TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/07/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
in persona del giudice dott. Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1703/2021, promossa
DA
, C.F. con l'avv. Federico Stricca (C.F. Parte_1 C.F._1
); C.F._2
- ATTORE -
CONTRO
C.F. CP_1 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: Appalto: azione di garanzia ex art. 1167 c.c.
Conclusioni dell'attore (precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 12/3/2025)
In via principale: accertare la sussistenza dei vizi e dei difetti delle opere realizzate dal sig. CP_1
in spregio all'accordo dd. 13/01/2020 nonché accertato l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte e la mancata esecuzione delle opere, per i motivi
1 di cui in narrativa. accertare la sussistenza di danni quantificabili in euro 7.000,00 per quanto riguarda i ripristini ed euro € 2.000,00 per i ritardi accumulati, nella misura indicata in narrativa. accertare il diritto alla ripetizione della somma di euro 3.050,00, in favore dell'attore, quale corrispettivo percepito dal convenuto per opere non eseguite.
Per l'effetto: condannare la parte convenuta a rimborsare all'attore la somma di € 3.050,00 nonché condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore quantificati nella complessiva somma di euro 9.000,00 o la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre ad interessi, rivalutazione dal di del dovuto al saldo, tenuto conto delle somme corrisposte, delle spese per nuove opere e del ritardo nella realizzazione delle stesse.
Con condanna alla refusione delle spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio deducendo Parte_1 CP_2
quanto segue con riferimento ad un appalto di ristrutturazione di una porzione di capannone di sua proprietà, sito nel territorio comunale di Trieste.
L'attore ha esposto di avere affidato al convenuto, in qualità di appaltatore,
l'esecuzione di una serie di opere edili a fronte di un corrispettivo di 8.500 euro, anticipando un pagamento, a titolo di acconto, di 3.660 euro pagati con bonifico bancario (doc. 1). Il contratto, per quanto allegato, risulta essere stato concluso oralmente.
Secondo quanto riferito dall'attore, a seguito dell'inizio delle lavorazioni – e in particolare dopo l'esecuzione dei muri perimetrali – il direttore dei lavori geom. riscontrava dei difetti nella realizzazione delle strutture murarie, CP_3
2 segnalando che le pareti risultavano fuori piombo. Tale difformità, sempre secondo quanto dedotto in atti, impediva alla ditta incaricata della posa della copertura del capannone di eseguire i lavori di installazione del tetto.
In tale contesto, le parti raggiungevano un secondo accordo, a forma scritta
(doc. 2), per l'esecuzione di ulteriori opere edili a fronte di un corrispettivo di 5.500 euro. A seguito della conclusione di tale nuovo accordo, l'attore versava al convenuto un ulteriore acconto di 3.050 euro (doc. 3).
Sicchè, ha dedotto l'attore, il convenuto non ha eseguito alcuna ulteriore opera, affermando che, quelle in precedenza eseguite risultavano affette dai vizi accertati dal direttore dei lavori, geom. in una sua relazione dell'11 CP_3
febbraio 2020 (doc. 4).
Per quanto qui rileva, in tale documento il geom. afferma che: CP_3
– la muratura perimetrale in elevazione risultava eseguita fuori piombo;
– le spallette della porta d'ingresso erano state realizzate in modo errato;
– i vani finestra risultavano difformi rispetto alle prescrizioni della ditta incaricata della realizzazione dei serramenti.
Sulla base di tali fatti, l'attore ha sostenuto in questo giudizio che il convenuto ha eseguito opere affette dai predetti vizi e che, quanto ai lavori oggetto della seconda pattuizione, non vi aveva dato corso nemmeno in minima parte.
In ragione di ciò, ha domandato la restituzione dell'acconto di euro 3.050, pagato per le opere, mai realizzate, pattuite nel secondo accordo. Con riferimento invece alle opere riconducibili alla prima pattuizione, ha invece sostenuto che esse fossero affette da vizi tali da renderle inservibili e, comunque, incompatibili con la prosecuzione dei lavori complessivi sull'immobile. Per tali ragioni, invocando la garanzia per i vizi ex art. 1667 c.c., sosteneva di aver subito un danno patrimoniale per i costi di demolizione e ricostruzione delle opere difettose, quantificato in euro
7.000. Affermava inoltre di aver subito un ulteriore pregiudizio derivante “dalla
3 lungaggine dei tempi, dai ritardi e dai maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle opere edilizie”, quantificato in 2.000 euro.
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
In sede istruttoria, è stato escusso quale testimone direttore dei lavori geom.
CP_3
Egli ha confermato integralmente le circostanze già rappresentate nella relazione tecnica allegata sub doc. 4 all'atto di citazione, ribadendo che le opere eseguite dal convenuto presentavano i seguenti vizi: la realizzazione fuori piombo della muratura perimetrale;
l'errata costruzione delle spallette della porta d'ingresso; l'esecuzione difforme dei vani finestra rispetto alle prescrizioni tecniche della ditta incaricata della fornitura dei serramenti.
Il teste ha altresì dichiarato che il convenuto non aveva dato esecuzione ad alcuna delle ulteriori opere previste nel secondo accordo, non risultando eseguito neppure un inizio delle lavorazioni oggetto della successiva intesa tra le parti.
Il geom. riferiva inoltre che, a seguito del mancato completamento CP_3
dell'opera da parte del convenuto e dei vizi riscontrati nei lavori eseguiti, l'attore provvedeva ad affidare l'esecuzione dell'appalto a una diversa impresa.
Quanto alle conseguenze dei vizi da lui rilevati, il teste dichiarava di non ricordare se i costi di ripristino ammontassero esattamente a 7.000 euro, come indicato dall'attore nell'atto di citazione, ma affermava che tale importo poteva ritenersi congruo, avuto riguardo alla tipologia delle opere da rifare. Aggiungeva inoltre che il ritardo causato dal mancato adempimento del convenuto aveva determinato la sospensione del cantiere per alcune settimane, prima che l'incarico venisse conferito alla nuova impresa appaltatrice.
4 Sulle medesime circostanze è stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto il quale, ritualmente citato a comparire per rendere CP_2
l'interrogatorio, non si è presentato all'udienza.
Il giudice istruttore ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico al geom. AN Tedeschi quale CTU, con il compito di descrivere le opere eseguite dal convenuto e la loro consistenza e di accertare la sussistenza o meno dei vizi lamentati dall'attore, determinando i costi di ripristino per l'eliminazione degli eventuali vizi accertati.
Nella relazione depositata, il consulente tecnico d'ufficio ha dato atto che, all'epoca del sopralluogo, le opere erano state ultimate da un'impresa e che, di conseguenza, le lavorazioni originariamente eseguite da quest'ultimo non erano più riconoscibili in natura.
Evidenziava, altresì, che la documentazione prodotta in giudizio dall'attore era priva di elementi esplicativi – quali planimetrie, disegni tecnici, fotografie o altri rilievi documentali – dai quali poter desumere in modo attendibile lo stato dei luoghi all'esito dell'intervento dell'originario appaltatore. Alla luce di ciò, il CTU concludeva per l'impossibilità di accertare in concreto la sussistenza o meno dei vizi denunciati dall'attore, di determinare il valore delle opere eventualmente compiute dal convenuto e di quantificare i costi necessari per la loro emenda.
Il consulente di parte attrice nulla ha osservato in ordine alle conclusioni del c.t.u.
Nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 12/3/2025 l'attore ha quindi precisato le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice ha rimesso la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. L'attore depositava la propria comparsa conclusionale.
5
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE
definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 1703/2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accerta
2. condanna
3. rigetta
4. spese
Così deciso a Trieste, il 14/07/2025.
