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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6556 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente rel. dr. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 3794 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1425/2024 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 24 luglio 2024, vertente
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Pepe (indirizzo di posta C.F._2 elettronica certificata: Email_1 appellanti
E
( e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigina Vallana (indirizzo di posta C.F._4 elettronica certificata: o Email_2 Email_3 appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, in data 02/09/2024, Parte_2
e proponevano appello avverso la sentenza n. 1425/2024, pubblicata in data Parte_1
24/07/2024, dal Tribunale di Benevento che così statuiva: “
1. accoglie in parte la domanda e per
l'effetto condanna i convenuti alla rimozione della struttura con supporto in ferro appoggiata al muro degli attori.
2. Rigetta ogni altra domanda.
3. Compensa per la metà le spese di giudizio, condannando i convenuti al pagamento in solido in favore degli istanti della restante metà , che liquida in € 132,00 per esborsi, € 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Con la richiamata impugnazione gli appellanti sollecitavano la Corte alla riforma della sentenza nei seguenti termini: “1)- In via preliminare e d'urgenza, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata attesa la sussistenza della manifesta fondatezza del gravame nonché il grave ed irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata;
2)- sempre in via preliminare, ammettere le richieste istruttorie formalizzate da parte convenute nel giudizio di primo grado con la seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, che si abbiano qui, per brevità richiamate e trascritte;
3) Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti il presente gravame e, per l'effetto:
a) dichiarare la nullità della sentenza di prima grado per le motivazioni di cui al capo I del presente gravame;
b) rigettare la domanda attorea per le ragioni di diritto in essa richiamate, per le motivazioni riportate al capo
II del presente gravame;
c) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti nel giudizio di primo grado per le motivazioni di cui al capo III del presente gravame. 4) far ordine/condannare ai convenuti di restituzione degli importi pagati – con riserva di ripetizione- a fronte della sentenza impugnata;
5) condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze relative al doppio grado del giudizio, con gli accessori di legge ed attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
Si costituivano in giudizio e , i quali impugnavano, Controparte_1 Controparte_2 contestavano e disconoscevano le sollevate censure, inammissibili ed infondate, sicchè insistevano per il rigetto dell'interposto appello e così concludevano: “1) Dichiarare improcedibile e inammissibile
l'appello proposto dai sig.ri per tutti i motivi esposti ex ante rappresentati;
2) Rigettare Parte_3 nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Confermare la sentenza di primo grado;
4)
Respingere la richiesta di ammissione della prova testimoniale, inconferente e superflua, trattandosi di questione documentale;
5) Respingere la richiesta di nomina di un consulente tecnico;
6) Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi di parte appellante, reitera la richiesta di ammissione della propria prova diretta come articolata nella memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. secondo termine , nonché di essere ammessa alla prova contraria e del contrario con gli stessi testi indicati da parte appellante;
7)Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario, ivi comprese quelle relative alla fase;
8) Condannare, altresì, parte appellante ex art. 96 c.p.c., anche ai sensi del 3° comma, nella misura da liquidarsi di ufficio, per le motivazioni di cui in narrativa.”.
All'esito della comparizione delle Parti dinanzi al C.I., designato ai sensi dell'art.349 bis c.p.c., e tentata inutilmente la conciliazione, con ordinanza pronunciata in data 23.1.2025, sciolta la riserva assunta dal C.I. di riferire al Collegio, veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. avanzata dagli appellanti, dichiarata inammissibile la richiesta di prova testimoniale reiterata dagli stessi nel presente grado di giudizio e disposta consulenza tecnica d'ufficio; successivamente, il nominato c.t.u. comunicava che le Parti avevano trovato una soluzione conciliativa della controversia per cui venivano interrotte le indagini tecniche, demandategli dalla Corte.
Quindi, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025 il C.I., lette le note autorizzate depositate nell'interesse delle Parti con cui concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, riservava la decisione della causa al Collegio onde provvedere nel senso indicato dalle Parti.
Ebbene, appare chiara l'effettiva volontà delle Parti di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere – ancorché non espressamente disciplinata dal codice di rito – costituisce una figura di definizione sostanziale del processo, che si verifica quando intervenga una situazione sopravvenuta idonea ad eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. 8980/2018; Cass. n. 13471/2022; Cass. n. 10483/2023).
Nella fattispecie le Parti hanno, da ultimo, espressamente richiesto “dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite” così che la Corte è chiamata a pronunciare la cessazione della materia del contendere tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia interesse delle
Parti alla prosecuzione del giudizio per il raggiunto accordo transattivo.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, deve ribadirsi che le Parti hanno espressamente concordato la compensazione delle spese di lite.
Non sussistono i presupposti per imporre alla parte appellante il pagamento del c.d. doppio contributo unificato (cfr. Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024).
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 1425/2024 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 24 luglio 2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le Parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore