contestato, in cui sono stati materialmente versati all'opponente gli importi di cui si discute.
A tale ultimo riguardo deve infatti rilevarsi che, unitamente alla costituzione, sono state prodotte dall'opposta le ricevute, recanti la sottoscrizione non disconosciuta dell'opponente e puntuali riferimenti alla più volte citata sentenza n. 631/05, dell'avvenuto versamento all'opponente del complessivo importo di € 11.500,00 da parte di e di Parte_2
(versamento avvenuto in due soluzioni e, segnatamente, nell'ottobre del Controparte_2
2005 e nel marzo del 2006); inoltre il versamento di tali somme è stato confermato dal predetto
, escusso come testimone;
infine la riscossione di tale importo è stata Parte_2
sostanzialmente confermata dallo stesso opponente in sede di interrogatorio formale, avendo l'opponente in particolare confermato di aver avuto “questi soldi”, di avere in più occasioni convocato il titolare dell'impresa individuale nel suo studio e di aver messo a sua disposizione la somma che veniva però rifiutata.
Ciò posto, deve tuttavia precisarsi che il termine di cui si discute non poteva utilmente decorrere se non dal momento in cui la disponibilità di tale somma presso l'opponente e la possibilità di procedere all'immediato ritiro della stessa erano state rese note all'opposta o dovevano comunque ritenersi ad essa conoscibili (cfr., Cass., ord. n. 29328/24 in ordine al fatto che il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell'ingiustizia del danno anche in caso di responsabilità contrattuale).
Da tanto deriva l'impossibilità di ancorare la decorrenza di tale termine anche alla missiva
A/R prodotta dall'opponente e risalente al successivo 2007, atteso:
- da un lato, che non vi è alcuna indicazione in ordine all'importo riscosso e concretamente messo a disposizione (necessariamente mediante versamento dell'intero importo ricevuto, potendo diversamente essere legittimamente rifiutato dal creditore;
cfr., Cass., sent. n.
27255/17);
- dall'altro lato, che in tale missiva vi è un esplicito riferimento alla prosecuzione di una procedura a suo tempo iniziata, il che, in assenza di ulteriori indicazioni ed anzi tenuto conto
3 del precetto intimato in precedenza dal medesimo opponente nell'interesse dell'opposta (e da quest'ultima prodotto), potrebbe anche ragionevolmente indurre a ritenere che proseguisse il rapporto professionale in precedenza in essere.
Deve poi escludersi che gli elementi acquisiti consentano di ritenere provato che l'opposta abbia rifiutato di ricevere tale importo.
Sul punto occorre invero sottolineare che l'opponente non ha dedotto l'eventuale ricorrenza di una delle ipotesi eccezionali che consentirebbero di trattenere e non mettere a disposizione le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso, sostenendo unicamente l'opponente di aver messo a disposizione le somme ricevute, le quali sarebbero state rifiutate dall'opposta.
Tuttavia di tale – invero inspiegabile - rifiuto non consta alcuna traccia documentale pur nel quadro di rapporti professionali intercorrenti tra un avvocato ed un'impresa, né un simile rifiuto è stato confermato dai testi escussi né, ancora, può ritenersi univocamente evincibile dal mancato riscontro della suindicata missiva A/R (tenuto conto, per come già sopra esposto, del suo stesso non univoco tenore, il quale, anche per l'assenza di chiari riferimenti alla totalità della somma ricevuta coincidente con quella effettivamente offerta, non consente certo di escludere la mora del debitore e, viepiù, di costituire in mora il creditore).
Ne consegue che, come dedotto dall'opposta, il termine in questione è utilmente decorso dal
2010 allorquando, intimato con il patrocinio di altro difensore il precetto nei confronti delle controparti del giudizio definito con la più volte citata sentenza n. 631/05, l'opposta ha avuto notizia da queste ultime e per il tramite del loro difensore dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto mediante versamenti eseguiti all'opponente e come da ricevute da quest'ultimo sottoscritte (si veda la missiva del 2.2.2010 prodotta nel fascicolo di parte opposta).
Dalle suesposte argomentazioni deriva che non può ritenersi maturata la prescrizione, il che rende superfluo l'approfondimento in ordine alla possibilità di attribuire, sulla scorta della documentazione prodotta, valenza interruttiva al procedimento di mediazione avviato.
Deve da ultimo escludersi che possa rilevare l'apparente dedotta discrepanza tra l'importo dovuto in base alla sentenza n. 631/05 e l'importo per cui è causa.
Al riguardo risulta infatti dirimente evidenziare che, in disparte il fatto che con la suindicata sentenza sono stati riconosciuti all'opposta anche gli interessi e le spese (importo, quest'ultimo, in relazione a cui non consta l'avvenuta distrazione), in questa sede l'opposta ha agito per ottenere quanto versato dalle controparti del giudizio definito con la citata sentenza n. 631/05 ed in forza di tale sentenza.
4 Ebbene tali importi coincidono con quelli per cui è causa come documentato dalle sopra menzionate ricevute e dalle dichiarazioni rese dal teste . Parte_2
Da quanto precede consegue la conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'opponente, decreto che quindi, a seguito del rigetto dell'opposizione, costituisce titolo esecutivo, non risultando quindi dirimente la mancata puntuale individuazione degli eredi che,
a seguito della riassunzione effettuata ex art. 303 comma secondo c.p.c., non si sono costituiti anche al solo scopo di contestare il presupposto della riassunzione (cfr., Cass., ord. n.
23500/21, con cui è stato ribadito come in caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo il titolo esecutivo per capitale, interessi e spese liquidate con il decreto ingiuntivo stesso sia comunque costituito da tale decreto e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, se non limitatamente ad eventuali ulteriori voci di condanna, quali, ad esempio, le spese del giudizio di opposizione con essa liquidate).
In assenza di tale puntuale e singolare individuazione degli eredi non possono di contro essere rese in questa sede ulteriori pronunzie di condanna (quali, appunto, quella relativa alle spese di lite del presente giudizio) nei confronti degli eredi citati collettivamente ed impersonalmente e rimasti contumaci (cfr., Cass., sent. n. 15995/22, con cui è stato chiarito che in caso di interruzione la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è idonea a consentire di pronunciare statuizioni di condanna senza procedere, a cura dell'istante, all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, che non può essere vaga o ambulatoria).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 121 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 554/2018 emesso dal Tribunale di Avezzano.
Così deciso in data 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 121 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(p. IVA Parte_1 P.IVA_1
in persona del titolare e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sante Marie
(AQ), alla via delle Dolomiti 38, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Perreca (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
OPPOSTA – ATTRICE IN RIASSUNZIONE
e
(c.f. e per lui i suoi eredi collettivamente Controparte_1 C.F._2
ed impersonalmente
OPPONENTE – CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Conclusioni: per parte opponente come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
per il convenuto opposto come da precedenti precisazioni delle conclusioni del
17.6.2024 e da note di trattazione scritta depositate in data 5.5.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 15.1.2019
, agendo in proprio e stando in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2018 emesso dal Tribunale di
Avezzano, notificato in data 6.12.2018, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 11.500,00 oltre interessi e spese del giudizio monitorio in favore dell'impresa individuale (importo richiesto a titolo di Parte_1
restituzione delle somme spettanti all'impresa opposta e versate all'opponente, difensore di
1 tale impresa nel procedimento iscritto al n. 504/1999 R.G., da parte delle controparti dell'impresa medesima in tale giudizio ed in ottemperanza alla sentenza n. 631/2005 del
Tribunale di Avezzano con cui detto giudizio è stato definito).
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei suoi confronti deducendo: che la somma, all'epoca della sua riscossione, era stata messa a disposizione dell'opposta, la quale l'aveva tuttavia rifiutata;
che peraltro non vi è corrispondenza tra la somma ingiunta per € 11.500,00 e quella indicata nella sentenza posta a base del richiesto decreto ingiuntivo pari ad € 6.651,96; che in ogni caso il preteso credito azionato in via monitoria risulta prescritto.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio l'impresa opposta chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione.
