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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1116/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1116 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e vertente tra
(C.F.: ), nella qualità di titolare dell'omonima azienda Parte_1 C.F._1 agricola (P.I. , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. Vita Maria P.IVA_1
Teresa (pec: , che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti; appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Maio Luca e Maio Emma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale (pec: Email_2
, giusta procura in atti;
Email_3
appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 367/2023 – Vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 18.10.2019, la Controparte_1
chiedeva di ingiungere all il pagamento della somma
[...] Parte_2 di € 1.079,70, esponendo: di essere sua creditrice in forza della fattura n. 56 del 4.12.2018, relativa alla fornitura ed al trasporto di 59mc di sabbia, come da buoni di consegna regolarmente sottoscritti, da cui risultava che la merce fosse stata fornita nelle date del 12.07, 16.07, 6.09, 24.09
e 12.12 dell'anno 2013; che mai l' aveva avanzato alcuna Parte_2
contestazione sul materiale ricevuto;
che il sollecito di pagamento, effettuato con raccomandata a/r ricevuta il 4.10.2017, era rimasto privo di riscontro e che, all'esito, era stata emessa la predetta fattura.
La domanda monitoria veniva accolta con decreto ingiuntivo n. 328, emesso in data 31.10.2019, con cui il Giudice di Pace di Locri ingiungeva all' il pagamento della Parte_2 somma di € 1.079,70 per le causali specificate in ricorso, oltre interessi ex art. 4 e 5 D.Lgs.
231/2002 dal dovuto al soddisfo e spese di procedura.
nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, con atto di citazione Parte_2
ritualmente notificato, interponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo: l'improcedibilità della domanda monitoria per abuso del diritto, avendo già ricevuto la notifica di un altro decreto ingiuntivo, n. 99/2019, emesso in data 25.03.2019 dal Tribunale di Locri ad istanza della CP_1 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.139,86, oltre interessi e spese,
[...]
sulla scorta di due fatture, n. 35/16 e 99/15, per fornitura e trasporto di calcestruzzo;
la prescrizione e/o decadenza del diritto di credito, avendo la società opposta emesso la fattura dopo cinque anni dalla presunta fornitura dei beni, così violando l'art. 21 co. 4 D.P.R. 633/1972; che sui documenti di trasporto vi fosse “una doppia intestazione - un nominativo ( o Persona_1
) e l'indicazione a fianco con altra grafia “per ”-”, oltre a risultare apposte Per_2 Parte_2
sottoscrizioni non riferibili all'opponente e/o a soggetti da questa incaricati, sottoscrizioni che comunque l'opponente disconosceva;
che la era stata uno dei fornitori della ditta Controparte_1
TA Vincenzo, con cui l'azienda agricola aveva concluso un contratto di appalto per la ristrutturazione di un casale ubicato a Gerace (RC), di proprietà di i cui lavori, Parte_2
relativamente alle opere strutturali, si erano conclusi in data 3.06.2013; che alcun rapporto esistesse tra le parti del giudizio, “in quanto nessun contratto, nessun ordine o conferma di proposta è stata mai formulata dall'opponente”. Formulava dunque le seguenti conclusioni:
2 “Piaccia all'On.le Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto e per le ragioni in esso esposte, con espressa opposizione all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato: 1) In accoglimento dell'interposta opposizione e per
l'effetto della stessa, dichiarare improcedibile, nullo e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'odierna opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2020, si costituiva innanzi al primo giudice la contestando le deduzioni avversarie e chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
328/2019 R.G. 1492/2019, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: per tutte le motivazioni in fatto
e in diritto dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze”.
La causa veniva istruita sia documentalmente, sia mediante prova testimoniale;
con la sentenza n.
367/2023, depositata in data 6.04.2023, non notificata, il Giudice di Pace di Locri rigettava l'opposizione e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 328/2019, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di controparte.
Con atto di citazione in appello notificato via pec in data 3.11.2023, , in qualità di legale Parte_2
rappresentante dell'omonima azienda agricola, impugnava la sentenza del Giudice di Pace chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: 1) “Preliminarmente, in via principale: nullità assoluta dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente. Conseguente nullità della prova testimoniale e della sentenza ex art. 159 c.p.c. Violazione dell'art. 111 comma 6 cost., dell'art. 134 c.p.c. e dell'art.
2721, comma 2, c.c.”; 2) “Preliminarmente, in via subordinata: violazione dell'art. 2721 c.c.
Nullità dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale per mancanza dei presupposti.
Inammissibilità e irrilevanza. Conseguente nullità della prova testimoniale ex art. 157 comma 2
c.p.c.”; 3) “Nel merito: violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. Travisamento dei fatti e
3 delle prove. Manifesta erroneità, illegittimità e illogicità della motivazione”. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale di Locri adito, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 367/23 (R.G. 392/20), depositata in data 6.4.23, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, e per l'effetto: dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare integramente la sentenza impugnata;
- dichiarare fondata l'opposizione e dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 328/2019 emesso dal Giudice di Pace di Locri e depositato il
31.10.2019; - dichiarare nulla e/o inammissibile e/o irrilevante la prova per testi assunta in primo grado;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna appellante per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'appellata al pagamento della somma di € 2.562,82
(somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado), con interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.03.2024, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 contestando l'atto di appello avversario e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, rigettare l'atto di appello, perché infondato in fatto e diritto, e confermare quanto statuito nella sentenza del Giudice di Pace di
Locri emessa il 6.4.2023 N. 367/23 nella causa con RG N. 329/2020. Con vittoria di spese e competenze”.
Con decreto del 5.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 26.01.2024, la prima comparizione delle parti veniva differita all'udienza tabellare del 7.03.2024; in quella sede, verificata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 23.05.2024 ove, su richiesta di entrambi i procuratori, la causa veniva differita per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 14.01.2025, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
4 In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione.
Ancora, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cc.dd. motivi di impugnazione. Detto effetto devolutivo entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 30129/2024; Cass. civ., Sez. 1, n.
2973/2006).
Tanto premesso, è possibile procedere alla disamina dei motivi di appello.
Con il primo motivo, ha eccepito la “nullità assoluta dell'ordinanza di ammissione Parte_2
della prova testimoniale per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente. Conseguente nullità della prova testimoniale e della sentenza ex art. 159 c.p.c. Violazione dell'art. 111 comma
6 cost., dell'art. 134 c.p.c. e dell'art. 2721, comma 2, c.c.”.
Nel corpo dell'atto di appello, l'appellante ha poi precisato che “con il presente motivo non si contesta la motivazione dell'ordinanza di ammissione della prova per testi: si contesta la mancanza assoluta di motivazione ovvero la motivazione apparente. “Ritenuta ammissibile la prova testimoniale richiesta da parte opposta (…)” non dà atto degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione del giudice di derogare al divieto stabilito dalla norma … Nel caso di specie, il giudice, derogando al divieto di cui all'art. 2721 comma 1 c.c., era tenuto a dare conto delle circostanze concrete su cui aveva fondato il proprio convincimento. E a tale grave
5 omissione, avrebbe potuto rimediare in sede di decisione sull'istanza di revoca e/o modifica dell'ordinanza di ammissione, ma si è limitato a confermare il proprio provvedimento ancora una volta senza motivare: “ritenuto di confermare il provvedimento emesso in data 14.12.21 (…)”. La gravità di tale doppia omissione determina la nullità assoluta del provvedimento, in quanto privo del tutto di motivazione ovvero motivato con la sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi fattuali da cui tale sussistenza risulti (motivazione apparente). Tale grave anomalia dell'ordinanza in questione, non sanata nemmeno in sede di rigetto dell'istanza di revoca, ha inevitabilmente prodotto i suoi effetti sull'espletamento della prova e sulla sentenza, determinandone la nullità ai sensi dell'art. 159 c.p.c.”.
Va senz'altro premesso che questo Giudice ritiene del tutto condivisibile l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “nel caso di ammissione della prova testimoniale dedotta dalla parte nessun obbligo specifico di motivazione incombe al giudice, dovendosi ritenere implicito in un tale provvedimento sia la valutazione positiva di ammissibilità che quella di rilevanza, restando comunque integra da un lato la possibilità da parte del giudice di revocare l'ordinanza di ammissione a seguito delle doglianze di controparte e d'altro lato la possibilità di quest'ultima di censurare con il mezzo di impugnazione l'avvenuta ammissione sotto il profilo della irrilevanza dei capitoli ammessi. Al riguardo, infine, deve escludersi che sussista un obbligo successivo di motivazione in sentenza, in ordine all'ammissibilità delle prove ammesse perché questo deve ritenersi assolto già con l'ordinanza di ammissione, rimanendo alla motivazione della sentenza di incentrarsi esclusivamente sulle risultanze della prova testimoniale in ordine al decidere” (Cass. civ., Sez. I, 15/03/2005, n. 5584).
Pertanto, l'omessa motivazione dell'ordinanza che ammette i mezzi istruttori non inficia in alcun modo la validità dell'ordinanza medesima, né tantomeno la sentenza che sulla stessa si fondi, dovendosi ritenere che, ammettendo le prove, il giudice abbia positivamente vagliato tanto l'ammissibilità, quanto la rilevanza delle stesse, senza essere tenuto ad esplicitare le ragioni di detta valutazione.
Tuttavia, merita osservarsi che la stessa parte appellante ha chiarito che la ragione della doglianza sottesa alla proposizione del primo motivo d'appello non attenesse tanto alla “motivazione dell'ordinanza di ammissione della prova per testi”, bensì alla “mancanza assoluta di motivazione” in ordine alla deroga al divieto di cui all'art. 2721 co. 1 c.c.
6 È evidente, dunque, che il primo motivo di gravame finisce con il sovrapporsi al secondo, sicché i due devono essere esaminati congiuntamente.
Ed invero, con il secondo motivo d'appello, formulato in via subordinata, l'appellante ha eccepito la “violazione dell'art. 2721 c.c. Nullità dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale per mancanza dei presupposti. Inammissibilità e irrilevanza. Conseguente nullità della prova testimoniale ex art. 157 comma 2 c.p.c.”.
I primi due motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati. ha censurato l'ordinanza ammissiva delle prove orali chieste in primo grado da Parte_2
controparte per violazione dell'art. 2721 c.c. (ai sensi del quale: “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”).
Com'è noto, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “i limiti di cui agli articoli 2721
e seguenti del codice civile non sono dettati a tutela dell'ordine pubblico, ma nell'interesse esclusivo delle parti, per cui la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2 (Cass. 19 settembre 2013, n.21443; Cass., 13 marzo 2012, n. 3959), e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l'eccezione di nullità della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti (vedi in tal senso Cass. 15.2.2018 n. 3763; Cass. 19.9.2013 n. 21443; Cass. 13.3.2012 n.
3959; Cass. 19.10.1988 n. 5682; Cass. 16.12.1982 n. 6970), non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede
d'impugnazione (Cass. 23.3.2017 n. 7472; Cass. 19.10.1988 n. 5682)” (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 2, n. 31206/2023).
Nel caso di specie, l'odierna appellante ha eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale articolata nella comparsa di costituzione e risposta di parte opposta sin dalla prima udienza, reiterando poi l'eccezione nelle note ex art. 320 co. 4 c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile), nonché con l'istanza di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove e, da ultimo,
7 all'udienza del 21.09.2022, prima che venissero escussi i primi due testimoni. Tuttavia, all'esito dell'espletamento della prova orale (conclusasi all'udienza del 25.01.2023), non ha eccepito la nullità della testimonianza per violazione dell'art. 2721 co. 1 c.c., limitandosi a chiedere congiuntamente al procuratore di controparte il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni (cfr. verbale d'udienza del 25.01.2023).
A parere del Tribunale, anziché chiedere il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni,
l'allora parte opponente avrebbe dovuto eccepire in quella sede, dopo l'escussione dell'ultimo testimone, la nullità della prova orale per violazione dei limiti di cui all'art. 2721 c.c., tale essendo il primo momento utile, ai sensi dell'art. 157 co. 2 c.p.c., per formulare la relativa istanza.
Ne deriva che, in mancanza, l'eccezione di nullità della testimonianza formulata per la prima volta con le note conclusive innanzi al primo Giudice debba ritenersi tardiva.
Pertanto, il motivo di appello in esame si appalesa infondato, stante la consumazione del potere dell'allora parte opponente di eccepire la nullità della testimonianza innanzi al giudice di prime cure.
Si rileva, comunque, che quand'anche l'eccezione fosse stata ritualmente sollevata innanzi al primo Giudice e riproposta in sede di gravame, ove non accolta o assorbita in primo grado (cfr. sul tema Cass. civ., Sez. Un., n. 7940/2019), il relativo motivo d'appello non avrebbe trovato accoglimento: ed invero, il Tribunale avrebbe potuto integrare in parte qua la motivazione della sentenza di prime cure, dando conto del corretto esercizio del potere discrezionale che l'art. 2721 co. 2 c.c. demanda all'autorità giudiziaria (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 9883/2020).
Nella fattispecie in esame, infatti, la deroga al vincolo di cui all'art. 2721 co. 1 c.c. sarebbe stata giustificata dalla natura del (dedotto) rapporto sotteso al ricorso monitorio, essendo pacifico che i contratti di fornitura di merci non siano soggetti a vincoli di forma (cfr. in senso analogo Tribunale
Messina, sez. II, 30/03/2021, n. 664: “Il contratto di fornitura è contratto a forma libera, per il quale cioè non è necessaria la forma scritta ad substantiam, sicché può essere validamente pattuito anche verbalmente. Da ciò deriva che la prova del contatto e delle relative clausole può essere fornita con ogni mezzo, anche per testimoni o con presunzioni purché gravi, precise e concordanti”). Peraltro, l'esiguità dell'importo oggetto della fattura azionata nel presente giudizio avrebbe consentito di ritenere verosimile che le parti non avessero predisposto alcuna documentazione scritta in ordine alle condizioni dell'asserito rapporto tra loro intercorso.
8 Del resto, la Suprema Corte è pacifica nel ritenere che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c. c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull'attribuzione ad una di esse di una efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre con una valutazione insindacabile in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. I, 05/02/1988, n. 1257).
