CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MILICI PAOLA, RE
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO CESSION n. 24040319432257430 CREDITO D'IMPOS - sul ricorso n. 627/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO CESSION n. 24040319432467448 CREDITO D'IMPOS 2024
- sul ricorso n. 628/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 srl 3406734997 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO CESSION n. 24040319432417450 CREDITO D'IMPOS 2024
- sul ricorso n. 629/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 srl - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO CESSION n. 24040319432337440 CREDITO D'IMPOS 2024
- sul ricorso n. 630/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO CESSION n. 24040319432367433 CREDITO D'IMPOS 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 186/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e memorie e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
La Corte si riserva di depositare il dispositivo entro 7 giorni ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha trasmesso in data 03.04.2024 all'Agenzia delle Entrate di Macerata i seguenti modelli di comunicazione della cessione del credito/sconto in fattura ex art. 121, D.L. n. 34/2020, aventi i seguenti numeri di protocollo telematico, relativi a lavori eseguiti su sua commissione e ad opera della Ricorrente_2 srl
, di cui è legale rappresentante la medesima contribuente, su un immobile sito a Luogo_1, alla Luogo_2, distinto in Catasto del detto Comune al Fgl. 7, part. 74, sub 8: 1) mod. prot. telematico 24040319432257430 per € 41.390,00;
2) mod. prot. telematico 24040319432467448 per € 32.814,00;
3) mod. prot. telematico 24040319432417450 per € 32.814,00;
4) mod. prot. telematico 24040319432337440 per € 31.630,00;
5) mod. prot. telematico 24040319432367433 per € 20.262,00.
In data 05.04.2024 l'Ufficio ha attivato ai sensi dell'art. 122 bis, D.L. n. 34/2020 la procedura di sospensione di ognuna delle comunicazioni chiedendo, poi, alla contribuente il deposito di documentazione relativa al cantiere cui le comunicazioni erano riferite.
All'esito della produzione da parte della ricorrente, l'Ufficio ha emesso la ricevuta di annullamento degli effetti di tutte le comunicazioni dell'opzione, con conseguente scarto delle comunicazioni stesse. Avverso ogni singola comunicazione di scarto Ricorrente_1 e la Ricorrente_2 srl hanno proposto impugnazione, con separati ricorsi riuniti all'udienza del 22.10.2025. Affidavano ciascun ricorso ai motivi che seguono: violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000 per difetto di motivazione degli atti;
violazione degli artt. 119
e ss, D.L. n. 34/2020 per sussistenza dei requisiti ivi previsti ed eccesso di potere per violazione di circolari
(n. 16/E/2021 e n. 23/E/2022).
Hanno entrambe concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto le comunicazioni di scarto non sono atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D. Lgs. n. 546/1992: esse non contengono, infatti, alcuna pretesa tributaria, né anticipatoria né definitiva, non incidono sul diritto alla detrazione e non impediscono al contribuente di realizzare ugualmente l'esercizio dell'opzione per il contributo sotto la diversa forma dello sconto;
sono comunicazioni automatiche, uguali per tutti i contribuenti, con le quali viene dato semplicemente atto dello scarto e si informa il destinatario delle modalità attraverso le quali è possibile prendere contatti con l'Ufficio per un'eventuale istanza di riesame.
Ha eccepito, inoltre, la carenza di interesse ad impugnare della Ricorrente_2 srl, in quanto non destinataria delle comunicazioni impugnate, nè incisa dalle stesse.
Ha ritenuto assolto l'onere motivazionale dell'atto gravato con le indicazioni ivi riportate, posto che la comunicazione riguarda esclusivamente i controlli di coerenza e regolarità, la cui casistica è quella prevista al punto 3.2 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 140450 del 01 dicembre 2021.
Sulla dedotta violazione degli artt. 119 e ss, D.L. n. 34/2020 e per eccesso di potere per violazione delle circolari applicative rese in materia, l'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità del motivo sotto il profilo che con le comunicazioni in questa sede opposte non sono state contestate la spettanza del credito d'imposta e la relativa “trasmissibilità”, ma vi è stata - in applicazione dell'art. 122 bis co.
2 - la sola verifica della sussistenza dei fattori di rischio previsti dalla norma e individuati mediante le procedure automatizzate che, se riscontrata, comporta che le comunicazioni di cessione si considerano come non effettuate.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza dei ricorsi. Ha concluso per la declaratoria di carenza di interesse ad agire di Ricorrente_2 srl, in via preliminare per l'inammissibilità dei ricorsi e, in ogni caso, per il rigetto degli stessi.