L'opposta ha in particolare dedotto: l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della proposta opposizione in virtù della tardiva iscrizione a ruolo della stessa;
l'insussistenza della eccepita prescrizione, constando diversi atti interruttivi in relazione al termine decennale di prescrizione nella specie applicabile, anche tenuto conto della sua effettiva decorrenza solo da quando l'opposta ha avuto effettiva contezza della riscossione di tali importi da parte dell'opponente; l'insussistenza di un proprio rifiuto a ricevere la somma dovuta, somma che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, non le è mai stata offerta.
3. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., espletato l'interrogatorio formale dell'opponente ed escussi i testi ammessi, all'udienza del 1.3.2023, è stata dichiarata l'interruzione del procedimento a fronte del decesso della parte opponente costituita personalmente in giudizio.
Riassunto il giudizio mediante notifica del ricorso in riassunzione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius ai sensi dell'art. 303 comma secondo c.p.c., la causa, con ordinanza del 14.5.2025 resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità svolta dall'opposta, atteso che l'atto introduttivo dell'opposizione è stato notificato in data 15.1.2019 ed è stato successivamente iscritto a ruolo in data 24.1.2019.
5. Nel merito l'opposizione non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto opposto.
Risulta in primo luogo infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Al riguardo occorre premettere che nella specie opera l'ordinario termine di prescrizione decennale in relazione al rapporto contrattuale intercorso tra l'opposta e l'opponente: è infatti
2 pacifico ed è comunque documentato che l'opponente sia stato il difensore dell'opposta nel giudizio definito con la sentenza n. 631/05 del Tribunale di Avezzano.
Ebbene, nell'ambito di tale rapporto, l'opposta ha agito in questa sede allegando l'inadempimento dell'opponente all'obbligo di consegna - mediante immediata messa a disposizione a favore della parte assistita - delle somme versate al medesimo opponente dalle controparti dell'opposta nel giudizio definito con la suindicata sentenza.
Deve tuttavia rilevarsi che la decorrenza del termine decennale di prescrizione non può ritenersi ancorata al momento, pienamente dimostrato e, peraltro, neanche specificamente contestato, in cui sono stati materialmente versati all'opponente gli importi di cui si discute.
A tale ultimo riguardo deve infatti rilevarsi che, unitamente alla costituzione, sono state prodotte dall'opposta le ricevute, recanti la sottoscrizione non disconosciuta dell'opponente e puntuali riferimenti alla più volte citata sentenza n. 631/05, dell'avvenuto versamento all'opponente del complessivo importo di € 11.500,00 da parte di e di Parte_2
(versamento avvenuto in due soluzioni e, segnatamente, nell'ottobre del Controparte_2
2005 e nel marzo del 2006); inoltre il versamento di tali somme è stato confermato dal predetto
, escusso come testimone;
infine la riscossione di tale importo è stata Parte_2
sostanzialmente confermata dallo stesso opponente in sede di interrogatorio formale, avendo l'opponente in particolare confermato di aver avuto “questi soldi”, di avere in più occasioni convocato il titolare dell'impresa individuale nel suo studio e di aver messo a sua disposizione la somma che veniva però rifiutata.
Ciò posto, deve tuttavia precisarsi che il termine di cui si discute non poteva utilmente decorrere se non dal momento in cui la disponibilità di tale somma presso l'opponente e la possibilità di procedere all'immediato ritiro della stessa erano state rese note all'opposta o dovevano comunque ritenersi ad essa conoscibili (cfr., Cass., ord. n. 29328/24 in ordine al fatto che il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell'ingiustizia del danno anche in caso di responsabilità contrattuale).
Da tanto deriva l'impossibilità di ancorare la decorrenza di tale termine anche alla missiva
A/R prodotta dall'opponente e risalente al successivo 2007, atteso:
- da un lato, che non vi è alcuna indicazione in ordine all'importo riscosso e concretamente messo a disposizione (necessariamente mediante versamento dell'intero importo ricevuto, potendo diversamente essere legittimamente rifiutato dal creditore;
cfr., Cass., sent. n.
27255/17);
- dall'altro lato, che in tale missiva vi è un esplicito riferimento alla prosecuzione di una procedura a suo tempo iniziata, il che, in assenza di ulteriori indicazioni ed anzi tenuto conto
3 del precetto intimato in precedenza dal medesimo opponente nell'interesse dell'opposta (e da quest'ultima prodotto), potrebbe anche ragionevolmente indurre a ritenere che proseguisse il rapporto professionale in precedenza in essere.
Deve poi escludersi che gli elementi acquisiti consentano di ritenere provato che l'opposta abbia rifiutato di ricevere tale importo.
Sul punto occorre invero sottolineare che l'opponente non ha dedotto l'eventuale ricorrenza di una delle ipotesi eccezionali che consentirebbero di trattenere e non mettere a disposizione le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso, sostenendo unicamente l'opponente di aver messo a disposizione le somme ricevute, le quali sarebbero state rifiutate dall'opposta.
Tuttavia di tale – invero inspiegabile - rifiuto non consta alcuna traccia documentale pur nel quadro di rapporti professionali intercorrenti tra un avvocato ed un'impresa, né un simile rifiuto è stato confermato dai testi escussi né, ancora, può ritenersi univocamente evincibile dal mancato riscontro della suindicata missiva A/R (tenuto conto, per come già sopra esposto, del suo stesso non univoco tenore, il quale, anche per l'assenza di chiari riferimenti alla totalità della somma ricevuta coincidente con quella effettivamente offerta, non consente certo di escludere la mora del debitore e, viepiù, di costituire in mora il creditore).
Ne consegue che, come dedotto dall'opposta, il termine in questione è utilmente decorso dal
2010 allorquando, intimato con il patrocinio di altro difensore il precetto nei confronti delle controparti del giudizio definito con la più volte citata sentenza n. 631/05, l'opposta ha avuto notizia da queste ultime e per il tramite del loro difensore dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto mediante versamenti eseguiti all'opponente e come da ricevute da quest'ultimo sottoscritte (si veda la missiva del 2.2.2010 prodotta nel fascicolo di parte opposta).
Dalle suesposte argomentazioni deriva che non può ritenersi maturata la prescrizione, il che rende superfluo l'approfondimento in ordine alla possibilità di attribuire, sulla scorta della documentazione prodotta, valenza interruttiva al procedimento di mediazione avviato.
Deve da ultimo escludersi che possa rilevare l'apparente dedotta discrepanza tra l'importo dovuto in base alla sentenza n. 631/05 e l'importo per cui è causa.
Al riguardo risulta infatti dirimente evidenziare che, in disparte il fatto che con la suindicata sentenza sono stati riconosciuti all'opposta anche gli interessi e le spese (importo, quest'ultimo, in relazione a cui non consta l'avvenuta distrazione), in questa sede l'opposta ha agito per ottenere quanto versato dalle controparti del giudizio definito con la citata sentenza n. 631/05 ed in forza di tale sentenza.
4 Ebbene tali importi coincidono con quelli per cui è causa come documentato dalle sopra menzionate ricevute e dalle dichiarazioni rese dal teste . Parte_2
Da quanto precede consegue la conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'opponente, decreto che quindi, a seguito del rigetto dell'opposizione, costituisce titolo esecutivo, non risultando quindi dirimente la mancata puntuale individuazione degli eredi che,
a seguito della riassunzione effettuata ex art. 303 comma secondo c.p.c., non si sono costituiti anche al solo scopo di contestare il presupposto della riassunzione (cfr., Cass., ord. n.
23500/21, con cui è stato ribadito come in caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo il titolo esecutivo per capitale, interessi e spese liquidate con il decreto ingiuntivo stesso sia comunque costituito da tale decreto e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, se non limitatamente ad eventuali ulteriori voci di condanna, quali, ad esempio, le spese del giudizio di opposizione con essa liquidate).
In assenza di tale puntuale e singolare individuazione degli eredi non possono di contro essere rese in questa sede ulteriori pronunzie di condanna (quali, appunto, quella relativa alle spese di lite del presente giudizio) nei confronti degli eredi citati collettivamente ed impersonalmente e rimasti contumaci (cfr., Cass., sent. n. 15995/22, con cui è stato chiarito che in caso di interruzione la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è idonea a consentire di pronunciare statuizioni di condanna senza procedere, a cura dell'istante, all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, che non può essere vaga o ambulatoria).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 121 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 554/2018 emesso dal Tribunale di Avezzano.
Così deciso in data 10.6.2025
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Dott.ssa Ilaria Pepe
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