Pertanto, previa integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, i primi due motivi d'appello (sostanzialmente sovrapponibili) sarebbero stati respinti.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha eccepito la “violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. Travisamento dei fatti e delle prove. Manifesta erroneità, illegittimità e illogicità della motivazione”, impugnando la sentenza nella parte in cui ha disposto che “la prova del rapporto e l'esecuzione delle prestazioni oggetto di fatturazione, deve ritenersi fornita, mediante la produzione della fattura fiscale, dei buoni di consegna e delle risultanze delle prove testimoniali”.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Giova premette che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (SS.UU. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 15659/2011), ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (Tribunale Potenza, n.198/2020).
Detti principi sono applicabili anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio di cognizione nel quale occorre preliminarmente accertare la sussistenza della pretesa fatta valere dal creditore. Per effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, in quanto si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, posto che costui fa valere in giudizio il proprio diritto ed ha quindi l'onere
9 di dimostrare la propria pretesa, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015; Tribunale Torino, sez. I, n. 2727/2021; Tribunale Firenze, sez. III, n.
611/2023). I principi ora ricordati devono essere contemperati con il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 co.1 c.p.c., che esime il soggetto che ne sarebbe gravato dall'onere di dimostrare i fatti non puntualmente contestati dalla controparte (cfr. Tribunale Locri,
n. 510/2021).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inoltre, il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve piuttosto procedere all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. Un., n. 14475/2015).
Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso di specie, l'odierna parte appellata (creditrice opposta nel giudizio innanzi al Giudice di
Pace) ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell'appellante (allora parte opponente) sulla base della fattura n. 56 emessa in data 4.12.2018 e dell'estratto conto munito dell'attestazione notarile circa la regolare tenuta del “registro delle fatture di vendita” da cui proveniva l'estratto, allegando altresì sei buoni di consegna della merce asseritamente fornita all' . Parte_2
La legale rappresentante dell'azienda agricola ha contestato l'esistenza di qualsivoglia rapporto tra le parti, disconoscendo le sottoscrizioni apposte ai buoni di consegna in quanto non riferibili a lei né a soggetti dalla stessa incaricati.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n.
10 19944/2023; Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 5915/2011; Cass. Civ., Sez. 3, n. 5071/2009; Cass. Civ., Sez.
3, n. 17371/2003; Cass. civ., Sez. 2, n. 8126/2004).
A parere del Tribunale, la prova dell'esistenza del credito derivante dall'asserito rapporto tra le parti avente ad oggetto la fornitura e la consegna di 59mc di sabbia nelle date risultanti dai buoni di consegna, non è stata compiutamente fornita dall'allora parte opposta, gravata del relativo onere.
Innanzitutto merita osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata nella comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, non può trovare applicazione al caso in esame il principio di diritto recentemente enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, n. 3581/2024).
Detto principio, infatti, è stato enunciato con riferimento ad una vicenda che vedeva coinvolte due società commerciali, ove tuttavia alcuna contestazione veniva sollevata in ordine all'esistenza del rapporto sottostante tra le parti, bensì soltanto con riguardo all'inclusione o meno, in esso, di uno specifico accordo;
peraltro, in quel caso era pacifico che la fattura fosse stata annotata nelle scritture contabili della società opponente.
Nel caso in esame, in disparte il rilievo per cui siano coinvolte una s.a.s. ed un'azienda agricola (la quale non ha neppure l'obbligo di tenere le scritture contabili ex art. 2214 c.c.), l'allora parte opponente ha contestato l'esistenza di qualsivoglia rapporto tra le parti avente ad oggetto la prestazione indicata nella fattura azionata ex adverso, disconoscendo altresì le sottoscrizioni apposte sui buoni di consegna;
inoltre, ed in maniera a parere di questo Giudice assorbente, deve rilevarsi che nel presente giudizio alcuna allegazione è stata formulata dall'appellata in ordine all'annotazione della fattura de qua nei registri eventualmente tenuti dall'azienda agricola.
Ne discende che, in difetto di ulteriori riscontri, l'esistenza tra le parti del rapporto azionato in giudizio non può certamente ritenersi dimostrata sulla scorta del solo fatto che la fattura azionata non sia stata stragiudizialmente contestata dall'allora parte opponente dopo la relativa ricezione
(cfr. nello stesso senso Tribunale Locri, n. 797/2020, in atti).
11 Esaminato l'intero compendio probatorio in atti, si osserva quanto segue.
Con riguardo alla prova orale, il teste , cugino del titolare della ed Testimone_1 Controparte_1 autista della società, sentito sui capitoli articolati dall'odierna appellata (“a) vero che l'Azienda
Agricola di Vita Sonia ha ordinato fornitura di sabbia per complessivi mc 59 nel periodo dal 12 luglio 2013 al 12 dicembre 2013; b) vero che all'Azienda Agricola di Vita Sonia è stata consegnata la sabbia nei quantitativi ordinati in data 12.07, 16.07, 6.09, 24.09 e 12.12 dell'anno
2013; c) vero che al cessionario, unitamente alla sabbia, sono state consegnate copie dei documenti di trasporto sottoscritti da persona incaricata”), ha riferito: “Per quanto riguarda il primo capitolo, posso riferire che veniva un dipendente della azienda agricola di ma Parte_2
non ricordo il periodo, in quanto sono passati tanti anni. Per quanto riguarda il capitolo contrassegnato dalla lettera b) della comparsa di costituzione e risposta, non ricordo. ADR: per quanto riguarda il capitolo contrassegnato dalla lettera c) della comparsa di costituzione e risposta nulla posso riferire in quanto io ero autista della di . ADR: CP_1 CP_1
ricordo quale autista della ditta di aver portato presso la ditta di Vita Sonia solo cemento, CP_1 ma non ricordo di aver portato sabbia” (cfr. verbale d'udienza del 21.09.2022).
Detta deposizione, evidentemente, non può costituire prova dell'esistenza del rapporto dedotto a fondamento della domanda monitoria, essendo del tutto insufficiente a dimostrare la consegna all'azienda agricola di 59mc di sabbia nelle date indicate in atti.
Parimenti ininfluente si appalesa, ai fini della prova richiesta, la deposizione del teste
[...]
, il quale ha così riferito: “ADR: Ricordo che come dipendente della ditta Tes_2 Parte_3 ho effettuato trasporti di sabbia ma non ricordo il quantitativo, se l'ho effettuato nei
[...]
Pt_ confronti dell'azienda durante gli anni 2013 - 2014. ADR: Con riferimento al capitolo b) Pt_ della comparsa di costituzione confermo la consegna di sabbia all'azienda ma non alle date esatte, solo gli anni 2013 - 2014. ADR: Unitamente alla sabbia venivano firmati i documenti di ricezione della merce. ADR: Riconosco come mia la firma apposta sui buoni di consegna che mi vengono posti in visione dal sig. Giudice e allegati al fascicolo di parte opposta, ma solo quelli da me sottoscritti” (cfr. verbale d'udienza del 21.09.2022).
Le dichiarazioni rese dall in ordine all'an della pretesa azionata dalla si Tes_2 Controparte_1
appalesano generiche, oltre che in parte contraddittorie, avendo lo stesso dapprima affermato di aver effettuato “come dipendente della … trasporti di sabbia”, Parte_4
12 dichiarando tuttavia di non ricordare né il quantitativo, né se detti trasporti fossero stati fatti “nei
Pt_ confronti dell'azienda durante gli anni 2013 - 2014” e, subito dopo, confermando il capitolo sub b) di cui alla comparsa di costituzione dell'allora parte opposta (senza riuscire comunque ad indicare con precisione le date della riferita consegna).
Tali propalazioni, stante la loro contraddittorietà intrinseca, non appaiono sufficienti a fornire la prova dell'avvenuta conclusione dell'accordo per la fornitura di 59mc di sabbia tra le parti dell'odierno giudizio nel periodo compreso tra il mese di luglio e di dicembre 2013; del resto, la sottoscrizione del trasportatore della merce - per come risultante dai quattro buoni di consegna recanti il suo nome - dimostra esclusivamente l'avvenuta consegna della sabbia dalla CP_1
al vettore, ma non anche al destinatario finale, con ciò avvalorando peraltro l'allegazione
[...]
dell'odierna parte appellante secondo cui su detti buoni “risultano apposte sottoscrizioni non attribuibili all'opponente né a soggetti da questa incaricati o autorizzati”.
Ed invero, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass. civ., Sez. 2, n.
31974/2019).
Ancora, alcun elemento utile può trarsi dalla deposizione del teste escusso Testimone_3
all'udienza del 7.12.2022, il quale ha dichiarato di nulla sapere né ricordare in ordine alle circostanze capitolare.
Infine, del tutto inattendibile si appalesa la deposizione testimoniale di (ex Testimone_4
cognato di ) resa all'udienza del 25.01.2023: il teste, infatti, ha innanzitutto riferito: Parte_2
“Per quanto riguarda il capitolo contrassegnato dal punto a) della comparsa di costituzione e risposta, posso affermare che si trattava di una fattura con un importo pari ad euro 3.500,00 circa ma non ricordo la causale per la quale era stata emessa”.
Ebbene, detta deposizione – oltre ad essere del tutto inconducente ai fini della prova dell'oggetto dell'accordo intercorso tra le parti – contrasta apertamente con l'entità (molto inferiore) della
13 somma indicata nella fattura versata in atti, il che pone di per sé seri dubbi sulla genuinità di quanto riferito dal dichiarante.
Vieppiù, il seguito della deposizione induce a ritenere il testimone del tutto inattendibile, avendo il medesimo dichiarato: “ADR: Risponde al vero la circostanza riportata al capitolo b) della comparsa di costituzione e risposta. ADR: Per quanto riguarda la consegna della merce ho firmato qualcosa ma non so cosa forse buoni consegna. ADR: Conosco i fatti di causa in quanto essendo un'azienda familiare qualche volta andavo a dare una mano. Si dà atto che il teste riconosce come sua la firma apposta ai buoni di consegna che gli vengono posti in visione dal giudice e allegati al fascicolo del monitorio. ADR: Firmavo nella qualità di ex cognato della titolare e andavo spesso in azienda. ADR: Più di una volta mi capitava di andare personalmente o chiamare telefonicamente per la fornitura di merce presso ADR: Preciso che riconosco le CP_1 firme sui primi quattro buoni consegna, quelli da me sottoscritti” (cfr. verbale d'udienza del
25.01.2023).
Orbene, il teste ha dapprima riconosciuto come sua la firma apposta sui buoni di consegna postigli in visione dal primo Giudice (sottoscritti da tre diverse persone) e, poi, ha precisato di riconoscere
“le firme sui primi quattro buoni consegna, quelli da me sottoscritti”.
Tuttavia, i “primi quattro buoni di consegna” sono quelli recanti le date del 12.07.2013,
16.07.2013, 6.09.2013 e 24.09.2013, tutti già precedentemente riconosciuti dal teste
[...]
in quanto recanti la sua sottoscrizione. Tes_2
Pertanto, va ordinata la trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero per le eventuali valutazioni di competenza ai sensi degli artt. 372 c.p. e 256 c.p.c.
Rispetto agli ultimi due buoni di consegna, sottoscritti da tali e Parte_3 [...]
rispetto ai quali ha allegato che non fossero suoi dipendenti (circostanza Per_3 Parte_2
mai smentita espressamente da controparte), nessuna prova è stata offerta dall'allora parte opposta in merito alla dedotta consegna della merce ivi indicata presso l' . Parte_2
Infine, ai fini della prova della esistenza di un rapporto contrattuale sotteso alla fattura azionata nel presente giudizio, non possono ritenersi rilevanti le deduzioni sollevate dall'allora parte opposta in ordine alla riferibilità della stessa ad un rapporto in essere tra le parti che troverebbe conferma nel pagamento eseguito in proprio favore da sulla base della fattura n. 62 del 30.09.2015 Parte_2
14 per fornitura di calcestruzzo, non emergendo in atti alcun criterio di collegamento tra le prestazioni.
Per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione proposta da , in qualità di titolare Parte_2
dell'omonima azienda agricola, deve essere accolta, riformando la sentenza appellata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 328/2019 emesso dal Giudice di Pace di Locri e condanna della a restituire alla controparte la somma di € Controparte_1
2.562,82, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, pagata dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di prime cure (come allegato nell'atto di appello e confermato dall'appellata nella propria comparsa).
Dovendo provvedere sulle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6-3, n. 1775/2017, in motivazione: “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718;
Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)”), le spese del primo grado di giudizio vanno poste interamente in capo all'appellata mentre, con riguardo al presente grado, il rigetto dei primi due motivi di appello (sostanzialmente sovrapponibili) consente di compensare le spese per un terzo, sicché l'appellata va condannata al pagamento dei residui due terzi di dette spese in favore dell'appellante.
Le spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/22, nel seguente modo:
- per il primo grado (competenza: giudice di pace;
scaglione fino a € 1.100,00, parametri medi): in € 346,00 (di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, €
68,00 per la fase istruttoria, € 142,00 per la fase decisionale) a titolo di compensi, oltre €
48,50 per esborsi (risultanti ex actis dal fascicolo di prime cure), spese da distrarsi in favore del procuratore dell'odierna appellante, dichiaratosi antistatario innanzi al primo giudice;
15 - per il secondo grado (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
scaglione fino a € 5.200,00 in ragione della domanda di restituzione, parametri compresi tra i minimi e i medi in ragione della relativa semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata): € 1.200,00 (di cui € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale) a titolo di compensi, oltre € 174,00 per esborsi, importi sui cui operare la disposta compensazione;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 367/2023 del Giudice di Pace di Locri, revoca il decreto ingiuntivo n. 328/2019 emesso dal Giudice di Pace di Locri e condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a restituire alla controparte la somma di €
2.562,82, pagata in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa per un terzo le spese di lite del presente grado di appello e, per l'effetto, condanna l'appellata alla rifusione dei restanti due terzi in favore dell'appellante, che liquida in € 800,00 per compensi ed € 116,00 per esborsi, già applicata la compensazione, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute);
- condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore dell'appellante, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario innanzi al primo giudice, che liquida in € 346,00 per compensi ed € 48,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero, per le valutazioni di competenza, come indicato in parte motiva.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 31/05/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1116 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e vertente tra
(C.F.: ), nella qualità di titolare dell'omonima azienda Parte_1 C.F._1 agricola (P.I. , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. Vita Maria P.IVA_1
Teresa (pec: , che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti; appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Maio Luca e Maio Emma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale (pec: Email_2
, giusta procura in atti;
Email_3
appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 367/2023 – Vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 18.10.2019, la Controparte_1
chiedeva di ingiungere all il pagamento della somma
[...] Parte_2 di € 1.079,70, esponendo: di essere sua creditrice in forza della fattura n. 56 del 4.12.2018, relativa alla fornitura ed al trasporto di 59mc di sabbia, come da buoni di consegna regolarmente sottoscritti, da cui risultava che la merce fosse stata fornita nelle date del 12.07, 16.07, 6.09, 24.09
e 12.12 dell'anno 2013; che mai l' aveva avanzato alcuna Parte_2
contestazione sul materiale ricevuto;
che il sollecito di pagamento, effettuato con raccomandata a/r ricevuta il 4.10.2017, era rimasto privo di riscontro e che, all'esito, era stata emessa la predetta fattura.
La domanda monitoria veniva accolta con decreto ingiuntivo n. 328, emesso in data 31.10.2019, con cui il Giudice di Pace di Locri ingiungeva all' il pagamento della Parte_2 somma di € 1.079,70 per le causali specificate in ricorso, oltre interessi ex art. 4 e 5 D.Lgs.
231/2002 dal dovuto al soddisfo e spese di procedura.
nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, con atto di citazione Parte_2
ritualmente notificato, interponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo: l'improcedibilità della domanda monitoria per abuso del diritto, avendo già ricevuto la notifica di un altro decreto ingiuntivo, n. 99/2019, emesso in data 25.03.2019 dal Tribunale di Locri ad istanza della CP_1 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.139,86, oltre interessi e spese,
[...]
sulla scorta di due fatture, n. 35/16 e 99/15, per fornitura e trasporto di calcestruzzo;
la prescrizione e/o decadenza del diritto di credito, avendo la società opposta emesso la fattura dopo cinque anni dalla presunta fornitura dei beni, così violando l'art. 21 co. 4 D.P.R. 633/1972; che sui documenti di trasporto vi fosse “una doppia intestazione - un nominativo ( o Persona_1
) e l'indicazione a fianco con altra grafia “per ”-”, oltre a risultare apposte Per_2 Parte_2
sottoscrizioni non riferibili all'opponente e/o a soggetti da questa incaricati, sottoscrizioni che comunque l'opponente disconosceva;
che la era stata uno dei fornitori della ditta Controparte_1
TA Vincenzo, con cui l'azienda agricola aveva concluso un contratto di appalto per la ristrutturazione di un casale ubicato a Gerace (RC), di proprietà di i cui lavori, Parte_2
relativamente alle opere strutturali, si erano conclusi in data 3.06.2013; che alcun rapporto esistesse tra le parti del giudizio, “in quanto nessun contratto, nessun ordine o conferma di proposta è stata mai formulata dall'opponente”. Formulava dunque le seguenti conclusioni:
2 “Piaccia all'On.le Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto e per le ragioni in esso esposte, con espressa opposizione all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato: 1) In accoglimento dell'interposta opposizione e per
l'effetto della stessa, dichiarare improcedibile, nullo e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'odierna opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2020, si costituiva innanzi al primo giudice la contestando le deduzioni avversarie e chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
328/2019 R.G. 1492/2019, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: per tutte le motivazioni in fatto
e in diritto dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze”.
La causa veniva istruita sia documentalmente, sia mediante prova testimoniale;
con la sentenza n.
367/2023, depositata in data 6.04.2023, non notificata, il Giudice di Pace di Locri rigettava l'opposizione e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 328/2019, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di controparte.
Con atto di citazione in appello notificato via pec in data 3.11.2023, , in qualità di legale Parte_2
rappresentante dell'omonima azienda agricola, impugnava la sentenza del Giudice di Pace chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: 1) “Preliminarmente, in via principale: nullità assoluta dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente. Conseguente nullità della prova testimoniale e della sentenza ex art. 159 c.p.c. Violazione dell'art. 111 comma 6 cost., dell'art. 134 c.p.c. e dell'art.
2721, comma 2, c.c.”; 2) “Preliminarmente, in via subordinata: violazione dell'art. 2721 c.c.
Nullità dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale per mancanza dei presupposti.
Inammissibilità e irrilevanza. Conseguente nullità della prova testimoniale ex art. 157 comma 2
c.p.c.”; 3) “Nel merito: violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. Travisamento dei fatti e
3 delle prove. Manifesta erroneità, illegittimità e illogicità della motivazione”. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale di Locri adito, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 367/23 (R.G. 392/20), depositata in data 6.4.23, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, e per l'effetto: dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare integramente la sentenza impugnata;
- dichiarare fondata l'opposizione e dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 328/2019 emesso dal Giudice di Pace di Locri e depositato il
31.10.2019; - dichiarare nulla e/o inammissibile e/o irrilevante la prova per testi assunta in primo grado;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna appellante per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'appellata al pagamento della somma di € 2.562,82
(somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado), con interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.03.2024, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 contestando l'atto di appello avversario e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, rigettare l'atto di appello, perché infondato in fatto e diritto, e confermare quanto statuito nella sentenza del Giudice di Pace di
Locri emessa il 6.4.2023 N. 367/23 nella causa con RG N. 329/2020. Con vittoria di spese e competenze”.
Con decreto del 5.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 26.01.2024, la prima comparizione delle parti veniva differita all'udienza tabellare del 7.03.2024; in quella sede, verificata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 23.05.2024 ove, su richiesta di entrambi i procuratori, la causa veniva differita per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 14.01.2025, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
4 In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione.
Ancora, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cc.dd. motivi di impugnazione. Detto effetto devolutivo entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 30129/2024; Cass. civ., Sez. 1, n.
2973/2006).
Tanto premesso, è possibile procedere alla disamina dei motivi di appello.
Con il primo motivo, ha eccepito la “nullità assoluta dell'ordinanza di ammissione Parte_2
della prova testimoniale per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente. Conseguente nullità della prova testimoniale e della sentenza ex art. 159 c.p.c. Violazione dell'art. 111 comma
6 cost., dell'art. 134 c.p.c. e dell'art. 2721, comma 2, c.c.”.
Nel corpo dell'atto di appello, l'appellante ha poi precisato che “con il presente motivo non si contesta la motivazione dell'ordinanza di ammissione della prova per testi: si contesta la mancanza assoluta di motivazione ovvero la motivazione apparente. “Ritenuta ammissibile la prova testimoniale richiesta da parte opposta (…)” non dà atto degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione del giudice di derogare al divieto stabilito dalla norma … Nel caso di specie, il giudice, derogando al divieto di cui all'art. 2721 comma 1 c.c., era tenuto a dare conto delle circostanze concrete su cui aveva fondato il proprio convincimento. E a tale grave
5 omissione, avrebbe potuto rimediare in sede di decisione sull'istanza di revoca e/o modifica dell'ordinanza di ammissione, ma si è limitato a confermare il proprio provvedimento ancora una volta senza motivare: “ritenuto di confermare il provvedimento emesso in data 14.12.21 (…)”. La gravità di tale doppia omissione determina la nullità assoluta del provvedimento, in quanto privo del tutto di motivazione ovvero motivato con la sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi fattuali da cui tale sussistenza risulti (motivazione apparente). Tale grave anomalia dell'ordinanza in questione, non sanata nemmeno in sede di rigetto dell'istanza di revoca, ha inevitabilmente prodotto i suoi effetti sull'espletamento della prova e sulla sentenza, determinandone la nullità ai sensi dell'art. 159 c.p.c.”.
Va senz'altro premesso che questo Giudice ritiene del tutto condivisibile l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “nel caso di ammissione della prova testimoniale dedotta dalla parte nessun obbligo specifico di motivazione incombe al giudice, dovendosi ritenere implicito in un tale provvedimento sia la valutazione positiva di ammissibilità che quella di rilevanza, restando comunque integra da un lato la possibilità da parte del giudice di revocare l'ordinanza di ammissione a seguito delle doglianze di controparte e d'altro lato la possibilità di quest'ultima di censurare con il mezzo di impugnazione l'avvenuta ammissione sotto il profilo della irrilevanza dei capitoli ammessi. Al riguardo, infine, deve escludersi che sussista un obbligo successivo di motivazione in sentenza, in ordine all'ammissibilità delle prove ammesse perché questo deve ritenersi assolto già con l'ordinanza di ammissione, rimanendo alla motivazione della sentenza di incentrarsi esclusivamente sulle risultanze della prova testimoniale in ordine al decidere” (Cass. civ., Sez. I, 15/03/2005, n. 5584).
Pertanto, l'omessa motivazione dell'ordinanza che ammette i mezzi istruttori non inficia in alcun modo la validità dell'ordinanza medesima, né tantomeno la sentenza che sulla stessa si fondi, dovendosi ritenere che, ammettendo le prove, il giudice abbia positivamente vagliato tanto l'ammissibilità, quanto la rilevanza delle stesse, senza essere tenuto ad esplicitare le ragioni di detta valutazione.
Tuttavia, merita osservarsi che la stessa parte appellante ha chiarito che la ragione della doglianza sottesa alla proposizione del primo motivo d'appello non attenesse tanto alla “motivazione dell'ordinanza di ammissione della prova per testi”, bensì alla “mancanza assoluta di motivazione” in ordine alla deroga al divieto di cui all'art. 2721 co. 1 c.c.
6 È evidente, dunque, che il primo motivo di gravame finisce con il sovrapporsi al secondo, sicché i due devono essere esaminati congiuntamente.
Ed invero, con il secondo motivo d'appello, formulato in via subordinata, l'appellante ha eccepito la “violazione dell'art. 2721 c.c. Nullità dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale per mancanza dei presupposti. Inammissibilità e irrilevanza. Conseguente nullità della prova testimoniale ex art. 157 comma 2 c.p.c.”.
I primi due motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati. ha censurato l'ordinanza ammissiva delle prove orali chieste in primo grado da Parte_2
controparte per violazione dell'art. 2721 c.c. (ai sensi del quale: “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”).
Com'è noto, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “i limiti di cui agli articoli 2721
e seguenti del codice civile non sono dettati a tutela dell'ordine pubblico, ma nell'interesse esclusivo delle parti, per cui la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2 (Cass. 19 settembre 2013, n.21443; Cass., 13 marzo 2012, n. 3959), e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l'eccezione di nullità della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti (vedi in tal senso Cass. 15.2.2018 n. 3763; Cass. 19.9.2013 n. 21443; Cass. 13.3.2012 n.
3959; Cass. 19.10.1988 n. 5682; Cass. 16.12.1982 n. 6970), non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede
d'impugnazione (Cass. 23.3.2017 n. 7472; Cass. 19.10.1988 n. 5682)” (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 2, n. 31206/2023).
Nel caso di specie, l'odierna appellante ha eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale articolata nella comparsa di costituzione e risposta di parte opposta sin dalla prima udienza, reiterando poi l'eccezione nelle note ex art. 320 co. 4 c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile), nonché con l'istanza di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove e, da ultimo,
7 all'udienza del 21.09.2022, prima che venissero escussi i primi due testimoni. Tuttavia, all'esito dell'espletamento della prova orale (conclusasi all'udienza del 25.01.2023), non ha eccepito la nullità della testimonianza per violazione dell'art. 2721 co. 1 c.c., limitandosi a chiedere congiuntamente al procuratore di controparte il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni (cfr. verbale d'udienza del 25.01.2023).
A parere del Tribunale, anziché chiedere il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni,
l'allora parte opponente avrebbe dovuto eccepire in quella sede, dopo l'escussione dell'ultimo testimone, la nullità della prova orale per violazione dei limiti di cui all'art. 2721 c.c., tale essendo il primo momento utile, ai sensi dell'art. 157 co. 2 c.p.c., per formulare la relativa istanza.
Ne deriva che, in mancanza, l'eccezione di nullità della testimonianza formulata per la prima volta con le note conclusive innanzi al primo Giudice debba ritenersi tardiva.
Pertanto, il motivo di appello in esame si appalesa infondato, stante la consumazione del potere dell'allora parte opponente di eccepire la nullità della testimonianza innanzi al giudice di prime cure.
Si rileva, comunque, che quand'anche l'eccezione fosse stata ritualmente sollevata innanzi al primo Giudice e riproposta in sede di gravame, ove non accolta o assorbita in primo grado (cfr. sul tema Cass. civ., Sez. Un., n. 7940/2019), il relativo motivo d'appello non avrebbe trovato accoglimento: ed invero, il Tribunale avrebbe potuto integrare in parte qua la motivazione della sentenza di prime cure, dando conto del corretto esercizio del potere discrezionale che l'art. 2721 co. 2 c.c. demanda all'autorità giudiziaria (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 9883/2020).
Nella fattispecie in esame, infatti, la deroga al vincolo di cui all'art. 2721 co. 1 c.c. sarebbe stata giustificata dalla natura del (dedotto) rapporto sotteso al ricorso monitorio, essendo pacifico che i contratti di fornitura di merci non siano soggetti a vincoli di forma (cfr. in senso analogo Tribunale
Messina, sez. II, 30/03/2021, n. 664: “Il contratto di fornitura è contratto a forma libera, per il quale cioè non è necessaria la forma scritta ad substantiam, sicché può essere validamente pattuito anche verbalmente. Da ciò deriva che la prova del contatto e delle relative clausole può essere fornita con ogni mezzo, anche per testimoni o con presunzioni purché gravi, precise e concordanti”). Peraltro, l'esiguità dell'importo oggetto della fattura azionata nel presente giudizio avrebbe consentito di ritenere verosimile che le parti non avessero predisposto alcuna documentazione scritta in ordine alle condizioni dell'asserito rapporto tra loro intercorso.
8 Del resto, la Suprema Corte è pacifica nel ritenere che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c. c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull'attribuzione ad una di esse di una efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre con una valutazione insindacabile in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. I, 05/02/1988, n. 1257).
Pertanto, previa integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, i primi due motivi d'appello (sostanzialmente sovrapponibili) sarebbero stati respinti.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha eccepito la “violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. Travisamento dei fatti e delle prove. Manifesta erroneità, illegittimità e illogicità della motivazione”, impugnando la sentenza nella parte in cui ha disposto che “la prova del rapporto e l'esecuzione delle prestazioni oggetto di fatturazione, deve ritenersi fornita, mediante la produzione della fattura fiscale, dei buoni di consegna e delle risultanze delle prove testimoniali”.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Giova premette che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (SS.UU. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 15659/2011), ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (Tribunale Potenza, n.198/2020).
Detti principi sono applicabili anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio di cognizione nel quale occorre preliminarmente accertare la sussistenza della pretesa fatta valere dal creditore. Per effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, in quanto si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, posto che costui fa valere in giudizio il proprio diritto ed ha quindi l'onere
9 di dimostrare la propria pretesa, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015; Tribunale Torino, sez. I, n. 2727/2021; Tribunale Firenze, sez. III, n.
611/2023). I principi ora ricordati devono essere contemperati con il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 co.1 c.p.c., che esime il soggetto che ne sarebbe gravato dall'onere di dimostrare i fatti non puntualmente contestati dalla controparte (cfr. Tribunale Locri,
n. 510/2021).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inoltre, il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve piuttosto procedere all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. Un., n. 14475/2015).
Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso di specie, l'odierna parte appellata (creditrice opposta nel giudizio innanzi al Giudice di
Pace) ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell'appellante (allora parte opponente) sulla base della fattura n. 56 emessa in data 4.12.2018 e dell'estratto conto munito dell'attestazione notarile circa la regolare tenuta del “registro delle fatture di vendita” da cui proveniva l'estratto, allegando altresì sei buoni di consegna della merce asseritamente fornita all' . Parte_2
La legale rappresentante dell'azienda agricola ha contestato l'esistenza di qualsivoglia rapporto tra le parti, disconoscendo le sottoscrizioni apposte ai buoni di consegna in quanto non riferibili a lei né a soggetti dalla stessa incaricati.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n.
10 19944/2023; Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 5915/2011; Cass. Civ., Sez. 3, n. 5071/2009; Cass. Civ., Sez.
3, n. 17371/2003; Cass. civ., Sez. 2, n. 8126/2004).
A parere del Tribunale, la prova dell'esistenza del credito derivante dall'asserito rapporto tra le parti avente ad oggetto la fornitura e la consegna di 59mc di sabbia nelle date risultanti dai buoni di consegna, non è stata compiutamente fornita dall'allora parte opposta, gravata del relativo onere.
Innanzitutto merita osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata nella comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, non può trovare applicazione al caso in esame il principio di diritto recentemente enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, n. 3581/2024).
Detto principio, infatti, è stato enunciato con riferimento ad una vicenda che vedeva coinvolte due società commerciali, ove tuttavia alcuna contestazione veniva sollevata in ordine all'esistenza del rapporto sottostante tra le parti, bensì soltanto con riguardo all'inclusione o meno, in esso, di uno specifico accordo;
peraltro, in quel caso era pacifico che la fattura fosse stata annotata nelle scritture contabili della società opponente.
Nel caso in esame, in disparte il rilievo per cui siano coinvolte una s.a.s. ed un'azienda agricola (la quale non ha neppure l'obbligo di tenere le scritture contabili ex art. 2214 c.c.), l'allora parte opponente ha contestato l'esistenza di qualsivoglia rapporto tra le parti avente ad oggetto la prestazione indicata nella fattura azionata ex adverso, disconoscendo altresì le sottoscrizioni apposte sui buoni di consegna;
inoltre, ed in maniera a parere di questo Giudice assorbente, deve rilevarsi che nel presente giudizio alcuna allegazione è stata formulata dall'appellata in ordine all'annotazione della fattura de qua nei registri eventualmente tenuti dall'azienda agricola.
Ne discende che, in difetto di ulteriori riscontri, l'esistenza tra le parti del rapporto azionato in giudizio non può certamente ritenersi dimostrata sulla scorta del solo fatto che la fattura azionata non sia stata stragiudizialmente contestata dall'allora parte opponente dopo la relativa ricezione
(cfr. nello stesso senso Tribunale Locri, n. 797/2020, in atti).
11 Esaminato l'intero compendio probatorio in atti, si osserva quanto segue.
Con riguardo alla prova orale, il teste , cugino del titolare della ed Testimone_1 Controparte_1 autista della società, sentito sui capitoli articolati dall'odierna appellata (“a) vero che l'Azienda
Agricola di Vita Sonia ha ordinato fornitura di sabbia per complessivi mc 59 nel periodo dal 12 luglio 2013 al 12 dicembre 2013; b) vero che all'Azienda Agricola di Vita Sonia è stata consegnata la sabbia nei quantitativi ordinati in data 12.07, 16.07, 6.09, 24.09 e 12.12 dell'anno
2013; c) vero che al cessionario, unitamente alla sabbia, sono state consegnate copie dei documenti di trasporto sottoscritti da persona incaricata”), ha riferito: “Per quanto riguarda il primo capitolo, posso riferire che veniva un dipendente della azienda agricola di ma Parte_2
non ricordo il periodo, in quanto sono passati tanti anni. Per quanto riguarda il capitolo contrassegnato dalla lettera b) della comparsa di costituzione e risposta, non ricordo. ADR: per quanto riguarda il capitolo contrassegnato dalla lettera c) della comparsa di costituzione e risposta nulla posso riferire in quanto io ero autista della di . ADR: CP_1 CP_1
ricordo quale autista della ditta di aver portato presso la ditta di Vita Sonia solo cemento, CP_1 ma non ricordo di aver portato sabbia” (cfr. verbale d'udienza del 21.09.2022).
Detta deposizione, evidentemente, non può costituire prova dell'esistenza del rapporto dedotto a fondamento della domanda monitoria, essendo del tutto insufficiente a dimostrare la consegna all'azienda agricola di 59mc di sabbia nelle date indicate in atti.
Parimenti ininfluente si appalesa, ai fini della prova richiesta, la deposizione del teste
[...]
, il quale ha così riferito: “ADR: Ricordo che come dipendente della ditta Tes_2 Parte_3 ho effettuato trasporti di sabbia ma non ricordo il quantitativo, se l'ho effettuato nei
[...]
Pt_ confronti dell'azienda durante gli anni 2013 - 2014. ADR: Con riferimento al capitolo b) Pt_ della comparsa di costituzione confermo la consegna di sabbia all'azienda ma non alle date esatte, solo gli anni 2013 - 2014. ADR: Unitamente alla sabbia venivano firmati i documenti di ricezione della merce. ADR: Riconosco come mia la firma apposta sui buoni di consegna che mi vengono posti in visione dal sig. Giudice e allegati al fascicolo di parte opposta, ma solo quelli da me sottoscritti” (cfr. verbale d'udienza del 21.09.2022).
Le dichiarazioni rese dall in ordine all'an della pretesa azionata dalla si Tes_2 Controparte_1
appalesano generiche, oltre che in parte contraddittorie, avendo lo stesso dapprima affermato di aver effettuato “come dipendente della … trasporti di sabbia”, Parte_4
12 dichiarando tuttavia di non ricordare né il quantitativo, né se detti trasporti fossero stati fatti “nei
Pt_ confronti dell'azienda durante gli anni 2013 - 2014” e, subito dopo, confermando il capitolo sub b) di cui alla comparsa di costituzione dell'allora parte opposta (senza riuscire comunque ad indicare con precisione le date della riferita consegna).
Tali propalazioni, stante la loro contraddittorietà intrinseca, non appaiono sufficienti a fornire la prova dell'avvenuta conclusione dell'accordo per la fornitura di 59mc di sabbia tra le parti dell'odierno giudizio nel periodo compreso tra il mese di luglio e di dicembre 2013; del resto, la sottoscrizione del trasportatore della merce - per come risultante dai quattro buoni di consegna recanti il suo nome - dimostra esclusivamente l'avvenuta consegna della sabbia dalla CP_1
al vettore, ma non anche al destinatario finale, con ciò avvalorando peraltro l'allegazione
[...]
dell'odierna parte appellante secondo cui su detti buoni “risultano apposte sottoscrizioni non attribuibili all'opponente né a soggetti da questa incaricati o autorizzati”.
Ed invero, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass. civ., Sez. 2, n.
31974/2019).
Ancora, alcun elemento utile può trarsi dalla deposizione del teste escusso Testimone_3
all'udienza del 7.12.2022, il quale ha dichiarato di nulla sapere né ricordare in ordine alle circostanze capitolare.
Infine, del tutto inattendibile si appalesa la deposizione testimoniale di (ex Testimone_4
cognato di ) resa all'udienza del 25.01.2023: il teste, infatti, ha innanzitutto riferito: Parte_2
“Per quanto riguarda il capitolo contrassegnato dal punto a) della comparsa di costituzione e risposta, posso affermare che si trattava di una fattura con un importo pari ad euro 3.500,00 circa ma non ricordo la causale per la quale era stata emessa”.
Ebbene, detta deposizione – oltre ad essere del tutto inconducente ai fini della prova dell'oggetto dell'accordo intercorso tra le parti – contrasta apertamente con l'entità (molto inferiore) della
13 somma indicata nella fattura versata in atti, il che pone di per sé seri dubbi sulla genuinità di quanto riferito dal dichiarante.
Vieppiù, il seguito della deposizione induce a ritenere il testimone del tutto inattendibile, avendo il medesimo dichiarato: “ADR: Risponde al vero la circostanza riportata al capitolo b) della comparsa di costituzione e risposta. ADR: Per quanto riguarda la consegna della merce ho firmato qualcosa ma non so cosa forse buoni consegna. ADR: Conosco i fatti di causa in quanto essendo un'azienda familiare qualche volta andavo a dare una mano. Si dà atto che il teste riconosce come sua la firma apposta ai buoni di consegna che gli vengono posti in visione dal giudice e allegati al fascicolo del monitorio. ADR: Firmavo nella qualità di ex cognato della titolare e andavo spesso in azienda. ADR: Più di una volta mi capitava di andare personalmente o chiamare telefonicamente per la fornitura di merce presso ADR: Preciso che riconosco le CP_1 firme sui primi quattro buoni consegna, quelli da me sottoscritti” (cfr. verbale d'udienza del
25.01.2023).
Orbene, il teste ha dapprima riconosciuto come sua la firma apposta sui buoni di consegna postigli in visione dal primo Giudice (sottoscritti da tre diverse persone) e, poi, ha precisato di riconoscere
“le firme sui primi quattro buoni consegna, quelli da me sottoscritti”.
Tuttavia, i “primi quattro buoni di consegna” sono quelli recanti le date del 12.07.2013,
16.07.2013, 6.09.2013 e 24.09.2013, tutti già precedentemente riconosciuti dal teste
[...]
in quanto recanti la sua sottoscrizione. Tes_2
Pertanto, va ordinata la trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero per le eventuali valutazioni di competenza ai sensi degli artt. 372 c.p. e 256 c.p.c.
Rispetto agli ultimi due buoni di consegna, sottoscritti da tali e Parte_3 [...]
rispetto ai quali ha allegato che non fossero suoi dipendenti (circostanza Per_3 Parte_2
mai smentita espressamente da controparte), nessuna prova è stata offerta dall'allora parte opposta in merito alla dedotta consegna della merce ivi indicata presso l' . Parte_2
Infine, ai fini della prova della esistenza di un rapporto contrattuale sotteso alla fattura azionata nel presente giudizio, non possono ritenersi rilevanti le deduzioni sollevate dall'allora parte opposta in ordine alla riferibilità della stessa ad un rapporto in essere tra le parti che troverebbe conferma nel pagamento eseguito in proprio favore da sulla base della fattura n. 62 del 30.09.2015 Parte_2
14 per fornitura di calcestruzzo, non emergendo in atti alcun criterio di collegamento tra le prestazioni.
Per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione proposta da , in qualità di titolare Parte_2
dell'omonima azienda agricola, deve essere accolta, riformando la sentenza appellata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 328/2019 emesso dal Giudice di Pace di Locri e condanna della a restituire alla controparte la somma di € Controparte_1
2.562,82, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, pagata dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di prime cure (come allegato nell'atto di appello e confermato dall'appellata nella propria comparsa).
Dovendo provvedere sulle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6-3, n. 1775/2017, in motivazione: “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718;
Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)”), le spese del primo grado di giudizio vanno poste interamente in capo all'appellata mentre, con riguardo al presente grado, il rigetto dei primi due motivi di appello (sostanzialmente sovrapponibili) consente di compensare le spese per un terzo, sicché l'appellata va condannata al pagamento dei residui due terzi di dette spese in favore dell'appellante.
Le spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/22, nel seguente modo:
- per il primo grado (competenza: giudice di pace;
scaglione fino a € 1.100,00, parametri medi): in € 346,00 (di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, €
68,00 per la fase istruttoria, € 142,00 per la fase decisionale) a titolo di compensi, oltre €
48,50 per esborsi (risultanti ex actis dal fascicolo di prime cure), spese da distrarsi in favore del procuratore dell'odierna appellante, dichiaratosi antistatario innanzi al primo giudice;
15 - per il secondo grado (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
scaglione fino a € 5.200,00 in ragione della domanda di restituzione, parametri compresi tra i minimi e i medi in ragione della relativa semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata): € 1.200,00 (di cui € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale) a titolo di compensi, oltre € 174,00 per esborsi, importi sui cui operare la disposta compensazione;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 367/2023 del Giudice di Pace di Locri, revoca il decreto ingiuntivo n. 328/2019 emesso dal Giudice di Pace di Locri e condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a restituire alla controparte la somma di €
2.562,82, pagata in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa per un terzo le spese di lite del presente grado di appello e, per l'effetto, condanna l'appellata alla rifusione dei restanti due terzi in favore dell'appellante, che liquida in € 800,00 per compensi ed € 116,00 per esborsi, già applicata la compensazione, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute);
- condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore dell'appellante, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario innanzi al primo giudice, che liquida in € 346,00 per compensi ed € 48,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero, per le valutazioni di competenza, come indicato in parte motiva.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 31/05/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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