Con memoria tempestivamente depositata i ricorrenti hanno contestato l'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio circa la non impugnabilità della comunicazione di scarto, ribadendo che rientri, invece, tra gli atti impugnabili ex art. 19 D. lgs. n. 546/1992: la comunicazione di scarto non è un mero atto interlocutorio, ma produce un effetto lesivo immediato ed impedisce la circolazione del credito d'imposta, negando di fatto al contribuente la possibilità di beneficiare dell'opzione per la cessione, modalità alternativa di fruizione della detrazione fiscale prevista dalla legge.
Hanno ribadito la censura del difetto di motivazione dei provvedimenti posto che gli stessi recano una formula stereotipata e generica, il cui contenuto “… non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa”, non specifica quali dati siano incoerenti, quali controlli non sono stati superati e le relative ragioni giuridiche dell'esclusione.
Hanno rilevato l'inammissibilità della integrazione della motivazione degli atti effettuata dall'Ufficio in sede processuale, allorché ha elencato per la prima volta i presunti “profili di rischio”. La cessionaria Ricorrente_2 srl srl ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di carenza di interesse ad agire, non essendo soggetto terzo ed estraneo, ma parte necessaria dell'operazione di cessione. Il provvedimento di scarto- ha sostenuto - incide direttamente e immediatamente sulla sua sfera giuridica, precludendo l'acquisizione del credito d'imposta nel proprio cassetto fiscale e, di conseguenza, la possibilità di utilizzarlo in compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dall'Ufficio per non essere la comunicazione di scarto ricompresa tra gli atti impugnabili elencati nell'art. 19, D. Lgs. n. 546/1992.
Va, anzitutto, rilevato che ai sensi dell'art. 122 bis, co. 1, D.L. n. 34/2020, è conferito all'Amministrazione finanziaria il potere di sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni per un periodo non superiore a trenta giorni, quando queste presentino profili di rischio ai fini del relativo controllo preventivo.
La comunicazione di scarto presenta le caratteristiche di un atto amministrativo dotato di autonoma rilevanza esterna, in quanto incide direttamente sulla sfera giuridica del contribuente, impedendo l'accesso alla cessione del credito e, conseguentemente, la possibilità di utilizzarlo in compensazione o di ottenerne il rimborso.
Infatti, il sistema dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, ove riscontri profili di rischio nella cessione dei crediti, arresta il procedimento per fruire dell'agevolazione tributaria che consente, oltre alla ordinaria detrazione in dichiarazione, anche lo sconto in fattura e la cessione dei crediti.
Ed allora la comunicazione di scarto - in quanto atto lesivo della posizione del contribuente - è atto impugnabile, indipendentemente dalla specifica denominazione (in questo senso Cass. n. 21254/2023; id.
Cass. n. 28531/2023) e dalla mancata inclusione nell'elenco dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992.
Senza che si possa, peraltro, predicare ai fini della tutela giudiziale l'assorbimento della lesione negli effetti di un successivo atto impugnabile, posto che - sebbene la norma del citato art. 122 bis usi termini tali da configurare un obbligo dell'Amministrazione di effettuare il controllo - è evidente che, in caso di inottemperanza a tale obbligo, il contribuente non potrebbe far valere alcuna tutela a suo favore.
In conclusione, considerata la non tassatività dell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 D. Lgs. n.
546/1992 (così come riconosciuta dalla costante giurisprudenza di legittimità di cui è espressione Cass. n.
28812/2024), tenuto conto degli effetti pregiudizievoli per il contribuente determinati dall'interruzione della efficacia della cessione dei cediti, la comunicazione di scarto deve considerarsi atto autonomamente impugnabile innanzi al Giudice Tributario.
Sussiste poi il difetto di motivazione della ricevuta di annullamento degli effetti della comunicazione.
Ed infatti i singoli provvedimenti sono così motivati: “
In data 04/05/2024 1'Agenzia delle Entrate rende noto che la comunicazione protocollo (…) è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio.
Pertanto, detta comunicazione viene considerata come non effettuata, così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 340450 del 1 dicembre 2021. Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi all'ufficio territorialmente competente (…).”.
Si tratta, a ben vedere, di una motivazione apparente, di mero stile, non essendo sufficiente ad integrare il requisito la mera affermazione secondo cui la comunicazione di avvenuta cessione dei crediti “non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa”. Invero, l'art. 42, co. 2, DPR n. 600/1973 stabilisce che l'avviso di accertamento debba contenere non soltanto gli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo giustificano. Ciò al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di proporre impugnazione e in caso positivo, di contestare l'an e il quantum. Tali elementi devono essere forniti dall'Amministrazione non solo tempestivamente nel provvedimento, ma anche con un grado di determinatezza e intelligibilità che consenta al destinatario di esercitare il diritto di difesa in maniera non difficoltosa.
I ricorsi vanno, pertanto, accolti, restando assorbiti gli altri motivi di gravame.
Quanto al governo delle spese, le stesse sono compensate tra le parti stante la peculiarità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Macerata accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il RE Paola Milici Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MILICI PAOLA, RE
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO CESSION n. 24040319432257430 CREDITO D'IMPOS - sul ricorso n. 627/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO CESSION n. 24040319432467448 CREDITO D'IMPOS 2024
- sul ricorso n. 628/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 srl 3406734997 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO CESSION n. 24040319432417450 CREDITO D'IMPOS 2024
- sul ricorso n. 629/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 srl - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO CESSION n. 24040319432337440 CREDITO D'IMPOS 2024
- sul ricorso n. 630/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO CESSION n. 24040319432367433 CREDITO D'IMPOS 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 186/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e memorie e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
La Corte si riserva di depositare il dispositivo entro 7 giorni ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha trasmesso in data 03.04.2024 all'Agenzia delle Entrate di Macerata i seguenti modelli di comunicazione della cessione del credito/sconto in fattura ex art. 121, D.L. n. 34/2020, aventi i seguenti numeri di protocollo telematico, relativi a lavori eseguiti su sua commissione e ad opera della Ricorrente_2 srl
, di cui è legale rappresentante la medesima contribuente, su un immobile sito a Luogo_1, alla Luogo_2, distinto in Catasto del detto Comune al Fgl. 7, part. 74, sub 8: 1) mod. prot. telematico 24040319432257430 per € 41.390,00;
2) mod. prot. telematico 24040319432467448 per € 32.814,00;
3) mod. prot. telematico 24040319432417450 per € 32.814,00;
4) mod. prot. telematico 24040319432337440 per € 31.630,00;
5) mod. prot. telematico 24040319432367433 per € 20.262,00.
In data 05.04.2024 l'Ufficio ha attivato ai sensi dell'art. 122 bis, D.L. n. 34/2020 la procedura di sospensione di ognuna delle comunicazioni chiedendo, poi, alla contribuente il deposito di documentazione relativa al cantiere cui le comunicazioni erano riferite.
All'esito della produzione da parte della ricorrente, l'Ufficio ha emesso la ricevuta di annullamento degli effetti di tutte le comunicazioni dell'opzione, con conseguente scarto delle comunicazioni stesse. Avverso ogni singola comunicazione di scarto Ricorrente_1 e la Ricorrente_2 srl hanno proposto impugnazione, con separati ricorsi riuniti all'udienza del 22.10.2025. Affidavano ciascun ricorso ai motivi che seguono: violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000 per difetto di motivazione degli atti;
violazione degli artt. 119
e ss, D.L. n. 34/2020 per sussistenza dei requisiti ivi previsti ed eccesso di potere per violazione di circolari
(n. 16/E/2021 e n. 23/E/2022).
Hanno entrambe concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto le comunicazioni di scarto non sono atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D. Lgs. n. 546/1992: esse non contengono, infatti, alcuna pretesa tributaria, né anticipatoria né definitiva, non incidono sul diritto alla detrazione e non impediscono al contribuente di realizzare ugualmente l'esercizio dell'opzione per il contributo sotto la diversa forma dello sconto;
sono comunicazioni automatiche, uguali per tutti i contribuenti, con le quali viene dato semplicemente atto dello scarto e si informa il destinatario delle modalità attraverso le quali è possibile prendere contatti con l'Ufficio per un'eventuale istanza di riesame.
Ha eccepito, inoltre, la carenza di interesse ad impugnare della Ricorrente_2 srl, in quanto non destinataria delle comunicazioni impugnate, nè incisa dalle stesse.
Ha ritenuto assolto l'onere motivazionale dell'atto gravato con le indicazioni ivi riportate, posto che la comunicazione riguarda esclusivamente i controlli di coerenza e regolarità, la cui casistica è quella prevista al punto 3.2 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 140450 del 01 dicembre 2021.
Sulla dedotta violazione degli artt. 119 e ss, D.L. n. 34/2020 e per eccesso di potere per violazione delle circolari applicative rese in materia, l'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità del motivo sotto il profilo che con le comunicazioni in questa sede opposte non sono state contestate la spettanza del credito d'imposta e la relativa “trasmissibilità”, ma vi è stata - in applicazione dell'art. 122 bis co.
2 - la sola verifica della sussistenza dei fattori di rischio previsti dalla norma e individuati mediante le procedure automatizzate che, se riscontrata, comporta che le comunicazioni di cessione si considerano come non effettuate.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza dei ricorsi. Ha concluso per la declaratoria di carenza di interesse ad agire di Ricorrente_2 srl, in via preliminare per l'inammissibilità dei ricorsi e, in ogni caso, per il rigetto degli stessi.