Il giudice dott. Edoardo Sirza
6
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
in persona del giudice dott. Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1703/2021, promossa
DA
, C.F. con l'avv. Federico Stricca (C.F. Parte_1 C.F._1
); C.F._2
- ATTORE -
CONTRO
C.F. CP_1 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: Appalto: azione di garanzia ex art. 1167 c.c.
Conclusioni dell'attore (precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 12/3/2025)
In via principale: accertare la sussistenza dei vizi e dei difetti delle opere realizzate dal sig. CP_1
in spregio all'accordo dd. 13/01/2020 nonché accertato l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte e la mancata esecuzione delle opere, per i motivi
1 di cui in narrativa. accertare la sussistenza di danni quantificabili in euro 7.000,00 per quanto riguarda i ripristini ed euro € 2.000,00 per i ritardi accumulati, nella misura indicata in narrativa. accertare il diritto alla ripetizione della somma di euro 3.050,00, in favore dell'attore, quale corrispettivo percepito dal convenuto per opere non eseguite.
Per l'effetto: condannare la parte convenuta a rimborsare all'attore la somma di € 3.050,00 nonché condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore quantificati nella complessiva somma di euro 9.000,00 o la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre ad interessi, rivalutazione dal di del dovuto al saldo, tenuto conto delle somme corrisposte, delle spese per nuove opere e del ritardo nella realizzazione delle stesse.
Con condanna alla refusione delle spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio deducendo Parte_1 CP_2
quanto segue con riferimento ad un appalto di ristrutturazione di una porzione di capannone di sua proprietà, sito nel territorio comunale di Trieste.
L'attore ha esposto di avere affidato al convenuto, in qualità di appaltatore,
l'esecuzione di una serie di opere edili a fronte di un corrispettivo di 8.500 euro, anticipando un pagamento, a titolo di acconto, di 3.660 euro pagati con bonifico bancario (doc. 1). Il contratto, per quanto allegato, risulta essere stato concluso oralmente.
Secondo quanto riferito dall'attore, a seguito dell'inizio delle lavorazioni – e in particolare dopo l'esecuzione dei muri perimetrali – il direttore dei lavori geom. riscontrava dei difetti nella realizzazione delle strutture murarie, CP_3
2 segnalando che le pareti risultavano fuori piombo. Tale difformità, sempre secondo quanto dedotto in atti, impediva alla ditta incaricata della posa della copertura del capannone di eseguire i lavori di installazione del tetto.
In tale contesto, le parti raggiungevano un secondo accordo, a forma scritta
(doc. 2), per l'esecuzione di ulteriori opere edili a fronte di un corrispettivo di 5.500 euro. A seguito della conclusione di tale nuovo accordo, l'attore versava al convenuto un ulteriore acconto di 3.050 euro (doc. 3).
Sicchè, ha dedotto l'attore, il convenuto non ha eseguito alcuna ulteriore opera, affermando che, quelle in precedenza eseguite risultavano affette dai vizi accertati dal direttore dei lavori, geom. in una sua relazione dell'11 CP_3
febbraio 2020 (doc. 4).
Per quanto qui rileva, in tale documento il geom. afferma che: CP_3
– la muratura perimetrale in elevazione risultava eseguita fuori piombo;
– le spallette della porta d'ingresso erano state realizzate in modo errato;
– i vani finestra risultavano difformi rispetto alle prescrizioni della ditta incaricata della realizzazione dei serramenti.
Sulla base di tali fatti, l'attore ha sostenuto in questo giudizio che il convenuto ha eseguito opere affette dai predetti vizi e che, quanto ai lavori oggetto della seconda pattuizione, non vi aveva dato corso nemmeno in minima parte.
In ragione di ciò, ha domandato la restituzione dell'acconto di euro 3.050, pagato per le opere, mai realizzate, pattuite nel secondo accordo. Con riferimento invece alle opere riconducibili alla prima pattuizione, ha invece sostenuto che esse fossero affette da vizi tali da renderle inservibili e, comunque, incompatibili con la prosecuzione dei lavori complessivi sull'immobile. Per tali ragioni, invocando la garanzia per i vizi ex art. 1667 c.c., sosteneva di aver subito un danno patrimoniale per i costi di demolizione e ricostruzione delle opere difettose, quantificato in euro
7.000. Affermava inoltre di aver subito un ulteriore pregiudizio derivante “dalla
3 lungaggine dei tempi, dai ritardi e dai maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle opere edilizie”, quantificato in 2.000 euro.
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
In sede istruttoria, è stato escusso quale testimone direttore dei lavori geom.
CP_3
Egli ha confermato integralmente le circostanze già rappresentate nella relazione tecnica allegata sub doc. 4 all'atto di citazione, ribadendo che le opere eseguite dal convenuto presentavano i seguenti vizi: la realizzazione fuori piombo della muratura perimetrale;
l'errata costruzione delle spallette della porta d'ingresso; l'esecuzione difforme dei vani finestra rispetto alle prescrizioni tecniche della ditta incaricata della fornitura dei serramenti.
Il teste ha altresì dichiarato che il convenuto non aveva dato esecuzione ad alcuna delle ulteriori opere previste nel secondo accordo, non risultando eseguito neppure un inizio delle lavorazioni oggetto della successiva intesa tra le parti.
Il geom. riferiva inoltre che, a seguito del mancato completamento CP_3
dell'opera da parte del convenuto e dei vizi riscontrati nei lavori eseguiti, l'attore provvedeva ad affidare l'esecuzione dell'appalto a una diversa impresa.
Quanto alle conseguenze dei vizi da lui rilevati, il teste dichiarava di non ricordare se i costi di ripristino ammontassero esattamente a 7.000 euro, come indicato dall'attore nell'atto di citazione, ma affermava che tale importo poteva ritenersi congruo, avuto riguardo alla tipologia delle opere da rifare. Aggiungeva inoltre che il ritardo causato dal mancato adempimento del convenuto aveva determinato la sospensione del cantiere per alcune settimane, prima che l'incarico venisse conferito alla nuova impresa appaltatrice.
4 Sulle medesime circostanze è stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto il quale, ritualmente citato a comparire per rendere CP_2
l'interrogatorio, non si è presentato all'udienza.
Il giudice istruttore ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico al geom. AN Tedeschi quale CTU, con il compito di descrivere le opere eseguite dal convenuto e la loro consistenza e di accertare la sussistenza o meno dei vizi lamentati dall'attore, determinando i costi di ripristino per l'eliminazione degli eventuali vizi accertati.
Nella relazione depositata, il consulente tecnico d'ufficio ha dato atto che, all'epoca del sopralluogo, le opere erano state ultimate da un'impresa e che, di conseguenza, le lavorazioni originariamente eseguite da quest'ultimo non erano più riconoscibili in natura.
Evidenziava, altresì, che la documentazione prodotta in giudizio dall'attore era priva di elementi esplicativi – quali planimetrie, disegni tecnici, fotografie o altri rilievi documentali – dai quali poter desumere in modo attendibile lo stato dei luoghi all'esito dell'intervento dell'originario appaltatore. Alla luce di ciò, il CTU concludeva per l'impossibilità di accertare in concreto la sussistenza o meno dei vizi denunciati dall'attore, di determinare il valore delle opere eventualmente compiute dal convenuto e di quantificare i costi necessari per la loro emenda.
Il consulente di parte attrice nulla ha osservato in ordine alle conclusioni del c.t.u.
Nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 12/3/2025 l'attore ha quindi precisato le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice ha rimesso la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. L'attore depositava la propria comparsa conclusionale.
5
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE
definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 1703/2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accerta
2. condanna
3. rigetta
4. spese
Così deciso a Trieste, il 14/07/2025.
Il giudice dott. Edoardo Sirza
6