Con memoria tempestivamente depositata i ricorrenti hanno contestato l'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio circa la non impugnabilità della comunicazione di scarto, ribadendo che rientri, invece, tra gli atti impugnabili ex art. 19 D. lgs. n. 546/1992: la comunicazione di scarto non è un mero atto interlocutorio, ma produce un effetto lesivo immediato ed impedisce la circolazione del credito d'imposta, negando di fatto al contribuente la possibilità di beneficiare dell'opzione per la cessione, modalità alternativa di fruizione della detrazione fiscale prevista dalla legge.
Hanno ribadito la censura del difetto di motivazione dei provvedimenti posto che gli stessi recano una formula stereotipata e generica, il cui contenuto “… non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa”, non specifica quali dati siano incoerenti, quali controlli non sono stati superati e le relative ragioni giuridiche dell'esclusione.
Hanno rilevato l'inammissibilità della integrazione della motivazione degli atti effettuata dall'Ufficio in sede processuale, allorché ha elencato per la prima volta i presunti “profili di rischio”. La cessionaria Ricorrente_2 srl srl ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di carenza di interesse ad agire, non essendo soggetto terzo ed estraneo, ma parte necessaria dell'operazione di cessione. Il provvedimento di scarto- ha sostenuto - incide direttamente e immediatamente sulla sua sfera giuridica, precludendo l'acquisizione del credito d'imposta nel proprio cassetto fiscale e, di conseguenza, la possibilità di utilizzarlo in compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dall'Ufficio per non essere la comunicazione di scarto ricompresa tra gli atti impugnabili elencati nell'art. 19, D. Lgs. n. 546/1992.
Va, anzitutto, rilevato che ai sensi dell'art. 122 bis, co. 1, D.L. n. 34/2020, è conferito all'Amministrazione finanziaria il potere di sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni per un periodo non superiore a trenta giorni, quando queste presentino profili di rischio ai fini del relativo controllo preventivo.
La comunicazione di scarto presenta le caratteristiche di un atto amministrativo dotato di autonoma rilevanza esterna, in quanto incide direttamente sulla sfera giuridica del contribuente, impedendo l'accesso alla cessione del credito e, conseguentemente, la possibilità di utilizzarlo in compensazione o di ottenerne il rimborso.
Infatti, il sistema dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, ove riscontri profili di rischio nella cessione dei crediti, arresta il procedimento per fruire dell'agevolazione tributaria che consente, oltre alla ordinaria detrazione in dichiarazione, anche lo sconto in fattura e la cessione dei crediti.
Ed allora la comunicazione di scarto - in quanto atto lesivo della posizione del contribuente - è atto impugnabile, indipendentemente dalla specifica denominazione (in questo senso Cass. n. 21254/2023; id.
Cass. n. 28531/2023) e dalla mancata inclusione nell'elenco dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992.
Senza che si possa, peraltro, predicare ai fini della tutela giudiziale l'assorbimento della lesione negli effetti di un successivo atto impugnabile, posto che - sebbene la norma del citato art. 122 bis usi termini tali da configurare un obbligo dell'Amministrazione di effettuare il controllo - è evidente che, in caso di inottemperanza a tale obbligo, il contribuente non potrebbe far valere alcuna tutela a suo favore.
In conclusione, considerata la non tassatività dell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 D. Lgs. n.
546/1992 (così come riconosciuta dalla costante giurisprudenza di legittimità di cui è espressione Cass. n.
28812/2024), tenuto conto degli effetti pregiudizievoli per il contribuente determinati dall'interruzione della efficacia della cessione dei cediti, la comunicazione di scarto deve considerarsi atto autonomamente impugnabile innanzi al Giudice Tributario.
Sussiste poi il difetto di motivazione della ricevuta di annullamento degli effetti della comunicazione.
Ed infatti i singoli provvedimenti sono così motivati: “
In data 04/05/2024 1'Agenzia delle Entrate rende noto che la comunicazione protocollo (…) è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio.
Pertanto, detta comunicazione viene considerata come non effettuata, così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 340450 del 1 dicembre 2021. Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi all'ufficio territorialmente competente (…).”.
Si tratta, a ben vedere, di una motivazione apparente, di mero stile, non essendo sufficiente ad integrare il requisito la mera affermazione secondo cui la comunicazione di avvenuta cessione dei crediti “non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa”. Invero, l'art. 42, co. 2, DPR n. 600/1973 stabilisce che l'avviso di accertamento debba contenere non soltanto gli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo giustificano. Ciò al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di proporre impugnazione e in caso positivo, di contestare l'an e il quantum. Tali elementi devono essere forniti dall'Amministrazione non solo tempestivamente nel provvedimento, ma anche con un grado di determinatezza e intelligibilità che consenta al destinatario di esercitare il diritto di difesa in maniera non difficoltosa.
I ricorsi vanno, pertanto, accolti, restando assorbiti gli altri motivi di gravame.
Quanto al governo delle spese, le stesse sono compensate tra le parti stante la peculiarità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Macerata accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il RE Paola Milici Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi